Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO DISTRETTUALE 2^ DD EBOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CIVITAS SRL, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIUFFRÈ, difeso dall'avvocato LORENZO LENTINI, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 226/98 della Commissione Tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 11/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/07/03 dal Relatore Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il resistente, l'Avvocato MARIO CANTALDI (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità; in subordine rigetto nel merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Civitas, gestrice di un centro di riabilitazione e fisiocinesiterapia in Oliveto Citra, rivolse (il 16 maggio 1989) istanza di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 64/1986 (art. 14) - contenente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - all'Ufficio delle Imposte Dirette di Eboli che la respinse esercitando la contribuente attività di produzione di servizi e non di beni intesa come trasformazione di materie prime.
L'impugnativa della società fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno, la quale ritenne che il beneficio dell'esenzione decennale dell'IRPEG deve riconoscersi anche alle attività produttive di servizi.
Appellò l'ufficio finanziario ribadendo la non spettanza dell'esenzione, poiché la richiesta di agevolazione non era stata formulata nell'atto costitutivo e non esisteva una stabile organizzazione intesa come elemento caratterizzante delle attività industriali. Il gravame fu respinto dalla Commissione Tributaria regionale della Campania, la quale osservò che era inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello l'eccezione relativa alla mancanza di una stabile organizzazione e che l'agevolazione richiesta competeva alla società appellata essendo stata posta in essere una attività tesa alla produzione di una serie di servizi concretizzante, al pari della produzione di beni, una nuova iniziativa produttiva nel senso previsto dalle norme agevolative. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal Ministero delle Finanze con ricorso affidato a un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la s.r.l. Civitas, che ha anche presentato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo, il Ministero ricorrente deduce che, ritenendo applicabili le agevolazioni fiscali previste alle società produttrici di servizi e in particolare alle società esercenti una casa di cura quale pacificamente deve essere considerata la Civitas s.r.l., la Commissione Tributaria regionale è incorsa in aperta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 601/1973, dell'art. 14 L. n. 64/1986, modificativo dell'art. 105 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo unico L. n. 707/1978. Premessa una lunga analisi dell'evoluzione storica della normativa in materia di agevolazioni in favore delle nuove iniziative industriali e produttive nei territori dell'Italia meridionale, il ricorrente, a supporto del motivo, ricorda che con l'articolo unico della legge di interpretazione autentica n. 707/1978 venne stabilito che le disposizioni agevolative contenute nell'art. 106 del T.U. della legge sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e negli artt. 101, 102 e 105, primo comma, del T.U. della legge sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura. Sostiene che tale soluzione deve valere per le analoghe agevolazioni previste dalle norme successive e in particolare per quanto riguarda l'IRPEG dalla legge n. 64/1986, limitatasi a incidere sulla misura e sulla durata del beneficio, previsto dall'art. 105 legge n. 218/1978, tenendone fermi natura, presupposti e limiti.
Il ricorso è palesemente inammissibile.
Esso prospetta un profilo - l'assimilabilità a cliniche e case di cure dell'attività di riabilitazione e fisiocinesiterapia esercitata dalla Civitas e la consequenziale non spettanza alla stessa ex art. 1 legge n. 707/1978 delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986 - del tutto nuovo, in fatto e in diritto, rispetto a tutto il percorso giudiziario della vicenda imperniato nelle fasi di merito esclusivamente sulla questione concernente l'applicabilità o meno della disciplina agevolativa alle società produttrici di servizi. La sentenza impugnata non ha premesso, in narrativa, alcun fatto da cui evincere che, in appello, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Eboli avesse dedotto le questioni su riportate. Lo stesso dicastero ricorrente, nel narrare le vicende processuali, non vi ha incluso la proposizione di un motivo di appello ad hoc;
e neanche nell'esposizione del motivo della presente impugnazione fornisce un qualsiasi elemento in proposito, come era suo onere. Difatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass. nn. 9941/1996, 12393/1997, 986171998, 7194/2000, 12025/2000). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere gravante su di esso, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale, per l'appunto, inammissibile. Nel giudizio di legittimità non è ammessa la deduzione di motivi i quali introducano temi di indagine diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, posto che il controllo di legittimità non si estende alla risoluzione di nuove questioni di diritto o di fatto non trattate in precedenza, quando esse richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti, che sono preclusi alla Corte di Cassazione. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004