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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/11/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 789/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avvocato , Parte_1 Parte_1
, con l'avvocato ANGELONE LUCIANO, Parte_2
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 13/11/2025, hanno esposto che: il giorno 18.8.1988, in Giulianova, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 6,
Anno 1988; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 18.7.1990 e il Persona_1 Persona_2
giorno 8.3.1995, entrambi oggi maggiorenni.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1
divorzile pari ad € 200,00 mensili, rivalutabile automaticamente secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente in due rate semestrali di € 1.200,00 ciascuna, entro i primi 5 giorni dal rispettivo inizio a far data dal mese di gennaio 2026 ;
2) L'abitazione sita in Sulmona, Via Ercole Ciofano n. 13, appartenente in comproprietà ai ricorrenti, è assegnata alla Sig.ra che provvederà a sostenere Parte_1
gli oneri derivanti dalla ordinaria manutenzione dell'immobile ed al pagamento delle utenze. Le spese di straordinaria manutenzione faranno carico a entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) l Sig. a titolo di al mantenimento della figlia , che pur svolgendo Parte_2 Per_2
attività lavorativa non è ancora economicamente indipendente, provvederà a contribuire al pagamento dell'affitto dell'immobile in Bologna, ove la stessa risiede, con la corresponsione mensile della somma di €. 500,00. Il figlio IA è economicamente indipendente
4) I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto in ordine sia alla cointestazione dei conti bancari che alla proprietà di tutti i beni mobili, dandosi reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, mantenendo in comunione la proprietà sull'immobile sito Sulmona, alla Via Ercole Ciofano n. 13, alle condizioni sopra stabilite;
5) ordina al Comune di Giulianova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare compensate le spese di lite Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 789/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Marta Sarnelli Giudice dr.ssa Irene Giamminonni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avvocato , Parte_1 Parte_1
, con l'avvocato ANGELONE LUCIANO, Parte_2
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 13/11/2025, hanno esposto che: il giorno 18.8.1988, in Giulianova, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 6,
Anno 1988; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 18.7.1990 e il Persona_1 Persona_2
giorno 8.3.1995, entrambi oggi maggiorenni.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1
divorzile pari ad € 200,00 mensili, rivalutabile automaticamente secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente in due rate semestrali di € 1.200,00 ciascuna, entro i primi 5 giorni dal rispettivo inizio a far data dal mese di gennaio 2026 ;
2) L'abitazione sita in Sulmona, Via Ercole Ciofano n. 13, appartenente in comproprietà ai ricorrenti, è assegnata alla Sig.ra che provvederà a sostenere Parte_1
gli oneri derivanti dalla ordinaria manutenzione dell'immobile ed al pagamento delle utenze. Le spese di straordinaria manutenzione faranno carico a entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) l Sig. a titolo di al mantenimento della figlia , che pur svolgendo Parte_2 Per_2
attività lavorativa non è ancora economicamente indipendente, provvederà a contribuire al pagamento dell'affitto dell'immobile in Bologna, ove la stessa risiede, con la corresponsione mensile della somma di €. 500,00. Il figlio IA è economicamente indipendente
4) I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto in ordine sia alla cointestazione dei conti bancari che alla proprietà di tutti i beni mobili, dandosi reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, mantenendo in comunione la proprietà sull'immobile sito Sulmona, alla Via Ercole Ciofano n. 13, alle condizioni sopra stabilite;
5) ordina al Comune di Giulianova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare compensate le spese di lite Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco