Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3254
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea - mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli art. 17 e 18 - ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale.

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento disposta dalla giunta di un comune, la circostanza che quest'ultima sia un organo di direzione politica e non amministrativa, alla stregua delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non vale ad esonerare i componenti della stessa giunta dalla responsabilità ex legge n. 689 del 1981 per la illecita assunzione, posto che gli atti amministrativi che dispongono le assunzioni, ancorché illegittimi per incompetenza, producono ugualmente tutti gli effetti tipici dell'atto e determinano la stipulazione dei contratti di lavoro con i soggetti assunti, con la conseguenza che la fattispecie di assunzione al lavoro senza il tramite dell'ufficio di collocamento si realizza comunque compiutamente in tutti i suoi elementi.

Nel caso di assunzione diretta di lavoratori da parte di un'amministrazione comunale senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento, l'esclusione della responsabilità degli autori della violazione amministrativa, per il fatto che l'assunzione sia stata determinata dall'urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, presuppone la sussistenza di una delle esimenti di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981, la cui prova deve essere fornita in giudizio dall'opponente ed il cui accertamento da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione.

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata (nella specie, relativa all'assunzione diretta di dipendenti comunali senza il nulla - osta dell'ufficio di collocamento, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tempestiva la notifica della violazione avvenuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento effettuato in sede ispettiva).

Commentari2

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    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023

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    Scanniello Michelangelo · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3254
Data del deposito : 5 marzo 2003

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