Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Il vizio di "ultra" o "extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Non incorre in tale vizio il giudice che, adito in riassunzione abbia pronunziato su tutta la domanda già proposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e non sulle sole diverse conclusioni formulate nell'atto di riassunzione, atteso che in caso di riassunzione il processo continua a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. .Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rel.
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR EN e AN LL, elettivamente domiciliati in Roma, via SS. Quattro n. 56, presso l'avv. Fausto Tarsitano, difesi dall'avv. ET Muggiano, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA ET LO, CA UC, CA IA RI, elettivamente domiciliati in Roma, via Puglie n. 23, presso l'avv. Gianfranco Palermo, che disgiuntamente all'avv. Angelo Luminoso li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione specializzata agraria, n. 4/96 agr. del 29 ottobre - 22 novembre 1996 (R.G. 220/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promossa, dalla Procura della Repubblica di Cagliari, azione penale nei confronti di AN LL e OR EN per il delitto di invasione arbitraria di alcuni terreni siti in Cagliari di proprietà di CA EP, quest'ultimo in data 3 maggio 1983 era reintegrato nel loro possesso, su ordine del Procuratore della Repubblica di Cagliari, ai sensi degli artt. 219 e 233 c.p.p. Successivamente, con citazione 30 novembre 1987 AN LL e OR EN convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, CA EP.
Premesso che il giudizio penale si era concluso - relativamente alle imputazioni ascritte - con la assoluzione di essi concludenti, ma non erano stati loro restituiti i terreni in discorso, dagli stessi detenuti in affitto per la coltivazione di erbai e cereali nonché per il pascolo del bestiame, gli attori chiedevano la condanna del CA al rilascio dei terreni in questione, distinti in catasto al foglio 3, mappali da 37 a 47, 50 e 285.
Dichiarata dal tribunale la propria incompetenza, ratione materiae, a conoscere della controversia e rimesse le parti innanzi allo stesso tribunale di Cagliari, sezione specializzata agraria, indicata come competente, si costituivano - innanzi a questa - sia gli attori che CA ET LO, UC e IA RI, nella loro qualità di eredi di CA EP, deceduto nelle more. Gli attori ribadivano tutte le richieste già formulate innanzi al tribunale in sede ordinaria, omettendo - peraltro - di indicare, tra i terreni di cui pretendevano la restituzione, quelli distinti con i numeri 50 e 285.
I convenuti, per loro conto, resistevano alle avverse pretese, perché infondate, e facendo presente che il compendio immobiliare oggetto di causa comprendeva anche i mappali 50 e 285 (facenti parte della azienda agricola di proprietà di essi concludenti alla pari degli altri indicati nel ricorso in riassunzione e che unitamente a questi avevano formato oggetto del provvedimento di restituzione adottato dalla Procura della Repubblica), non indicati - dalle controparti - nel contesto dell'atto di riassunzione per mero errore materiale.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale con sentenza 22 aprile 1996 rigettava la domanda attrice perché assolutamente priva di prova, con la precisazione che la stessa aveva per oggetto tutti i terreni che da sempre avevano formato oggetto di controversia tra le parti, così come precisato nella citazione del 30 novembre 1987, compresi, pertanto, i mappali 50 e 285.
Gravata tale pronuncia dai soccombenti OR e AN, la Corte di appello di Cagliari, sezione specializzata agraria, con sentenza 29 ottobre - 22 novembre 1996 rigettava l'appello, ponendo a carico degli appellanti le spese di causa ed evidenziando, da una parte, che doveva - decisamente - escludersi (in forza di una articolata e complessa serie di argomentazioni in fatto) che gli attori fossero incorsi in un errore materiale allorché, nella citazione del 30 novembre 1987 (innanzi al tribunale in composizione ordinaria) avevano chiesto la restituzione anche del mappale n. 50, certamente oggetto del provvedimento penale, dall'altra, che era irrilevante - al fine di escludere la legittimazione ad agire degli appellanti per far valere giudizialmente i diritti loro spettanti quali affittuari anche del terreno indicato in mappa con il n. 50 - la circostanza che tale terreno fosse stato, in precedenza, "donato" con atto pubblico 16 marzo 1987, regolarmente trascritto, da AN LL a terzi, da ultimo, che l'omessa menzione, nell'atto di riassunzione del 23 dicembre 1994 del mappale n. 50 non poteva condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio, almeno limitatamente a tale capo della domanda.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso OR EN e AN LL, affidato a 5 motivi.
Resistono, con controricorso, CA ET LO, CA UC e CA IA RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva con citazione 30 novembre 1987 AN LL e OR EN hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, CA EP, chiedendone la condanna al rilascio di alcuni terreni - di proprietà del CA - già da essi attori detenuti in forza di contratto di affitto agrario, tra cui i mappali 50 e 285, e che avevano dovuto abbandonare su ordine della Procura della Repubblica (ai sensi degli artt. 219 e 233 c.p.p.). Dichiarata dal tribunale adito, in composizione ordinaria, la propria incompetenza ratione materiae a conoscere della controversia e rimessi atti e parti innanzi al tribunale di Cagliari, sezione specializzata agraria, AN LL e OR EN, nel riassumere il giudizio innanzi al giudice competente hanno riproposto tutte le domande già contenute nella citazione introduttiva del 30 novembre 1987, omesso - peraltro - qualsiasi riferimento ai mappali 50 e 285.
Eccepito, dalla difesa dei convenuti CA, che solo per errore materiale i detti mappali e, in particolare, quello distinto con il numero 50, non erano stati menzionati nell'atto di riassunzione, sia il tribunale di Cagliari, sezione specializzata agraria, in primo grado, sia la Corte di appello di Cagliari, sezione specializzata agraria, in sede di gravame, hanno accolto tale interpretazione degli atti di causa di parte AN - OR.
I giudici del merito, per l'effetto, hanno rigettato la domanda degli attori [facendo difetto qualsiasi prova in ordine alla esistenza, tra le parti, di un contratto di affittanza agraria] con riguardo sia ai mappali indicati nella comparsa di riassunzione, sia con riferimento a quelli menzionati nella citazione introduttiva.
2. Premesso quanto sopra, si osserva che i ricorrenti AN LL e OR EN non censurano la pronuncia dei giudici di merito nella parte in cui questa ha escluso che sia configurabile, tra le parti, un contratto di affitto agrario che giustifichi la pretesa della AN e del OR ad avere la disponibilità dell'azienda agricola dei CA, ma unicamente nella parte in cui i detti giudici di merito hanno interpretato - alla luce delle risultanze di causa - la loro domanda come diretta al rilascio di tutti i terreni di proprietà dei CA (e costituente l'azienda oggetto del provvedimento della Procura della Repubblica di Cagliari del 3 maggio 1983), anziché come volta a conseguire la restituzione di tutti gli altri terreni ad esclusione di quello indicato in mappa con il numero 50.
Al riguardo le censure dei ricorrenti si articolano nei seguenti motivi:
3. 1. "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 .c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per ultrapetizione", tenuto presente che la volontà degli attori era inequivoca nel senso che non costituisse oggetto del giudizio [di restituzione] il terreno contraddistinto con il mappale n. 50 come risultava dalla circostanza che in data 16 marzo 1987 era stato stipulato un atto di donazione [da parte della AN] a terzi, proprio di quella porzione di terreno;
3. 2. "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 99 e 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione della domanda", atteso che il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi ai criteri ermeneutici di ricerca della effettiva portata sostanziale della domanda giudiziale e non avrebbe dovuto limitarsi, come ha fatto, alla prospettazione letterale della pretesa, tenendo presente, soprattutto l'atto di donazione del 16 marzo 1987, che dimostrava - chiaramente - come solo per errore materiale il mappale n. 50 era stato indicato tra quelli reclamati nella citazione introduttiva (tenuto presente che nei suoi confronti la AN vantava la qualità non di affittuaria ma di piena proprietaria);
3. 3. "violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c. (nel testo precedente alla novella di cui alla l. 26 novembre 1990, n.353) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", considerato che il giudice del merito doveva ravvedere nella esclusione dall'oggetto della domanda [nell'atto di riassunzione del 23 dicembre 1994] del mappale n. 50 una rinuncia parziale della domanda stessa in ordine al detto terreno;
3. 4. "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", tenuto presente che i giudici del merito dovevano rilevare d'ufficio, la carenza di interesse ad agire degli attuali ricorrenti in relazione alla insussistenza del loro diritto ad ottenere la restituzione del terreno distinto col mappale n. 50 di cui non erano ne' affittuari ne' proprietari;
3. 5. "insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia concernenti la sussistenza dell'interesse ad agire, della legittimazione attiva in capo ai coniugi OR - AN e della rinuncia da parte dei medesimi al capo della domanda relativa al mappale n. 50, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.".
4. Le varie censure - intimamente connesse e da esaminare congiuntamente - sono in parte inammissibili, in parte infondate. 4. 1. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, non può che ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670). Non incorre - peraltro - nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza la quale, pur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi si trova in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta.
Pacifico quanto precede e pacifico - altresì - che "se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice" (art.50, comma 1, c.p.c.), è di palmare evidenza che nella specie il lamentato vizio di ultrapetizione non sussiste.
Se, infatti, quando la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza che dichiara l'incompetenza ed, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione di tale sentenza, il processo continua, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (in questo senso, ad esempio, Cass. 2 febbraio 1995 n. 1241) è evidente che il giudice adito con l'atto di riassunzione, cioè, nella specie, la sezione specializzata agraria del tribunale di Cagliari doveva pronunciarsi - in applicazione dell'art. 112 c.p.c. - su "tutta la domanda" già proposta innanzi al tribunale di
Cagliari in composizione ordinaria [e non sulle sole "conclusioni" indicate nell'atto di riassunzione], come puntualmente si è verificato.
4. 2. Quanto - ancora - alla "errata interpretazione della domanda", da parte del giudice del merito (con conseguente violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 99 e 360 n. 3 c.p.c.) la deduzione è inammissibile.
Non può tacersi, infatti, da un lato, che l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, dall'altro, che nella specie parte ricorrente pur denunciando - nell'intestazione del motivo - la violazione dell'art.1362 c.c., in realtà, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, sollecita una diversa lettura degli atti di causa, preclusa in questa sede.
4. 3. In merito alla denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., nel testo precedente alla novella di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353, atteso che in forza di tale disposizione la rinuncia alla domanda (o ad un capo di essa) non necessita dell'accettazione di controparte, si osserva - a prescindere da ogni altra considerazione svolta nella sentenza gravata e cioè che l'atto di riassunzione era formulato in termini tali da fare ritenere che i riassumenti avessero inteso mantenere ferme tutte le conclusioni già rassegnate nella citazione introduttiva - che la rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice per cui la rinuncia stessa può provenire dal difensore ad litem della parte e non richiede forme rigorose, ma è pur sempre necessario che controparte abbia assunto - nei confronti della rinuncia stessa - un atteggiamento di adesione, ancorché implicita (ad esempio non opponendosi ad una tale modifica della domanda originaria). Poiché nella specie è pacifico che la difesa dei CA nella prima difesa successiva all'atto di riassunzione [formulato senza l'indicazione dei mappali 50 e 285] ha espressamente affermato che il giudizio doveva ritenersi esteso anche all'esame di tale parte della originaria domanda, sollecitandone un rigetto nel merito, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno pronunziato in ordine ai detti mappali 50 e 285 (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. 3 settembre 1991 n. 9350). 4. 4. In ordine al quarto motivo di ricorso deve decisamente escludersi - ancora - che vi sia stata, da parte dei giudici di merito, violazione dell'art. 100 c.p.c., per non avere gli stessi accertato - d'ufficio - la carenza di legittimazione e di interesse ad agire di essi concludenti allorché hanno chiesto la consegna - tra l'altro - del mappale n. 50 di proprietà di terzi.
Quanto, in particolare, alla presunta carenza di legittimazione attiva degli attuali ricorrenti a promuovere la domanda oggetto di causa, si osserva - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che la legittimazione attiva, come condizione dell'azione, attiene alla affermata titolarità del potere di promuovere il giudizio in ordine allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite e deve essere riconosciuta o negata con riferimento alla mera prospettazione data dalla parte attrice al rapporto stesso, con la conseguenza che quando la situazione rappresentata dalla parte attrice corrisponda astrattamente al modello normativo - e alla titolarità - dell'azione che essa intende esercitare, ogni questione relativa all'accertamento della premessa in fatto attiene al merito stesso della decisione e perciò diviene rilevante, ai fini della valutazione in concreto della prova al riguardo, la mancata contestazione della parte convenuta (Cass. 20 giugno 1997 n. 5542). Deriva, da quanto precede, pacifico che nella specie il OR e la AN avevano proposto domanda diretta a conseguire il godimento di una azienda agricola senza ombra di dubbio nella disponibilità dei CA in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, invocando di essere titolari di un contratto agrario relativamente a tale azienda, che gli stessi erano certamente legittimati a proporre la domanda de qua, a prescindere dal soggetto che potesse vantare il diritto di proprietà dei terreni in questione.
Contrariamente a quanto si legge in ricorso, ancora, non si poneva un problema di "interesse ad agire" "in relazione alla insussistenza del diritto [della AN e del OR] ad ottenere la restituzione del terreno distinto col mappale n. 50 di cui non erano nè affittuari, ne' proprietari".
Gli attuali ricorrenti, in particolare, nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio - come in quello di riassunzione innanzi alla sezione specializzata agraria - avevano esposto di essere "affittuari" dell'azienda agraria ivi descritta, al momento nel godimento dei CA in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria e su tale premessa ne avevano chiesto la riconsegna: è palese, pertanto, il loro "interesse" ad agire.
La circostanza - accertata in causa - che la AN e il OR non fossero "nè affittuari, ne' proprietari" dei terreni di cui chiedevano il rilascio doveva portare [come in concreto hanno concluso i giudici del merito] al rigetto della domanda di rilascio, e non - come si invoca - alla affermazione della carenza di interesse ad agire.
4. 5. Passando - infine - al quinto motivo lo stesso è infondato, sia perché, in buona sostanza, non fa che ripetere (anche se con diversa formulazione) le censure già prospettate con il secondo motivo, cui non può non farsi riferimento, sia perché la denunciata "omessa motivazione" della sentenza gravata, quanto al contenuto sostanziale della domanda all'esame dei giudici del merito non sussiste.
È sufficiente al riguardo tenere presente che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione che la domanda attrice si estendesse anche al mappale 50 sulla base degli atti di causa provenienti degli attori "tenuto conto e del dato letterale e di insuperabili argomenti logici".
Argomenti logici ampiamente e dettagliatamente sviluppati dalla pagina 8 in poi della sentenza (ove si sottolinea, tra l'altro, la localizzazione e la importanza del mappale n. 50 rispetto agli altri oggetto del preteso rapporto d'affitto [lo stesso infatti, è risultato essere "il più esteso tra tutti quelli pretesi ed essere intercluso all'interno del complesso aziendale" rivendicato]) diretti - appunto - a dimostrare che il reale contenuto della domanda era la pretesa di conseguire la disponibilità di tutti i mappali indicati nell'atto introduttivo del giudizio (e non solo di quelli indicati nell'atto di riassunzione).
5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve, in conclusione, rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questa fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in Lit. 28.000 di cui Lit. 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione il giorno 7 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999.