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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 MAGGIO 2025
N.R.G. 171/2025
All'udienza del 23 maggio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:32 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 25 Febbraio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Domenico Tripodi, per il ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per CP_1
delega dell'Avv. A. Laganà;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P. dichiara la contumacia di si ritira in camera di CP_2
consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:54 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,58;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
2 La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 171/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Domenico Tripodi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del suo Direttore, legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D. Adornato e A. M. Laganà: resistente
3 E
in persona del legale rappresentante pro- CP_2
tempore;contumace
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:56, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 Gennaio 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 394 2024
00038727 36 000, notificato in data 11.12.2024 relativo al pagamento dei contributi per gli iscritti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio- settembre 2020 di € 4.015,61.
deduceva che il credito di cui Parte_1
all'atto impugnato, era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, giusta Sentenza n.
805/2023, resa dall'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 27.02.2023.
4 Si costituiva in giudizio in data 9 aprile 2025, a CP_1
seguito di notifica, autorizzata alla scorsa udienza, dando atto di avere provveduto allo sgravio del credito portato dall'AV impugnato.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui all'avviso opposto, come risulta nell'informativa (di cui all. n. 1, del fascicolo , sono state annullate CP_1
dall'Ente, in virtù della sentenza n. 805/2023, con provvedimento che ha retrodatato la cancellazione al
31/12/2019.
L'annullamento del credito, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
Nulla sulla condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto, si ritiene la non sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento di tale domanda. Ed infatti, “sia la mala
5 fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del
12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II,
Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma,
Sentenza n. 13553 del 05/10/2020).
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per la cancellazione del carico di ruolo opposto, erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555),
P.Q.M.
6 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore di parte ricorrente, che, liquida in €. 620,20, per onorari, oltre accessori di legge, che, distrae in favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Palmi lì 23 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa Maria D. Romeo
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