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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1718/2022 promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Santocono Campo ( APPELLANTE C.F._2
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sandro Barcali ( ) APPELLATA C.F._3
avverso la sentenza n. 2471/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata in data
08.09.2022 n. R.G. 11928/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 La causa il 24 aprile 2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania (rectius Firenze), contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
2471/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Firenze, Terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Ruggiero, pubblicata in data
08.09.2022, a conclusione del procedimento rubricato al N.R.G. 11928/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il CP_1
Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al CP_1 pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.” In via istruttoria l'attore chiedeva ammettersi una perizia econometrica per rideterminare il saldo dare-avere tra le parti e un ordine di esibizione ex art. 210
pagina 2 di 14 cpc di tutta la documentazione bancaria.” IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione. 2.
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali”.
Per la parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 163 c.p.c.
e comunque per manifesta infondatezza;
- nel merito richiamate ad ogni fine utile le conclusioni formulate dalla convenuta in primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte, respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1 in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata n. 2471/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data 08/09/2022 e depositata il 09/09/2022 nonché tutte le domande dallo stesso Sig. Parte_1 formulate anche in primo grado in quanto inammissibili e comunque
[...] infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2471/2022 pubblicata in data 08.09.2022, ha così deciso: “- Rigetta la domanda attorea poiché non provata;
- Accoglie la domanda riconvenzionale di Controparte_1
e pertanto condanna al pagamento della somma di Euro
[...] Parte_1
5.875,65, oltre interessi dalla domanda al tasso di mora dell'8,00% sulla sola pagina 3 di 14 quota di capitale residuo e quindi su Euro 2.451,58; - Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, Euro 237,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.”.
La sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con la quale, in relazione al contratto di Controparte_1 finanziamento sottoscritto con la convenuta in data primo luglio 2019, aveva chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi ultralegali, l'illegittimità e non debenza delle somme corrisposte a titolo di interessi usurari, nonché di rideterminare il saldo effettivo del rapporto e condannare la alla restituzione delle somma CP_1 indebitamente percepite, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Si era costituita in giudizio eccependo la nullità, CP_1 CP_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;
aveva proposto inoltre domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore in proprio favore della somma di €.5.875,65, oltre interessi al tasso di mora dell'8,00% sulla sola quota di capitale residuo e quindi su € 2.451,58, dalla data di deposito della costituzione al saldo, quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento.
La causa, rigettate le richieste di parte attrice di c.t.u. e di ordine di esibizione ex art. 210, è stata istruita con documenti e decisa come sopra indicato.
(di seguito anche o APPELLANTE) con atto di citazione Parte_1 Pt_1 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 14 1.SULL'OMESSA PRONUNCIA SULLA USURA E SULLA SOMMATORIA TRA
INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI.
2. SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma.
Il giudizio, interrotto con ordinanza del 6.11.2024, ex 301 c.p.c., a seguito di sospensione del procuratore di parte appellante, è stato ritualmente riassunto.
In data 24.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza impugnata:
“La C.T.U., richiesta da parte attrice e non ammessa, non può avere carattere esplorativo, dovrebbe limitarsi ad accertare la fondatezza dei fatti dedotti e documentati nonché ad effettuare i calcoli del caso, eventualmente alternativi a quelli proposti dalla parte attrice ove si ritenesse che tutti o parte degli assunti di questa siano giuridicamente infondati. Tali deduzioni non sono state svolte nella pagina 5 di 14 fattispecie. Invero, la parte attrice ha agito in giudizio per la declaratoria della nullità di pattuizioni senza neppure specificare quali fossero la clausole interessate da tali allegazioni, utilizzando argomentazioni di natura generale senza adeguarli al caso di specie e senza indicare i calcoli che ha eseguito, le voci che ha utilizzato e le modalità di calcolo per arrivare ad affermare che vi sarebbe un tasso usurario, anzi, dimostrando di non essere in grado di esprimersi poiché non in possesso dei relativi documenti contrattuali, per la cui esibizione ha infatti chiesto l'emanazione di ordine ex art. 210 c.p.c. In realtà ciò che l'attore- cliente della finanziaria- avrebbe dovuto fare era presentare un'istanza ex art. 119 T.U.B. per l'acquisizione di documentazione contrattuale indispensabile per l'avvio della causa, attendere il termine di 90 giorni ex art. 119 T.U.B. ed, ove la finanziaria non avesse provveduto, esperire l'azione per ottenere i documenti stessi senza i quali non poteva essere in grado di assolvere agli oneri su di esso gravanti. Di certo non avrebbe dovuto introdurre il giudizio con domanda inevitabilmente esplorativa. Di contro non risulta in alcun modo contestata dall'attore la domanda riconvenzionale formulata da che merita accoglimento;
questo CP_1
Giudice osserva infatti come le regole probatorie generali vanno naturalmente coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 cod. proc. civ. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012
n. 14594; Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009
n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008
n. 13079). Ogni altra questione è assorbita.”
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 14 L'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass.
Ordinanza N. 7675/2019).
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“sull'omessa pronuncia sulla usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori”) è infondata.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudicante avrebbe ritenuto le argomentazioni di natura generale e senza indicazioni dei calcoli e delle relative modalità, asserendo che, al riguardo, era stata domandata apposita C.T.U.; sostiene che la verifica dell'usura dovrebbe essere condotta con riferimento unitario agli interessi corrispettivi e di mora, senza il ricorso ad una soglia specifica per gli interessi moratori, come riconosciuto in varie pronunce della
Giurisprudenza di legittimità, il cui principio sarebbe stato confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597, che ha dichiarato l'assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura. eccepisce l'infondatezza della tesi secondo cui per la verifica del CP_1 superamento della soglia d'usura si dovrebbe sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio;
contesta l'asserita applicazione di un tasso superiore al tasso soglia usura e conseguente trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito ex art. 1815 c.c., nonché l'asserita mancata pattuizione di tassi ultralegali, sostiene che sarebbero invece validamente pattuiti sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora.
Il motivo non può essere accolto.
pagina 7 di 14 In primo luogo, si rileva che il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sull'usura, piuttosto ha rilevato l'estrema genericità ed astrattezza delle allegazioni attoree, prive di alcun riferimento al caso in esame.
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto le allegazioni generiche, ma neppure in sede di gravame ha provveduto a specificare quali fossero le clausole interessate dalle allegazioni, ha utilizzato argomentazioni di carattere generale senza rapportarle al caso in esame, senza specificare i tassi di interesse convenuti, il tasso soglia di riferimento e secondo quali conteggi quest'ultimo sarebbe stato superato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale” (vedi Cass., 28/09/2023,
n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”); nella fattispecie la parte, sia nel giudizio di primo grado che in questa sede, si è limitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura degli interessi concretamente applicati, il tasso soglia di riferimento od altro.
In ogni caso, è errato l'assunto secondo cui la verifica dell'usurarietà dei tassi andrebbe effettuata unitariamente per interessi corrispettivi e moratori.
pagina 8 di 14 La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che tra interessi corrispettivi ed interessi moratori vi è diversità di presupposti e funzione, che non ne consentono il cumulo per la verifica del superamento della soglia usura.
In particolare la S.C. ha affermato: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”.(Cass 26286 del 17/10/2019); “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass
. 31615 del 04/11/2021); “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
pagina 9 di 14 moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass SU 19597/2020).
I. La seconda censura alla sentenza impugnata (“sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori “) è infondata.
Parte appellante sostiene che erroneamente il primo Giudice, ritenendole esplorative, avrebbe rigettato la c.t.u. richiesta da parte attrice ed avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., essendo stata invece, necessaria un'analisi tecnico contabile per ricalcolare il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto, per verificare se la avesse CP_1 rispettato le norme in materia di usura, la mancanza di pattuizione degli interessi ultralegali applicati e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Parte appellata eccepisce che le richieste istruttorie di ctu ed ordine di esibizione sarebbero state del tutto generiche ed inammissibili, anche perché da ritenersi rinunciate in quanto non reiterate nei termini per il deposito dell'apposita pagina 10 di 14 memoria istruttoria;
inoltre, la avrebbe prodotto i documenti relativi al CP_1 rapporto.
Il motivo di appello non è fondato.
Sulle problematiche relative all'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, di cui si chiede l'accertamento nelle conclusioni, è intervenuta la pronuncia n.15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, relativa a fattispecie di mutuo a tasso fisso ma il cui principio è pacificamente ritenuto applicabile anche nel leasing. La S.C. ha rilevato che «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)
[…] ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. S.U. n. 15130/2024).
pagina 11 di 14 Per il resto, come già evidenziato, le allegazioni in merito alla pretesa usurarietà dei tassi di interesse erano inammissibilmente generiche ed indeterminate;
in tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta consulenza contabile, che avrebbe avuto carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombevano sulla parte
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario”
(Cass 326 del 13/01/2020). “[…] la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
(Cass 26048/2023).
Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata correttamente rigettata, in quanto anch'essa del tutto generica ed indeterminata;
il contratto di finanziamento, non allegato da parte attrice, era stato comunque prodotto dalla convenuta.
pagina 12 di 14 In relazione a quanto sopra esposto ed in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico CP_1 di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Firenze nr. 2471/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
3.966,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.08.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1718/2022 promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Santocono Campo ( APPELLANTE C.F._2
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sandro Barcali ( ) APPELLATA C.F._3
avverso la sentenza n. 2471/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata in data
08.09.2022 n. R.G. 11928/2020
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 La causa il 24 aprile 2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania (rectius Firenze), contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
2471/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Firenze, Terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Ruggiero, pubblicata in data
08.09.2022, a conclusione del procedimento rubricato al N.R.G. 11928/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il CP_1
Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al CP_1 pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.” In via istruttoria l'attore chiedeva ammettersi una perizia econometrica per rideterminare il saldo dare-avere tra le parti e un ordine di esibizione ex art. 210
pagina 2 di 14 cpc di tutta la documentazione bancaria.” IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione. 2.
Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali”.
Per la parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 163 c.p.c.
e comunque per manifesta infondatezza;
- nel merito richiamate ad ogni fine utile le conclusioni formulate dalla convenuta in primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte, respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1 in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata n. 2471/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data 08/09/2022 e depositata il 09/09/2022 nonché tutte le domande dallo stesso Sig. Parte_1 formulate anche in primo grado in quanto inammissibili e comunque
[...] infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2471/2022 pubblicata in data 08.09.2022, ha così deciso: “- Rigetta la domanda attorea poiché non provata;
- Accoglie la domanda riconvenzionale di Controparte_1
e pertanto condanna al pagamento della somma di Euro
[...] Parte_1
5.875,65, oltre interessi dalla domanda al tasso di mora dell'8,00% sulla sola pagina 3 di 14 quota di capitale residuo e quindi su Euro 2.451,58; - Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, Euro 237,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.”.
La sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con la quale, in relazione al contratto di Controparte_1 finanziamento sottoscritto con la convenuta in data primo luglio 2019, aveva chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi ultralegali, l'illegittimità e non debenza delle somme corrisposte a titolo di interessi usurari, nonché di rideterminare il saldo effettivo del rapporto e condannare la alla restituzione delle somma CP_1 indebitamente percepite, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Si era costituita in giudizio eccependo la nullità, CP_1 CP_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;
aveva proposto inoltre domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore in proprio favore della somma di €.5.875,65, oltre interessi al tasso di mora dell'8,00% sulla sola quota di capitale residuo e quindi su € 2.451,58, dalla data di deposito della costituzione al saldo, quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento.
La causa, rigettate le richieste di parte attrice di c.t.u. e di ordine di esibizione ex art. 210, è stata istruita con documenti e decisa come sopra indicato.
(di seguito anche o APPELLANTE) con atto di citazione Parte_1 Pt_1 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 4 di 14 1.SULL'OMESSA PRONUNCIA SULLA USURA E SULLA SOMMATORIA TRA
INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI.
2. SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma.
Il giudizio, interrotto con ordinanza del 6.11.2024, ex 301 c.p.c., a seguito di sospensione del procuratore di parte appellante, è stato ritualmente riassunto.
In data 24.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza impugnata:
“La C.T.U., richiesta da parte attrice e non ammessa, non può avere carattere esplorativo, dovrebbe limitarsi ad accertare la fondatezza dei fatti dedotti e documentati nonché ad effettuare i calcoli del caso, eventualmente alternativi a quelli proposti dalla parte attrice ove si ritenesse che tutti o parte degli assunti di questa siano giuridicamente infondati. Tali deduzioni non sono state svolte nella pagina 5 di 14 fattispecie. Invero, la parte attrice ha agito in giudizio per la declaratoria della nullità di pattuizioni senza neppure specificare quali fossero la clausole interessate da tali allegazioni, utilizzando argomentazioni di natura generale senza adeguarli al caso di specie e senza indicare i calcoli che ha eseguito, le voci che ha utilizzato e le modalità di calcolo per arrivare ad affermare che vi sarebbe un tasso usurario, anzi, dimostrando di non essere in grado di esprimersi poiché non in possesso dei relativi documenti contrattuali, per la cui esibizione ha infatti chiesto l'emanazione di ordine ex art. 210 c.p.c. In realtà ciò che l'attore- cliente della finanziaria- avrebbe dovuto fare era presentare un'istanza ex art. 119 T.U.B. per l'acquisizione di documentazione contrattuale indispensabile per l'avvio della causa, attendere il termine di 90 giorni ex art. 119 T.U.B. ed, ove la finanziaria non avesse provveduto, esperire l'azione per ottenere i documenti stessi senza i quali non poteva essere in grado di assolvere agli oneri su di esso gravanti. Di certo non avrebbe dovuto introdurre il giudizio con domanda inevitabilmente esplorativa. Di contro non risulta in alcun modo contestata dall'attore la domanda riconvenzionale formulata da che merita accoglimento;
questo CP_1
Giudice osserva infatti come le regole probatorie generali vanno naturalmente coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 cod. proc. civ. in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, onde il detto fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012
n. 14594; Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009
n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008
n. 13079). Ogni altra questione è assorbita.”
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 14 L'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass.
Ordinanza N. 7675/2019).
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“sull'omessa pronuncia sulla usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori”) è infondata.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudicante avrebbe ritenuto le argomentazioni di natura generale e senza indicazioni dei calcoli e delle relative modalità, asserendo che, al riguardo, era stata domandata apposita C.T.U.; sostiene che la verifica dell'usura dovrebbe essere condotta con riferimento unitario agli interessi corrispettivi e di mora, senza il ricorso ad una soglia specifica per gli interessi moratori, come riconosciuto in varie pronunce della
Giurisprudenza di legittimità, il cui principio sarebbe stato confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597, che ha dichiarato l'assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura. eccepisce l'infondatezza della tesi secondo cui per la verifica del CP_1 superamento della soglia d'usura si dovrebbe sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio;
contesta l'asserita applicazione di un tasso superiore al tasso soglia usura e conseguente trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito ex art. 1815 c.c., nonché l'asserita mancata pattuizione di tassi ultralegali, sostiene che sarebbero invece validamente pattuiti sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora.
Il motivo non può essere accolto.
pagina 7 di 14 In primo luogo, si rileva che il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sull'usura, piuttosto ha rilevato l'estrema genericità ed astrattezza delle allegazioni attoree, prive di alcun riferimento al caso in esame.
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto le allegazioni generiche, ma neppure in sede di gravame ha provveduto a specificare quali fossero le clausole interessate dalle allegazioni, ha utilizzato argomentazioni di carattere generale senza rapportarle al caso in esame, senza specificare i tassi di interesse convenuti, il tasso soglia di riferimento e secondo quali conteggi quest'ultimo sarebbe stato superato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale” (vedi Cass., 28/09/2023,
n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”); nella fattispecie la parte, sia nel giudizio di primo grado che in questa sede, si è limitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura degli interessi concretamente applicati, il tasso soglia di riferimento od altro.
In ogni caso, è errato l'assunto secondo cui la verifica dell'usurarietà dei tassi andrebbe effettuata unitariamente per interessi corrispettivi e moratori.
pagina 8 di 14 La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che tra interessi corrispettivi ed interessi moratori vi è diversità di presupposti e funzione, che non ne consentono il cumulo per la verifica del superamento della soglia usura.
In particolare la S.C. ha affermato: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”.(Cass 26286 del 17/10/2019); “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass
. 31615 del 04/11/2021); “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
pagina 9 di 14 moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass SU 19597/2020).
I. La seconda censura alla sentenza impugnata (“sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori “) è infondata.
Parte appellante sostiene che erroneamente il primo Giudice, ritenendole esplorative, avrebbe rigettato la c.t.u. richiesta da parte attrice ed avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., essendo stata invece, necessaria un'analisi tecnico contabile per ricalcolare il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto, per verificare se la avesse CP_1 rispettato le norme in materia di usura, la mancanza di pattuizione degli interessi ultralegali applicati e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Parte appellata eccepisce che le richieste istruttorie di ctu ed ordine di esibizione sarebbero state del tutto generiche ed inammissibili, anche perché da ritenersi rinunciate in quanto non reiterate nei termini per il deposito dell'apposita pagina 10 di 14 memoria istruttoria;
inoltre, la avrebbe prodotto i documenti relativi al CP_1 rapporto.
Il motivo di appello non è fondato.
Sulle problematiche relative all'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, di cui si chiede l'accertamento nelle conclusioni, è intervenuta la pronuncia n.15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, relativa a fattispecie di mutuo a tasso fisso ma il cui principio è pacificamente ritenuto applicabile anche nel leasing. La S.C. ha rilevato che «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)
[…] ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. S.U. n. 15130/2024).
pagina 11 di 14 Per il resto, come già evidenziato, le allegazioni in merito alla pretesa usurarietà dei tassi di interesse erano inammissibilmente generiche ed indeterminate;
in tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta consulenza contabile, che avrebbe avuto carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombevano sulla parte
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario”
(Cass 326 del 13/01/2020). “[…] la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
(Cass 26048/2023).
Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata correttamente rigettata, in quanto anch'essa del tutto generica ed indeterminata;
il contratto di finanziamento, non allegato da parte attrice, era stato comunque prodotto dalla convenuta.
pagina 12 di 14 In relazione a quanto sopra esposto ed in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che vede vittoriosa le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico CP_1 di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Firenze nr. 2471/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
3.966,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.08.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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