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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1221/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOBINO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. E RICORRENTE
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LOBINO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e in Galliate il Parte_1 Controparte_1 giorno 6.09.2003 e trascritto in Atti di Matrimonio – Parte II S o Registro dello Stato Civile del Comune di Galliate, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla pretendono reciprocamente a titolo alimentare. Ogni questione patrimoniale è già stata regolata tra i coniugi.
Pag. 1
2. Il figlio minore (raggiungerà la maggiore età il 30.10.2024) rimane affidato ad entrambi i genitori. La Per_1 collocazione abitativa sia di che di rimane presso la casa materna. Attesa l'età dei ragazzi ed Per_1 Per_2 il trasferimento in Sicilia de ivi lavorativi (Aeronautica Militare), il diritto di incontro Pt_1 con il padre rimane ampio così come già concordato in sede di separazione, anche in via disgiunta, previo accordo assunto direttamente tra il padre ed i figli.
3. Il signor corrisponderà mensilmente a titolo di concorso per il mantenimento di entrambi i figli la somma Pt_1 complessiva di € 700,00 (€350/figlio) entro il 28 di ogni mese, oltre indicizzabili annualmente secondo gli indici Istat. Il signor corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie di carattere Pt_1 medico/sportivo/scolastico/ricreativo e precisamente: Spese mediche, da documentarsi anche dopo l'esborso, che non richiedono il preventivo accordo: Visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti/prestazioni erogati dal servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
Spese mediche, da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi, cure oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N., cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., farmaci particolari. Spese scolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa/buoni pasto. Spese scolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: Tasse scolastiche universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria o affitto, materiale scolastico non di acquisto corrente (acquisti inizio anno scolastico). Spese extrascolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Il rimborso delle predette spese avverrà entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione, corredata dalla documentazione giustificativa se richiesta. Gli assegni familiari verranno incassati e trattenuti dalla signora Le CP_1 detrazioni fiscali sono poste a favore di entrambi i ricorrenti per una quota del 50% ciascuno.
4. La signora perderà il cognome . CP_1 Pt_1
Per il PM
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Galliate, in data 06/09/2003 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte II, Serie C anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati figli (17.12.2004) e (30.10.2006) entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente aut ti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con decreto del 23 Marzo 2021 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 24/09/2024, il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine per il deposito della documentazione mancante. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Pag. 2 E' infatti provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale reso dal Presidente del Tribunale di Novara in data 23/03/2021. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Galliate, in data 06/09/2003, da e con atto iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 ne anno 2003;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4) dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al CP_1 Pt_1 proprio a seguito del
5) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1221/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOBINO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. E RICORRENTE
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LOBINO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e in Galliate il Parte_1 Controparte_1 giorno 6.09.2003 e trascritto in Atti di Matrimonio – Parte II S o Registro dello Stato Civile del Comune di Galliate, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla pretendono reciprocamente a titolo alimentare. Ogni questione patrimoniale è già stata regolata tra i coniugi.
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2. Il figlio minore (raggiungerà la maggiore età il 30.10.2024) rimane affidato ad entrambi i genitori. La Per_1 collocazione abitativa sia di che di rimane presso la casa materna. Attesa l'età dei ragazzi ed Per_1 Per_2 il trasferimento in Sicilia de ivi lavorativi (Aeronautica Militare), il diritto di incontro Pt_1 con il padre rimane ampio così come già concordato in sede di separazione, anche in via disgiunta, previo accordo assunto direttamente tra il padre ed i figli.
3. Il signor corrisponderà mensilmente a titolo di concorso per il mantenimento di entrambi i figli la somma Pt_1 complessiva di € 700,00 (€350/figlio) entro il 28 di ogni mese, oltre indicizzabili annualmente secondo gli indici Istat. Il signor corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie di carattere Pt_1 medico/sportivo/scolastico/ricreativo e precisamente: Spese mediche, da documentarsi anche dopo l'esborso, che non richiedono il preventivo accordo: Visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti/prestazioni erogati dal servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
Spese mediche, da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi, cure oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N., cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., farmaci particolari. Spese scolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa/buoni pasto. Spese scolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: Tasse scolastiche universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria o affitto, materiale scolastico non di acquisto corrente (acquisti inizio anno scolastico). Spese extrascolastiche da documentarsi anche dopo l'esborso, che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Il rimborso delle predette spese avverrà entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione, corredata dalla documentazione giustificativa se richiesta. Gli assegni familiari verranno incassati e trattenuti dalla signora Le CP_1 detrazioni fiscali sono poste a favore di entrambi i ricorrenti per una quota del 50% ciascuno.
4. La signora perderà il cognome . CP_1 Pt_1
Per il PM
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Galliate, in data 06/09/2003 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 13, parte II, Serie C anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati figli (17.12.2004) e (30.10.2006) entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente aut ti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con decreto del 23 Marzo 2021 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 24/09/2024, il Giudice relatore ha assegnato un nuovo termine per il deposito della documentazione mancante. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Pag. 2 E' infatti provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale reso dal Presidente del Tribunale di Novara in data 23/03/2021. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Galliate, in data 06/09/2003, da e con atto iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 ne anno 2003;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4) dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al CP_1 Pt_1 proprio a seguito del
5) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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