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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5315/2021 posta in deliberazione il giorno 14/05/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. ZORDAN ANTONELLA;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 C.F._2
Avv.ti MALAVENDA CATERINA e SIRIANNI VALENTINO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2879/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1
respinta la domanda di risarcimento dei danni da diffamazione così proposta: “
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -accertare e dichiarare la Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., e in qualità
[...] Controparte_2
di Direttore p.t. del responsabili in solido del danno non patrimoniale CP_1 CP_1 subito dal Sig. consistente nel danno all'immagine ed alla propria Parte_1
reputazione, conseguente alla diffamazione dallo stesso attore subita a seguito della diffusione dell'articolo di giornale datato 29 luglio 2012, e per l'effetto, - condannare la
[...]
in persona del legale rapp. p.t. e Controparte_3 CP_2
in qualità di Direttore p.t. del , in solido, al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni subiti dall'attore nella misura di Euro 25.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. -Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga fondata la domanda attorea, ordinare alla in persona del legale Controparte_3
rapp. p.t., alla rettifica delle informazioni errate, concernenti il Sig. contenute Pt_1 nell'articolo web del 29luglio 2012.-Con vittoria di spese e competenze ed onorari.''.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2. L'appello è parzialmente fondato.
In data 29.07.2012, il Corriere della Sera pubblicava, sul proprio sito web http://roma.corriere.it
, un articolo intitolato '' Ex Nar consulente del Comune Lattarulo mette nei guai , CP_4 non firmato (essendo presente solo la dicitura ''Redazione Roma online'') avente ad oggetto, tra i vari argomenti, le polemiche sorte a seguito della nomina di come A.d. di Parte_1
Ama-Servizi, e del suo permanere presso l'Azienda dopo aver rassegnato le proprie dimissioni.
Il Corriere della Sera, nell'affrontare (nell'anzidetto articolo) la tematica, oggetto di dibattito, riportava alla luce l'accadimento- sopra descritto-, in cui fu coinvolto, nell'89 l'odierno attore, affermando espressamente: '' Già nel 2009 aveva suscitato la rivolta dei consiglieri CP_4
d'opposizione per avere indicato come amministratore delegato della controllata del Comune Parte per i servizi ambientali, l' l'ex picchiatore di destra in passato estradato Parte_1 dalla Svezia e condannato a 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio e lesioni aggravate''
Il Tribunale ha ritenuto che il nucleo centrale della notizia , vale a dire che l' fosse stato Pt_1
un picchiatore fascista fosse vera e ha attribuito valore marginale al fatto che fosse stata riportata una condanna per tentato omicidio .
2 Tale valutazione non è condivisibile.
Questa Corte, con la sentenza 974/2018 passata in giudicato, ha già avuto modo di affermare:
“Il punto centrale della questione è costituito dal fatto, che è stata diffusa la notizia che
l' era stato condannato per un reato gravissimo (va precisato che nonostante la Pt_1
obiettiva diversa portata del reato tentato rispetto a quello consumato, identico è l'animus necandi, elemento non indifferente sul piano etico), mentre il reato per il quale egli era stato dichiarato responsabile era quello di lesioni gravi aggravate molto diverso anche sul piano della comune percezione. Non avere dato conto di come si sviluppò e concluse la vicenda giudiziaria, dato di agevole verifica, limitandosi a fornire la suggestiva notizia della condanna in prime cure per tentato omicidio non consente di configurare la verità, neppure putativa, della notizia.”
Va pertanto dichiara la natura diffamatoria dell'articolo de quo e va ordinata alla
[...]
la rettifica delle informazioni errate di cui Controparte_3
sopra contenute web del 29.7.2012
4. La domanda risarcitoria va invece rigettata.
La Corte di Cassazione è ferma nel configurare il danno da diffamazione come un danno conseguenza.
Con l'ordinanza 25420/2017 la Corte di Cassazione ha affermato : “ In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”
Con l'ordinanza 19551/2023 ha ribadito: “ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione
e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai
3 quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”
Trattasi pertanto di un danno che non si sottrae al normale onere allegativo in primo luogo, e, poi all'ordinario onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni.
Nella fattispecie in esame né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella memoria ex art 186 VI co. n.
1.deputata alla emendatio libelli, vi è alcuna allegazione del pregiudizio arrecato all'immagine , né dal segmento non veritiero della notizia, né dalla notizia nel suo complesso.
In buona sostanza l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni come se fosse in re ipsa senza la minima allegazione , in difetto della quale non può procedersi all'accertamento, anche per presunzioni del danno.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate per ½. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo .
PQM
In parziale riforma dell'impugnata notizia
Dichiara la natura diffamatoria dell'articolo de quo;
Ordina alla la rettifica delle Controparte_3
informazioni errate di cui sopra contenute web del 29.7.2012;
Rigetta la domanda risarcitoria;
Condanna in solido e Controparte_3 CP_2
, quale direttore p.t. del alla rifusione del 50% delle spese di lite in
[...] Controparte_3
favore di quota che liquida per ciascun grado in € 4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese gen , oltre al rimborso del 50% del c.u.
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5315/2021 posta in deliberazione il giorno 14/05/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. ZORDAN ANTONELLA;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 C.F._2
Avv.ti MALAVENDA CATERINA e SIRIANNI VALENTINO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2879/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1
respinta la domanda di risarcimento dei danni da diffamazione così proposta: “
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -accertare e dichiarare la Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., e in qualità
[...] Controparte_2
di Direttore p.t. del responsabili in solido del danno non patrimoniale CP_1 CP_1 subito dal Sig. consistente nel danno all'immagine ed alla propria Parte_1
reputazione, conseguente alla diffamazione dallo stesso attore subita a seguito della diffusione dell'articolo di giornale datato 29 luglio 2012, e per l'effetto, - condannare la
[...]
in persona del legale rapp. p.t. e Controparte_3 CP_2
in qualità di Direttore p.t. del , in solido, al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni subiti dall'attore nella misura di Euro 25.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. -Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga fondata la domanda attorea, ordinare alla in persona del legale Controparte_3
rapp. p.t., alla rettifica delle informazioni errate, concernenti il Sig. contenute Pt_1 nell'articolo web del 29luglio 2012.-Con vittoria di spese e competenze ed onorari.''.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2. L'appello è parzialmente fondato.
In data 29.07.2012, il Corriere della Sera pubblicava, sul proprio sito web http://roma.corriere.it
, un articolo intitolato '' Ex Nar consulente del Comune Lattarulo mette nei guai , CP_4 non firmato (essendo presente solo la dicitura ''Redazione Roma online'') avente ad oggetto, tra i vari argomenti, le polemiche sorte a seguito della nomina di come A.d. di Parte_1
Ama-Servizi, e del suo permanere presso l'Azienda dopo aver rassegnato le proprie dimissioni.
Il Corriere della Sera, nell'affrontare (nell'anzidetto articolo) la tematica, oggetto di dibattito, riportava alla luce l'accadimento- sopra descritto-, in cui fu coinvolto, nell'89 l'odierno attore, affermando espressamente: '' Già nel 2009 aveva suscitato la rivolta dei consiglieri CP_4
d'opposizione per avere indicato come amministratore delegato della controllata del Comune Parte per i servizi ambientali, l' l'ex picchiatore di destra in passato estradato Parte_1 dalla Svezia e condannato a 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio e lesioni aggravate''
Il Tribunale ha ritenuto che il nucleo centrale della notizia , vale a dire che l' fosse stato Pt_1
un picchiatore fascista fosse vera e ha attribuito valore marginale al fatto che fosse stata riportata una condanna per tentato omicidio .
2 Tale valutazione non è condivisibile.
Questa Corte, con la sentenza 974/2018 passata in giudicato, ha già avuto modo di affermare:
“Il punto centrale della questione è costituito dal fatto, che è stata diffusa la notizia che
l' era stato condannato per un reato gravissimo (va precisato che nonostante la Pt_1
obiettiva diversa portata del reato tentato rispetto a quello consumato, identico è l'animus necandi, elemento non indifferente sul piano etico), mentre il reato per il quale egli era stato dichiarato responsabile era quello di lesioni gravi aggravate molto diverso anche sul piano della comune percezione. Non avere dato conto di come si sviluppò e concluse la vicenda giudiziaria, dato di agevole verifica, limitandosi a fornire la suggestiva notizia della condanna in prime cure per tentato omicidio non consente di configurare la verità, neppure putativa, della notizia.”
Va pertanto dichiara la natura diffamatoria dell'articolo de quo e va ordinata alla
[...]
la rettifica delle informazioni errate di cui Controparte_3
sopra contenute web del 29.7.2012
4. La domanda risarcitoria va invece rigettata.
La Corte di Cassazione è ferma nel configurare il danno da diffamazione come un danno conseguenza.
Con l'ordinanza 25420/2017 la Corte di Cassazione ha affermato : “ In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”
Con l'ordinanza 19551/2023 ha ribadito: “ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione
e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai
3 quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”
Trattasi pertanto di un danno che non si sottrae al normale onere allegativo in primo luogo, e, poi all'ordinario onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni.
Nella fattispecie in esame né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella memoria ex art 186 VI co. n.
1.deputata alla emendatio libelli, vi è alcuna allegazione del pregiudizio arrecato all'immagine , né dal segmento non veritiero della notizia, né dalla notizia nel suo complesso.
In buona sostanza l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni come se fosse in re ipsa senza la minima allegazione , in difetto della quale non può procedersi all'accertamento, anche per presunzioni del danno.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate per ½. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo .
PQM
In parziale riforma dell'impugnata notizia
Dichiara la natura diffamatoria dell'articolo de quo;
Ordina alla la rettifica delle Controparte_3
informazioni errate di cui sopra contenute web del 29.7.2012;
Rigetta la domanda risarcitoria;
Condanna in solido e Controparte_3 CP_2
, quale direttore p.t. del alla rifusione del 50% delle spese di lite in
[...] Controparte_3
favore di quota che liquida per ciascun grado in € 4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese gen , oltre al rimborso del 50% del c.u.
Roma, 14.5.2025
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