Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7524
CASS
Sentenza 22 maggio 2002

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte ma alla manifestazione della "potestas puniendi" della pubblica autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa.

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7524
Data del deposito : 22 maggio 2002

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