Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES03 009 / 0 IN NO Oggetto leession SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 13422/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.6818 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 970 Dott. Antonic LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud.09/10/00 PURCARO Consigliere Dott. Italo ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: OS LI, elettivamente domiciliata in ROMA presso CAN.CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FRATINI GIUSEPPE, con studio in 80146 NAPOLI VIA Richiesta copia studio dal Sig. JLSOLE.24.0 FERRANTE IMPARATO, 27, giusta delega in atti;
per diritti L3 - ricorrente M IL CANCELLIERE
contro
LIRE 3000 AN OL, elettivamente domiciliato in ROMA MONTUORO VIA A BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato AMATO RENATO, che lo difende unitamente all'avvocato SARNO CG063107 SABINO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1576 avverso la sentenza n. 3226/98 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 2/4/98, depositata il 10/04/98; RG.8670/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TU PO, aggiudicatario in sede fallimen- tare di un locale terraneo in Portici, condotto in lo- cazione ad uso abitativo da OS IA, intimò alla conduttrice sfratto per morosità e la convenne di- nanzi al Pretore di Napoli per la convalida. L'intimata propose opposizione e all'udienza fissata per la di- ... scussione della causa insistette nel negare la propria morosità, eccependo la compensazione tra l'ammontare dei canoni reclamati dal locatore e l'importo di paga- menti, che sostenne di avere erogato per oneri condomi - niali e per lavori fatti sull'immobile locato. Con sen- tenza del 7.7.1997 il Pretore dichiarò risolta la loca- zione per inadempimento della conduttrice. Su appello della OS il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10.4.1998, ha confermato la sentenza del Pretore, 05- servando che la eccezione di compensazione era inammis- sibile perché doveva ritenersi sollevata per la prima 2 volta nel giudizio di appello. Ricorre la OS con due motivi. Resiste il TU con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la ricorrente deduce che il Mon- tuoro deposito oltre il termine di legge il documento comprovante la sua successione nel rapporto locativo per avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile e iamenta (con inespressa ma implicita denunzia di viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ.) che il Tribunale ab- bia omesso di pronunziare su questo specifico motivo di impugnazione. La doglianza non ha fondamento. I termini per la produzione di documenti, previsti per l'attore e per il convenuto rispettivamente dagli artt. 415 primo comma e 416 terzo comma cod. proc. civ. sono stabiliti a tutela degli interessi delle parti e esclusivamente pertanto la tardività dell'esibizioni e del deposito dei documenti medesimi, se non eccepita nell'udienza fissa- ta per la discussione della causa (art. 420 cod. proc. civ.), non è più deducibile utilmente, né può essere rilevata dal giudice, dovendo ritenersi che la parte interessata abbia tacitamente rinunciato a far 4 valere qualsiasi nullità correlata alla inosservanza dei termini suddetti (Cass.
3.9.1980 n. 5076; Cass. 26.3.1983 n. 2160). Nella specie la decadenza (come si 3 desume dal ricorso) è stata eccepita dalla OS so- 10 con l'atto di appello e, quindi, tardivamente e di conseguenza il Tribunale, che ha omesso di tener conto del corrispondente motivo di impugnazione, non è incor- so nella denunziata violazione. Col primo motivo la ricorrente lamenta che il tri- bunale abbia disatteso la eccezione di compensazione da lei sollevata con la impugnazione di merito, quantunque si trattasse di una eccezione "impropria" (in quanto consistente nella contestazione della fondatezza dell'avversa domanda), che per di più era stata già prospettata nel giudizio di primo grado. La doglianza è priva di fondamento. L'eccezione di compensazione, che integra una eccezione in senso stretto (Cass.
1.9.1987 n. 7158), in quanto fondata sulla allegazione di un fatto estintivo della contrapposta pretesa creditoria, è stata nel caso in esame sollevata dalla OS nel giudizio di primo grado alla udienza di discussione, anziché col primo atto difensivo, come imposto dagli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., e ciò ha comportato la decadenza della attrice (rilevabile anche di ufficio Cass.
7.2.1992 n. 1335) dal diritto di proporla in quel giudizio. Riproposta nel giudizio di appello, la stessa eccezione è stata correttamente considerata dal Tribu- nale come eccezione nuova, preclusa, in quanto tale, 4 dall'art. 437 CO. II cod. proc. civ. nche il motivo te- stè esaminato va, pertanto, disatteso. Il ricorso va, dunque, rigettato. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9.10.2000/ IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE الملام CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista than Depositare in Cancelleria thi E2 MAR. 2001 Giovanni Agenzia delle Entrate 13.06-11 Ufficio di Roma 2 hoooo Iscritto a ruolo il * 1388 280000 Art. n. 2 105