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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. CASSIANI MARCO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. AGOSTINI SIMONA, Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. AGOSTINI SIMONA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: <<piaccia all'ecc.mo tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. CASSIANI MARCO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. AGOSTINI SIMONA, Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. AGOSTINI SIMONA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: <previa revoca e/o riforma dell'ordinanza del 26/04/2024, accogliere la proposta opposizione, accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto, notificato alla opponente in data 07.03.2024, per i motivi di rito e di merito di cui alla narrativa.
Per l'effetto, condannare parte opposta, alla restituzione, a favore di parte opponente, degli Euro 5.292,12 da quest'ultima corrisposti a seguito della procedura esecutiva illegittimamente intrapresa ex adverso, oltre gli interessi dalla consegna dell'assegno, sino alla effettiva restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pagina 1 di 6 pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Di parte opposta: “Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'avversa opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo”
Motivi della decisione
deduceva nell'atto di citazione in opposizione a precetto e di opposizione agli Parte_1 atti esecutivi che aveva ricevuto la notifica di un precetto, il 7.3.24, per euro 5.286,25 da CP_1
; deduceva che l'atto di precetto si fondava sulla sentenza di questi Uffici con cui ella era stata
[...] condannata al pagamento delle spese di lite (sentenza 313/2023 del 27.4.23 del dott. . Ebbene CP_2 nel giudizio de quo la era stata convenuta dal perchè si accertasse l'occupazione Pt_1 CP_1 sine titulo da parte della stessa dell'immobile di Fano Loc. Roncosambaccio e per ottenere la condanna alla sua liberazione;
il deduceva in quel giudizio che era proprietario CP_1 dell'immobile e che esso sarebbe stato occupato sine titulo da , genitore della Persona_1 Pt_1
L'invocato provvedimento di liberazione era rivolto alla come erede beneficiaria del de
[...] Pt_1 cuius;
nel suddetto giudizio la proponeva, sempre come erede beneficiata, domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione del bene atteso il possesso ininterrotto e ultraventennale del bene da parte di . Tale domanda veniva disattesa dal Giudice ,che accoglieva la domanda di Persona_1 rilascio proposta da il Giudice condannava al pagamento delle spese di lite la soccombente CP_1
e di qui il precetto. A dire di parte opponente però la non è stata condannata in proprio Pt_1 Pt_1 al pagamento delle spese di lite ma come erede accettante con beneficio di inventario e in quanto tale non poteva essere sottoposta a precetto. Non sarebbe predicabile invero l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Sarebbe consentita solo una azione di accertamento e di condanna dell'erede beneficiato ma non una azione esecutiva nei suoi confronti, per salvaguardare la separazione dei patrimoni (dell'erede e del de cuius). Quindi andava dichiarato nullo il precetto.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque deducendo che la CP_1 Pt_1 aveva corrisposto con vaglia postale il pagamento della somma precettata.Deduceva che il titolo pagina 2 di 6 esecutivo azionato condannava la e non il defunto padre e quindi del tutto Parte_1 legittimamente era stato azionato;
inoltre ogni eventuale vizio andava se del caso fatto valere nel giudizio di impugnazione essendo il titolo di formazione giudiziale.
Veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dal G.I. il 26.4.24; il provvedimento veniva fatto oggetto di reclamo;
contestava il suddetto provvedimento Parte_1 nella parte in cui il giudice aveva affermato, in particolare, l' insussistenza del fumus bonis iuris, sul presupposto che l' opponente avesse agito e resistito in giudizio in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario, quando, in realtà, la qualità di erede beneficiaria era circostanza documentata e, comunque, pacifica in giudizio, non essendo stata neppure contestata dalla controparte.
Ritualmente costituitosi, aveva resistito al reclamo,deducendone l' infondatezza e Controparte_1 chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc. Il collegio con provvedimento del 16.7.24, dichiarava la cessazione della materia del contendere e rimandava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25 sulla scorta di una istruttoria documentale.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nelle more della fase cautelare la opponente ha corrisposto alla controparte la somma oggetto di precetto a mezzo vaglia postale, circostanza che è stata documentata (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del 10.6.2024)
e, comunque, confermata nella comparizione del 19.6.2024 dinanzi al collegio.
Viene dunque valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese.
L'opposizione era infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si premette che con la sentenza azionata , questo Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da (diretta a far accertare la occupazione senza titolo Controparte_1 di un immobile ed al rilascio del bene) e su quella riconvenzionale avanzata da Parte_1
(finalizzata alla dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione), ha accolto la domanda del ricorrente, ha ordinato alla resistente l'immediato rilascio del bene, ha respinto quella proposta in via riconvenzionale e ha condannato la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso, oltre accessori dovuti per legge;
in pagina 3 di 6 pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza, è intervenuta la notifica dell'atto di precetto diretto ad ottenere il pagamento della somma liquidata a titolo di spese processuali.
A dire dell'opponente la (in proprio ), avendo accettato la eredità del padre con beneficio di Pt_1 inventario (peraltro nel corso del giudizio parte opponente sostiene invece che la non ha Pt_1 ancora accettato l'eredità mentre in citazione sosteneva essere accettante con beneficio di inventario come da doc. 1 allegato e come da inventario,parziale, di cui al doc. 2 attoreo), si troverebbe esposta al rischio di dovere rispondere con i propri beni ad una pretesa (quella azionata dal che CP_1 avrebbe dovuto essere correttamente intrapresa avvalendosi della procedura all'uopo prevista dagli artt.
498 e 499 e ss. c.c.
Tale tesi è infondata. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. Ebbene, tale sentenza (Cass. Sentenza n. 9690 del 16/11/1994) , invocata dall'opponente, non si applica al caso in esame, perchè è relativa all'ipotesi di liquidazione dell'eredità in caso di opposizione da parte di creditori e legatari , opposizione che in questo caso non vi è.
Si premette poi che si può agire esecutivamente anche nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni(Cass
Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 e in termini anche Cass. Sentenza n. 5641 del 18/05/1993 e
Cassazione sentenza n. 29252 del 22/12/2020). L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius",
l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita(Cass. Sentenza n. 14821 del 04/09/2012) .
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'opposizione era infondata in quanto il titolo esecutivo è una sentenza che vede come parte debitrice personalmente la invero nella sentenza (ovvero nel dispositivo e nel corpo della
Pt_1 motivazione) non si fa alcun cenno alla qualifica della come erede;
inoltre nell'atto di appello
Pt_1 della stessa (doc. y attoreo), nella intestazione e nella parte narrativa non si fa alcun cenno alla
Pt_1 sua qualifica di erede e si noti che anche tra i motivi di appello non viene indicato che la sentenza sarebbe erronea perchè non avrebbe qualificato la come erede anziché come in proprio.
Pt_1 Pt_1
Ne viene che il titolo è stato correttamente azionato nei confronti della in proprio. Pt_1
Si tenga conto poi della seguente pronuncia: Nel caso in cui il lavoratore agisce in base a sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, che il dispositivo della sentenza pronuncia in danno di soggetto indicato come semplice debitore - erede, senza la specificazione che questi ha accettato con beneficio d'inventario, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata sul titolo costituito da tale sentenza non può essere fatta valere siffatta qualità del condannato, ancorché della medesima sia menzione nella motivazione, in quanto a questa è preclusa la statuizione su situazioni che agiscano in senso limitativo della responsabilità consacrata definitivamente nel dispositivo suddetto, che, con la sua lettura in udienza acquista esterna rilevanza con conseguente intangibilità(Cass. Sentenza n. 7214 del 03/08/1994) .
L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia) (Cass. 6385/1988 e così anche Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992) .
Non è stato provato che nel giudizio di cognizione 1531/22 di cui alla sentenza 313/22 sia stata svolta tale eccezione dalla Pt_1 pagina 5 di 6 Per una situazione analoga si cita la seguente pronuncia: (Cass. Sentenza n. 7251 del 06/12/1986) nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'erede del debitore ed incentrato sulla mancanza del titolo esecutivo (nella specie, per essere stato il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del dante causa, erroneamente reputato esecutivo), costituisce domanda nuova quella con la quale il detto opponente deduca la limitazione della propria obbligazione alla rispettiva quota ereditaria per l'esistenza di altri coeredi.
Quindi andava disatteso l'unico motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, ivi comprese quelle della fase di inibitoria e di reclamo, che si liquidano in € 2501,00 di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione, euro 800,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forf.
Cosi' deciso in data 30/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
Per l'effetto, condannare parte opposta, alla restituzione, a favore di parte opponente, degli Euro 5.292,12 da quest'ultima corrisposti a seguito della procedura esecutiva illegittimamente intrapresa ex adverso, oltre gli interessi dalla consegna dell'assegno, sino alla effettiva restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pagina 1 di 6 pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Di parte opposta: “Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'avversa opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo”
Motivi della decisione
deduceva nell'atto di citazione in opposizione a precetto e di opposizione agli Parte_1 atti esecutivi che aveva ricevuto la notifica di un precetto, il 7.3.24, per euro 5.286,25 da CP_1
; deduceva che l'atto di precetto si fondava sulla sentenza di questi Uffici con cui ella era stata
[...] condannata al pagamento delle spese di lite (sentenza 313/2023 del 27.4.23 del dott. . Ebbene CP_2 nel giudizio de quo la era stata convenuta dal perchè si accertasse l'occupazione Pt_1 CP_1 sine titulo da parte della stessa dell'immobile di Fano Loc. Roncosambaccio e per ottenere la condanna alla sua liberazione;
il deduceva in quel giudizio che era proprietario CP_1 dell'immobile e che esso sarebbe stato occupato sine titulo da , genitore della Persona_1 Pt_1
L'invocato provvedimento di liberazione era rivolto alla come erede beneficiaria del de
[...] Pt_1 cuius;
nel suddetto giudizio la proponeva, sempre come erede beneficiata, domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione del bene atteso il possesso ininterrotto e ultraventennale del bene da parte di . Tale domanda veniva disattesa dal Giudice ,che accoglieva la domanda di Persona_1 rilascio proposta da il Giudice condannava al pagamento delle spese di lite la soccombente CP_1
e di qui il precetto. A dire di parte opponente però la non è stata condannata in proprio Pt_1 Pt_1 al pagamento delle spese di lite ma come erede accettante con beneficio di inventario e in quanto tale non poteva essere sottoposta a precetto. Non sarebbe predicabile invero l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Sarebbe consentita solo una azione di accertamento e di condanna dell'erede beneficiato ma non una azione esecutiva nei suoi confronti, per salvaguardare la separazione dei patrimoni (dell'erede e del de cuius). Quindi andava dichiarato nullo il precetto.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque deducendo che la CP_1 Pt_1 aveva corrisposto con vaglia postale il pagamento della somma precettata.Deduceva che il titolo pagina 2 di 6 esecutivo azionato condannava la e non il defunto padre e quindi del tutto Parte_1 legittimamente era stato azionato;
inoltre ogni eventuale vizio andava se del caso fatto valere nel giudizio di impugnazione essendo il titolo di formazione giudiziale.
Veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dal G.I. il 26.4.24; il provvedimento veniva fatto oggetto di reclamo;
contestava il suddetto provvedimento Parte_1 nella parte in cui il giudice aveva affermato, in particolare, l' insussistenza del fumus bonis iuris, sul presupposto che l' opponente avesse agito e resistito in giudizio in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario, quando, in realtà, la qualità di erede beneficiaria era circostanza documentata e, comunque, pacifica in giudizio, non essendo stata neppure contestata dalla controparte.
Ritualmente costituitosi, aveva resistito al reclamo,deducendone l' infondatezza e Controparte_1 chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc. Il collegio con provvedimento del 16.7.24, dichiarava la cessazione della materia del contendere e rimandava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25 sulla scorta di una istruttoria documentale.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nelle more della fase cautelare la opponente ha corrisposto alla controparte la somma oggetto di precetto a mezzo vaglia postale, circostanza che è stata documentata (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del 10.6.2024)
e, comunque, confermata nella comparizione del 19.6.2024 dinanzi al collegio.
Viene dunque valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese.
L'opposizione era infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si premette che con la sentenza azionata , questo Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da (diretta a far accertare la occupazione senza titolo Controparte_1 di un immobile ed al rilascio del bene) e su quella riconvenzionale avanzata da Parte_1
(finalizzata alla dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione), ha accolto la domanda del ricorrente, ha ordinato alla resistente l'immediato rilascio del bene, ha respinto quella proposta in via riconvenzionale e ha condannato la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso, oltre accessori dovuti per legge;
in pagina 3 di 6 pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza, è intervenuta la notifica dell'atto di precetto diretto ad ottenere il pagamento della somma liquidata a titolo di spese processuali.
A dire dell'opponente la (in proprio ), avendo accettato la eredità del padre con beneficio di Pt_1 inventario (peraltro nel corso del giudizio parte opponente sostiene invece che la non ha Pt_1 ancora accettato l'eredità mentre in citazione sosteneva essere accettante con beneficio di inventario come da doc. 1 allegato e come da inventario,parziale, di cui al doc. 2 attoreo), si troverebbe esposta al rischio di dovere rispondere con i propri beni ad una pretesa (quella azionata dal che CP_1 avrebbe dovuto essere correttamente intrapresa avvalendosi della procedura all'uopo prevista dagli artt.
498 e 499 e ss. c.c.
Tale tesi è infondata. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. Ebbene, tale sentenza (Cass. Sentenza n. 9690 del 16/11/1994) , invocata dall'opponente, non si applica al caso in esame, perchè è relativa all'ipotesi di liquidazione dell'eredità in caso di opposizione da parte di creditori e legatari , opposizione che in questo caso non vi è.
Si premette poi che si può agire esecutivamente anche nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni(Cass
Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 e in termini anche Cass. Sentenza n. 5641 del 18/05/1993 e
Cassazione sentenza n. 29252 del 22/12/2020). L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius",
l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita(Cass. Sentenza n. 14821 del 04/09/2012) .
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'opposizione era infondata in quanto il titolo esecutivo è una sentenza che vede come parte debitrice personalmente la invero nella sentenza (ovvero nel dispositivo e nel corpo della
Pt_1 motivazione) non si fa alcun cenno alla qualifica della come erede;
inoltre nell'atto di appello
Pt_1 della stessa (doc. y attoreo), nella intestazione e nella parte narrativa non si fa alcun cenno alla
Pt_1 sua qualifica di erede e si noti che anche tra i motivi di appello non viene indicato che la sentenza sarebbe erronea perchè non avrebbe qualificato la come erede anziché come in proprio.
Pt_1 Pt_1
Ne viene che il titolo è stato correttamente azionato nei confronti della in proprio. Pt_1
Si tenga conto poi della seguente pronuncia: Nel caso in cui il lavoratore agisce in base a sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, che il dispositivo della sentenza pronuncia in danno di soggetto indicato come semplice debitore - erede, senza la specificazione che questi ha accettato con beneficio d'inventario, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata sul titolo costituito da tale sentenza non può essere fatta valere siffatta qualità del condannato, ancorché della medesima sia menzione nella motivazione, in quanto a questa è preclusa la statuizione su situazioni che agiscano in senso limitativo della responsabilità consacrata definitivamente nel dispositivo suddetto, che, con la sua lettura in udienza acquista esterna rilevanza con conseguente intangibilità(Cass. Sentenza n. 7214 del 03/08/1994) .
L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia) (Cass. 6385/1988 e così anche Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992) .
Non è stato provato che nel giudizio di cognizione 1531/22 di cui alla sentenza 313/22 sia stata svolta tale eccezione dalla Pt_1 pagina 5 di 6 Per una situazione analoga si cita la seguente pronuncia: (Cass. Sentenza n. 7251 del 06/12/1986) nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'erede del debitore ed incentrato sulla mancanza del titolo esecutivo (nella specie, per essere stato il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del dante causa, erroneamente reputato esecutivo), costituisce domanda nuova quella con la quale il detto opponente deduca la limitazione della propria obbligazione alla rispettiva quota ereditaria per l'esistenza di altri coeredi.
Quindi andava disatteso l'unico motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, ivi comprese quelle della fase di inibitoria e di reclamo, che si liquidano in € 2501,00 di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione, euro 800,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forf.
Cosi' deciso in data 30/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. CASSIANI MARCO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. AGOSTINI SIMONA, Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. AGOSTINI SIMONA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: <<piaccia all'ecc.mo tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. CASSIANI MARCO e Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. AGOSTINI SIMONA, Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. AGOSTINI SIMONA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: <
Per l'effetto, condannare parte opposta, alla restituzione, a favore di parte opponente, degli Euro 5.292,12 da quest'ultima corrisposti a seguito della procedura esecutiva illegittimamente intrapresa ex adverso, oltre gli interessi dalla consegna dell'assegno, sino alla effettiva restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pagina 1 di 6 pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Di parte opposta: “Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'avversa opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo”
Motivi della decisione
deduceva nell'atto di citazione in opposizione a precetto e di opposizione agli Parte_1 atti esecutivi che aveva ricevuto la notifica di un precetto, il 7.3.24, per euro 5.286,25 da CP_1
; deduceva che l'atto di precetto si fondava sulla sentenza di questi Uffici con cui ella era stata
[...] condannata al pagamento delle spese di lite (sentenza 313/2023 del 27.4.23 del dott. . Ebbene CP_2 nel giudizio de quo la era stata convenuta dal perchè si accertasse l'occupazione Pt_1 CP_1 sine titulo da parte della stessa dell'immobile di Fano Loc. Roncosambaccio e per ottenere la condanna alla sua liberazione;
il deduceva in quel giudizio che era proprietario CP_1 dell'immobile e che esso sarebbe stato occupato sine titulo da , genitore della Persona_1 Pt_1
L'invocato provvedimento di liberazione era rivolto alla come erede beneficiaria del de
[...] Pt_1 cuius;
nel suddetto giudizio la proponeva, sempre come erede beneficiata, domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione del bene atteso il possesso ininterrotto e ultraventennale del bene da parte di . Tale domanda veniva disattesa dal Giudice ,che accoglieva la domanda di Persona_1 rilascio proposta da il Giudice condannava al pagamento delle spese di lite la soccombente CP_1
e di qui il precetto. A dire di parte opponente però la non è stata condannata in proprio Pt_1 Pt_1 al pagamento delle spese di lite ma come erede accettante con beneficio di inventario e in quanto tale non poteva essere sottoposta a precetto. Non sarebbe predicabile invero l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Sarebbe consentita solo una azione di accertamento e di condanna dell'erede beneficiato ma non una azione esecutiva nei suoi confronti, per salvaguardare la separazione dei patrimoni (dell'erede e del de cuius). Quindi andava dichiarato nullo il precetto.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque deducendo che la CP_1 Pt_1 aveva corrisposto con vaglia postale il pagamento della somma precettata.Deduceva che il titolo pagina 2 di 6 esecutivo azionato condannava la e non il defunto padre e quindi del tutto Parte_1 legittimamente era stato azionato;
inoltre ogni eventuale vizio andava se del caso fatto valere nel giudizio di impugnazione essendo il titolo di formazione giudiziale.
Veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dal G.I. il 26.4.24; il provvedimento veniva fatto oggetto di reclamo;
contestava il suddetto provvedimento Parte_1 nella parte in cui il giudice aveva affermato, in particolare, l' insussistenza del fumus bonis iuris, sul presupposto che l' opponente avesse agito e resistito in giudizio in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario, quando, in realtà, la qualità di erede beneficiaria era circostanza documentata e, comunque, pacifica in giudizio, non essendo stata neppure contestata dalla controparte.
Ritualmente costituitosi, aveva resistito al reclamo,deducendone l' infondatezza e Controparte_1 chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc. Il collegio con provvedimento del 16.7.24, dichiarava la cessazione della materia del contendere e rimandava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25 sulla scorta di una istruttoria documentale.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nelle more della fase cautelare la opponente ha corrisposto alla controparte la somma oggetto di precetto a mezzo vaglia postale, circostanza che è stata documentata (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del 10.6.2024)
e, comunque, confermata nella comparizione del 19.6.2024 dinanzi al collegio.
Viene dunque valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese.
L'opposizione era infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si premette che con la sentenza azionata , questo Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da (diretta a far accertare la occupazione senza titolo Controparte_1 di un immobile ed al rilascio del bene) e su quella riconvenzionale avanzata da Parte_1
(finalizzata alla dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione), ha accolto la domanda del ricorrente, ha ordinato alla resistente l'immediato rilascio del bene, ha respinto quella proposta in via riconvenzionale e ha condannato la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso, oltre accessori dovuti per legge;
in pagina 3 di 6 pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza, è intervenuta la notifica dell'atto di precetto diretto ad ottenere il pagamento della somma liquidata a titolo di spese processuali.
A dire dell'opponente la (in proprio ), avendo accettato la eredità del padre con beneficio di Pt_1 inventario (peraltro nel corso del giudizio parte opponente sostiene invece che la non ha Pt_1 ancora accettato l'eredità mentre in citazione sosteneva essere accettante con beneficio di inventario come da doc. 1 allegato e come da inventario,parziale, di cui al doc. 2 attoreo), si troverebbe esposta al rischio di dovere rispondere con i propri beni ad una pretesa (quella azionata dal che CP_1 avrebbe dovuto essere correttamente intrapresa avvalendosi della procedura all'uopo prevista dagli artt.
498 e 499 e ss. c.c.
Tale tesi è infondata. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. Ebbene, tale sentenza (Cass. Sentenza n. 9690 del 16/11/1994) , invocata dall'opponente, non si applica al caso in esame, perchè è relativa all'ipotesi di liquidazione dell'eredità in caso di opposizione da parte di creditori e legatari , opposizione che in questo caso non vi è.
Si premette poi che si può agire esecutivamente anche nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni(Cass
Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 e in termini anche Cass. Sentenza n. 5641 del 18/05/1993 e
Cassazione sentenza n. 29252 del 22/12/2020). L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius",
l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita(Cass. Sentenza n. 14821 del 04/09/2012) .
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'opposizione era infondata in quanto il titolo esecutivo è una sentenza che vede come parte debitrice personalmente la invero nella sentenza (ovvero nel dispositivo e nel corpo della
Pt_1 motivazione) non si fa alcun cenno alla qualifica della come erede;
inoltre nell'atto di appello
Pt_1 della stessa (doc. y attoreo), nella intestazione e nella parte narrativa non si fa alcun cenno alla
Pt_1 sua qualifica di erede e si noti che anche tra i motivi di appello non viene indicato che la sentenza sarebbe erronea perchè non avrebbe qualificato la come erede anziché come in proprio.
Pt_1 Pt_1
Ne viene che il titolo è stato correttamente azionato nei confronti della in proprio. Pt_1
Si tenga conto poi della seguente pronuncia: Nel caso in cui il lavoratore agisce in base a sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, che il dispositivo della sentenza pronuncia in danno di soggetto indicato come semplice debitore - erede, senza la specificazione che questi ha accettato con beneficio d'inventario, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata sul titolo costituito da tale sentenza non può essere fatta valere siffatta qualità del condannato, ancorché della medesima sia menzione nella motivazione, in quanto a questa è preclusa la statuizione su situazioni che agiscano in senso limitativo della responsabilità consacrata definitivamente nel dispositivo suddetto, che, con la sua lettura in udienza acquista esterna rilevanza con conseguente intangibilità(Cass. Sentenza n. 7214 del 03/08/1994) .
L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia) (Cass. 6385/1988 e così anche Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992) .
Non è stato provato che nel giudizio di cognizione 1531/22 di cui alla sentenza 313/22 sia stata svolta tale eccezione dalla Pt_1 pagina 5 di 6 Per una situazione analoga si cita la seguente pronuncia: (Cass. Sentenza n. 7251 del 06/12/1986) nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'erede del debitore ed incentrato sulla mancanza del titolo esecutivo (nella specie, per essere stato il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del dante causa, erroneamente reputato esecutivo), costituisce domanda nuova quella con la quale il detto opponente deduca la limitazione della propria obbligazione alla rispettiva quota ereditaria per l'esistenza di altri coeredi.
Quindi andava disatteso l'unico motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, ivi comprese quelle della fase di inibitoria e di reclamo, che si liquidano in € 2501,00 di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione, euro 800,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forf.
Cosi' deciso in data 30/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
Per l'effetto, condannare parte opposta, alla restituzione, a favore di parte opponente, degli Euro 5.292,12 da quest'ultima corrisposti a seguito della procedura esecutiva illegittimamente intrapresa ex adverso, oltre gli interessi dalla consegna dell'assegno, sino alla effettiva restituzione delle somme.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pagina 1 di 6 pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Di parte opposta: “Voglia, in ogni caso, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'avversa opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio di merito, della pregressa fase cautelare, e della fase di reclamo”
Motivi della decisione
deduceva nell'atto di citazione in opposizione a precetto e di opposizione agli Parte_1 atti esecutivi che aveva ricevuto la notifica di un precetto, il 7.3.24, per euro 5.286,25 da CP_1
; deduceva che l'atto di precetto si fondava sulla sentenza di questi Uffici con cui ella era stata
[...] condannata al pagamento delle spese di lite (sentenza 313/2023 del 27.4.23 del dott. . Ebbene CP_2 nel giudizio de quo la era stata convenuta dal perchè si accertasse l'occupazione Pt_1 CP_1 sine titulo da parte della stessa dell'immobile di Fano Loc. Roncosambaccio e per ottenere la condanna alla sua liberazione;
il deduceva in quel giudizio che era proprietario CP_1 dell'immobile e che esso sarebbe stato occupato sine titulo da , genitore della Persona_1 Pt_1
L'invocato provvedimento di liberazione era rivolto alla come erede beneficiaria del de
[...] Pt_1 cuius;
nel suddetto giudizio la proponeva, sempre come erede beneficiata, domanda Pt_1 riconvenzionale di usucapione del bene atteso il possesso ininterrotto e ultraventennale del bene da parte di . Tale domanda veniva disattesa dal Giudice ,che accoglieva la domanda di Persona_1 rilascio proposta da il Giudice condannava al pagamento delle spese di lite la soccombente CP_1
e di qui il precetto. A dire di parte opponente però la non è stata condannata in proprio Pt_1 Pt_1 al pagamento delle spese di lite ma come erede accettante con beneficio di inventario e in quanto tale non poteva essere sottoposta a precetto. Non sarebbe predicabile invero l'esecuzione individuale contro l'erede beneficiario e sui suoi beni. Sarebbe consentita solo una azione di accertamento e di condanna dell'erede beneficiato ma non una azione esecutiva nei suoi confronti, per salvaguardare la separazione dei patrimoni (dell'erede e del de cuius). Quindi andava dichiarato nullo il precetto.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque deducendo che la CP_1 Pt_1 aveva corrisposto con vaglia postale il pagamento della somma precettata.Deduceva che il titolo pagina 2 di 6 esecutivo azionato condannava la e non il defunto padre e quindi del tutto Parte_1 legittimamente era stato azionato;
inoltre ogni eventuale vizio andava se del caso fatto valere nel giudizio di impugnazione essendo il titolo di formazione giudiziale.
Veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dal G.I. il 26.4.24; il provvedimento veniva fatto oggetto di reclamo;
contestava il suddetto provvedimento Parte_1 nella parte in cui il giudice aveva affermato, in particolare, l' insussistenza del fumus bonis iuris, sul presupposto che l' opponente avesse agito e resistito in giudizio in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario, quando, in realtà, la qualità di erede beneficiaria era circostanza documentata e, comunque, pacifica in giudizio, non essendo stata neppure contestata dalla controparte.
Ritualmente costituitosi, aveva resistito al reclamo,deducendone l' infondatezza e Controparte_1 chiedendo la condanna della reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc. Il collegio con provvedimento del 16.7.24, dichiarava la cessazione della materia del contendere e rimandava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.10.25 sulla scorta di una istruttoria documentale.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nelle more della fase cautelare la opponente ha corrisposto alla controparte la somma oggetto di precetto a mezzo vaglia postale, circostanza che è stata documentata (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del 10.6.2024)
e, comunque, confermata nella comparizione del 19.6.2024 dinanzi al collegio.
Viene dunque valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese.
L'opposizione era infondata e va respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si premette che con la sentenza azionata , questo Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da (diretta a far accertare la occupazione senza titolo Controparte_1 di un immobile ed al rilascio del bene) e su quella riconvenzionale avanzata da Parte_1
(finalizzata alla dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione), ha accolto la domanda del ricorrente, ha ordinato alla resistente l'immediato rilascio del bene, ha respinto quella proposta in via riconvenzionale e ha condannato la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso, oltre accessori dovuti per legge;
in pagina 3 di 6 pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza, è intervenuta la notifica dell'atto di precetto diretto ad ottenere il pagamento della somma liquidata a titolo di spese processuali.
A dire dell'opponente la (in proprio ), avendo accettato la eredità del padre con beneficio di Pt_1 inventario (peraltro nel corso del giudizio parte opponente sostiene invece che la non ha Pt_1 ancora accettato l'eredità mentre in citazione sosteneva essere accettante con beneficio di inventario come da doc. 1 allegato e come da inventario,parziale, di cui al doc. 2 attoreo), si troverebbe esposta al rischio di dovere rispondere con i propri beni ad una pretesa (quella azionata dal che CP_1 avrebbe dovuto essere correttamente intrapresa avvalendosi della procedura all'uopo prevista dagli artt.
498 e 499 e ss. c.c.
Tale tesi è infondata. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. Ebbene, tale sentenza (Cass. Sentenza n. 9690 del 16/11/1994) , invocata dall'opponente, non si applica al caso in esame, perchè è relativa all'ipotesi di liquidazione dell'eredità in caso di opposizione da parte di creditori e legatari , opposizione che in questo caso non vi è.
Si premette poi che si può agire esecutivamente anche nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni(Cass
Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 e in termini anche Cass. Sentenza n. 5641 del 18/05/1993 e
Cassazione sentenza n. 29252 del 22/12/2020). L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius",
l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita(Cass. Sentenza n. 14821 del 04/09/2012) .
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'opposizione era infondata in quanto il titolo esecutivo è una sentenza che vede come parte debitrice personalmente la invero nella sentenza (ovvero nel dispositivo e nel corpo della
Pt_1 motivazione) non si fa alcun cenno alla qualifica della come erede;
inoltre nell'atto di appello
Pt_1 della stessa (doc. y attoreo), nella intestazione e nella parte narrativa non si fa alcun cenno alla
Pt_1 sua qualifica di erede e si noti che anche tra i motivi di appello non viene indicato che la sentenza sarebbe erronea perchè non avrebbe qualificato la come erede anziché come in proprio.
Pt_1 Pt_1
Ne viene che il titolo è stato correttamente azionato nei confronti della in proprio. Pt_1
Si tenga conto poi della seguente pronuncia: Nel caso in cui il lavoratore agisce in base a sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, che il dispositivo della sentenza pronuncia in danno di soggetto indicato come semplice debitore - erede, senza la specificazione che questi ha accettato con beneficio d'inventario, nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata sul titolo costituito da tale sentenza non può essere fatta valere siffatta qualità del condannato, ancorché della medesima sia menzione nella motivazione, in quanto a questa è preclusa la statuizione su situazioni che agiscano in senso limitativo della responsabilità consacrata definitivamente nel dispositivo suddetto, che, con la sua lettura in udienza acquista esterna rilevanza con conseguente intangibilità(Cass. Sentenza n. 7214 del 03/08/1994) .
L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia) (Cass. 6385/1988 e così anche Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992) .
Non è stato provato che nel giudizio di cognizione 1531/22 di cui alla sentenza 313/22 sia stata svolta tale eccezione dalla Pt_1 pagina 5 di 6 Per una situazione analoga si cita la seguente pronuncia: (Cass. Sentenza n. 7251 del 06/12/1986) nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'erede del debitore ed incentrato sulla mancanza del titolo esecutivo (nella specie, per essere stato il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del dante causa, erroneamente reputato esecutivo), costituisce domanda nuova quella con la quale il detto opponente deduca la limitazione della propria obbligazione alla rispettiva quota ereditaria per l'esistenza di altri coeredi.
Quindi andava disatteso l'unico motivo di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, ivi comprese quelle della fase di inibitoria e di reclamo, che si liquidano in € 2501,00 di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase di trattazione, euro 800,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forf.
Cosi' deciso in data 30/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6