Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 2
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili più lievi previste dall'art. 116, comma decimo, della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, Inpgi) che esercitano l'assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione.
In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali l'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive l'applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desume non dalla efficacia retroattiva della norma (che è da escludere, oltre che in base all'art. 11 delle preleggi al cod. civ., anche per il richiamo esplicito alla normativa sanzionatoria precedente),ma dalla immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli per i quali è sorta controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato.
Commentario • 1
- 1. Previdenza dei giornalistiAbruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO AN MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO V. EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RERATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANDE FRANZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 33, rappresentato e difeso dall'avvocato BOER PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UT AN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONESCHI LUCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12981/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/98 R.G.N. 310/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco IO MAIORANO;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
uditi gli Avvocati BOER e D'AMATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano del 26/3/98 l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani GI A" proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Milano, nel capo in cui aveva condannato la RAI, Radiotelevisione italiana, a pagare le somme accessorie inerenti i contributi previdenziali dovuti per il giornalista EL IO, con decorrenza dalla data della sentenza a quella dell'effettivo versamento, invece che dalla data di pagamento dei contributi medesimi, come avrebbe dovuto disporre. La RAI contrastava la pretesa avversaria, perché la stessa era infondata nel caso di accertamento giudiziale del debito, mentre il EL si rimetteva alle decisioni del Tribunale. Con separato ricorso la RAI proponeva appello avverso la medesima sentenza, lamentando l'erroneità della stessa per diversi motivi: a) per non avere dichiarato la nullità del ricorso del EL per mancanza dei conteggi inerenti alla sua domanda;
b) per avere ritenuto che da un precedente giudicato sulla decorrenza del rapporto giornalistico scaturissero delle conseguenze che invece ne prescindevano in ordine agli aumenti di anzianità che dovevano essere presi in considerazione;
c) per non avere tenuto conto che il ricorrente era stato impegnato per turni lavorativi domenicali solo trenta volte all'anno e che mai aveva percepito somme a titolo di forfait 3%.
Precisava il giudice del riesame che non sussisteva la nullità del ricorso introduttivo, perché all'atto era allegato, assieme ad altra documentazione, anche lo sviluppo dei conteggi relativi alla somme richieste.
Infondate erano anche le altre due censure mosse dalla RAI, perché, con riguardo agli scatti di anzianità maturati dal EL si era formato il giudicato, in virtù di una precedente sentenza fra le stesse parti, mentre, per l'indennità di trasferta, il primo giudice aveva correttamente ridotto l'originario importo sulla base della rettifica dello stesso ricorrente accettata dalla RAI. Tutte le censure mosse, erano quindi infondate e l'appello della RAI doveva essere rigettato.
L'appello proposto dall'INPGI doveva invece, essere accolto, in quanto il Pretore aveva errato nel disporre che le sanzioni civili decorrevano dal momento della sentenza e non dal tempo in cui si era verificato l'inadempimento e cioè dalla scadenza del debito contributivo, come sancito - da costante giurisprudenza, di legittimità, per la quale l'obbligo al pagamento della sanzione segue "ipso jure" al mancato pagamento della contribuzione, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo dell'interessato principio applicabile anche al caso di accertamento giudiziale dell'obbligo. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la RAI, fondato su due motivi.
Resistono con controricorso il EL e l'INPGI. Tutte le parti hanno presentato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 414, in relazione all'art. 156, 2^ comma, e 416, 3^ comma, CPC, nonché carenza di motivazione, deduce il ricorrente che nel ricorso introduttivo l'attore si limita ad affermare che "la datrice di lavoro.... si rifiuta di corrispondere al EL la retribuzione nella misura spettantegli in relazione all'inquadramento in categoria M 75. Nel periodo 1/1 - 31/12/92, a favore del ricorrente, sono maturati crediti per differenze retributive per complessive L. 43.554.752, come risulta dal conteggi che si producono (doc. n. 3)". Da una parte quindi il ricorso introduttivo è carente nella indicazione dei titoli dei crediti rivendicati e dall'altra la interpretazione dell'art. 414 CPC fatta dal Tribunale non è sorretta da congrua motivazione e si risolve in una violazione di legge;
mancando il titolo del credito fatto valere, il datore di lavoro non è stato posto in condizioni di prendere una posizione specifica sulla domanda, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, anche se nella successiva trattazione del giudizio le parti hanno discusso sul merito dei conteggi stessi. La giurisprudenza di legittimità, che esclude la nullità del ricorso nel caso in cui lo sviluppo dei conteggi non sia incluso nel ricorso, ma allegato agli atti, merita un ripensamento da parte del Supremo Collegio e la sentenza deve essere cassata.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D. L. n. 536 del 30/12/87, convertito in L. n. 48 del 29/2/88, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione, deduce il ricorrente che merita un ripensamento anche l'altro orientamento della Suprema Corte, secondo cui il pagamento della sanzione segue "ipso iure" all'inadempimento, perché la natura di obbligazione accessoria delle sanzioni - civili, rispetto all'obbligo contributivo evaso, non può condurre alla conclusione che le stesse siano applicabili anche nel caso in cui il diritto del lavoratore sia stato accertato dall'autorità giudiziaria: in una azione di mero accertamento non vi è ritardo, o inadempimento fino a che il diritto del lavoratore ad un determinato inquadramento non venga accertato, con la conseguenza che non si può, a posteriori, qualificare come inadempimento un comportamento che tale non era quando fu posto in essere.
A maggior ragione in caso di sentenza di condanna, perché solo dal momento della pronuncia sorge l'obbligo della contribuzione relativa.. La soluzione diversa non sarebbe accettabile, perché si risolverebbe in una violazione del diritto di difesa: il datore di lavoro, infatti, che in buona fede effettua un determinato inquadramento del lavoratore (con esclusione quindi del lavoro nero), convenuto in giudizio con una domanda che potrebbe in ipotesi implicare un diverso obbligo contributivo a suo carico, dovrebbe rinunciare a difendersi e quindi affrettarsi ad adempiere prima ancora dell'accertamento giudiziale. Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere cassata.
Il primo motivo di ricorso è infondato, ma il secondo va accolto in base allo jus superveniens.
In relazione al primo motivo, basta osservare che questa Corte ha avuto modo di affermare (sulla scia di una precedente pronuncia delle SS.UU. n. 6140/93) il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "nel rito del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il 'petitum', sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale), nonché le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengano richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese" (Cass. 11318 del 30/12/94). Nel caso di specie ricorrente, sulla base di una precedente sentenza fra le stesse parti, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla qualifica di giornalista e condannata la RAI ad applicare il corrispondente trattamento economico e normativo ed a pagare le differenze retributive ed accessori, da determinarsi in separato giudizio (come specificato in controricorso), ha chiesto l'inquadramento in categoria M 75, specificando il periodo di riferimento e l'importo complessivo dovutogli sulla base dei conteggi dettagliati, che produceva in allegato;
risultano quindi ben determinati il periodo per cui vengono chieste le differenze retributive, l'inquadramento di competenza, la somma richiesta e relativi conteggi analitici ed il titolo (risultante dalla sentenza di accertamento e condanna generica), con la conseguenza che fin dalla domanda introduttiva il resistente è stato posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso. In ordine al secondo va rilevato che l'art. 116 della L. n.. 3 88 del 23/12/2000, nel sancire "misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare", al primo comma, concede alle imprese che recepiscono una specifica direttiva europea, uno sgravio contributivo non superiore a 5 anni, nei termini specificati dal secondo, terzo e quarto. comma e quindi al quinto comma provvede alla copertura finanziaria per gli "oneri derivanti dai commi dal 1^ a 4^".
Delineata così la disciplina premiale per l'emersione del lavoro irregolare, l'articolo in esame detta, ai commi 6^ e 7^ altre norme, sempre in tema di emersione di detto lavoro, e quindi all'ottavo comma ed in quelli successivi stabilisce un nuovo sistema sanzionatorio, per il caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi e premi": irroga sanzioni civili più lievi - nel caso che l'evasione contributiva sia rilevabile dalle "denunce e/o registrazioni obbligatorie" (in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 5, 5 punti, fino al massimo, del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti) e sanzioni più gravi (sempre in ragione d'anno, pari al 30%, fino ad un massimo del 60% dei contributi evasi) per il caso in cui il datore di lavoro abbia occultato i rapporti di lavoro, omettendo le registrazioni o denunce obbligatorie.
Con le disposizioni contenute nei commi successivi torna ad essere applicabile la sanzione civile più lieve nel caso di denuncia spontanea (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori) e nei casi dubbi (alle condizioni previste dal comma 10^), per i quali l'obbligo contributivo venga "successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa". Il comma 9^ tratta degli interessi ed il comma 11^ della responsabilità dei dirigenti degli enti pubblici, mentre il comma 12^ abolisce "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ... ai sensi, dell'art. 35, commi 2^ e 3^, L. 24/11/81 n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".
Il nuovo sistema sanzionatorio viene completato nei commi successivi e quindi l'articolo si chiude con i commi 19^ (che riformula l'art. 37 della L. n. 689 del 24/11/81 ed introduce l'ipotesi della estinzione del reato nel caso di regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, applicabile per il principio del favor rei anche per le violazioni commesse antecedentemente alla entrata in vigore della legge) e 20^ (che prevede l'effetto liberatorio "del pagamento della contribuzione ad un ente pubblico diverso dal titolare" e l'obbligo dell'ente che ha ricevuto le somme "al trasferimento delle stesse in favore dell'ente creditore", senza aggravio di interessi).
La prima questione che si pone (puntualmente rilevata in sede di discussione orale) è quella dell'applicabilità di questa normativa ad un ente di previdenza privatizzato, quale è l'INPGI. In proposito osserva il Collegio che la natura di ente pubblico o privato è assolutamente irrilevante, perché ciò che conta, ai fini dell'applicabilità delle norme pubblicistiche che regolano i poteri dell'ente i doveri dei privati e le sanzioni previste per la violazione degli stessi, è la natura dell'attività esercitata, che nella specie è l'assicurazione obbligatoria;
per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all'istituto privato la natura di ente impositore, cui deve conferire ed in effetti conferisce i poteri necessari, anche sanzionatori;
poteri che per la loro stessa natura non rientrano fra quelli che competono ad una persona giuridica privata e non possono essere lasciati, in nessun caso, alla discrezionafità del privato gestore di un servizio pubblico.
È quindi applicabile anche all'ente previdenziale di diritto privato la norma di cui al 10^ comma dell'art. 116 L. n. 388/2000, che prevede espressamente l'ipotesi del riconoscimento giudiziale della pretesa contributiva, ed in genere la nuova disciplina sanzionatoria, come peraltro afferma l'INPGI nel controricorso, laddove riconosce l'applicabilità dei commi 217 - 225 dell'art. 1 L. n. 662/96, richiamati nel comma 18^ della norma in esame.
Quest'ultima disposizione pone Immediatamente l'altro problema relativo alla applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000, ma non esauriti. Questa norma stabilisce, da una parte, che per tali crediti "le sanzioni sono dovute - nella misura e secondo le modalità fissate" dalla citata disposizione della L. n. 662/96, dall'altra che "il maggior importo 'versato', pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi dell'art. 1 L. n. 662 del 23/12/96 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno", tenendo conto dei termini e modalità operative fissate da ciascun ente. Questa norma, da una parte, applica il principio espresso dal brocardo "tempus regit actum", confermando la piena legittimità delle sanzioni in precedenza irrogate, ma dall'altra riconosce un credito contributivo per "il maggior importo versato" (e quindi per le somme eccedenti quanto dovuto in base alle nuove norme), da conguagliarsi ratealmente con il debito futuro.
E datore di lavoro, quindi, anche nel caso di un rapporto esaurito, di un versamento, cioè, già effettuato delle sanzioni civili previste al momento della commissione del fatto e della contestazione della violazione, può beneficiare della nuova disciplina e quindi chiedere la determinazione delle stesse nella misura più lieve prevista, per i casi dubbi, dal citato comma 10^, portando a conguaglio il credito contributivo maturato con il precedente versamento.
Trattasi evidentemente di una norma di favore, dettata ai fini dell'emersione del lavoro irregolare;
in questo senso si supera l'apparente contraddizione della disposizione, che renderebbe applicabili contemporaneamente la vecchia e la nuova normativa sanzionatoria.
Questa natura premiale della disposizione aiuta a risolvere la questione della normativa applicabile nell'ipotesi di un caso non esaurito, perché il giudizio è ancora in corso e la sanzione civile non è stata ancora pagata: per evitare che la norma, oltre che illogica, sia inutilmente gravosa e per favorire invece l'emersione del lavoro irregolare, questa disposizione va interpretata nel senso che il debitore non può essere costretto a tenere un comportamento assurdo, a pagare, cioè, le precedenti sanzioni, per poi maturare il diritto di credito da far valere in sede di conguaglio "in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo", come recita la norma in esame. In questa ipotesi la disposizione di cui al comma 18^ va intesa nel senso che i commi da 8 a 17 vanno applicati immediatamente.
Non si tratta evidentemente di effetto retroattivo della norma, escluso oltre che dall'art. 11 delle preleggi al c.c., anche dal richiamo esplicito della precedente normativa sanzionatoria, ma di immediata applicabilità delle nuove, più favorevoli, norme, sia ai fatti avvenuti, e contestati, sotto il vigore della nuova legge e sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli precedenti per i quali è sorta controversia innanzi all'autorità giudiziaria, ma non ancora esauriti con sentenza passata in giudicato e col pagamento della sanzione.
Una volta stabilita la disciplina applicabile ai casi non esauriti, va affrontata la questione sollevata col secondo motivo di ricorso sulla decorrenza delle sanzioni, ed in genere delle obbligazioni accessorie. In ordine alle prime, basta rilevare che il diritto del lavoratore ad un determinato inquadramento assicurativo e previdenziale nasce dalla legge e non certo dalla sentenza (sia di mero accertamento, sia di accertamento e condanna), con la conseguenza che, in caso di accertamento positivo del debito, i contributi sono dovuti, nella misura ed alle condizioni previste dalla nuova disposizione, sin da quando si è verificato l'inadempimento lamentato e dalla medesima data decorrono anche le obbligazioni accessorie delle sanzioni civili. Per quanto riguarda interessi, trova applicazione il 9^ comma della disposizione in esame.
Il secondo motivo di ricorso va accolto, per le ragioni sopra svolte, e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Brescia e che deciderà la causa applicando i principi di diritto sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002