Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7328
CASS
Sentenza 20 maggio 2002

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica , risultante dall'art. 1 della legge n.689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine". (Nell'applicare il principio di diritto indicato, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 116,comma dodicesimo, della legge 22.12.2000, n.388, comportante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alla disciplina previgente).

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  • 1Lavoro a domicilio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7328
Data del deposito : 20 maggio 2002

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