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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5084 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via A. Volta Parte_1 C.F._1
56, presso lo studio dell'avv. Nicola Veneziano (cf ), che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio giusta procura in atti – pec: Email_1
- ricorrente-
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._3
- resistente contumace-
Oggetto: locazione - convalida sfratto per morosità
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 658 cpc ha citato chiedendo di pronunciare nei suoi Parte_1 CP_1 confronti la convalida dello sfratto per morosità relativo all'unità immobiliare ubicata in Catanzaro via Cavaber
n. 6 (catastalmente via Lungomare snc) identificata in catasto al foglio 101 part. 1178 sub26, categoria catastale A/3 rendita catastale euro 201,87, a suo tempo concessa in locazione per uso abitativo con contratto registrato in data 15.4.2022 per un canone mensile pari ad € 400,00 oltre € 20,00 di oneri condominiali;
di condannare al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2022 (all'atto della citazione tre ratei mensili) per un importo complessivo pari ad € 1.460,00 oltre a quelli da scadere fino alla data dell'effettivo rilascio.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata. CP_1
2. All'udienza del 20.04.2023 parte ricorrente ha precisato che l'intimata aveva già lasciato CP_1
l'immobile in data 11 marzo 2023 e che tuttavia la morosità persisteva, avendo la stessa corrisposto i soli mesi di settembre e ottobre. Ha insistito, pertanto, per la sola ingiunzione di pagamento relativa ai canoni ancora da corrispondere da novembre 2022 a marzo 2023. La causa, una volta mutato il rito, è proseguita fino all'odierna udienza di discussione, è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Come noto, in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è determinata ex lege dall'art. 5 legge 392/1978, che prevede due presupposti oggettivi: il primo di tipo quantitativo, legato al mancato pagamento di una rata del canone di locazione o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone;
il secondo di natura temporale, che corrisponde al ritardo per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto, o di due mesi in caso di oneri accessori. Nel caso di specie entrambi i requisiti relativi al canone di locazione sono ampiamente integrati.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
3.1 Stante la liberazione spontanea dell'immobile intervenuto in corso di causa, va, invece, dichiarata la cessazione materia del contendere in merito alla richiesta di riconsegna dell'immobile locato.
3.2 Infine, viene accolta la domanda del locatore alla condanna del conduttore al pagamento dei canoni non versati che, al netto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, risulta pari ad € 2.100,00 (5 ratei mensili da novembre 2022 a marzo 2023),
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in materia di procedimenti per convalida locatizia, con applicazione dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01/5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
- accerta la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice;
CP_1
- dichiara la cessazione del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile locato;
- Condanna al pagamento - in favore di - dei canoni di locazione e degli CP_1 Parte_1 oneri condominiali scaduti e non pagati di importo complessivo pari ad € 2.100,00;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.591,00 di cui € 76,00 CP_1 per spese ed € 1,515,00 per onorari oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.
Catanzaro, lì 27.05.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5084 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via A. Volta Parte_1 C.F._1
56, presso lo studio dell'avv. Nicola Veneziano (cf ), che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio giusta procura in atti – pec: Email_1
- ricorrente-
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._3
- resistente contumace-
Oggetto: locazione - convalida sfratto per morosità
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 658 cpc ha citato chiedendo di pronunciare nei suoi Parte_1 CP_1 confronti la convalida dello sfratto per morosità relativo all'unità immobiliare ubicata in Catanzaro via Cavaber
n. 6 (catastalmente via Lungomare snc) identificata in catasto al foglio 101 part. 1178 sub26, categoria catastale A/3 rendita catastale euro 201,87, a suo tempo concessa in locazione per uso abitativo con contratto registrato in data 15.4.2022 per un canone mensile pari ad € 400,00 oltre € 20,00 di oneri condominiali;
di condannare al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2022 (all'atto della citazione tre ratei mensili) per un importo complessivo pari ad € 1.460,00 oltre a quelli da scadere fino alla data dell'effettivo rilascio.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata. CP_1
2. All'udienza del 20.04.2023 parte ricorrente ha precisato che l'intimata aveva già lasciato CP_1
l'immobile in data 11 marzo 2023 e che tuttavia la morosità persisteva, avendo la stessa corrisposto i soli mesi di settembre e ottobre. Ha insistito, pertanto, per la sola ingiunzione di pagamento relativa ai canoni ancora da corrispondere da novembre 2022 a marzo 2023. La causa, una volta mutato il rito, è proseguita fino all'odierna udienza di discussione, è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Come noto, in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è determinata ex lege dall'art. 5 legge 392/1978, che prevede due presupposti oggettivi: il primo di tipo quantitativo, legato al mancato pagamento di una rata del canone di locazione o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone;
il secondo di natura temporale, che corrisponde al ritardo per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto, o di due mesi in caso di oneri accessori. Nel caso di specie entrambi i requisiti relativi al canone di locazione sono ampiamente integrati.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
3.1 Stante la liberazione spontanea dell'immobile intervenuto in corso di causa, va, invece, dichiarata la cessazione materia del contendere in merito alla richiesta di riconsegna dell'immobile locato.
3.2 Infine, viene accolta la domanda del locatore alla condanna del conduttore al pagamento dei canoni non versati che, al netto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, risulta pari ad € 2.100,00 (5 ratei mensili da novembre 2022 a marzo 2023),
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in materia di procedimenti per convalida locatizia, con applicazione dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01/5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
- accerta la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice;
CP_1
- dichiara la cessazione del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile locato;
- Condanna al pagamento - in favore di - dei canoni di locazione e degli CP_1 Parte_1 oneri condominiali scaduti e non pagati di importo complessivo pari ad € 2.100,00;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.591,00 di cui € 76,00 CP_1 per spese ed € 1,515,00 per onorari oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.
Catanzaro, lì 27.05.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo