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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTIROLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), quale rappresentante per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di assicurazione Controparte_2
di , con il patrocinio dell'avv. MAMBRINI EMANUELE
[...] Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1114/24 il Tribunale di Bologna accoglieva la rivalsa di euro 1.084.516,40, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, esercitata dalla quale Controparte_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di assicurazione
[...] e di , nei confronti di a norma Controparte_2 CP_3 Controparte_3 Parte_1 dell'art. 16 d) del contratto di assicurazione civile obbligatoria da questa concluso con la EUI Ltd- gruppo L'importo indicato era stato versato dalla compagnia ai familiari di , CP_2 Persona_1 deceduto il 24.10.2018 in esito al sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la alla Parte_1 guida della sua vettura Nissan Qashqai, mentre si trovava in stato di ebbrezza alcoolica;
espletata CTU cinematica affidata all'ing. il Tribunale riteneva che correttamente la compagnia avesse Per_2 quantificato i danni da perdita del rapporto parentale di padre, moglie, due figli, cinque sorelle e un fratello della vittima in coerenza con i parametri del Tribunale di Milano del 2018, e li avesse risarciti in misura dell'80%, essendo il restante del 20% da riferirsi alla colpa della vittima. pagina 1 di 6 Avverso tale sentenza proponeva appello la affinché la domanda della venisse Parte_1 CP_2 respinta.
Costituitasi l'appellata, con ordinanza del 10.12.2024 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 cpc e rigettava quella ex art. 295 cpc;
la causa veniva quindi trasmessa al Collegio sulle conclusioni id cui in epigrafe in esito all'udienza del 27.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Con il primo motivo di appello, la lamenta la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 Parte_1 cpc -istanza reiterata in appello-, in attesa della definizione del procedimento penale RGNR 13365/18 che la vede imputata dei reati di omicidio colposo ex art. 589 bis cc 1 e 4 cpc e di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 DLs 285/92.
Va ribadito anche in questa sede che tale istanza è infondata.
Stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale, e non sussistendo quindi una generale pregiudizialità del secondo rispetto al primo, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. 18918/19).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, l'esclusione di cui all'art. 16 d) della CGA non subordina l'esercizio della rivalsa al fatto che venga accertato in sede penale il reato di guida in stato di ebbrezza. La norma contrattuale prevede infatti l'inoperatività della polizza <nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni>>, essendo “oppure” e non “ossia” il significato della parola <ovvero>>.
L'accertamento giudiziale della guida in stato di ebbrezza da parte del conducente del veicolo assicurato è ovviamente imprescindibile per l'accoglimento della rivalsa della compagnia, ma, contrariamente a quanto sostenuto parte appellante, è quello autonomamente compiuto dal giudice civile.
3)Sempre in rito, l'appellante, con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale, a fronte del suo rilievo di improcedibilità, non abbia disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. DLs 28/10, per la quale ha insistito anche in appello.
A sostegno del motivo, la che pur aveva aderito al procedimento di mediazione ante causam Parte_1 (v. doc.7), deduce che la controparte non aveva assolto all'onere di provare di averla regolarmente convocata dinanzi all'organismo di mediazione.
Il motivo va disatteso.
Dal doc.8 della e da quanto da lei stessa rappresentato, si evince, invece, che ella ebbe Parte_1 comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione per la data del 25.7.2022 se è vero che, attraverso il suo legale, ella chiese prima lo spostamento dell'orario dell'incontro, dalle 11 alle 17, e successivamente, lo stesso 25.7.2020, ne chiese il differimento ad altra data adducendo un imprevisto impegno lavorativo;
tale differimento non fu accordato per la tardività della richiesta e stante anche la possibilità di svolgere il collegamento telefonicamente.
Provato dunque che alla fu comunicata la convocazione dell'incontro per la mediazione, al Parte_1 quale ella si era anche inizialmente dichiarata pronta a partecipare all'orario come differito su sua pagina 2 di 6 richiesta, il raggiungimento dello scopo rende del tutto irrilevante accertare le modalità come le quali tali comunicazione avvenne. E' poi tutt'ora indefinito ed indimostrato l'impedimento della a Parte_1 partecipare, anche telefonicamente, al primo incontro del procedimento di mediazione, che risulta, quindi, avere avuto regolarmente luogo anche se in sua assenza.
4)Con il terzo motivo l'appellante deduce che la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta alla vittima per intero o quanto meno in percentuale maggiore del 20%; con il quarto sostiene l'irrilevanza del presupposto indice alcolemico in ordine alla causazione del sinistro.
Tale motivi, che possono essere trattati congiuntamente riguardando la dinamica dell'incidente, sono fondati solo nei limiti di cui appresso.
Dalla CTU, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuale risposta alle osservazioni del CTU, è emerso che il sinistro è avvenuto in orario notturno lungo un tratto extraurbano della via Calcina Nuova rettilineo, totalmente privo di illuminazione artificiale, a doppio senso di marcia;
la che viaggiava ad una velocità verosimilmente non superiore al limite di Parte_1 60 km/h, ha urtato con la parte angolare anteriore destra la parte posteriore della biciletta della vittima, che la precedeva nello stesso senso di marcia;
l'urto, che ha avuto natura assiale ed ha quindi integrato un tamponamento, ha provocato lo sbalzamento del ciclista e del velocipede nel fosso posto a destra della carreggiata.
La non ha posto in essere alcuna frenata o manovra per evitare la biciletta, che, per quanto Parte_1 priva di qualsiasi doveroso mezzo idoneo a segnalare la sua presenza (faro posteriore, catadiottri, uso giubbotto fotorifrangente), era divenuta per lei visibile grazie ai fari quando i mezzi si trovavano alla distanza di m 40,00.
La velocità non superiore a 60km/h le avrebbe consentito di frenare ed evitare il ciclista;
la condotta dell'automobilista è stata dunque gravemente colposa perché evidentemente del tutto distratta. Si legge peraltro nella denuncia di sinistro da lei inviata alla assicurazione, che ella aveva sentito all'improvviso un urto, e che non aveva visto il ciclista (doc. 4 Admiral).
Può quindi escludersi che ella avesse visto il ciclista ed avesse inteso effettuare consapevolmente una manovra di sorpasso;
anche in tal caso, comunque, la sua colpa non ne risulterebbe certo diminuita.
Con la colpa della concorre senz'altro quella del ciclista per non avere adottato alcuno degli Parte_1 accorgimenti prescritti per rendere visibile la sua presenza. Ad avviso della Corte, la gravità della colpa della vittima, valutate le condizioni concrete di visibilità praticamente nulla, in un tratto di strada extraurbano che, come si evince dalle fotografie in atti, non aveva alcuna fonte di illuminazione, neppure privata, è di rilevanza tale da integrare un terzo di responsabilità.
Più grave appare infatti la colpa della la quale tenne una guida ingiustificatamente disattenta Parte_1 per di più dopo essersi posta, con l'assunzione di acool (v. appresso), in condizioni di minor capacità di attenzione e concentrazione.
Va invece escluso che il ciclista stesse violando l'obbligo di tenere la destra. Deve considerarsi, infatti, che la semicarreggiata di pertinenza dei due mezzi era larga solo m 2,58; che sulla destra, dopo una banchina di soli cm 10, vi era un fosso;
che la Nissan, di larghezza notoriamente ragguardevole, viaggiava all'interno della semicarreggiata poiché, dopo l'impatto, arretrò in retromarcia di qualche metro rimanendo sempre in parallelo dentro la sua corsia, tanto che i Carabinieri, senza che alcuna contestazione sia stata mai fatta sul punto, ritennero appunto che la vettura stesse marciando all'interno della semicarreggiata di pertinenza.
Rispondendo alle osservazioni del CTP della il CTU ha ribadito che l'analisi comparata delle Parte_1 deformazioni portano a ritenere che l'impatto si è verificato quando l'automobilista attuava il sorpasso del ciclista senza mantenere un'adeguata distanza laterale di sicurezza, urtandolo con la zona spigolare pagina 3 di 6 anteriore destra del veicolo ed inducendone la caduta e lo sbalzo in direzione obliqua a destra. In ordine al valore della distanza di avvistamento e, di conseguenza, a quello della velocità massima di evitabilità, rispondeva che le tabelle di riferimento da lui utilizzate per indicare il valore individuato di 40 metri sono estratte da documentazione scientifica di riferimento nel settore, rappresentata in occasione del IX convengo l' i CP_4 Controparte_5 cui soci sono autorevoli esperti in infortunistica stradale;
in ogni caso l'art. 141 c2 c. strada prescrive che il conducente debba essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ed il ciclista non poteva certo rappresentare un ostacolo imprevedibile per l'automobilista: egli non è comparso improvvisamente in carreggiata, ad esempio tagliando la strada alla sopraggiungente autovettura, ma stava marciando sulla careggiata nello stesso senso di marcia.
Osserva la Corte che rivalsa dell'assicuratore per il caso della guida in stato di ebbrezza richiede solo che tale condizione del conducente sussistesse al momento del sinistro, e non anche l'accertamento che essa fosse stata causalmente concorso alla verificazione dell'incidente.
E' dunque irrilevante che il CTU abbia affermato di non poter dire con certezza che lo stato di ebbrezza avesse contribuito causalmente al sinistro.
Peraltro, al contrario, secondo la comune esperienza deve ritenersi del tutto verosimile che la distrazione e la mancanza di concentrazione della durante la guida dipesero proprio da tale Parte_1 stato.
Dalle analisi eseguite dopo il sinistro, il tasso alcolemico nel sangue della risultò di 1,44 g/l. Parte_1
L'appellante non sollevato in appello alcuna questione quanto alla effettività di tale rilevazione, non avendo in particolare censurato la decisione del Tribunale laddove ha escluso che, con il generico certificato firmato dal dott. ( “P. alcolemia”: doc. 6), ella avesse provato di essere portatrice Per_3 di una qualche patologia tale da influire sulla rilevazione del tasso alcolemico.
Neppure è stato formulato un motivo di appello per sostenere che al momento del sinistro il tasso alcolemico fosse inferiore a quello emerso dall'analisi ematica ed inferiore al limite normativo.
Solo per completezza si osserva allora che la pur autorizzata dal Consigliere Istruttore al Parte_1 deposito di consulenza tossicologica eventualmente svolta in sede penale, non ha provveduto alla produzione, e che nessuna rilevanza può attribuirsi alla CTP prodotta con l'atto di appello, nella quale la dott. , esposte considerazioni generali in merito al metabolismo dell'alcool, giunge ad Persona_4 affermare che al momento del sinistro il tasso alcolemico della era inferiore a 1,44 g/l se non Parte_1 addirittura anche allo 0,8 g/l senza tuttavia alcun riferimento a circostanze proprie del caso concreto allegate e provate in atti, come quanto alcool la avesse assunto prima dell'incidente, e a che Parte_1 ora, o anche degli altri aspetti rilevanti per valutare la metabolizzazione dell'alcool (assunzione o meno di cibo, perso corporeo, ecc). Peraltro, da quanto da lei dichiarato ai Carabinieri, risulta che ella aveva bevuto due bicchieri di vino a stomaco vuoto (doc. 2 Admiral).
6)Le deduzioni poste a fondamento dell'ultimo motivo di appello, titolato pagamenti asseritamente effettuati dall'assicurazione ai presunti congiunti e parenti del sig.
[...]
. Carenza di prova del presunto rapporto di parentela. Incongruita' delle somme risarcite Per_1 dalla compagnia assicuratrice>>, sono unicamente le seguenti:<< Non è vero che controparte abbia prodotto le quietanze dei pagamenti. Trattasi unicamente delle disposizioni di bonifico, la cui inidoneità a comprovare l'effettività dei pagamenti è stata tempestivamente eccepita dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 183 cpc, tant'è vero che la stessa controparte ha tentato di introdurre in causa le supposte quietanze, quando ormai erano spirati i termini processuali ed il Giudice ne ha negato la produzione in giudizio (vedasi verbale udienza 28/03/2023).Analogo discorso può farsi per la pletora di parenti apparsi dopo la morte del Sig. , la cui identificazione è carente di Persona_1 pagina 4 di 6 idonea prova. Oltre tutto la Compagnia d'Assicurazione, nemmeno ha prodotto le richieste risarcitorie di costoro. Infine, anche sul quantum dei risarcimenti, gli importi dedotti da controparte esorbitano assai dalle tabelle Tribunale Milano 2018 prodotte dalla stessa . CP_2
Il Tribunale, a proposito della prova dell'avvenuto versamento degli importi ai danneggiati, ha fatto riferimento alle quietanze di pagamento allegate dalla attrice all'atto di citazione quale doc. 8 (p. 6 della sentenza), che infatti si rinvengono in atti, sottoscritte dal difensore dei danneggiati. Al doc. 16 prodotto con la memoria ex art. 183 c6 n2) cpc l'attrice aveva prodotto anche le attestazioni di esecuzione dei bonifici con i relativi CRO;
quello di cui il giudice non ha autorizzato il deposito all'udienza del 28.3.2023 era semplicemente il “documento di verifica dei CRO”.
Il pagamento degli importi risulta dunque pienamente provato, e non occorreva certo il deposito delle richieste risarcitorie dei danneggiati, posto che nulla fa ipotizzare che la compagnia possa aver liquidato più di quanto domandato dai danneggiati.
Il Tribunale ha poi osservato che, quanto l'identificazione dei danneggiati quali parenti della vittima, come tale legittimati a richiedere il risarcimento, è avvenuta sulla base di documenti ufficiali attestanti il rapporto di parentela rispetto alla vittima primaria, che non sono stati specificamente contestati nel loro contenuto da specifiche ed efficaci deduzioni;
è infatti in atti la traduzione, asseverata presso il Consolato Italiano a Shangai, del certificato notarile in questione. Manca del tutto, sul punto, un motivo di appello che possa dirsi dotato anche di un minimo grado di specificità.
Quanto invece alla congruità degli importi risarcitori liquidati dalla compagnia ai danneggiati, il Tribunale si è limitato ad affermare che le somme, non specificamente contestate, erano <in linea>> con i criteri di liquidazione usualmente seguiti, quale, in particolare, le tabelle del Tribunale di Milano del 2018 richiamate dalla CP_2
Premesso che nessun rilievo ha in questo caso il principio di non contestazione, essendo il danno patito da ciascun danneggiato circostanza di fatto estranea alla osserva la Corte che la genericità Parte_1 della motivazione del primo giudice rende ammissibile una sua corrispondentemente generica censura dal parte dell'appellante (v. da ultimo Cass.21401/21).
Orbene, essendo onere della compagnia che agisce in rivalsa dare la prova della effettiva sussistenza dei danni negli importi da essa risarciti, ritiene la Corte che, in totale mancanza anche solo di allegazione di una qualsiasi circostanza che si aggiunga a quanto risulta dal menzionato certificato notarile, i danni non possano assumersi che nel valore più basso previsto dalla forbice indicata dalle tabelle di Milano del 2018, vigenti anche al momento dei pagamenti avvenuti nel settembre 2019, tabelle cui anche l'appellante ha mostrato di intendere fare riferimento e sulla cui adozione non vi è impugnazione.
Deve infatti considerarsi che dal menzionato certificato notarile emergono i gradi di parentela, le età dei danneggiati e i luoghi di residenza;
tutti i congiunti risiedono in Cina, fatta eccezione per due sorelle, residenti in Italia, ma non si sa dove, e un fratello è residente in [...]. Nulla risulta poi agli atti quanto alla natura dei rapporti fra la vittima ed i congiunti, e all'intensità dei vincoli affettivi.
Al riconoscimento del risarcimento si perviene dunque solo in virtù della presunzione della sussistenza della sofferenza interiore del congiunto correlata al grado di parentela in mancanza di elementi, della cui dimostrazione sarebbe stata gravata la che inducano ad escludere la sussistenza del Parte_1 danno.
Deve pertanto assumersi la quantificazione del risarcimento di euro 24.0000,00 per ciascuno dei sei fratelli, e di euro 166.000,00 per ciascuno degli altri quattro congiunti.
L'importo complessivo di euro 808.000,00 va ridotto di un terzo per il ritenuto maggior concorso colposo della vittima. pagina 5 di 6 Si ottiene così la somma di euro 538.667,00 che la va condannata a pagare in lugo del Parte_1 maggior importo di euro 1.084.516,40, oltre interessi come disciplinati dalla sentenza impugnata.
7)Secondo l'esito complessivo della lite, la soccombente, va condannata a rifondere alla Parte_1 controparte le spese di lite, liquidate, tuttavia, in considerazione del minor credito riconosciuto alla
CP_2
Le spese di CTU vanno poste a carico della per due terzi e dell' per un terzo. Parte_1 CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
quale rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_1 Compagnia di assicurazione e di Controparte_2 Controparte_3
[...
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1114/24, in riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare alla euro 538.667,00 in luogo della maggiore somma di cui Parte_1 CP_2 alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Condanna gli appellanti a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di giudizio liquida, per il CP_2 primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni, ed euro 16.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della per due terzi e dell' per un terzo. Parte_1 CP_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTIROLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO APPELLANTE contro
(C.F. ), quale rappresentante per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di assicurazione Controparte_2
di , con il patrocinio dell'avv. MAMBRINI EMANUELE
[...] Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1114/24 il Tribunale di Bologna accoglieva la rivalsa di euro 1.084.516,40, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, esercitata dalla quale Controparte_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di assicurazione
[...] e di , nei confronti di a norma Controparte_2 CP_3 Controparte_3 Parte_1 dell'art. 16 d) del contratto di assicurazione civile obbligatoria da questa concluso con la EUI Ltd- gruppo L'importo indicato era stato versato dalla compagnia ai familiari di , CP_2 Persona_1 deceduto il 24.10.2018 in esito al sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la alla Parte_1 guida della sua vettura Nissan Qashqai, mentre si trovava in stato di ebbrezza alcoolica;
espletata CTU cinematica affidata all'ing. il Tribunale riteneva che correttamente la compagnia avesse Per_2 quantificato i danni da perdita del rapporto parentale di padre, moglie, due figli, cinque sorelle e un fratello della vittima in coerenza con i parametri del Tribunale di Milano del 2018, e li avesse risarciti in misura dell'80%, essendo il restante del 20% da riferirsi alla colpa della vittima. pagina 1 di 6 Avverso tale sentenza proponeva appello la affinché la domanda della venisse Parte_1 CP_2 respinta.
Costituitasi l'appellata, con ordinanza del 10.12.2024 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 cpc e rigettava quella ex art. 295 cpc;
la causa veniva quindi trasmessa al Collegio sulle conclusioni id cui in epigrafe in esito all'udienza del 27.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Con il primo motivo di appello, la lamenta la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 Parte_1 cpc -istanza reiterata in appello-, in attesa della definizione del procedimento penale RGNR 13365/18 che la vede imputata dei reati di omicidio colposo ex art. 589 bis cc 1 e 4 cpc e di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 DLs 285/92.
Va ribadito anche in questa sede che tale istanza è infondata.
Stante l'autonomia del giudizio civile da quello penale, e non sussistendo quindi una generale pregiudizialità del secondo rispetto al primo, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. 18918/19).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, l'esclusione di cui all'art. 16 d) della CGA non subordina l'esercizio della rivalsa al fatto che venga accertato in sede penale il reato di guida in stato di ebbrezza. La norma contrattuale prevede infatti l'inoperatività della polizza <nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni>>, essendo “oppure” e non “ossia” il significato della parola <ovvero>>.
L'accertamento giudiziale della guida in stato di ebbrezza da parte del conducente del veicolo assicurato è ovviamente imprescindibile per l'accoglimento della rivalsa della compagnia, ma, contrariamente a quanto sostenuto parte appellante, è quello autonomamente compiuto dal giudice civile.
3)Sempre in rito, l'appellante, con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale, a fronte del suo rilievo di improcedibilità, non abbia disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. DLs 28/10, per la quale ha insistito anche in appello.
A sostegno del motivo, la che pur aveva aderito al procedimento di mediazione ante causam Parte_1 (v. doc.7), deduce che la controparte non aveva assolto all'onere di provare di averla regolarmente convocata dinanzi all'organismo di mediazione.
Il motivo va disatteso.
Dal doc.8 della e da quanto da lei stessa rappresentato, si evince, invece, che ella ebbe Parte_1 comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione per la data del 25.7.2022 se è vero che, attraverso il suo legale, ella chiese prima lo spostamento dell'orario dell'incontro, dalle 11 alle 17, e successivamente, lo stesso 25.7.2020, ne chiese il differimento ad altra data adducendo un imprevisto impegno lavorativo;
tale differimento non fu accordato per la tardività della richiesta e stante anche la possibilità di svolgere il collegamento telefonicamente.
Provato dunque che alla fu comunicata la convocazione dell'incontro per la mediazione, al Parte_1 quale ella si era anche inizialmente dichiarata pronta a partecipare all'orario come differito su sua pagina 2 di 6 richiesta, il raggiungimento dello scopo rende del tutto irrilevante accertare le modalità come le quali tali comunicazione avvenne. E' poi tutt'ora indefinito ed indimostrato l'impedimento della a Parte_1 partecipare, anche telefonicamente, al primo incontro del procedimento di mediazione, che risulta, quindi, avere avuto regolarmente luogo anche se in sua assenza.
4)Con il terzo motivo l'appellante deduce che la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta alla vittima per intero o quanto meno in percentuale maggiore del 20%; con il quarto sostiene l'irrilevanza del presupposto indice alcolemico in ordine alla causazione del sinistro.
Tale motivi, che possono essere trattati congiuntamente riguardando la dinamica dell'incidente, sono fondati solo nei limiti di cui appresso.
Dalla CTU, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuale risposta alle osservazioni del CTU, è emerso che il sinistro è avvenuto in orario notturno lungo un tratto extraurbano della via Calcina Nuova rettilineo, totalmente privo di illuminazione artificiale, a doppio senso di marcia;
la che viaggiava ad una velocità verosimilmente non superiore al limite di Parte_1 60 km/h, ha urtato con la parte angolare anteriore destra la parte posteriore della biciletta della vittima, che la precedeva nello stesso senso di marcia;
l'urto, che ha avuto natura assiale ed ha quindi integrato un tamponamento, ha provocato lo sbalzamento del ciclista e del velocipede nel fosso posto a destra della carreggiata.
La non ha posto in essere alcuna frenata o manovra per evitare la biciletta, che, per quanto Parte_1 priva di qualsiasi doveroso mezzo idoneo a segnalare la sua presenza (faro posteriore, catadiottri, uso giubbotto fotorifrangente), era divenuta per lei visibile grazie ai fari quando i mezzi si trovavano alla distanza di m 40,00.
La velocità non superiore a 60km/h le avrebbe consentito di frenare ed evitare il ciclista;
la condotta dell'automobilista è stata dunque gravemente colposa perché evidentemente del tutto distratta. Si legge peraltro nella denuncia di sinistro da lei inviata alla assicurazione, che ella aveva sentito all'improvviso un urto, e che non aveva visto il ciclista (doc. 4 Admiral).
Può quindi escludersi che ella avesse visto il ciclista ed avesse inteso effettuare consapevolmente una manovra di sorpasso;
anche in tal caso, comunque, la sua colpa non ne risulterebbe certo diminuita.
Con la colpa della concorre senz'altro quella del ciclista per non avere adottato alcuno degli Parte_1 accorgimenti prescritti per rendere visibile la sua presenza. Ad avviso della Corte, la gravità della colpa della vittima, valutate le condizioni concrete di visibilità praticamente nulla, in un tratto di strada extraurbano che, come si evince dalle fotografie in atti, non aveva alcuna fonte di illuminazione, neppure privata, è di rilevanza tale da integrare un terzo di responsabilità.
Più grave appare infatti la colpa della la quale tenne una guida ingiustificatamente disattenta Parte_1 per di più dopo essersi posta, con l'assunzione di acool (v. appresso), in condizioni di minor capacità di attenzione e concentrazione.
Va invece escluso che il ciclista stesse violando l'obbligo di tenere la destra. Deve considerarsi, infatti, che la semicarreggiata di pertinenza dei due mezzi era larga solo m 2,58; che sulla destra, dopo una banchina di soli cm 10, vi era un fosso;
che la Nissan, di larghezza notoriamente ragguardevole, viaggiava all'interno della semicarreggiata poiché, dopo l'impatto, arretrò in retromarcia di qualche metro rimanendo sempre in parallelo dentro la sua corsia, tanto che i Carabinieri, senza che alcuna contestazione sia stata mai fatta sul punto, ritennero appunto che la vettura stesse marciando all'interno della semicarreggiata di pertinenza.
Rispondendo alle osservazioni del CTP della il CTU ha ribadito che l'analisi comparata delle Parte_1 deformazioni portano a ritenere che l'impatto si è verificato quando l'automobilista attuava il sorpasso del ciclista senza mantenere un'adeguata distanza laterale di sicurezza, urtandolo con la zona spigolare pagina 3 di 6 anteriore destra del veicolo ed inducendone la caduta e lo sbalzo in direzione obliqua a destra. In ordine al valore della distanza di avvistamento e, di conseguenza, a quello della velocità massima di evitabilità, rispondeva che le tabelle di riferimento da lui utilizzate per indicare il valore individuato di 40 metri sono estratte da documentazione scientifica di riferimento nel settore, rappresentata in occasione del IX convengo l' i CP_4 Controparte_5 cui soci sono autorevoli esperti in infortunistica stradale;
in ogni caso l'art. 141 c2 c. strada prescrive che il conducente debba essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ed il ciclista non poteva certo rappresentare un ostacolo imprevedibile per l'automobilista: egli non è comparso improvvisamente in carreggiata, ad esempio tagliando la strada alla sopraggiungente autovettura, ma stava marciando sulla careggiata nello stesso senso di marcia.
Osserva la Corte che rivalsa dell'assicuratore per il caso della guida in stato di ebbrezza richiede solo che tale condizione del conducente sussistesse al momento del sinistro, e non anche l'accertamento che essa fosse stata causalmente concorso alla verificazione dell'incidente.
E' dunque irrilevante che il CTU abbia affermato di non poter dire con certezza che lo stato di ebbrezza avesse contribuito causalmente al sinistro.
Peraltro, al contrario, secondo la comune esperienza deve ritenersi del tutto verosimile che la distrazione e la mancanza di concentrazione della durante la guida dipesero proprio da tale Parte_1 stato.
Dalle analisi eseguite dopo il sinistro, il tasso alcolemico nel sangue della risultò di 1,44 g/l. Parte_1
L'appellante non sollevato in appello alcuna questione quanto alla effettività di tale rilevazione, non avendo in particolare censurato la decisione del Tribunale laddove ha escluso che, con il generico certificato firmato dal dott. ( “P. alcolemia”: doc. 6), ella avesse provato di essere portatrice Per_3 di una qualche patologia tale da influire sulla rilevazione del tasso alcolemico.
Neppure è stato formulato un motivo di appello per sostenere che al momento del sinistro il tasso alcolemico fosse inferiore a quello emerso dall'analisi ematica ed inferiore al limite normativo.
Solo per completezza si osserva allora che la pur autorizzata dal Consigliere Istruttore al Parte_1 deposito di consulenza tossicologica eventualmente svolta in sede penale, non ha provveduto alla produzione, e che nessuna rilevanza può attribuirsi alla CTP prodotta con l'atto di appello, nella quale la dott. , esposte considerazioni generali in merito al metabolismo dell'alcool, giunge ad Persona_4 affermare che al momento del sinistro il tasso alcolemico della era inferiore a 1,44 g/l se non Parte_1 addirittura anche allo 0,8 g/l senza tuttavia alcun riferimento a circostanze proprie del caso concreto allegate e provate in atti, come quanto alcool la avesse assunto prima dell'incidente, e a che Parte_1 ora, o anche degli altri aspetti rilevanti per valutare la metabolizzazione dell'alcool (assunzione o meno di cibo, perso corporeo, ecc). Peraltro, da quanto da lei dichiarato ai Carabinieri, risulta che ella aveva bevuto due bicchieri di vino a stomaco vuoto (doc. 2 Admiral).
6)Le deduzioni poste a fondamento dell'ultimo motivo di appello, titolato pagamenti asseritamente effettuati dall'assicurazione ai presunti congiunti e parenti del sig.
[...]
. Carenza di prova del presunto rapporto di parentela. Incongruita' delle somme risarcite Per_1 dalla compagnia assicuratrice>>, sono unicamente le seguenti:<< Non è vero che controparte abbia prodotto le quietanze dei pagamenti. Trattasi unicamente delle disposizioni di bonifico, la cui inidoneità a comprovare l'effettività dei pagamenti è stata tempestivamente eccepita dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 183 cpc, tant'è vero che la stessa controparte ha tentato di introdurre in causa le supposte quietanze, quando ormai erano spirati i termini processuali ed il Giudice ne ha negato la produzione in giudizio (vedasi verbale udienza 28/03/2023).Analogo discorso può farsi per la pletora di parenti apparsi dopo la morte del Sig. , la cui identificazione è carente di Persona_1 pagina 4 di 6 idonea prova. Oltre tutto la Compagnia d'Assicurazione, nemmeno ha prodotto le richieste risarcitorie di costoro. Infine, anche sul quantum dei risarcimenti, gli importi dedotti da controparte esorbitano assai dalle tabelle Tribunale Milano 2018 prodotte dalla stessa . CP_2
Il Tribunale, a proposito della prova dell'avvenuto versamento degli importi ai danneggiati, ha fatto riferimento alle quietanze di pagamento allegate dalla attrice all'atto di citazione quale doc. 8 (p. 6 della sentenza), che infatti si rinvengono in atti, sottoscritte dal difensore dei danneggiati. Al doc. 16 prodotto con la memoria ex art. 183 c6 n2) cpc l'attrice aveva prodotto anche le attestazioni di esecuzione dei bonifici con i relativi CRO;
quello di cui il giudice non ha autorizzato il deposito all'udienza del 28.3.2023 era semplicemente il “documento di verifica dei CRO”.
Il pagamento degli importi risulta dunque pienamente provato, e non occorreva certo il deposito delle richieste risarcitorie dei danneggiati, posto che nulla fa ipotizzare che la compagnia possa aver liquidato più di quanto domandato dai danneggiati.
Il Tribunale ha poi osservato che, quanto l'identificazione dei danneggiati quali parenti della vittima, come tale legittimati a richiedere il risarcimento, è avvenuta sulla base di documenti ufficiali attestanti il rapporto di parentela rispetto alla vittima primaria, che non sono stati specificamente contestati nel loro contenuto da specifiche ed efficaci deduzioni;
è infatti in atti la traduzione, asseverata presso il Consolato Italiano a Shangai, del certificato notarile in questione. Manca del tutto, sul punto, un motivo di appello che possa dirsi dotato anche di un minimo grado di specificità.
Quanto invece alla congruità degli importi risarcitori liquidati dalla compagnia ai danneggiati, il Tribunale si è limitato ad affermare che le somme, non specificamente contestate, erano <in linea>> con i criteri di liquidazione usualmente seguiti, quale, in particolare, le tabelle del Tribunale di Milano del 2018 richiamate dalla CP_2
Premesso che nessun rilievo ha in questo caso il principio di non contestazione, essendo il danno patito da ciascun danneggiato circostanza di fatto estranea alla osserva la Corte che la genericità Parte_1 della motivazione del primo giudice rende ammissibile una sua corrispondentemente generica censura dal parte dell'appellante (v. da ultimo Cass.21401/21).
Orbene, essendo onere della compagnia che agisce in rivalsa dare la prova della effettiva sussistenza dei danni negli importi da essa risarciti, ritiene la Corte che, in totale mancanza anche solo di allegazione di una qualsiasi circostanza che si aggiunga a quanto risulta dal menzionato certificato notarile, i danni non possano assumersi che nel valore più basso previsto dalla forbice indicata dalle tabelle di Milano del 2018, vigenti anche al momento dei pagamenti avvenuti nel settembre 2019, tabelle cui anche l'appellante ha mostrato di intendere fare riferimento e sulla cui adozione non vi è impugnazione.
Deve infatti considerarsi che dal menzionato certificato notarile emergono i gradi di parentela, le età dei danneggiati e i luoghi di residenza;
tutti i congiunti risiedono in Cina, fatta eccezione per due sorelle, residenti in Italia, ma non si sa dove, e un fratello è residente in [...]. Nulla risulta poi agli atti quanto alla natura dei rapporti fra la vittima ed i congiunti, e all'intensità dei vincoli affettivi.
Al riconoscimento del risarcimento si perviene dunque solo in virtù della presunzione della sussistenza della sofferenza interiore del congiunto correlata al grado di parentela in mancanza di elementi, della cui dimostrazione sarebbe stata gravata la che inducano ad escludere la sussistenza del Parte_1 danno.
Deve pertanto assumersi la quantificazione del risarcimento di euro 24.0000,00 per ciascuno dei sei fratelli, e di euro 166.000,00 per ciascuno degli altri quattro congiunti.
L'importo complessivo di euro 808.000,00 va ridotto di un terzo per il ritenuto maggior concorso colposo della vittima. pagina 5 di 6 Si ottiene così la somma di euro 538.667,00 che la va condannata a pagare in lugo del Parte_1 maggior importo di euro 1.084.516,40, oltre interessi come disciplinati dalla sentenza impugnata.
7)Secondo l'esito complessivo della lite, la soccombente, va condannata a rifondere alla Parte_1 controparte le spese di lite, liquidate, tuttavia, in considerazione del minor credito riconosciuto alla
CP_2
Le spese di CTU vanno poste a carico della per due terzi e dell' per un terzo. Parte_1 CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
quale rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Controparte_1 Compagnia di assicurazione e di Controparte_2 Controparte_3
[...
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1114/24, in riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare alla euro 538.667,00 in luogo della maggiore somma di cui Parte_1 CP_2 alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Condanna gli appellanti a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di giudizio liquida, per il CP_2 primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni, ed euro 16.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della per due terzi e dell' per un terzo. Parte_1 CP_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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