Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02049/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2018, proposto da
PP AL IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pacifico Nichil, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Leopardi 151;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Asl Le), rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Caracuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria, 29;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 904 del 30 aprile 2018, pubblicata all'Albo dal 3 maggio 2018 al 18 maggio 2018;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale anche se allo stato non conosciuto;
- ove ritenuto atto lesivo, della nota n. 3997 del 22.03.2918 del Dipartimento promozione politiche della Salute della Regione Puglia menzionata in motivazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Asl Le) e Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 904 del 30 aprile 2018, nonché, ove occorra, anche la nota prot. 3997 del 22.03.2018 del Dipartimento Promozione politiche della Salute della Regione Puglia, con i quali l’Azienda Sanitaria di Lecce aderendo agli inviti all’uopo formulati dalla Regione Puglia, ha eliminato il nominativo dell’odierno ricorrente dai componenti titolari di parte sindacale.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
- Violazione dell’art. 3 comma 1 lettera n della legge regionale n. 43 del 17.10.2014 nonché dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 6 del 18 aprile 2011 – Violazione della delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24.02.2015 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 del CCNL della specialistica ambulatoriale del 17.12.2015 sotto più profili - Incompetenza - Eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto - Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Ingiustizia manifesta.
1.2. Il 26.07.2018 e il 30.08.2018 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, l’A.S.L. di Lecce e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
1.3. Con ordinanza collegiale n. 434/2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, ritenendo che: “ per quanto riguarda l’eccezione di difetto giurisdizione del G.A., sollevata dalle parti resistenti, la stessa non sia fondata, in quanto il Comitato Zonale di cui il ricorrente faceva parte prima che il provvedimento impugnato lo escludesse è contemplato da una previsione specifica (articolo 16) dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2015 per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Medici, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm., Accordo che, dunque, trae la propria origine da una previsione di legge che lo individua; per le ragioni sopra espresse, pertanto, risulta chiaro che il Comitato Zonale trova la sua previsione indiretta, sia nella esistenza che nella composizione, nella fonte legislativa primaria e, pertanto, la sua costituzione con provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.L. pare rientrare fra gli atti di organizzazione necessari per l’erogazione del servizio pubblico (a fronte dei quali sussistono posizioni di interesse legittimo) soggetti alla giurisdizione del G.A., atteso anche il richiamo a tale previsione legislativa contenuto nel provvedimento impugnato e, in particolare, nella prima premessa dello stesso; per quanto riguarda, altresì, la sussistenza dell’interesse ad agire concreto e diretto del Dr. IR PP, la particolare connotazione del provvedimento impugnato, ossia essere una rettifica (in autotutela) di una precedente deliberazione della P.A. che elimina il nominativo del ricorrente dal Comitato Zonale per la specialistica ambulatoriale della Provincia di Lecce, radica, nel predetto Dr. IR, uno specifico interesse personale, attesa la sua situazione di precedente membro del predetto Comitato; in relazione, infine, al merito del ricorso e con i limiti della sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, si ravvisa la insussistenza del fumus boni iuris, atteso che pare condivisibile quanto espresso dal parere del 9 maggio 2017 del SISAC circa il fatto che la previsione del Comitato Regionale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), dell’Accordo Collettivo nazionale 2015 sopra menzionato risulta inequivoca nell’individuare, quali membri del Comitato Regionale paritetico, per parte dei lavoratori, cinque rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali, medici veterinari e professionisti “di cui al presente Accordo”, ossia solo quelli con rapporto (convenzionale) ambulatoriale; considerato che tale chiara previsione, per quanto non riprodotta nei medesimi termini, non può che estendersi, per coerenza logica, anche al Comitato Zonale di cui all’articolo 16 del predetto Accordo Collettivo, non rilevando, a tal fine, la presunta equivalenza, sostenuta dal ricorrente, fra gli Specialisti transitati alle dipendenze delle ASL rispetto a quelli convenzionati sancita dalla Legge Regione Puglia n. 43/2014, atteso che tale equivalenza è prevista non in via generale ma solo ai fini della composizione di un diverso organo collegiale (UCAD) rispetto a quello del caso de quo e non può essere oggetto di estensione ad altri diversi organi ”.
La predetta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5782/2018, con la seguente motivazione “ l’appellante è, attualmente, dirigente medico specialista, dipendente del Servizio sanitario nazionale, mentre il Comitato zonale, la cui composizione forma oggetto dei provvedimenti impugnati dinanzi al TAR, nella parte relativa alla mancata nomina dell’appellante, è un organismo previsto dall’art. 16 del Contratto collettivo nazionale, relativo ai soli medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, i quali svolgono la loro attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale; considerato, pertanto, che, pur al sommario esame della presente fase, l’appello cautelare non appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione alla qualifica dei componenti del Comitato, che devono essere rappresentativi della categoria professionale di appartenenza ”.
1.4. Con nota depositata il 21.11.2022 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso “essendo stata la vicenda superata da eventi successivi”.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2.1.A seguito della sopravvenienza descritta in narrativa (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal ricorrente con la citata nota del 21.11.2022) al Tribunale, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
2.2. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificati motivi (in ragione della natura della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO