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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
5 giugno 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.2719/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na) e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv.
Carlo Eresiarco, giusta procura a margine del ricorso e con il medesimo elettivamente domiciliato, in Castellammare di Stabia, al C.so V. Emanuele, n. 57
RICORRENTE
CONTRO
N. 4/2023 del Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1 (Part. Iva – Num. Rea ), con sede legale in AN IO AT P.IVA_1 P.IVA_2
(NA), via Santa Maria la Carità n. 68, in persona dei Curatori dott. e Controparte_2 Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti, in virtù di procura CP_3 allegata in calce alla memoria, elettivamente domiciliati, in Salerno, alla Via Balzico, n. 33
in p.l.rp.t., P.I. con sede in Scafati, alla via Galileo Controparte_4 P.IVA_3
Ferraris, 14, rappresentata e difesa - giusta procura in atti, dagli avv.ti IO Scarpato e
Lidia Manfredini ed elettivamente domiciliata in Scafati (Sa), alla Via Dante Alighieri, n.
102
Comune di SO di AP (c.f.: – P. IVA = , in persona del P.IVA_4 P.IVA_5
Sindaco p.t., geom. , dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Controparte_5
SO di AP (NA), alla Via Roma n. 7, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, all'avv. Erik Furno, presso il cui studio elett.te domicilia, in Gragnano (Na), alla Via Roma, 152
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.4.2023, l'istante in epigrafe esponeva:
di aver lavorato per conto e alle dipendenze della cod. fisc. /P. Iva CP_1
, corrente in AN IO AT (Na), alla Via Santa Maria La Carità n. 68, P.IVA_1 dal 16.01.2020 al 16.10.2022; che il rapporto di lavoro si era svolto continuativamente e senza alcuna interruzione per l'intero periodo indicato, prevalentemente presso il comune di SO di AP (Na);
1 che il ricorrente aveva lavorato, come operaio, per conto ed alle dipendenze della espletando le mansioni di operatore ecologico, ascrivibili al livello J del CCNL;
CP_1 che tale rapporto era da considerarsi come rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo oggetto del presente ricorso, in quanto svolto secondo le direttive e gli orari di lavoro, imposti al ricorrente dalla CP_1 che il ricorrente aveva osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 05:30 e fino alle 16:00, ancorché il ricorrente effettuava lo spazzamento ed il prelievo dei rifiuti urbani nel comune di SO di AP (Na) nell'orario 05:30/10:30 e, successivamente, – senza soluzione di continuità – si recava presso i siti di conferimento ubicati “a Nola, Tufino, Taverna del Re etc”, rientrando, in ragione del traffico e della fila nel sito di conferimento, alle ore 16:00, sei giorni su sette, compreso il sabato;
che il ricorrente non aveva percepito nessun trattamento di fine rapporto (T.F.R.); che non erano stati corrisposti né i ratei relativi alla tredicesima mensilità né i ratei relativi alla quattordicesima mensilità come contrattualmente previsto, né le maggiorazioni per il lavoro straordinario espletato, né altresì le maggiorazioni previste per il lavoro svolto di notte;
che il rapporto era cessato in data 16.10.2022 per licenziamento formulato dalla resistente in violazione di qualunque ambito legittimante, immotivato sotto CP_1 qualunque profilo, regolarmente impugnato con nota del 09.11.2022, inviata a mezzo PEC in data 17.11.2022; che, peraltro in data 19.09.2022, parte datoriale aveva già inopinatamente stipulato Con con la società un fitto di ramo d'azienda, che prevedeva il Controparte_4 trasferimento alla società subentrante di tutti i compendi dell'attività – compreso il personale – con decorrenza coincidente con la data del licenziamento del ricorrente
(16.10.2022), in ciò realizzando una evidente violazione dei quadri normativi e contrattuali regolanti la materia, a cui andava correlato, comunque, il diritto alla continuazione del rapporto, senza soluzione di continuità presso il comune di SO di AP;
che la retribuzione, il trattamento economico e le indennità corrisposte al ricorrente erano state sperequate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto dallo stesso.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare, parti resistenti al pagamento della somma complessiva di €. 31.903,36 (trentunomilanovecentotre/36) comprensivi di €. 31.394,09 (ventiseimiladuecentottantaquattro/18) per differenze retributive, di €. 1.857,85 (milleottocentocinquantasette/85) per indennità di preavviso nonché di €. 3.761,33 (tremilasettecentosessantuno/33) per T.F.R.; condannare, in ragione della normativa applicabile, parti resistenti al pagamento delle mensilità dovute e disporre la riassunzione del medesimo reintegrandolo;
condannare parti resistente al pagamento degli interessi legali maturandi su tutte le somme, opportunamente rivalutate, dovute al ricorrente dalla data di maturazione fino al soddisfo, oltre spese ed onorari da attribuire al procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, deducendo la infondatezza del ricorso, per tutti i profili di cui alle rispettive memorie. Cont A seguito della liquidazione giudiziale della , veniva interrotto il giudizio.
All'esito della rituale riassunzione, all' odierna udienza, uditi i procuratori la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Preliminarmente, deve essere affrontata la questione di competenza funzionale.
Il tema della individuazione dell'ambito della competenza funzionale inderogabile del
2 Tribunale Fallimentare, prevista dalla L. Fall., articolo 24, e dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, è stato ripetutamente affrontato dalla Suprema Corte, la quale è pervenuta ad approdi, che possono ritenersi consolidati. Premessa di ordine generale è costituita dall'affermazione che, in materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del Tribunale Fallimentare, prevista dalla
L. Fall., articolo 24, e dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire la "par condicio creditorum"
(cfr. Cass. 18/06/2018, n. 15982; Cass. 20/07/ 2004, n. 13496; Cass. 21/12/2001 n. 16183). Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363).
In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, occorre distinguere fra le azioni, promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento).
Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, laddove, nel secondo caso, viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass.
16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129).
Invero, se l'azione proposta dal lavoratore è volta esclusivamente ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutiva (come, ad esempio, la nullità o l'annullamento di un licenziamento), la cognizione è del Tribunale del lavoro, venendo in rilievo la finalità di tutela del lavoro che risulta essere prevalente rispetto a quelle cui è diretta la disciplina del fallimento. Diversamente, continuano i Giudici di legittimità, se il dipendente propone un'azione giudiziale finalizzata a soddisfare una propria pretesa meramente economica, la stessa rientra nella sfera di cognizione del Tribunale Fallimentare, a fonte della sua rilevanza rispetto alla realizzazione della c.d. par condicio creditorum.
Le domande giudiziali formulate dal ricorrente nelle conclusioni sono sostanzialmente due: una prima domanda di condanna delle resistenti, senza alcuna ulteriore specificazione (se in solido o meno), incluso il pagamento del TFR, ed una seconda domanda, “Condannare, in ragione della normativa applicabile, parti resistenti al pagamento delle mensilità dovute e disporre la riassunzione del medesimo reintegrandolo”. Ciò posto, in relazione alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, deve ritenersi insussistente la competenza del giudice adito.
Tanto precisato, tenuto conto delle conclusioni rassegnate, risulta, quindi, evidente che non è stata formulata alcuna richiesta tesa alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della o al suo accertamento, in ragione del contratto di Controparte_4 fitto di ramo di azienda intercorso con la , quale presupposto fondante il vincolo di CP_1 solidarietà di cui all'art. 2112 c.c..
3 Ai fini di una corretta individuazione del thema decidendum, va rilevato che, benché il ricorrente sembri adombrare la sussistenza in ricorso di una ipotesi di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., non è stata formulata alcuna domanda volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con la società subentrata nell'appalto. CP_4 Con Pacifico, invero, che alcun rapporto di lavoro è intercorso tra il ricorrente e la il coinvolgimento di tale società nelle vicende di causa avrebbe postulato la prospettazione compiuta (con allegazione di tutti gli elementi costitutivi) di una ipotesi di cessione di azienda, con relativa domanda di costituzione del rapporto con tale società, subentrata nell'appalto. Né, infine, è stata proposta alcuna azione di nullità parziale del rapporto (contratto) a termine, per come risultante dalla stessa documentazione offerta dal ricorrente e, in particolare, dai cedolini paga allegati al n. 4 della produzione di parte istante, ostativo, in ogni caso, al passaggio alle dipendenze della , ex art. 2112 c.c.. Controparte_6
Pertanto, deve ritenersi la estraneità della a tutte le rivendicazioni di CP_6 cui al ricorso.
Quanto, invece, alla asserita illegittimità del licenziamento, va rilevato che, se è vero che compete al datore la prova della sussistenza del motivo adotto, è altrettanto vero che la indagine giudiziale, condotta sulla legittimità del recesso, deve avvenire alla stregua delle censure formulate dal lavoratore, non essedo consentito al giudicante, muovere autonomamente, alla ricerca di profili, non oggetto di censura.
Ciò premesso, con riferimento alla impugnativa del recesso, il ricorrente ha così dedotto: il licenziamento è in ogni caso nullo, inesistente, inefficace in quanto intimato nell'inosservanza dell'impalco normativo regolante la materia. Pertanto, in ragione della normativa applicabile, parti resistenti sono tenute ex lege a corrispondere a parte ricorrente gli importi previsti e reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente, con la corresponsione delle indennità dall'interruzione del rapporto e fino alla reintegra. Ebbene, in disparte ogni questione relativa alla natura del contratto di lavoro Cont intercorso con la , che appare essere a tempo determinato, come emergente dalle annotazioni contenute nelle buste paga (assunzione a t.d.), in ogni caso, nessuna specifica censura risulta formulata dal ricorrente in relazione al licenziamento, con la conseguenza che la domanda, così come proposta, deve essere respinta.
Assorbita ogni ulteriore questione.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara la incompetenza funzionale del giudice del lavoro in relazione alla domanda di Cont condanna al pagamento di differenze retributive nei confronti della;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 5.6.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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