Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6680
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili più lievi previste dall'art. 116, comma decimo, della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, Inpgi) che esercitano l'assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione.

In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali l'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive l'applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desume non dalla efficacia retroattiva della norma (che è da escludere, oltre che in base all'art. 11 delle preleggi al cod. civ., anche per il richiamo esplicito alla normativa sanzionatoria precedente),ma dalla immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli per i quali è sorta controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato.

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    Abruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6680
Data del deposito : 9 maggio 2002

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