Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N . 3 0 2 9 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cefalù, P.zza Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Tamburo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTI -
E con sede in Bologna nella via Stalingrado n° 45, in persona Controparte_1 del suo procuratore “ad negotia”, ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Abruzzi n° 88, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Bono e Fernanda Bono, che la rappresentano e difendono sia unitamente che separatamente giusta procura in atti
-APPELLATA -
NONCHÉ
, nata in [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._3
-APPELLATA CONTUMACE-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 428/2021 conclusioni: come da verbale del 20.02.2025
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 1
Con atto di citazione, e citavano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Termini Imerese, la (d'ora in avanti solo Controparte_1
, nonché . CP_1 CP_2
In base al tenore complessivo dell'atto di citazione veniva dedotto:
- che, in data 04.01.2017, l'autovettura Fiat Panda, tg. BN833HV, di proprietà di Parte_1
e condotta da , mentre procedeva nella propria corsia di
[...] Persona_1 marcia, presso la SS 113 di Cefalù, C/da Figurella, veniva “investita” dall'autoveicolo
Lancia Y, tg. EY229WT, di proprietà e condotto da;
CP_2
- che il sinistro in esame veniva causato dalla conducente , che “a causa della CP_2
presenza di olio (così come dichiarato dalla parte antagonista) perdeva il controllo del mezzo e, pertanto, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione dei veicoli che procedevano in senso inverso in quel frangente impegnata da parte attrice” (cfr. atto di citazione );
- che, in seguito al suddetto urto, il veicolo Fiat Panda subiva danni nella parte anteriore- laterale sinistra, per un ammontare pari a € 3.800,00, compreso IVA, oltre fermo tecnico pari a giorni sei, con il danno da deprezzamento/svalutazione;
- che i due veicoli in questione erano assicurati rispettivamente dalla
[...]
(per la Fiat Panda) e dalla compagnia (per la Lancia Y); Controparte_3 CP_1
- che, in data 03.02.2017, , dopo aver conferito regolare mandato allo Parte_1 studio infortunistica stradale ”, avanzava richiesta di risarcimento dei danni alla Pt_1
compagnia assicurativa convenuta mentre in data 01.03.2017 inoltrava, alla CP_1 stessa, l'invito per l'avvio del procedimento alla negoziazione assistita;
- che i sopradetti tentativi di bonario componimento non sortivano alcun effetto positivo;
- che, che con scrittura privata redatta in data 29.03.2017, cedeva il Parte_1
credito del sinistro, per cui è causa, a . Parte_2
Ritenuta, dunque, la responsabilità del conducente dell'autovettura Lancia Y, Parte_1
e , quest'ultimo nella qualità di cessionario del credito, chiedevano la condanna, Parte_2
in solido tra loro, di , proprietaria dell'autoveicolo danneggiante, e della CP_2 CP_1
società assicuratrice del veicolo del responsabile civile, per i danni riportati al mezzo;
danni n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 2 quantificati nella somma di 3.800,00, compresa IVA, oltre fermo tecnico, pari a giorni se,i con il danno da deprezzamento/svalutazione commerciale e le spese sostenute per l'attività tecnica e stragiudiziale espletata dallo studio infortunistica stradale “ ”. Pt_1
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di CP_1
e la improponibilità della domanda risarcitoria, mentre, nel merito, eccepiva Parte_2
l'infondatezza della domanda sia nell' “an” che nel “quantum”, ritenendo la dinamica del sinistro pienamente qualificabile come caso fortuito.
Non si costituiva , restando contumace per tutto il corso del giudizio. CP_2
Con sentenza n. 428/2021, il giudice di pace di Termini Imerese, sulla scorta degli elementi probatori in atti, nonché dalle risultanze della CTU tecnica espletata nel corso del giudizio, rigettava la domanda proposta dagli attori, ritenendo il sinistro in esame integralmente ascrivibile alla fattispecie del caso fortuito.
Avverso la detta pronuncia, e , proponevano appello Parte_1 Parte_2
contestando le argomentazioni che avevano condotto il giudice di pace a rigettare la domanda, ritenendo integrata una erronea interpretazione del quadro normativo;
e, nel merito, ribadivano la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata.
Si costituiva, nel presente giudizio, la compagnia assicuratrice che contestava le CP_1 ragioni di appello avanzate, eccependone, preliminarmente, l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti ivi previsti, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità dell'appello proposto, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
, non si costituiva neanche nel presente giudizio di appello e, pertanto, ne deve CP_2
essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.06.2022 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso, preliminarmente, l'impugnazione deve essere dichiarata ammissibile, risultando, a parere dello scrivente, rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che dal tenore letterale dell'atto di appello è possibile individuare i punti della sentenza oggetto di n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 3 doglianza e le ragioni per le quali l'appellante ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice (cfr. “ex multis” Cass. Sez. Unite n. 27199/2017).
Così come neppure sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cpc in quanto non è riscontrabile la manifesta infondatezza del gravame.
Ciò nonostante, passando al merito, l'appello non merita accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va osservato che, trattandosi di scontro tra due veicoli, alla controversia in esame è applicabile la disciplina di cui all'art. 2054 co. 1 cc. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”.
Disposizione quella sopra detta da coordinarsi, comunque, con l'art. 2697 co. 1 cc in base al quale: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ne discende che, sotto il profilo della c.d. “causalità materiale”, è pur sempre onere dell'attore, che assume di aver patito un danno, dimostrare che uno scontro tra veicoli vi è stato nelle circostanze spazio-temporali indicate.
Quanto poi al riparto di colpa tra i due conducenti, deve, preliminarmente, precisarsi che, vertendosi in tema di responsabilità da attività rischiosa (guida stradale), ma pur sempre giuridicamente consentita nei limiti del rispetto delle regole cautelari del settore, la componente della colpa assume rilievo, innanzitutto, nella sua componente oggettiva, e cioè sul piano dell'accertamento del nesso causale. Dunque, la violazione della regola cautelare di condotta si pone quale elemento potenzialmente idoneo ad essere causa efficiente dell'evento lesivo.
Ciò precisato, l'art. 2054 co. 2 cc. dispone proprio in merito al riparto di colpa che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”.
Orbene, la presunzione stabilita dall'art. 2054 co. 2 cc non delinea una forma di responsabilità oggettiva a carico del conducente ma una responsabilità presunta di cui egli può liberarsi esclusivamente dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Onere probatorio da intendersi non nel senso di dimostrare una diligenza massima, o l'impossibilità di una condotta diversa rispetto a quella tenuta, bensì nel senso di dimostrare di aver osservato un comportamento conforme alle regole di diligenza media, così come previste dal codice della strada;
comportamento che il giudice deve valutare pur sempre in ragione delle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 4 10031/2006 e Cass. n. 4130/2017).
In altri termini, una volta che l'attore ha provato che lo scontro è avvenuto, si presume che il conducente dell'altro veicolo abbia tenuto un comportamento in violazione delle regole cautelari di condotta, salvo che questi dia prova, in realtà, di aver tenuto un grado di diligenza medio, conforme alla situazione imposta dal caso di specie.
L'art. 2054 co. 2 cc, tuttavia, delinea una presunzione di colpa di entrambi i conducenti.
In merito secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 34163/2022, si osserva che: “[…] anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016,
n. 124); ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672); e così
l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass.,
15/09/2020, n. 19115); questo perché di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7)”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi anche chiarito sempre con riferimento alla presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc che tale “[…] regola non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 5 provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (Cass. n. 20982/2011).
Ciò chiarito in diritto, con il gravame proposto, gli appellanti, come sopra già evidenziato, hanno contestato le valutazioni del giudice di prime cure per aver ritenuto che invase CP_2
la corsia di marcia opposta non per una condotta colposa della stessa, ma imputando tale evento esclusivamente alla presenza di olio sulla corsia, considerando così lo scontro come dovuto a caso fortuito.
Gli appellanti hanno evidenziato, in particolare, che: “invadere la corsia di pertinenza opposta non è consentito dal codice della strada e non è certamente un esimente la presenza di acqua oppure olio o sabbia o altro ancora”.
In merito, si rileva che, ex art. 2054 co. 2 cc, posta la presunzione di colpa concorrente a carico di era onere ricadente sulla stessa e sulla società assicuratrice del suo veicolo, CP_2
dimostrare, come sopra detto, che ella tenne una condotta di guida conforme alle regole del codice della strada, al fine di imputare le conseguenze dello scontro interamente a carico di controparte
(Cass. n. 4130/2017).
Ebbene, certamente, l'invasione da parte di , con il veicolo da lei condotto, della CP_2
corsia di marcia opposta, di per sé sola considerata, configura una condotta in violazione delle regole del codice della strada.
Tuttavia, tale condotta, seppur in valore assoluto qualificabile come negligente, deve pur sempre essere considerata ed analizzata come elemento di una serie causale costituita da più fattori.
In particolare, ove dimostrato che nella serie causale si sia innestato anche un fatto antecedente, concomitante, o successivo rispetto alla condotta della convenuta, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, tale circostanza porta necessariamente a ritenere quella condotta della convenuta non come causa efficiente dell'evento lesivo, bensì quale mera occasione dello stesso.
Tali considerazioni si impongono in quanto la regola dell'equivalenza causale di cui all'art. 41
c.p. deve pur sempre essere interpretata alla luce di quanto previsto dall'art. 45 c.p. secondo cui: “Non
è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”. Attraverso il combinato disposto delle due norme, nello specifico, ritiene lo scrivente che anche una causa antecedente o simultanea, ove idonea a configurarsi come caso fortuito o forza maggiore, sia idonea a recedere il nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento lesivo (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008 secondo cui: “Si deve […] ritenere che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 6 materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p e dalla "regolarità causale", in assenza di altre norme nell'ordinamento in terna di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza”).
Il caso fortuito, allora, si riferisce a tutti quei fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti rispetto alla condotta dell'agente, che rendono eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza.
Con riferimento, in particolare alla responsabilità dei conducenti, la Suprema Corte ha statuito che: “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054
c.c., in tema di danni derivanti dalla circolazione. Invero, non si risponde, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza ed il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. E l'apprezzamento del giudice di merito circa la prevedibilità e la evitabilità, o meno, dell'evento, al fine di escludere o di ammettere il caso fortuito,
è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 30 marzo 1971 n. 925)”
(Cass. n. 13268/2006).
Ciò posto, occorre allora verificare se in base alle circostanze del caso concreto, la presenza della sostanza oleosa sull'asfalto si presentasse come una concausa, antecedente rispetto all'invasione della corsia di marcia opposta, del tutto imprevedibile per la conducente, e tale così da profilarsi come caso fortuito, idoneo ad escludere ogni responsabilità a carico della stessa.
Ebbene, ritiene lo scrivente di dare risposta affermativa a tale quesito.
Infatti, non può ritenersi certamente un evento prevedibile, secondo la migliore scienza ed esperienza, in condizioni di normale viabilità, la presenza improvvisa di sostanze viscose sull'asfalto.
Diversamente a dirsi ove emerga che prima del sinistro, in prossimità dei luoghi dove avvenne, si erano verificati eventi eccezionali tali da ingenerare una situazione di pericolo, con riferimento alla quale il conducente aveva avuto a disposizione un lasso di tempo idoneo per poterne avere cognizione.
Nel caso di specie, dal modulo CAI in atti, sottoscritto da entrambi i conducenti, con riferimento alla dinamica del sinistro emerge che: “una Dacia […] che precedeva il veicolo “B” perdeva dell'olio
[…] facendolo scivolare sull'altra corsia dove urtava il veicolo “A”[…]” ( si precisa che, come ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 15431/2024, la sottoscrizione del modulo di n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 7 contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione “iuris tantum” valevole nei confronti dell'assicuratore, su cui grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse da quelle indicate sul modulo).
Circostanza quella della presenza di una sostanza oleosa confermata anche in base a quanto riportato nella relazione dei carabinieri della Stazione di Cefalù, intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro dove è dato leggere che: “AL MOMENTO DELL'INTERVENTO SULL'ASFALTO ERANO
PRESENTI TRACCE DI LIQUIDO VISCOSO. Al suolo bagnato dalla pioggia caduta in precedenza, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
In merito ai riscontri sopra riportati si evidenzia quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 2266/2008 secondo cui: “[…] anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti
(come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo
d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996,
n. 916), la quale nella specie non è stata fornita” (cfr. anche Cass. n. 20025/2016).
Dunque, può ritenersi certamente provata la presenza sull'asfalto di liquido viscoso, qualificabile come olio, e, in mancanza di prova contraria resa dalla compagnia assicurativa, è provato anche che tale olio proveniva da un autoveicolo che marciava innanzi all'auto condotta da CP_2
[...]
Orbene, ritiene lo scrivente che in base alla dinamica descritta, la presenza di olio sull'asfalto, per come ingeneratasi, non debba qualificarsi come evento prevedibile.
In particolare, la circostanza che tale liquido promanò da un autoveicolo che marciava subito dinanzi all'auto condotta dalla convenuta, porta a presumere, ragionevolmente, che ella non ebbe un lasso di tempo sufficiente tale da consentirle di poter adottare le cautele del caso, a fronte della situazione di pericolo improvvisa ingeneratasi.
D'altronde, le autorità intervenute sui luoghi nulla hanno riportato in merito alla presenza di ulteriori circostanze tali da consentire di qualificare l'evento in esame come prevedibile.
Si precisa, inoltre, che la circostanza che l'asfalto fosse anche bagnato, quand'anche tale elemento abbia avuto un ruolo causale, si presenterebbe come una ulteriore causa preesistente,
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 8 inseritasi nella serie causale, ma non certo idonea a rendere prevedibile la presenza anche della sostanza viscosa. Tale fatto è, quindi, in ogni caso ininfluente, non risultando preclusivo alla qualificazione della presenza di olio sull'asfalto come caso fortuito.
Detto in altri termini, l'acqua sull'asfalto può assurgere anch'essa, al più, a mera occasione dell'evento, restando, pur sempre, imprevedibile, la presenza della sostanza viscosa, così da porsi quest'ultima, necessariamente, come unica causa della perdita del controllo del veicolo da parte di ed unica causa efficiente dello scontro, poi avvenuto, con il veicolo di proprietà CP_2 dell'appellante.
Ricostruzione, quella sopra riportata, confermata anche dall'ulteriore circostanza accertata dai carabinieri secondo cui non vi erano tracce di frenata sull'asfalto.
Elemento che porta a presumere, ragionevolmente, che la fuoriuscita di olio dall'autoveicolo che marciava innanzi a quello della convenuta fu improvvisa, e assolutamente imprevedibile, tale da precludere l'adozione di ogni reazione da parte di volta ad evitare il determinarsi dello CP_2 scontro con il veicolo di parte attrice.
Né può essere desunta una condotta di guida di poco conforme ai dettami del CP_2
Codice della Strada e, dunque, incidente sulla verificazione del sinistro, dalla mera circostanza che, nel tratto di strada in oggetto e nell'immediatezza del sinistro, non si erano verificati prima altri incidenti o slittamenti da parte di altre vetture. Tale ragionamento, infatti, non può in alcuna maniera assurgere al rango di presunzione semplice - rilevante ex art. 2729 c.c. sotto il profilo probatorio- visto che è molto probabile, come sopra detto, che la perdita del liquido si verificò poco prima del passaggio sulla strada della Lancia Y.
Inoltre, risulta dal verbale di accertamento dei CC che sul posto, a seguito dell'impatto, e dopo il loro intervento, sopraggiunse anche il personale dell' che informato della situazione di CP_4
pericolo esistente a causa dello spargimento del liquido oleoso, procedette al “ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale”. Fatto che dimostra l'assoluta e persistente pericolosità del fondo stradale per la sua estrema viscosità, immediatamente riscontrata dagli intervenienti.
Peraltro, non può nemmeno ritenersi in via presuntiva che la conducente dell'autovettura danneggiante non abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto con la Fiat Panda, non potendosi, comunque, richiedere, in linea di principio, al conducente (come già in parte evidenziato) una diligenza (e una capacità di guida) superiore e qualificata rispetto a quella ordinaria, al fine di ricondurre nel novero degli eventi prevedibili condizioni di strada anomale e rese pericolose da improvvisi agenti e fattori esterni.
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 9 Sul punto, si rileva quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che:
“Dovendo ancorarsi il concetto di fortuito al criterio tradizionale della prevedibilità con 1'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, nell'infinita serie di accadimenti naturali (o umani) che possono teoricamente verificarsi, non si può far carico al debitore di prevedere e prevenire anche quegli eventi, di provenienza esterna, che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili”(Cass. n. 19974/2005).
Alla luce di tali osservazioni, quindi, deve concludersi per il rigetto dell'appello formulato dagli appellanti nei riguardi di e della in quanto il sinistro per cui è causa si è CP_2 CP_1
verificato per caso fortuito, determinato dalla presenza imprevedibile ed inevitabile sul tratto di strada teatro dello scontro di una sostanza oleosa e viscida che ha cagionato la perdita incolpevole del controllo dell'auto da parte dell'appellata . CP_2
Resta assorbita qualsiasi altra domanda ed eccezione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
Pertanto, le parti appellanti devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento nei confronti della delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
vengono liquidate ai valori medi in riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione di quella istruttoria non svolta.
Quanto alle spese tra gli appellanti e esse vengono dichiarate non ripetibili, CP_2 stante la mancata costituzione di quest'ultima.
Il rigetto dell'impugnazione comporta anche l'obbligo di pagamento, per la parte che l'ha proposta, di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) rigetta l'appello;
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 10 c) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore della delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa, come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese di lite tra , e Parte_1 Parte_2 CP_2
[...]
e) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
27.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3029/2021 r.g.a.c. Pag. 11