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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi
Enza Foti
Simona D'Ottavi nel procedimento di reclamo 265/25 avverso l'ordinanza resa dal Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 promosso da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Manfredi giusta procura in atti;
reclamante contro
; Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Cont
- di Ascoli Piceno Controparte_4
reclamati
ha emesso la seguente
ORDINANZA
proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 resa dal Parte_1 giudice del Lavoro di Ascoli Piceno con la quale era rigettato il ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., presentato dal per il riconoscimento del punteggio – negato dall'amministrazione – allo stesso Pt_1
asseritamente spettante in forza del servizio militare svolto ai fini della graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e (I Fascia) dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e CP_4 CP_4
pagina 1 di 4 Riteneva il la predetta ordinanza ingiustamente lesiva dei propri diritti per aver seguito Pt_1
l'orientamento, ormai superato, in base al quale il punteggio da attribuirsi ai fini delle graduatorie che ci occupano per il servizio militare è differente a seconda che la leva obbligatoria sia stata svolta nel corso del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica o in un periodo antecedente.
Pertanto, affermando la sussistenza del fumus e del periculum ritenuto “sussistente e provato atteso che
l'emissione dell'auspicato e corretto provvedimento potrebbe consentire al reclamante, da un lato, la sua assunzione con contratto a tempo indeterminato all'interno della P.A. e, dall'altro, gli eviterebbe il pregiudizio di essere scavalcato da altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, senza dimenticare
i numerosi soggetti che hanno già ottenuto le declaratorie positive e che, pertanto, entreranno/potrebbero entrare in organico”, chiedeva al Tribunale del reclamo “previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento n. 849/2025 del 08/04/2025, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di modificare ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. la stessa ordinanza e, per gli effetti, accolti i motivi di reclamo, ordinare al convenuto di rideterminare e rettificare il CP_1 punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente 24 mesi ATA I fascia valevole per gli
provincia di Ascoli Piceno e tenendo conto del servizio Controparte_6 CP_4
militare effettivamente prestato dal medesimo reclamante, e riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50
(e/o, in via gradata, per mero tuziorismo difensivo, di 6 pt.) per il servizio prestato, e comunque, disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dall'esponente per tutti
i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e, contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittente decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica ex art. 151 c.p.c.
e/o via p.e.c., e a tale udienza modificare il provvedimento n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025. Il tutto con condanna del resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario o, in via subordinata, con compensazione delle stesse”.
Nessuno si costituiva per i resistenti e i controinteressati, nonostante la ritualità della notifica cosicchè, in questa sede, ne andrà dichiarata la contumacia.
Fissata l'udienza del 30 maggio 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– il procedimento era deciso con la presente ordinanza, depositata mediante “consolle del magistrato”.
Il reclamo andrà rigettato.
È noto che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere riconosciuta qualora sussistano, contemporaneamente, sia il fumus boni iuris, ossia la tangibilità del diritto fatto valere, sia il periculum pagina 2 di 4 in mora, ossia l'urgenza di porre rimedio ad una determinata situazione giuridica che, qualora non tutelata nell'immediatezza, potrebbe sfociare in un danno non solo grave ma anche irreparabile.
Pertanto, in assenza di una sola delle due condizioni, il ricorso non potrà essere accolto.
Ciò posto, nel caso di specie, ciò che si palesa del tutto insussistente è il periculum in mora con la conseguenza che non sussistono le ragioni affinchè il diritto del ricorrente venga tutelato in anticipo e senza le garanzie del procedimento ordinario.
Benchè, infatti – ad un sommario esame proprio di questa fase – l'intestato collegio, non condividendo le motivazioni del giudice di prime cure, ritiene sussistente il fumus boni iuris, non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato non solo la gravità ma soprattutto l'irreparabilità del pregiudizio che soffrirebbe in attesa di una pronuncia di merito.
Innanzitutto, infatti, le allegazioni portate dal ricorrente all'attenzione (prima) del giudice di prime cure e (poi) del collegio sono del tutto generiche ed in alcun modo circostanziate. È evidente che la richiesta tutela – così come prospettata dallo stesso ricorrente - è volta ad assicurare un diritto di natura prettamente patrimoniale, come tale riparabile in qualunque momento, con la conseguenza che mancherebbe, a monte, l'imprescindibile requisito dell'irreparabilità del pregiudizio di un diritto nascente da situazioni giuridiche strumentali. Parte ricorrente, infatti, nemmeno allegava l'eventuale pregiudizio subito a beni non patrimoniali – ovvero insuscettibili di ristoro all'esito del giudizio di merito – così come non spiegava, in concreto, l'effettivo vantaggio allo stesso derivante, nell'immediato, dell'attribuzione del punteggio negato.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono il reclamo andrà rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia, andranno compensate.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- Compensa le spese di lite;
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore pagina 3 di 4 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 20 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi
Enza Foti
Simona D'Ottavi nel procedimento di reclamo 265/25 avverso l'ordinanza resa dal Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 promosso da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Manfredi giusta procura in atti;
reclamante contro
; Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Cont
- di Ascoli Piceno Controparte_4
reclamati
ha emesso la seguente
ORDINANZA
proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025 resa dal Parte_1 giudice del Lavoro di Ascoli Piceno con la quale era rigettato il ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., presentato dal per il riconoscimento del punteggio – negato dall'amministrazione – allo stesso Pt_1
asseritamente spettante in forza del servizio militare svolto ai fini della graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e (I Fascia) dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e CP_4 CP_4
pagina 1 di 4 Riteneva il la predetta ordinanza ingiustamente lesiva dei propri diritti per aver seguito Pt_1
l'orientamento, ormai superato, in base al quale il punteggio da attribuirsi ai fini delle graduatorie che ci occupano per il servizio militare è differente a seconda che la leva obbligatoria sia stata svolta nel corso del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica o in un periodo antecedente.
Pertanto, affermando la sussistenza del fumus e del periculum ritenuto “sussistente e provato atteso che
l'emissione dell'auspicato e corretto provvedimento potrebbe consentire al reclamante, da un lato, la sua assunzione con contratto a tempo indeterminato all'interno della P.A. e, dall'altro, gli eviterebbe il pregiudizio di essere scavalcato da altri soggetti inseriti nella medesima graduatoria, senza dimenticare
i numerosi soggetti che hanno già ottenuto le declaratorie positive e che, pertanto, entreranno/potrebbero entrare in organico”, chiedeva al Tribunale del reclamo “previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento n. 849/2025 del 08/04/2025, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di modificare ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. la stessa ordinanza e, per gli effetti, accolti i motivi di reclamo, ordinare al convenuto di rideterminare e rettificare il CP_1 punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente 24 mesi ATA I fascia valevole per gli
provincia di Ascoli Piceno e tenendo conto del servizio Controparte_6 CP_4
militare effettivamente prestato dal medesimo reclamante, e riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50
(e/o, in via gradata, per mero tuziorismo difensivo, di 6 pt.) per il servizio prestato, e comunque, disporre ogni altro provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dall'esponente per tutti
i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e, contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittente decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica ex art. 151 c.p.c.
e/o via p.e.c., e a tale udienza modificare il provvedimento n. cronol. 849/2025 del 08/04/2025. Il tutto con condanna del resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario o, in via subordinata, con compensazione delle stesse”.
Nessuno si costituiva per i resistenti e i controinteressati, nonostante la ritualità della notifica cosicchè, in questa sede, ne andrà dichiarata la contumacia.
Fissata l'udienza del 30 maggio 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– il procedimento era deciso con la presente ordinanza, depositata mediante “consolle del magistrato”.
Il reclamo andrà rigettato.
È noto che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere riconosciuta qualora sussistano, contemporaneamente, sia il fumus boni iuris, ossia la tangibilità del diritto fatto valere, sia il periculum pagina 2 di 4 in mora, ossia l'urgenza di porre rimedio ad una determinata situazione giuridica che, qualora non tutelata nell'immediatezza, potrebbe sfociare in un danno non solo grave ma anche irreparabile.
Pertanto, in assenza di una sola delle due condizioni, il ricorso non potrà essere accolto.
Ciò posto, nel caso di specie, ciò che si palesa del tutto insussistente è il periculum in mora con la conseguenza che non sussistono le ragioni affinchè il diritto del ricorrente venga tutelato in anticipo e senza le garanzie del procedimento ordinario.
Benchè, infatti – ad un sommario esame proprio di questa fase – l'intestato collegio, non condividendo le motivazioni del giudice di prime cure, ritiene sussistente il fumus boni iuris, non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato non solo la gravità ma soprattutto l'irreparabilità del pregiudizio che soffrirebbe in attesa di una pronuncia di merito.
Innanzitutto, infatti, le allegazioni portate dal ricorrente all'attenzione (prima) del giudice di prime cure e (poi) del collegio sono del tutto generiche ed in alcun modo circostanziate. È evidente che la richiesta tutela – così come prospettata dallo stesso ricorrente - è volta ad assicurare un diritto di natura prettamente patrimoniale, come tale riparabile in qualunque momento, con la conseguenza che mancherebbe, a monte, l'imprescindibile requisito dell'irreparabilità del pregiudizio di un diritto nascente da situazioni giuridiche strumentali. Parte ricorrente, infatti, nemmeno allegava l'eventuale pregiudizio subito a beni non patrimoniali – ovvero insuscettibili di ristoro all'esito del giudizio di merito – così come non spiegava, in concreto, l'effettivo vantaggio allo stesso derivante, nell'immediato, dell'attribuzione del punteggio negato.
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono il reclamo andrà rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia, andranno compensate.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- Compensa le spese di lite;
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore pagina 3 di 4 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 20 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
pagina 4 di 4