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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3421 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Parrozzani
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Marangoni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
«CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 09.02.2015 con rito civile celebrato a Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in Italia e trascritto con atto registrato nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al nr 314 /IIC nell'anno 2022;
1 • ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti
CONDIZIONI:
1. il figlio venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso il padre, disponendo che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte in via disgiunta da ciascun genitore per il tempo in cui il piccolo è con sé; potranno, altresì, essere assunte disgiuntamente le decisioni Per_1 che riguardano la salute del minore in caso di estrema necessità, provvedendo ad informare immediatamente l'altro genitore;
ogni altra decisione di carattere straordinario relativa all'indirizzo educativo e formativo del figlio, alla salute, all'educazione religiosa, alla vita ricreativa e sportiva, dovrà essere assunta concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
2. la signora potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo gli accordi che interverranno Pt_1 direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore, dal lunedì al venerdì andrà a prendere il figlio all'uscita da scuola e lo terrà fino alle 20.00 quando tornerà nella casa del padre;
3. In ogni caso, verrà garantita la permanenza minima nel fine settimana alterni, precisamente sempre il primo weekend del mese, due settimane anche continuative d'estate, sette giorni anche continuativi durante le vacanze natalizie, ricomprendenti, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale e tre giorni durante il periodo pasquale;
4. nei tempi di rispettiva competenza, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio mentre sono totalmente a carico del padre le spese straordinarie, così come regolamentate e previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di aver letto e sottoscritto e viene allegato al presente ricorso;
5. il padre percepirà l'intero importo dell'assegno unico spettante per il figlio;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
7. spese compensate tra le parti che provvederanno a remunerare ciascuna il proprio legale »
Conclusioni del Pubblico Ministero: «Il Pubblico Ministero interviene e conclude per
2 l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto a
Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in data 09.02.2015 e trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314 parte II, serie C, nell'anno 2022.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 337/2024 del 08/02/2024 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, sono totalmente a carico del padre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi
3 a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
a Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in data 09.02.2015 e trascritto
[...] nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314 parte II, serie C, nell'anno
2022 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314, parte II, serie C, anno 2022;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3421 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Parrozzani
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Marangoni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
«CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 09.02.2015 con rito civile celebrato a Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in Italia e trascritto con atto registrato nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al nr 314 /IIC nell'anno 2022;
1 • ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti
CONDIZIONI:
1. il figlio venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso il padre, disponendo che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte in via disgiunta da ciascun genitore per il tempo in cui il piccolo è con sé; potranno, altresì, essere assunte disgiuntamente le decisioni Per_1 che riguardano la salute del minore in caso di estrema necessità, provvedendo ad informare immediatamente l'altro genitore;
ogni altra decisione di carattere straordinario relativa all'indirizzo educativo e formativo del figlio, alla salute, all'educazione religiosa, alla vita ricreativa e sportiva, dovrà essere assunta concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
2. la signora potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo gli accordi che interverranno Pt_1 direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore, dal lunedì al venerdì andrà a prendere il figlio all'uscita da scuola e lo terrà fino alle 20.00 quando tornerà nella casa del padre;
3. In ogni caso, verrà garantita la permanenza minima nel fine settimana alterni, precisamente sempre il primo weekend del mese, due settimane anche continuative d'estate, sette giorni anche continuativi durante le vacanze natalizie, ricomprendenti, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale e tre giorni durante il periodo pasquale;
4. nei tempi di rispettiva competenza, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio mentre sono totalmente a carico del padre le spese straordinarie, così come regolamentate e previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di aver letto e sottoscritto e viene allegato al presente ricorso;
5. il padre percepirà l'intero importo dell'assegno unico spettante per il figlio;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
7. spese compensate tra le parti che provvederanno a remunerare ciascuna il proprio legale »
Conclusioni del Pubblico Ministero: «Il Pubblico Ministero interviene e conclude per
2 l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto a
Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in data 09.02.2015 e trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314 parte II, serie C, nell'anno 2022.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 337/2024 del 08/02/2024 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, sono totalmente a carico del padre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi
3 a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
a Trieste, presso il Consolato della Repubblica Serba in data 09.02.2015 e trascritto
[...] nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314 parte II, serie C, nell'anno
2022 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 314, parte II, serie C, anno 2022;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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