Sentenza 4 maggio 2002
Massime • 2
Attesa l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (art. 1 della legge n. 689 del 1981), resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della citata legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento. Infatti, nessun elemento del menzionato art. 116, comma dodicesimo, induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.
La procura speciale per il ricorso per cassazione rilasciata da chi sia stato parte in giudizio per sè e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio, qualora le univoche indicazioni contenute nell'intestazione e nel corpo dell'atto di impugnazione cui la procura accede confermino la assunzione della qualità di parte del soggetto in entrambe le suddette vesti, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società.
Commentario • 1
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NUOVA CARTOSILE S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore IO ZO;
2) ZO IO;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che, unitamente all'avv. Paolo Ferresi, li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Fabio Fonzo, Clementina Punzi e Antonietta Coretti che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 684 in data 25 maggio 1999 (R.G. 5123/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Vincenzo Porcelli per delega dell'avv. Scognamiglio e Clementina Punzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Treviso ha confermato, giudicando infondato l'appello, la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato le opposizioni proposte dalla OV TO s.r.l. e da IO ZO, in proprio, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Inps in data 27.6.1996 per le sanzioni amministrative dovute per omesso versamento di contributi (L. 3.970.000), nonché contro il decreto dello stesso Pretore per il pagamento all'Inps dei contributi dovuti per il periodo 1.7.1981/21.12.1984 e somme aggiuntive (L. 477.418.104).
L'Inps aveva fondato il proprio credito sul verbale ispettivo 29.4.1995, recante l'accertamento che la società si era avvalsa di lavoranti a domicilio senza ottemperare agli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato. Gli opponenti avevano contestato che sussistesse il vincolo di subordinazione;
in relazione alle sanzioni, avevano anche invocato l'ignoranza scusabile della legge.
Il Tribunale ha rilevato che dalle testimonianze e dai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dalle lavoratrice era risultato che alle lavoranti a domicilio veniva affidato un tipo di attività che si svolgeva anche, identicamente, all'interno dello stabilimento della società, consistente nell'assemblaggio di "alveari", cioè di divisori di cartone per l'imballo già tagliati a misura e consegnati presso le abitazioni, curando la stessa società il ritiro del prodotto finito presso le abitazioni;
che la lavorazione, di carattere manuale e di semplice esecuzione, veniva realizzata sulla base di precise direttive, anche in relazione ai tempi di consegna, questi ultimi suscettibili di slittare di qualche giorno solo su specifica e preventiva richiesta;
che la retribuzione era stabilita dalla TO "un tanto a pezzo"; che l'attività lavorativa aveva avuto carattere continuativo.
Sulla base di questi dati di fatto, il Tribunale ha ritenuto presenti i tratti caratteristici del lavoro a domicilio, ai sensi dell'art. 1 l. 877/1973, giudicando irrilevante l'iscrizione delle lavoranti alla
Camera di commercio ed il possesso di partita Iva, mentre non risultava neppure che le parti avessero espresso la volontà di costituire rapporti di lavoro autonomo. Ha, infine, escluso che potesse ipotizzarsi ignoranza scusabile della legge cagionata da incertezze interpretative.
Per la cassazione della sentenza ricorrono per tre motivi la società OV TO ed IO ZO in proprio. Resiste l'Inps con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte dichiara l'ammissibilità del ricorso di IO ZO in proprio, sebbene la procura speciale apposta a margine dell'atto risulti rilasciata dallo stesso ZO soltanto nella qualità di rappresentante legale della società. Nella fattispecie, infatti interpretando l'atto, la Corte ritiene che vi sia stato l'intento di rilasciare la procura anche in nome proprio, stante la qualità di parte del ZO secondo le univoche indicazioni contenute nell'intestazione e nel corpo dell'atto cui la procura accede (cfr. Cass. 21 marzo 1970, n. 767; 15 dicembre 1980, n. 6503).
2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877), si sostiene che è stata attribuita la qualifica di lavoratore subordinato a soggetti che presentavano tutte le caratteristiche per essere definiti piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c., quali il rischio di impresa e l'autonomia; che, comunque, anche fuori dall'ambito della figura dell'imprenditore, la prestazione lavorativa può costituire oggetto di un contratto d'opera, e, nella specie, sussistevano le condizioni di autonomia in difetto di direttive sulle modalità di esecuzione e in presenza di corrispettivo collegato al risultato e fatturato da lavoratrici iscritte alla Camera di commercio o all'albo delle imprese artigiane, che avevano la possibilità di accettare o rifiutare il lavoro.
2. Con il secondo motivo è denunciata mancata motivazione in ordine a un fatto decisivo, nonché violazione degli art. 1326 e 2083 c.c. Si premette che anche nell'area del decentramento produttivo sono concepibili rapporti non di lavoro subordinato, sicché assume, ai fini della qualificazione del rapporto, rilievo decisivo la volontà espressa dalle parti;
si censura, quindi, la sentenza per avere affermato che non vi era prova che le parti avessero inteso costituire un rapporto di lavoro autonomo in contrasto con gli elementi acquisiti alla causa, quali la predeterminazione dell'opera da eseguire in piena autonomia, senza assoggettamento al potere direttivo e organizzativo dell'imprenditore, l'iscrizione delle lavoratrici alla C.C.I.A.A o all'albo degli artigiani, la partita IVA, la fatturazione, la libera accettazione delle commesse, l'assunzione del rischio di impresa.
3. Esaminati congiuntamente i suesposti motivi di ricorso, la Corte li giudica non fondati.
In diritto, la sentenza impugnata è pienamente in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si sono consolidati nel senso che, secondo la disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, che è diretta proprio a superare la distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; pertanto, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cuì il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno;
perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In questo quadro, è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo solo allorché sia presente, presso il soggetto cui l'imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione dei mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi (cfr. ex plurimis, Cass. 26 aprile 1999, n. 4l 44; 18 giugno 1999, n. 6150).
4. Sulla base dei detti principi è stato qualificato rapporto di lavoro (subordinato) a domicilio l'attività svolta in propri locali e propri macchinari, ma con impiego di materia prima interamente fornita dal committente ed esecuzione delle lavorazioni sulla base di modelli riassunti ed articolati in una scheda di lavorazione, non essendo sufficienti, di per sè considerate. le circostanze dell'eventuale mancanza di continuità delle prestazioni e dello svolgimento di attività per più committenti per escludere la forma attenuata di subordinazione configurata dalla legge n. 877/1973 come specie derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ. (Cass. 23 settembre 1998, n. 9516).
5. Più specificamente, in tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, si ripete, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui soggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata e utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiare purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (Cass. 16 giugno 2000, n. 8221) 6. In conclusione, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al genus del lavoro subordinato non esclude che debba ugualmente essere ricondotto a tale genus le quante volte le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda e senza che siano applicabili alle prestazioni domiciliari le norme dettate per quelle "interne" (cfr. Cass., sez. un, 12 marzo 2001, n. 106).
7. Nel tracciato quadro di regole e principi, con motivazione sufficiente e logica il Tribunale ha accertato la sussistenza nella fattispecie di rapporti di lavoro subordinato a domicilio. Il Tribunale, ha in primo luogo, escluso che le parti avessero proceduto all'esplicita qualificazione dei rapporti come di lavoro autonomo. L'affermazione non è specificamente contestata dai ricorrenti, i quali assumono, invece, che erano le modalità di esecuzione a comprovare siffatto intento negoziale. Ma, su questo piano, il Tribunale ha puntualmente accertato l'esistenza degli elementi necessari e sufficienti per qualificare il rapporto, come sopra precisati: l'esecuzione personale del lavoro nel proprio domicilio;
l'inerenza della lavorazione al ciclo produttivo dell'azienda committente, le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, sia pure impartite una volta per tutte, in relazione all'assemblaggio di pezzi già tagliati a misura, e concernenti anche i tempi di consegna, suscettibili si di proroga ma solo su specifica e preventiva richiesta, circostanza che concorre a dimostrare l'intensità del vincolo di subordinazione (cfr. Cass. 15 dicembre 1999, n. 14120).
8. Ne discende l'irrilevanza del nomen iuris del rapporto, cui le parti avrebbero fatto esplicito o implicito riferimento (elementi della partita Iva, della fatturazione, dell'iscrizione come imprenditori), come pure di tutte gli altri aspetti che i motivi di ricorso denunciano come non valutati, o non sufficientemente valutati, dalla sentenza impugnata.
9. Con il terzo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa interpretazione di norme di diritto nonché mancata motivazione in ordine a un fatto decisivo, in relazione all'art. 3 della l. 689 del 1981 e all'art. 1 della l. 877/1973.
Si assume che le incertezze circa il discrimen tra lavoro subordinato e autonomo, particolarmente presenti in tema di lavoro a domicilio, poste in relazione con l'intento delle parti di costituire un rapporto di lavoro autonomo e col fatto che nei primi anni del 1980, quando si erano svolti i fatti, le incertezze erano ancora maggiori (anche con riguardo al presupposto della comproprietà del materiale e delle attrezzature, tanto da richiedere l'intervento legislativo attuato con l. 858/1980), avrebbero dovuto indurre il Tribunale a verificare in modo meno superficiale la sussistenza dell'errore scusabile.
10. Anche questo motivo è infondato.
In tema di sanzioni amministrative, l'errore incolpevole sul fatto può essere generato anche dall'interpretazione di norme, quando verta sui presupposti della violazione (non quando attenga alla sola interpretazione giuridica dei precetti) e rileva in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore (quale un'assicurazione data dalla P.A., o da altri soggetti particolarmente qualificati), che sia idoneo ad ingenerare nell'agente rincolpevole opinione di liceità del suo agire. Tale errore non può essere, comunque, individuato, nella mera difficoltà di lettura di una norma, senza che sia stato neppure addotto l'elemento positivo che ha causato l'errore (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1151) 11. Parimenti la buona fede, idonea ad escludere l'elemento soggettivo della colpa nell'illecito amministrativo, va intesa come ignoranza inevitabile del precetto, indotta da un elemento positivo idoneo a determinare un errore scusabile. Pertanto, ad integrare la buona fede non è sufficiente la difficoltà di interpretazione della legge, configurandosi un errore scusabile solo se indotto da precisi comportamenti di organi pubblici (Cass. 18 luglio 2000, n. 9454; 7 luglio 1999, n. 7028). 12. Dall'applicazione di questi principi discende che correttamente il Tribunale, in presenza di una generica allegazione, con mero riferimento alle incertezze interpretative, ha deciso che non potesse essere escluso l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 l. 689/1981 per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa.
13. Osserva, infine, la Corte che in forza del principio dell'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 1 l. 689/1981, agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (tra le molte, Cass. 12 maggio 1999, n. 4704; 9 aprile 1999, n. 3466), resta escluso che possa rilevare nella controversia lo ius superveniens di cui all'art. 116, comma 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. Nessun elemento, infatti, della citata disposizione induce a ritenerne la retroattività, cosicché resta esclusa la sua applicazioni a violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della legge indicata.
14. Al rigetto del ricorso consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del processo di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processo di cassazione, liquidate in e degli onorari liquidati in euro 3000.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2002