Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica , risultante dall'art. 1 della legge n.689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine". (Nell'applicare il principio di diritto indicato, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 116,comma dodicesimo, della legge 22.12.2000, n.388, comportante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alla disciplina previgente).
Commentario • 1
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7328 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN IG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMANNO BUJANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 183/98 del PR di PISTOIA, depositata il 09/12/98 R.G.N. 400/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE FIGUEIREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 20 novembre 19 dicembre 1998, il PR di Pistoia rigettava l'opposizione proposta dalla sig. GI IN, quale titolare dell'impresa individuale IO B.L., nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di L.110.177.000= per sanzioni amministrative irrogate 1) per assunzione di due lavoratori dal marzo all'ottobre 1995 come lavoranti a domicilio, sprovvisti dei prescritti libretti di lavoro (artt.5 e. 12 L. 112/35 e 8 d.lgs. 758/94); 2) - assunzione e occupazione al lavoro dei predetti lavoratori non per il tramite della competente Sezione circoscrizionale per l'impiego (artt.3 legge 56/87 e 9 L.39/90); 3) - mancato aggiornamento dello speciale registro per i lavoratori a domicilio con le annotazioni relative ai suddetti lavoratori (artt.3 e 13 legge 877/73 e 3 d.lgs.566/94); 4) - mancata dotazione dei due lavoratori del libretto personale di controllo (artt.10 e 13 legge 877/1973 e 3 d.lgs. 566/94).
Il PR ha disatteso l'assunto dell'opponente secondo cui i due lavoratori non sarebbero stati assunti come dipendenti, ma sarebbero stati essi stessi imprenditori, titolari della ditta IO LO, cui la IO B.L. aveva affidato la lavorazione in conto terzi di alcuni capi di abbigliamento.
Il giudice di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che la lavoratrice NG WE lavorasse in locale da lei stessa tratto in locazione, pagasse le forniture di luce, gas e quant'altro, utilizzasse macchinari di sua proprietà e lavorasse anche per altri imprenditori (circostanza peraltro smentita dalla risultanze processuali), elementi tutti compatibili con il lavoro a domicilio. Il fatto, poi, che la NG WE fatturasse i compensi atteneva ad un adempimento fiscale che avrebbe potuto anche essere non dovuto e quindi non valeva a qualificare il rapporto.
Decisivi erano, invece, il riscontro della subordinazione tecnica per la predeterminazione da parte del datore di lavoro delle modalità di esecuzione del lavoro;
l'inserimento del lavoro nel ciclo produttivo dell'imprenditore, come completamento, esecuzione parziale o intera lavorazione dei prodotti dello stesso. Era risultato a tale proposito che la stessa opponente aveva dichiarato che il filo, i bottoni e quant'altro erano forniti ai terzisti perché la ditta B.L. lavorava per enti pubblici locali i quali pretendevano il più scrupoloso adempimento, nei minimi particolari, dei capitolati, dal che era desumibile che pure la NG WE era vincolata ad una esecuzione del lavoro predeterminata "fin nei minimi particolari" dalla committente. Tale circostanza era stata confermata dalla stessa NG WE e dal marito Ma NG LI, sentiti come testi e anche dal teste indotto da parte opponente.
Era, infine, evidente che il lavoro eseguito dalla IO LO si inseriva totalmente nel ciclo produttivo della B.L. come sua esecuzione parziale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la IN con due motivi.
L'Amministrazione del Lavoro, in persona del Ministro pro tempore, ha notificato controricorso dopo la scadenza del termine previsto dall'art.370 c.p.c. ed ha poi partecipato alla discussione orale della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso la sentenza è impugnata per illegittimità per violazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e per carenza di motivazione
(art.360 n.5 c.p.c.) sostenendosi che oggetto della prestazioni non erano le energie lavorative (operae) utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda, ma un risultato (opus) raggiunto tramite una organizzazione imprenditoriale autonoma e separata da quella del committente.
Quanto sopra sarebbe risultato dalle prove acquisite nel giudizio avanti al PR.
È pacifico che il vincolo di subordinazione resta escluso qualora, nel proprio domicilio, il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale.
Il motivo è infondato.
Risulta dall'esposizione dello svolgimento del processo che precede che il giudice di merito ha ampiamente motivato la propria decisione con riferimento a tutte le caratteristiche peculiari del lavoro a domicilio e ai corrispondenti riscontri fattuali sul piano della prova. Siffatti accertamenti, ineccepibili sotto il profilo logico - giuridico, e del tutto esaurienti, si sottraggono alle censure della IN.
Esse attengono ad elementi di fatto - il cui apprezzamento da parte del giudice di merito, se logicamente motivato ed esente da errori di diritto, è incensurabile in sede di legittimità - e sono assolutamente generiche, per mancato riferimento alle risultanze istruttorie (le quali avrebbero dovuto essere specificamente e compiutamente indicate e riportate, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) che avrebbero dovuto contrastare, secondo la prospettazione della ricorrente, gli accertamenti del giudice di merito e confortare l'assunto della IN circa l'esistenza di una propria organizzazione imprenditoriale autonoma. Critiche siffatte presentano, dunque, anche profili di inammissibilità (Cass. 21 novembre 2001, n. 14728; 11 aprile 2001, n. 5404; 26 marzo 2001, n. 4349; 13 settembre 2000, n. 12080; 12 settembre 2000, n. 12025; 13 maggio 1999, n. 35; S. Un. 13 gennaio 1997, n. 265). Col secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione dell'art.1, comma 2 Legge 877/73 (art.360 n.3 c.p.c.); violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.); per conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 306 n. 3 c.p.c.). Deduce la ricorrente che la sentenza del PR pretende di trarre fondamento dalla sola considerazione che la ditta IO LO sarebbe stata vincolata ad una esecuzione del lavoro predeterminata fin nei minimi particolari, ma tale considerazione non era sufficiente a qualificare il tipo di lavoro in quanto la meticolosità era dovuta alla peculiarità dell'attività della ditta B.L. (in esecuzione di appalti di pubbliche forniture) e non al tipo rapporto interpartes.
La subordinazione tecnica, infatti, andava riscontrata nell'osservanza di direttive precedenti l'esecuzione del lavoro e non nel controllo meticoloso delle lavorazioni effettuato ex post, quale riferito dai testi.
Il motivo è infondato.
Il PR, lungi dall'avere riscontrato la subordinazione tecnica nel soli controlli del lavoro, una volta che questo era stato eseguito, ha chiaramente fatto riferimento ad una predeterminazione datoriale delle modalità di esecuzione del lavoro ed ha tratto conforto sul punto dalla circostanza che la ditta IN era vincolata da rigidi e minuziosi capitolati di appalto con pubbliche amministrazioni, sicché rispondeva anche ad una presunzione logica ritenere che altrettanto minuziose dovessero essere le direttive tecniche che la stessa doveva impartire ai due lavoranti. Peraltro, a parte tale argomento presuntivo, il PR ha affermato che nello stesso senso della predeterminazione delle modalità tecnico - esecutive del lavoro si erano espressi sia gli stessi lavoranti, sia una teste indotta dall'opponente.
Appare, pertanto, infondata anche l'ulteriore critica della ricorrente secondo cui il rapporto di subordinazione era stato desunto da argomenti negativi, anziché da una prova positiva. Nè, per quanto sopra detto, appare fondato in fatto il rilievo della ricorrente secondo cui il PR si sarebbe solo limitato a negare natura sintomatica della subordinazione ai seguenti fatti: iscrizione della IO LO all'IVA e osservanza degli adempimenti conseguenti;
disponibilità di propri locali di lavorazione;
utilizzazione di macchinari di proprietà.
Sostanzialmente, la sentenza impugnata, correttamente motivata in fatto, è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, nel senso che "secondo la disciplina della legge 18 dicembre 1973, n.877, diretta a superare la distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro ad domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; peraltro, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno;
perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo allorché sia presente, presso il soggetto cui l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi" (Cass. 23 settembre 1998, n. 9516). Occorre, peraltro, dare atto che nelle more del processo è entrato in vigore l'art.116, comma dodicesimo, della legge 22 dicembre 2000, n.388 il quale dispone: "Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".
Nel novero di queste ultime norme sul collocamento rientrano sicuramente quelle relative alle violazioni sub n.1) e 2) dell'esposizione in fatto che precede, per la cui violazione è stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative.
Lo ius superveniens, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è immediatamente applicabile nel giudizio di cassazione (Cass.20 gennaio 2001, n. 825; 28 agosto 2000, n. 11224; 10 giugno 2000, n. 7957). Peraltro, ritiene la Corte che poiché la norma parla di abolizione e non di estinzione delle sanzioni, deve farsi riferimento al generale orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art.1 della legge 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine (cfr., in materia fiscale, Cass. S.Un. 29 gennaio 1994, n. 890). Nel caso in esame, in forza della regola tempus regit actum, considerato anche l'insuccesso di alcuni tentativi in sede di discussione parlamentare di introdurre una esplicita previsione di retroattività della riforma in questione, ritiene la Corte che le sanzioni amministrative che, come nel caso in esame, siano state commesse (e, per di più, accertate e sanzionate con ordinanza- ingiunzione) prima dell'entrata in vigore dello ius novum, restino soggette alla disciplina previgente.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese di questo giudizio in E. 6,80, oltre E. 600,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002