Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 258
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Il vizio di "ultra" o "extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Non incorre in tale vizio il giudice che, adito in riassunzione abbia pronunziato su tutta la domanda già proposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e non sulle sole diverse conclusioni formulate nell'atto di riassunzione, atteso che in caso di riassunzione il processo continua a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 258
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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