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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
NT AR AR, ZI LO e IE LL
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Italico Perlini e Gaetano Cappucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Guido d'Arezzo 2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 805/2024 pubblicata il 14/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il licenziamento Parte_1 intimatogli per giusta causa il 23/07/2020 dalla società (attualmente Controparte_2
chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale atto di recesso, la Controparte_1 sua reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo o, in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con condanna della società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima consentita o in quella minore ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, già dipendente a tempo indeterminato della società Controparte_2 dal 01/02/2018 con mansioni di operaio addetto alla produzione presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano aveva agito in giudizio impugnando il licenziamento senza preavviso intimatogli il 23/07/2020 affermando l'insussistenza del fatto posto a suo fondamento.
L'odierno appellante era stato licenziato per i fatti oggetto della contestazione disciplinare ricevuta il 13/07/2020 con la quale gli era stato addebitato di avere svolto, nelle giornate dal 24 al 30/06/2020 e dal 2 al 6/7/2020, giornate in cui era stato assente dal lavoro per infortunio lavorativo (con prognosi di inabilità temporanea assoluta dal 17/06/2020 al 16/08/2020), attività lavorativa presso due esercizi commerciali siti in Aquino (paninoteca
“La Novità” e pizzeria “I Tre Spicchi”) attività lavorativa tale da far presumere la simulazione dell'infortunio o comunque da costituire comportamento potenzialmente determinante il prolungamento dell'infortunio e contrario ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro e agli obblighi di diligenza e di fedeltà nei confronti del datore di lavoro.
Con la stessa lettera era stato contestato inoltre al lavoratore, in via autonoma o congiunta, di non avere comunicato al suo diretto superiore l'infortunio del 07/03/2019 risultante dal certificato inviato alla società datrice, di non avere comunicato a quest'ultima, ricevendone la relativa autorizzazione, di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro senza comunicare alcunché all'ente previdenziale, così percependo indebitamente l'integrazione salariale.
Il suddetto lavoratore affermava l'insussistenza dei fatti contestati.
Premesso, con particolare riferimento all'attività svolta presso citati esercizi commerciali, che il certificato di infortunio lavorativo, dovuto a mero refuso, era stato poi sostituito con il corretto certificato di malattia professionale, contestava che le attività addebitate fossero idonee a pregiudicare la guarigione o a ritardare il suo rientro in servizio in ragione della particolare malattia professionale da cui era affetto (morbo di al braccio destro Persona_1 con tunnel carpale del polso destro e sinistro) malattia che evidenziava essersi cronicizzata a seguito delle condotte inadempienti del datore di lavoro, adottate in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. e avente quale unica possibilità di risoluzione l'intervento chirurgico senza che l'attività contestata potesse incidere in alcun modo sul suo decorso.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Affermava innanzitutto la legittimità dell'attività accertativa effettuata dalla società datrice per mezzo di agenzia investigativa in quanto giustificata dal sospetto che l'odierno appellante stesse ponendo in essere ai danni del datore di lavoro una condotta illecita consistente nella fraudolenta simulazione dello stato di malattia e nello svolgimento durante il periodo di malattia di attività lavorative non consentite, sospetto alimentato da alcune circostanze oggettivamente idonee in tal senso (ricezione in data 22/06/2020 da parte del Patronato per conto del lavoratore di certificato di infortunio rilasciato il 17/06/2020 CP_3 relativo ad evento occorso oltre un anno prima, il 07/03/2019, e mai denunciato, la scoperta all'esito di verifiche compiute sui social, di post pubblicati che sembravano confermare le voci circolanti in azienda in ordine all'apertura o alla gestione o cogestione da parte del ricorrente di una pizzeria nella città di Aquino).
Rilevava inoltre come le risultanze della relazione investigativa commissionata dalla società datrice non fossero state specificamente contestate dal lavoratore in prima udienza nè in sede di giustificazioni disciplinari.
Rilevava altresì, previo espletamento di CTU medico legale, come l'attività svolta dall'odierno appellante presso la paninoteca “La Novità” e presso la pizzeria “I Tre Spicchi”, così come risultante dalla relazione investigativa, fosse inidonea, anche solo potenzialmente, a determinare un aggravamento della patologia sofferta dal suddetto lavoratore o a provocare un allungamento dei tempi di guarigione.
Evidenziava tuttavia come gli stessi elementi emersi all'esito delle operazioni peritali consentissero di ritenere più che probabile, anzi pressoché certo, che la patologia da cui è affetto il lavoratore fosse ab origine radicalmente inidonea a determinare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificare l'assenza del lavoratore nel periodo in contestazione avuto riguardo alle mansioni a cui quest'ultimo era assegnato (addetto alla postazione “delibera meccanica” con mansioni consistenti nell'effettuare un mero controllo visivo sui pezzi e nel premere, quanto al suo esito, un pulsante su un tablet) all'inizio della sua assenza per malattia (17/06/2020) e come di tale circostanza (affermata dal Tribunale sulla base dei plurimi elementi indiziari indicati nella parte motiva della gravata sentenza) il lavoratore dovesse ritenersi pienamente consapevole con conseguente uso strumentale della certificazione di malattia professionale.
Precisava che la simulazione dell'infortunio lavorativo, rectius della malattia professionale, di cui alla contestazione disciplinare non doveva essere intesa nel senso che il lavoratore non fosse realmente affetto dal morbo di quanto piuttosto nel senso Persona_1 che tale condizione patologica fosse del tutto inidonea a determinare una incapacità dello stesso a rendere la prestazione lavorativa e quindi a giustificare la sua assenza dal lavoro.
Affermava che tale patologia era stata consapevolmente e strumentalmente utilizzata dall'odierno appellante in violazione dei propri obblighi contrattuali per precostituirsi, a mezzo di certificazioni mediche ottenute sulla base di comunicazioni al medico curante non rispondenti a realtà, una fittizia giustificazione ad assentarsi dal lavoro svolgendo nel medesimo periodo di malattia attività financo più gravose di quelle proprie delle mansioni a cui era assegnato.
Affermava l'idoneità di tale condotta ad integrare la giusta causa del recesso impugnata, giusta causa.
Evidenziava a tale proposito l'intensità dell'elemento soggettivo che sorreggeva le condotte riscontrate, la non breve durata del periodo in cui il lavoratore si era sottratto all'obbligo di eseguire la propria prestazione lavorativa, l'oggettivo marcato scostamento dai doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà e l'assimilabilità della condotta accertata, sotto il profilo del disvalore e della sua incidenza sul vincolo fiduciario, all'ipotesi sanzionata con il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 24, par. B lett. m), del contratto collettivo aziendale (CCSL) applicato al rapporto (consistente nello “svolgere, in dichiarato stato di malattia o infortunio, altra attività lavorativa ancorché non remunerata o attività anche ludiche, non compatibili con il suddetto stato”) attribuendo a tali conclusioni rilievo assorbente rispetto all'esame degli ulteriori addebiti disciplinati contenuti nella lettera di contestazione.
Escludeva inoltre stante la sussistenza della giusta causa del licenziamento la configurabilità di un motivo ritorsivo escludendo altresì la sussistenza di un intento discriminatorio datoriale determinato dalla infermità sofferta dal lavoratore.
Evidenziava in proposito come tale intento fosse difficilmente compatibile con l'adibizione del lavoratore da parte della resistente, successivamente al giudizio di temporanea inidoneità alla mansione precedentemente svolta di “captatore presso la postazione 110 biellette anteriori”, a mansioni pienamente compatibili con le sue condizioni di salute.
Evidenziava infine come esulasse dal perimetro del giudizio quanto dedotto dal lavoratore in ordine alla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi ex art. 2087 c.c.
Con più motivi l'appellante contesta la gravata sentenza per:
1) - erronea valutazione delle risultanze istruttorie e omessa valutazione su elementi decisivi ai fini della decisione della controversia;
2)- difetto di prova nell'accertamento della patologia dell'appellante e della sua valenza invalidante per il periodo dal 17/06/2020 al 17/08/2020 lamentando in particolare il ricorso da parte del giudice di prime cure a nozioni di comune esperienza e non alle risultanze peritali evidenziando anche quanto accertato dallo stesso Tribunale di Cassino, con sentenza passata in giudicato, in ordine all'essere il lavoratore affetto, nel periodo dal 17/06/2020 al 18/06/2020, da uno stato morboso che ne impediva la presenza al lavoro;
3)- erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta rappresentazione dei fatti da parte del lavoratore al medico, dott.ssa redattore del certificato Persona_2 medico prodotto alla società datrice.
Con tali motivi l'appellante contesta le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure nel non ritenere idonea la patologia dell'odierno appellante a giustificare la sua assenza del lavoro e nel ritenere la certificazione rilasciata dal sanitario dott.ssa frutto delle Persona_2 dichiarazioni non veritiere rilasciatele dal lavoratore e la sussistenza di una condotta del lavoratore finalizzata ad utilizzare strumentalmente tale certificazione e tale stato di malattia per assentarsi ingiustificatamente dal lavoro.
Evidenzia, a tale proposito, quanto accertato, lamentando in proposito l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure delle evidenze istruttorie emerse all'esito della precedente fase del giudizio, in particolare in ordine alla sua inabilità lavorativa dal Tribunale di Cassino con la sentenza n. 644/2022, passata in giudicato, la dichiarazione correttiva della d.ssa del 14/07/2020 (con cui quest'ultima imputava a mero Persona_2 errore dovute all'utilizzo di un modulo sbagliato la qualificazione come infortunio anziché come malattia professionale della patologia da cui è affetto l'appellante), l'illegittimo utilizzo per quanto riguarda la sua idoneità al lavoro di nozioni di comune esperienza (lamentando la mancata effettuazione a tale proposito di ulteriori indagini e approfondimenti peritali) e il contenuto della certificazione medica prodotta in atti attestante la patologia da cui è affetto (certificati rilasciati dalla Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Cassino in data 30/1/2019 e 28/3/2019 con diagnosi di malattia di
[...]
e sindrome del tunnel carpale a destra e sinistra, maggiormente a destra) Per_1 lamentando anche il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.
Con un quarto motivo l'appellante contesta, con riferimento a quanto accertato dal Tribunale al fine di ritenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Risultano innanzitutto infondati i primi tre motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione essendo tutti attinenti alle valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso impugnato.
Si osserva che la gravata sentenza non risulta essere stata impugnata, né nella parte in cui aveva ribadito, quanto allo svolgimento da parte del nel periodo oggetto di addebito, Pt_1 delle attività presso la paninoteca “La Novità” e la pizzeria “I Tre Spicchi” (rispettivamente intestate alla madre e alla compagna dell'odierno appellante), le risultanze degli accertamenti contenuti nella relazione investigativa prodotte in atti, così come non risulta oggetto di contestazione, nella presente fase di appello, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla effettiva sussistenza, in capo all'odierno appellante, della patologia oggetto della suddetta certificazione medica e quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità dell'attività svolta presso i suddetti esercizi commerciali ad incidere negativamente sul decorso della stessa tanto in termini di compromissione della possibile guarigione che di ritardo della stessa.
Parimenti non risulta essere oggetto di impugnazione il rigetto da parte del Tribunale¶ delle contestazioni relative alla natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento impugnato (contestazioni queste ultime che non risultano nemmeno essere state compiutamente reiterate nella presente fase del giudizio), con conseguente formazione in relazione all'infondatezza delle stesse, del giudicato interno.
Risulta pertanto controversa nella presente fase del giudizio, sotto un profilo eminentemente fattuale, l'idoneità della condizione patologica dell'odierno appellante a giustificare la sua assenza dal lavoro e il conseguente indebito utilizzo di tale stato di malattia, anche fornendo informazioni non veritiere al proprio medico curante, al fine di precostituirsi, tramite la produzione del certificato medico del 17/06/2020, così come successivamente corretto dal medico curante del in data 14/07/2020, una Pt_1 giustificazione per la propria assenza dal lavoro.
Ciò premesso ritiene il Collegio ritiene meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione le valutazioni effettuate a tale proposito dal Tribunale.
Risultano infatti pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità della patologia da cui è affetto l'appellante (a prescindere dalla sua qualificazione come infortunio o malattia professionale) a giustificare la sua prolungata assenza dal lavoro, inidoneità deducibile (a fronte per di più del giudizio dubitativo effettuato dal CTU, convocato in sede di chiarimenti, con la relazione integrativa depositata il 16/05/2024) proprio dalla natura delle mansioni a cui all'epoca era assegnato il suddetto lavoratore se raffrontate con l'attività svolta durante il periodo di malattia così come incontestatamente accertata dal giudice di prime cure e risultante dalla relazione investigativa.
Tanto l'inidoneità della patologia certificata dal medico curante del lavoratore, d.ssa a giustificare l'assenza dal lavoro che il conseguente uso strumentale a tale Persona_2 scopo da parte dell'appellante della certificazione medica rilasciata dal suddetto sanitario, risultano infatti ampiamente desumibili dagli elementi indiziari, da ritenersi gravi precisi e concordanti sensi dell'art. 2729, comma 1 c.c., evidenziati dal giudice di prime cure a fondamento della contestata decisione.
Ciò in particolare alla luce del contenuto dell'attività svolta dall'odierno appellante presso la paninoteca “La Novità” e la pizzeria “I Tre Spicchi”, così come accertata dal giudice di prime cure sulla base della relazione investigativa della società (con CP_4 statuizione su tale specifico punto non contestata), alla cui stregua, durante il periodo di malattia oggetto della contestazione disciplinare, quest'ultimo era stato visto effettuare quotidianamente la spola tra i due citati esercizi commerciali, svolgendovi attività di vario genere dettagliatamente indicate nella parte motiva della gravata sentenza (quali aprire e chiudere la serranda di ingresso, anche manualmente, impugnare l'asta dell'avvolgibile della tenda parasole della pizzeria “I “con movimento a spirale Parte_2 rotatorio per aprirla”, tagliare la pizza con il coltello nella mano destra posizionandola contestualmente con la sinistra all'interno di un cartone, affiggere un cartello presso il suddetto locale, piegare le scatole per il trasporto della pizza, sparecchiare i tavoli dai cartoni delle bottiglie, sistemare tavoli e sedie, servire birre e bibite ai tavoli, prelevare uno scatolone dalla propria autovettura per trasportarlo sulla spalla destra nella propria abitazione, pulire il vetro del bancone espositore della pizzeria ed aprire gli ombrelloni della stessa, trasportare scatoloni pieni di bottiglie di birra nel frigo della pizzeria e una insegna pubblicitaria in lamiera presso la paninoteca).
Risultano a tale proposito pienamente condivisibili le considerazioni effettuate dal giudice di prime cure, sulla base di nozioni di comune esperienza ex art. 115, comma 2, c.p.c., in ordine all'essere tali attività di gran lunga più gravose rispetto alle mansioni a cui l'odierno appellante era adibito alla data in cui aveva iniziato ad assentarsi per malattia, e cioè, a seguito di richiesta di cambio mansione, quelle di addetto alla “delibera meccanica” mansioni consistenti, così come rilevato dal Tribunale, nell'effettuare un mero controllo Contr visivo sui pezzi e nel premere un pulsante (OK o su di un tablet e quindi, essenzialmente, in un controllo visivo e nella digitazione ripetuta di un pulsante.
Questo tanto più alla luce della considerazione che, così come rilevato dal Tribunale (con affermazione anche in questo caso non specificamente contestata), l'odierno appellante era stato visto svolgere tali attività, “senza alcuna difficoltà, in assenza di tutore e, Parte_3
è possibile desumere dall'esame della documentazione fotografica del report
[...] investigativo, senza visibile sofferenza fisica” e ciò tanto più alla luce della ulteriore considerazione, pure effettuata dal giudice di prime cure, che, così come accertato anche dal CTU di primo grado, le mansioni assegnate all'odierno appellante avrebbero potuto essere tranquillamente svolte anche con l'impiego della mano sinistra e comunque, così come affermato nei rilievi critici dal consulente di parte della società resistente (alla relazione integrativa del 16/05/2024), utilizzando il dito indice o altro dito lungo senza coinvolgere i segmenti gravati dalla patologia di da cui è affetto l'odierno appellante (e cioè Persona_1 il polso e il pollice destro).
Costituisce inoltre ulteriore riscontro di tali conclusioni quanto ulteriormente rilevato dal giudice di prime cure in ordine al non essersi l'odierno appellante “sottoposto ad alcun esame diagnostico né ad alcun trattamento terapeutico, risalendo l'ultimo controllo al 2. 3. 2020 (all. 10 ricorso), dopo il quale il ricorrente si sottoporrà a visita ortopedica solo il 3. 8. 2020, dopo il licenziamento (all. 25 ricorso)” circostanze di fatto evidenziate dal giudice con affermazioni non contestate che inevitabilmente confortano la scarsa entità, all'epoca dell'accertamento effettuato, delle conseguenze delle patologie dell'odierno appellante.
Trattasi di considerazioni che portano inevitabilmente a ritenere l'inidoneità delle patologie da cui è affetto l'appellante a giustificare la sua assenza del lavoro, patologia pertanto che, così come la certificazione inviata al datore di lavoro, deve pertanto deve ritenersi essere stata consapevolmente strumentalizzata a tale scopo dal lavoratore. Tali conclusioni risultano ulteriormente avvalorate dalle condivisibili considerazioni del Tribunale in ordine al contenuto contraddittorio di tale certificazione, e questo tanto con riferimento all'originario certificato di infortunio lavorativo del 17/06/2020, originariamente inviato alla società datrice che a quello successivo di malattia professionale del 14/7/2020 successivamente inviato dallo stesso medico curante a “correzione” del precedente.
Part certificato del 17/06/2020 il suddetto medico curante dà infatti atto, nell'affermare l'inabilità assoluta al lavoro dell'odierno appellante, dell'essergli stato riferito da quest'ultimo un infortunio sul lavoro accaduto il 07/03/2019 (più di un anno prima), infortunio specificamente descritto nelle sue modalità con dichiarazione sottoscritta dallo stesso lavoratore (“Riferisce che mentre avvitava le bielle, si incastrava l'avvitatore e gli procurava uno strappo all'arto destro e sinistro”) e che lo stesso odierno appellante nega, nei suoi scritti difensivi essere avvenuto.
Anche nel successivo certificato di malattia professionale del 14/07/2020 si dà atto, così come rilevato nella gravata sentenza e sempre come circostanza riferita dal lavoratore (risulta infatti contenuta nello spazio “riservato all'assicurato” sottoscritto dall'appellante) dell'essere il lavoratore adibito, evidentemente anche alla data di redazione del certificato, al settore “110 biella e captatore” e cioè ad una mansione che, pacificamente, il lavoratore non svolgeva più da tempo alla data di redazione del certificato e cioè da quando, a seguito delle sue condizioni fisiche, gli erano state cambiate (a partire dall'aprile 2019) le mansioni con adibizione al settore “delibera meccanica”.
Trattasi di risultanze documentali che portano inevitabilmente a ritenere che il rilascio di tale certificazione medica sia dovuto ad informazioni non corrispondenti al vero riferite al suddetto medico curante dallo stesso lavoratore, informazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non possono ritenersi frutto di fraintendimento e che, inevitabilmente, ne inficiano l'attendibilità (con particolare riferimento alla sua inabilità al
[.. lavoro tanto più se rapportata a mansioni, quelle dichiarate nel certificato del 14/7/2020, lavoratore più Pt_5 Pt_6 Parte_7
Si deve rilevare a tale proposito, non solo la specificità, nel certificato del 14/07/2020, dell'indicazione del settore a cui era adibito l'odierno appellante ma anche, con riferimento all'infortunio del 07/03/2019, il carattere dettagliato della descrizione dell'infortunio, con tanto di indicazione di data e delle modalità di realizzazione (“Riferisce che mentre avvitava le bielle, si incastrava l'avvitatore e gli procurava uno strappo all'arto destro e sinistro”), nonché l'ulteriore menzione del suddetto infortunio nella conversazione WhatsApp (all.18 del ricorso) intrattenuta, in epoca prossima al suo asserito verificarsi, dal lavoratore con il suo referente sindacale (così come pure riportata nella motivazione della gravata sentenza)
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure tanto in ordine alla inidoneità della patologia oggetto della certificazione del medico curante a giustificare in concreto l'assenza dal lavoro dell'odierno appellante che in ordine alla piena consapevolezza da parte di quest'ultimo della stessa e al conseguente uso strumentale a tale fine della certificazione in questione. Trattasi di accertamento, quello effettuato dal giudice di prime cure, che risulta in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, così come correttamente enunciati nella parte motiva della gravata sentenza e che in questa sede si intende ribadire.
Deve in tale ambito ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sindacabilità, per quanto riguarda in particolare la concreta inabilità del dipendente allo svolgimento delle proprie ordinarie mansioni lavorative, anche della certificazione medica prodotta da quest'ultimo in quanto elemento di convincimento, sotto tale profilo, liberamente valutabile anche sulla base del comportamento tenuto dal lavoratore, delle terapie effettivamente praticate e di altre circostanze (in tal senso Cass. n. 5622 del 5/5/2000 citata nella parte motiva della gravata sentenza. Sempre in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di contestare la veridicità della malattia del dipendente senza la necessità di presentare querela di falso nei confronti del certificato medico e della possibilità per il giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti in corso di causa, cfr Cass. n. 30551 del 27/11/2024).
Né il lavoratore potrebbe invocare a suo favore quanto disposto dall'art. 5 della l. n. 300/1970 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore e sulla facoltà dello stesso datore di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Devono infatti ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua tali disposizioni non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza (Cass. n. 11697 del 17/06/2020 con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al datore. Sempre nello stesso senso Cass. n. 25162 del 26/11/2014 e Cass. n. 6236 del 03/05/2001).
Nè possono ritenersi condivisibili le contestazioni effettuate a tale proposito dall'appellante con i motivi di impugnazione precedentemente indicati.
Non può innanzitutto attribuirsi valore vincolante al contenuto della sentenza, pacificamente passata in giudicato, del Tribunale di Cassino n. 646/2022, la quale all'esito di un giudizio instaurato dal odierno appellante nei confronti dell' (al fine di ottenere le CP_6 prestazioni di competenza di tale ente previdenziale) veniva affermata l'inabilità assoluta al lavoro per il periodo dal 17/06/2020 al 17/09/2020 e l'idoneità della patologia accertata (malattia di più grave a dx) a determinare un danno permanente pari al 10%, Persona_1
Trattasi di accertamento al quale, per essere stata effettuato ai diversi fini del riconoscimento in capo all'odierno appellante delle prestazioni e all'esito di un giudizio CP_6 svoltosi (legittimamente) senza la partecipazione della società datrice, non può attribuirsi valore vincolante ai fini della presente decisione nemmeno sotto il profilo di una sua efficacia riflessa.
Trattasi del resto di accertamento che, una volta esclusa qualsiasi possibilità di attribuire allo stesso effetto giuridicamente vincolante nel presente giudizio, non può nemmeno di per sé ritenersi utilizzabile, con specifico riferimento agli atti istruttori ivi espletati, come prova atipica, ai fini della valutazione della inidoneità dell'appellante allo svolgimento delle mansioni a cui era adibito nel periodo di malattia, essendo lo stesso chiaramente riconducibile, così come si evince con chiarezza dal contenuto della CTU medico legale espletata nell'ambito di tale giudizio ed integralmente condivisa dal Tribunale a fondamento della sua decisione, alle mansioni , di montaggio e di avvitamento, espletate dall'appellante anteriormente alle diverse mansioni di addetto alla “delibera meccanica” a cui era stato assegnato al momento dell'inizio della malattia oggetto di contestazione.
Né elementi ulteriori in senso contrario, si osserva, possono del resto desumersi dalle prove testimoniali, i cui verbali sono stati prodotti dall'appellante nella precedente fase del giudizio, esperite nel corso di tale giudizio, dichiarazioni testimoniali che, non è nemmeno possibile valutare compiutamente in assenza della produzione del ricorso introduttivo di tale giudizio, essendo riferite a capitoli di prova ivi formulati) e che in ogni caso risultano chiaramente riconducibili, così come le valutazioni medico-legali di cui alla CTU espletata nell'ambito di tale giudizio, alle mansioni di montaggio e di avvitamento espletate dall'appellante Par anteriormente mansioni di addetto alla “delibera meccanica” a era stato assegnato al momento dell'inizio della malattia oggetto di contestazione.
Per analogo ed assorbente ordine di ragioni non può attribuirsi rilievo nemmeno alla ulteriore sentenza del Tribunale di Cassino del 21/05/2025 prodotta nel corso dell'odierna udienza, la quale si limita ad accertare, così come si evince dalla parte motiva di tale sentenza, sempre con riferimento alle citate mansioni di montatore e avvitatore, la natura professionale di una malattia denunciata il 08/08/2022 e di un conseguente danno biologico permanente nella misura del 16% (di per sé non incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa) senza accertare alcuna inabilità assoluta al lavoro con riferimento al periodo di malattia oggetto di controversia.
Deve inoltre considerarsi pienamente legittimo tanto più in ragione delle risultanze peritali all'esito dei chiarimenti richiesti a tale proposito dal giudice di prime cure ove il CTU, il quale ha in tale sede dichiarato in sostanza di non essere in grado di accertare a posteriori l'incompatibilità delle mansioni assegnate con la patologia di cui alla certificazione prodotta, pur evidenziando come le stesse potessero essere svolte anche dalla
“mano controlaterale (“Risulta pertanto difficile affermare con certezza aposteriori se e per quanto tempo il ricorrente riuscisse ad espletare attività lavorative, suppur semplici come quella rappresenta esclusivamente da un controllo visivo e dalla necessità di premere un pulsante su un display, non è peraltro, possibile escludere la possibilità che lo stesso usasse l'altra mano nell'effettuazione di tale operazione”, cfr, relazione integrativa depositata in data 16/05/2024), l'utilizzo a tale fine, anche al fine di disattendere parzialmente gli esiti dell' accertamento peritale effettuato nella precedente fase del giudizio, di nozioni di comune esperienza costituendo le considerazioni effettuate a tale proposito del giudice di prime cure pienamente conformi a quanto previsto dall'art. 115, comma 2, c.p.c. alla cui stregua, come noto, “Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (in tal senso Cass. n. 17757 del 07/08/2014. Nello stesso senso Cass. n. 7086 del 20/3/2017 e Cass. n. n. 11440 del 18/11/1997).
Si evidenzia a tale proposito la tassatività normativa che l'art. 116 c.p.c. stabilisce per ogni limite del libero convincimento e che inibisce quindi al giudicante di creare interpretativamente una astratta e generale gerarchia di efficacia delle prove a seconda dell'oggetto cui attengono (sul canone del libero convincimento come strumento dell'accertamento fattuale e sulla inesistenza nell'ordinamento - al di là delle normative eccezioni di prova legale - di una gerarchia dell'efficacia delle prove cfr. Cass. n. 7086 del 20/03/2017 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta infatti solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa e dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è attribuita una valenza legale (ex plurimis, Cass. n. 7394 del 26/03/2010, n. 7394).
Nè le conclusioni del giudice di prime cure possono in qualche modo ritenersi inficiate dalla generica dichiarazione resa dalla dottoressa del 14/07/2020 (all. 14 del Persona_2 ricorso di primo grado) la quale riferisce solo, in sostanza, dell'erroneo utilizzo del modulo per infortunio senza contestare in alcun modo le circostanze che dalla certificazione del 17/06/2020 risultano essergli state riferite dallo stesso lavoratore e peraltro riportando contestualmente, nella certificazione prodotta a correzione ed inviata in pari data alla società appellata, come già evidenziato una ulteriore circostanza fuorviante in ordine al settore di assegnazione del lavoratore.
Si ritiene pertanto inammissibile l'audizione, richiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c., del suddetto medico curante non potendo attribuire alla stessa, nel contesto probatorio precedentemente evidenziato, carattere di indispensabilità ai fini della presente decisione.
Non valgono a mutare tali conclusioni istruttorie le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, nel corso dell'udienza del 03/07/2024, dall'odierno appellante, il quale nel descrivere le mansioni alle quali da ultimo è stato assegnato ove lamentava in particolare l'elevato numero dei “click” necessari per espletare il controllo aggiungendo inoltre di doversi anche occupare di “inserire due sensori per auto a lato del motore” (“….nella mia ultima postazione dovevo digitare dei tasti su tablet per dare conferma, si trattava di 18/20 click per auto ed erano nell'ultimo periodo 375 auto nelle 8 ore lavorative. Dovevo anche inserire due sensori per auto a lato del motore”, cfr. verbale di udienza del 03/07/2024).
Trattasi di dichiarazioni che, oltre a non mutare, in sostanza, il complessivo quadro istruttorio evidenziato e valutato dal giudice di prime cure (essendo la rappresentazione data dall'odierno appellante in tale sede in sostanza relativa all'aspetto quantitativo di una mansione comunque consistente nella digitazione di tasti su un tablet restando comunque del tutto indeterminata l'ulteriore attività di inserimento di sensori pure dichiarata dall'appellante) risultano in ogni caso inammissibili trattandosi di circostanze di fatto tardivamente dedotte con conseguente inaccoglibilità anche dell'approfondimento peritale richiesto dall'appellante.
Quest'ultimo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non ha infatti tempestivamente contestato in modo compiuto il contenuto delle mansioni svolte presso la
“delibera meccanica” così dedotte in sede di comparsa di costituzione Parte_8 di primo grado dalla società appellata e così come riscontrate dalla documentazione allegata tale atto (scheda descrittiva delle mansioni prodotta come all. 9) parimenti non specificamente contestata dall'odierno appellante (alla cui stregua l'attività lavorativa espletata in adempimento di tale incarico, “a far data dal mese di aprile e fino al mese di luglio 2020 consisteva, sempre presso la ell'effettuare un controllo visivo Parte_9 su un pezzo e premere un pulsante di OK o KO su tablet (doc. 9 –Tabella descrizione attività cfr, in particolare, punto 22 tale atto) Parte_10
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, risultano infatti essere stata effettuate successivamente alla prima udienza di discussione, avvenuta quest'ultima, al più tardi, (successivamente all'articolato svolgimento del tentativo di conciliazione effettuato nella precedente fase del giudizio) all'udienza dell'08/03/2022 (ove dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione si provvedeva a discutere le relative istanze istruttorie) e addirittura dopo lo svolgimento di attività istruttoria (consistita in particolare, in acquisizioni documentali e nell'espletamento di CTU medico legale) condotta processuale quest'ultima che, comunque, oltre a determinare l'inammissibilità di tali deduzioni in fatto costituisce in ogni caso elemento di prova sfavorevole all'odierno appellante ex art. 116, comma 2 c.p.c.
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'onere di contestazione tempestiva riguarda anche il ricorrente, perchè tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (in tal senso Cass. n. 12636 del 13/06/2005, Nello stesso senso Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n. 13221 del 26/7/2012).
Trattasi di condotta, quella accertata dal Tribunale, che, così come condivisibilmente affermato del giudice di prime cure, integra certamente una giusta causa di licenziamento.
Non possono a tale proposito che ribadirsi, tanto più in assenza di specifiche e idonee contestazioni da parte dell'appellante, le considerazioni effettuate dal giudice di prime cure, in ordine al costituire il consapevole e strumentale utilizzo, al fine di giustificare in modo fittizio una prolungata assenza dal lavoro, della patologia citata e della certificazione prodotta alla società datrice (ottenuta quest'ultima anche fornendo al medico curante informazioni fuorvianti), violazione dei generali doveri contrattuali di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) oltre che di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) e a compromettere irrimediabilmente, in ragione delle modalità concrete con cui tale condotta è stata realizzata (in termini di intensità dell'elemento soggettivo e considerata, oltre alla gravità intrinseca degli obblighi contrattuali precedentemente indicati, la non breve durata dell'assenza, pari a più di un mese e cioè dal 17/06/2020 sino al licenziamento del 23/07/2020), il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Tale condotta risulta del resto assimilabile, così come pure rilevato dal Tribunale, sotto il profilo del suo disvalore e della sua negativa incidenza sul vincolo fiduciario, all'ipotesi contrattualmente sanzionata con il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 24, par. B, lett. m), CCNL applicabile, dello svolgimento “in dichiarato stato di malattia o infortunio, altra attività lavorativa ancorché non remunerata o attività anche ludiche non compatibili con il suddetto stato” (cfr. estratto del contratto collettivo aziendale pacificamente applicato prodotto quale all. 33 della comparsa di costituzione della società appellata)
Deve peraltro escludersi che la condotta contestata, così come emersa all'esito del presente giudizio (anche in relazione alla durata dell'assenza e dell'utilizzo a tale fine di documentazione medica ottenuta mediante indicazioni fuorvianti) possa in qualche modo essere riconducibile a taluna delle ipotesi sanzionate dalla contrattazione collettiva applicabile prodotta in atti con sanzioni conservative o anche con licenziamento con preavviso, ipotesi quest'ultima, del resto, nemmeno specificamente allegata dall'appellante e che non risulta comunque desumibile nemmeno dalla documentazione prodotta in atti (cfr. estratto del contratto collettivo prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della società resistente).
Nè può reputarsi meritevole di accoglimento il quarto motivo relativo alla violazione del principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito (stante l'asserita diversità del fatto accertato dal Tribunale rispetto agli addebiti contestati) e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.
Osserva il Collegio alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di contestazione in sede disciplinare è da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (cfr. Cass. n. 22583 del 10/08/2021, Cass. n. 10154 del 21/04/2017, Cass. n 14880 del 13/06/2013 e Cass. n. 10015 del 6/5/2011).
Tale onere può essere assolto dal datore di lavoro senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. n. 10662 del 15/5/2014. Sempre nello stesso senso Cass. n. 29240 del 06/12/2017).
Nel presente caso di specie la società appellata con la lettera di contestazione disciplinare del 10/07/2020, a fondamento del licenziamento impugnato, nel Parte_11 contestare all'odierno appellante l'attività svolta presso gli esercizi commerciali “la Novità” e “I Tre come tali fatti “tali Parte_12 Pt_13 da far presumere la simulazione dell'infortunio ovvero il comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro nonché del dovere di fedeltà aziendale, potenzialmente determinante il prolungamento dell'infortunio stesso, il tutto in espressa violazione dell'articolo 24, lettera m), titolo quarto del CCSL applicato”.
Trattasi di contestazione che deve intendersi comprensiva anche della condotta accertata dal giudice di prime cure e cioè l'indebito e strumentale utilizzo, al fine di assentarsi dal lavoro, di una patologia che di per sé non impediva all'appellante lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Una tale condotta risulta infatti implicitamente ma chiaramente contenuta, in particolare, nell'addebito relativo alla simulazione dell'infortunio attestato nella certificazione medica prodotta alla società (essendo la successiva qualificazione come malattia professionale effettuata dalla d.ssa intervenuta solo successivamente alla ricezione della Persona_2 contestazione disciplinare) ove, sostanzialmente, si contestava lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di un'attività lavorativa non solo suscettibile di ritardare la guarigione del lavoratore ma anche tale da far ritenere l'insussistenza o comunque l'inidoneità a tale scopo (a prescindere dalla sua qualificabilità come infortunio o malattia professionale) della stessa patologia addotta a giustificativo dell'assenza, fatto che, nella sua essenzialità, deve pertanto intendersi validamente contestato all'appellante senza che a tale proposito possa ravvisarsi una rilevante violazione del suo diritto di difesa.
Non può in particolare che condividersi quanto rilevato a tale proposito dal giudice di prime cure alla cui stregua la “simulazione dell'infortunio lavorativo, rectius, della malattia professionale di cui alla contestazione disciplinare” non debba essere intesa nel senso che il non fosse realmente affetto dal morbo di quanto piuttosto nel senso Pt_1 Persona_1 che tale condizione patologica fosse del tutto inidonea, in relazione allo svolgimento delle mansioni a cui era assegnato il all'epoca della contestata assenza per malattia, “a Pt_1 determinare una incapacità dello stesso a rendere la prestazione” e quindi a giustificare l'assenza contestata.
Trattasi di considerazioni alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all'esame delle altre questioni prospettate dalle parti risultando in particolare la fondatezza dell'addebito in questione, idoneo di per sé solo giustificare il provvedimento espulsivo impugnato, assorbente, così come pure rilevato dal giudice di prime cure, rispetto all'esame degli ulteriori profili di addebito, contestati in via autonoma e/o congiunta con la lettera del 10/07/2020.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
NT AR AR, ZI LO e IE LL
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Italico Perlini e Gaetano Cappucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Guido d'Arezzo 2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 805/2024 pubblicata il 14/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il licenziamento Parte_1 intimatogli per giusta causa il 23/07/2020 dalla società (attualmente Controparte_2
chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale atto di recesso, la Controparte_1 sua reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo o, in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con condanna della società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima consentita o in quella minore ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, già dipendente a tempo indeterminato della società Controparte_2 dal 01/02/2018 con mansioni di operaio addetto alla produzione presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano aveva agito in giudizio impugnando il licenziamento senza preavviso intimatogli il 23/07/2020 affermando l'insussistenza del fatto posto a suo fondamento.
L'odierno appellante era stato licenziato per i fatti oggetto della contestazione disciplinare ricevuta il 13/07/2020 con la quale gli era stato addebitato di avere svolto, nelle giornate dal 24 al 30/06/2020 e dal 2 al 6/7/2020, giornate in cui era stato assente dal lavoro per infortunio lavorativo (con prognosi di inabilità temporanea assoluta dal 17/06/2020 al 16/08/2020), attività lavorativa presso due esercizi commerciali siti in Aquino (paninoteca
“La Novità” e pizzeria “I Tre Spicchi”) attività lavorativa tale da far presumere la simulazione dell'infortunio o comunque da costituire comportamento potenzialmente determinante il prolungamento dell'infortunio e contrario ai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro e agli obblighi di diligenza e di fedeltà nei confronti del datore di lavoro.
Con la stessa lettera era stato contestato inoltre al lavoratore, in via autonoma o congiunta, di non avere comunicato al suo diretto superiore l'infortunio del 07/03/2019 risultante dal certificato inviato alla società datrice, di non avere comunicato a quest'ultima, ricevendone la relativa autorizzazione, di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro senza comunicare alcunché all'ente previdenziale, così percependo indebitamente l'integrazione salariale.
Il suddetto lavoratore affermava l'insussistenza dei fatti contestati.
Premesso, con particolare riferimento all'attività svolta presso citati esercizi commerciali, che il certificato di infortunio lavorativo, dovuto a mero refuso, era stato poi sostituito con il corretto certificato di malattia professionale, contestava che le attività addebitate fossero idonee a pregiudicare la guarigione o a ritardare il suo rientro in servizio in ragione della particolare malattia professionale da cui era affetto (morbo di al braccio destro Persona_1 con tunnel carpale del polso destro e sinistro) malattia che evidenziava essersi cronicizzata a seguito delle condotte inadempienti del datore di lavoro, adottate in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. e avente quale unica possibilità di risoluzione l'intervento chirurgico senza che l'attività contestata potesse incidere in alcun modo sul suo decorso.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Affermava innanzitutto la legittimità dell'attività accertativa effettuata dalla società datrice per mezzo di agenzia investigativa in quanto giustificata dal sospetto che l'odierno appellante stesse ponendo in essere ai danni del datore di lavoro una condotta illecita consistente nella fraudolenta simulazione dello stato di malattia e nello svolgimento durante il periodo di malattia di attività lavorative non consentite, sospetto alimentato da alcune circostanze oggettivamente idonee in tal senso (ricezione in data 22/06/2020 da parte del Patronato per conto del lavoratore di certificato di infortunio rilasciato il 17/06/2020 CP_3 relativo ad evento occorso oltre un anno prima, il 07/03/2019, e mai denunciato, la scoperta all'esito di verifiche compiute sui social, di post pubblicati che sembravano confermare le voci circolanti in azienda in ordine all'apertura o alla gestione o cogestione da parte del ricorrente di una pizzeria nella città di Aquino).
Rilevava inoltre come le risultanze della relazione investigativa commissionata dalla società datrice non fossero state specificamente contestate dal lavoratore in prima udienza nè in sede di giustificazioni disciplinari.
Rilevava altresì, previo espletamento di CTU medico legale, come l'attività svolta dall'odierno appellante presso la paninoteca “La Novità” e presso la pizzeria “I Tre Spicchi”, così come risultante dalla relazione investigativa, fosse inidonea, anche solo potenzialmente, a determinare un aggravamento della patologia sofferta dal suddetto lavoratore o a provocare un allungamento dei tempi di guarigione.
Evidenziava tuttavia come gli stessi elementi emersi all'esito delle operazioni peritali consentissero di ritenere più che probabile, anzi pressoché certo, che la patologia da cui è affetto il lavoratore fosse ab origine radicalmente inidonea a determinare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificare l'assenza del lavoratore nel periodo in contestazione avuto riguardo alle mansioni a cui quest'ultimo era assegnato (addetto alla postazione “delibera meccanica” con mansioni consistenti nell'effettuare un mero controllo visivo sui pezzi e nel premere, quanto al suo esito, un pulsante su un tablet) all'inizio della sua assenza per malattia (17/06/2020) e come di tale circostanza (affermata dal Tribunale sulla base dei plurimi elementi indiziari indicati nella parte motiva della gravata sentenza) il lavoratore dovesse ritenersi pienamente consapevole con conseguente uso strumentale della certificazione di malattia professionale.
Precisava che la simulazione dell'infortunio lavorativo, rectius della malattia professionale, di cui alla contestazione disciplinare non doveva essere intesa nel senso che il lavoratore non fosse realmente affetto dal morbo di quanto piuttosto nel senso Persona_1 che tale condizione patologica fosse del tutto inidonea a determinare una incapacità dello stesso a rendere la prestazione lavorativa e quindi a giustificare la sua assenza dal lavoro.
Affermava che tale patologia era stata consapevolmente e strumentalmente utilizzata dall'odierno appellante in violazione dei propri obblighi contrattuali per precostituirsi, a mezzo di certificazioni mediche ottenute sulla base di comunicazioni al medico curante non rispondenti a realtà, una fittizia giustificazione ad assentarsi dal lavoro svolgendo nel medesimo periodo di malattia attività financo più gravose di quelle proprie delle mansioni a cui era assegnato.
Affermava l'idoneità di tale condotta ad integrare la giusta causa del recesso impugnata, giusta causa.
Evidenziava a tale proposito l'intensità dell'elemento soggettivo che sorreggeva le condotte riscontrate, la non breve durata del periodo in cui il lavoratore si era sottratto all'obbligo di eseguire la propria prestazione lavorativa, l'oggettivo marcato scostamento dai doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà e l'assimilabilità della condotta accertata, sotto il profilo del disvalore e della sua incidenza sul vincolo fiduciario, all'ipotesi sanzionata con il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 24, par. B lett. m), del contratto collettivo aziendale (CCSL) applicato al rapporto (consistente nello “svolgere, in dichiarato stato di malattia o infortunio, altra attività lavorativa ancorché non remunerata o attività anche ludiche, non compatibili con il suddetto stato”) attribuendo a tali conclusioni rilievo assorbente rispetto all'esame degli ulteriori addebiti disciplinati contenuti nella lettera di contestazione.
Escludeva inoltre stante la sussistenza della giusta causa del licenziamento la configurabilità di un motivo ritorsivo escludendo altresì la sussistenza di un intento discriminatorio datoriale determinato dalla infermità sofferta dal lavoratore.
Evidenziava in proposito come tale intento fosse difficilmente compatibile con l'adibizione del lavoratore da parte della resistente, successivamente al giudizio di temporanea inidoneità alla mansione precedentemente svolta di “captatore presso la postazione 110 biellette anteriori”, a mansioni pienamente compatibili con le sue condizioni di salute.
Evidenziava infine come esulasse dal perimetro del giudizio quanto dedotto dal lavoratore in ordine alla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi ex art. 2087 c.c.
Con più motivi l'appellante contesta la gravata sentenza per:
1) - erronea valutazione delle risultanze istruttorie e omessa valutazione su elementi decisivi ai fini della decisione della controversia;
2)- difetto di prova nell'accertamento della patologia dell'appellante e della sua valenza invalidante per il periodo dal 17/06/2020 al 17/08/2020 lamentando in particolare il ricorso da parte del giudice di prime cure a nozioni di comune esperienza e non alle risultanze peritali evidenziando anche quanto accertato dallo stesso Tribunale di Cassino, con sentenza passata in giudicato, in ordine all'essere il lavoratore affetto, nel periodo dal 17/06/2020 al 18/06/2020, da uno stato morboso che ne impediva la presenza al lavoro;
3)- erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta rappresentazione dei fatti da parte del lavoratore al medico, dott.ssa redattore del certificato Persona_2 medico prodotto alla società datrice.
Con tali motivi l'appellante contesta le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure nel non ritenere idonea la patologia dell'odierno appellante a giustificare la sua assenza del lavoro e nel ritenere la certificazione rilasciata dal sanitario dott.ssa frutto delle Persona_2 dichiarazioni non veritiere rilasciatele dal lavoratore e la sussistenza di una condotta del lavoratore finalizzata ad utilizzare strumentalmente tale certificazione e tale stato di malattia per assentarsi ingiustificatamente dal lavoro.
Evidenzia, a tale proposito, quanto accertato, lamentando in proposito l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure delle evidenze istruttorie emerse all'esito della precedente fase del giudizio, in particolare in ordine alla sua inabilità lavorativa dal Tribunale di Cassino con la sentenza n. 644/2022, passata in giudicato, la dichiarazione correttiva della d.ssa del 14/07/2020 (con cui quest'ultima imputava a mero Persona_2 errore dovute all'utilizzo di un modulo sbagliato la qualificazione come infortunio anziché come malattia professionale della patologia da cui è affetto l'appellante), l'illegittimo utilizzo per quanto riguarda la sua idoneità al lavoro di nozioni di comune esperienza (lamentando la mancata effettuazione a tale proposito di ulteriori indagini e approfondimenti peritali) e il contenuto della certificazione medica prodotta in atti attestante la patologia da cui è affetto (certificati rilasciati dalla Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Cassino in data 30/1/2019 e 28/3/2019 con diagnosi di malattia di
[...]
e sindrome del tunnel carpale a destra e sinistra, maggiormente a destra) Per_1 lamentando anche il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.
Con un quarto motivo l'appellante contesta, con riferimento a quanto accertato dal Tribunale al fine di ritenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Risultano innanzitutto infondati i primi tre motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione essendo tutti attinenti alle valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso impugnato.
Si osserva che la gravata sentenza non risulta essere stata impugnata, né nella parte in cui aveva ribadito, quanto allo svolgimento da parte del nel periodo oggetto di addebito, Pt_1 delle attività presso la paninoteca “La Novità” e la pizzeria “I Tre Spicchi” (rispettivamente intestate alla madre e alla compagna dell'odierno appellante), le risultanze degli accertamenti contenuti nella relazione investigativa prodotte in atti, così come non risulta oggetto di contestazione, nella presente fase di appello, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla effettiva sussistenza, in capo all'odierno appellante, della patologia oggetto della suddetta certificazione medica e quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità dell'attività svolta presso i suddetti esercizi commerciali ad incidere negativamente sul decorso della stessa tanto in termini di compromissione della possibile guarigione che di ritardo della stessa.
Parimenti non risulta essere oggetto di impugnazione il rigetto da parte del Tribunale¶ delle contestazioni relative alla natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento impugnato (contestazioni queste ultime che non risultano nemmeno essere state compiutamente reiterate nella presente fase del giudizio), con conseguente formazione in relazione all'infondatezza delle stesse, del giudicato interno.
Risulta pertanto controversa nella presente fase del giudizio, sotto un profilo eminentemente fattuale, l'idoneità della condizione patologica dell'odierno appellante a giustificare la sua assenza dal lavoro e il conseguente indebito utilizzo di tale stato di malattia, anche fornendo informazioni non veritiere al proprio medico curante, al fine di precostituirsi, tramite la produzione del certificato medico del 17/06/2020, così come successivamente corretto dal medico curante del in data 14/07/2020, una Pt_1 giustificazione per la propria assenza dal lavoro.
Ciò premesso ritiene il Collegio ritiene meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione le valutazioni effettuate a tale proposito dal Tribunale.
Risultano infatti pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità della patologia da cui è affetto l'appellante (a prescindere dalla sua qualificazione come infortunio o malattia professionale) a giustificare la sua prolungata assenza dal lavoro, inidoneità deducibile (a fronte per di più del giudizio dubitativo effettuato dal CTU, convocato in sede di chiarimenti, con la relazione integrativa depositata il 16/05/2024) proprio dalla natura delle mansioni a cui all'epoca era assegnato il suddetto lavoratore se raffrontate con l'attività svolta durante il periodo di malattia così come incontestatamente accertata dal giudice di prime cure e risultante dalla relazione investigativa.
Tanto l'inidoneità della patologia certificata dal medico curante del lavoratore, d.ssa a giustificare l'assenza dal lavoro che il conseguente uso strumentale a tale Persona_2 scopo da parte dell'appellante della certificazione medica rilasciata dal suddetto sanitario, risultano infatti ampiamente desumibili dagli elementi indiziari, da ritenersi gravi precisi e concordanti sensi dell'art. 2729, comma 1 c.c., evidenziati dal giudice di prime cure a fondamento della contestata decisione.
Ciò in particolare alla luce del contenuto dell'attività svolta dall'odierno appellante presso la paninoteca “La Novità” e la pizzeria “I Tre Spicchi”, così come accertata dal giudice di prime cure sulla base della relazione investigativa della società (con CP_4 statuizione su tale specifico punto non contestata), alla cui stregua, durante il periodo di malattia oggetto della contestazione disciplinare, quest'ultimo era stato visto effettuare quotidianamente la spola tra i due citati esercizi commerciali, svolgendovi attività di vario genere dettagliatamente indicate nella parte motiva della gravata sentenza (quali aprire e chiudere la serranda di ingresso, anche manualmente, impugnare l'asta dell'avvolgibile della tenda parasole della pizzeria “I “con movimento a spirale Parte_2 rotatorio per aprirla”, tagliare la pizza con il coltello nella mano destra posizionandola contestualmente con la sinistra all'interno di un cartone, affiggere un cartello presso il suddetto locale, piegare le scatole per il trasporto della pizza, sparecchiare i tavoli dai cartoni delle bottiglie, sistemare tavoli e sedie, servire birre e bibite ai tavoli, prelevare uno scatolone dalla propria autovettura per trasportarlo sulla spalla destra nella propria abitazione, pulire il vetro del bancone espositore della pizzeria ed aprire gli ombrelloni della stessa, trasportare scatoloni pieni di bottiglie di birra nel frigo della pizzeria e una insegna pubblicitaria in lamiera presso la paninoteca).
Risultano a tale proposito pienamente condivisibili le considerazioni effettuate dal giudice di prime cure, sulla base di nozioni di comune esperienza ex art. 115, comma 2, c.p.c., in ordine all'essere tali attività di gran lunga più gravose rispetto alle mansioni a cui l'odierno appellante era adibito alla data in cui aveva iniziato ad assentarsi per malattia, e cioè, a seguito di richiesta di cambio mansione, quelle di addetto alla “delibera meccanica” mansioni consistenti, così come rilevato dal Tribunale, nell'effettuare un mero controllo Contr visivo sui pezzi e nel premere un pulsante (OK o su di un tablet e quindi, essenzialmente, in un controllo visivo e nella digitazione ripetuta di un pulsante.
Questo tanto più alla luce della considerazione che, così come rilevato dal Tribunale (con affermazione anche in questo caso non specificamente contestata), l'odierno appellante era stato visto svolgere tali attività, “senza alcuna difficoltà, in assenza di tutore e, Parte_3
è possibile desumere dall'esame della documentazione fotografica del report
[...] investigativo, senza visibile sofferenza fisica” e ciò tanto più alla luce della ulteriore considerazione, pure effettuata dal giudice di prime cure, che, così come accertato anche dal CTU di primo grado, le mansioni assegnate all'odierno appellante avrebbero potuto essere tranquillamente svolte anche con l'impiego della mano sinistra e comunque, così come affermato nei rilievi critici dal consulente di parte della società resistente (alla relazione integrativa del 16/05/2024), utilizzando il dito indice o altro dito lungo senza coinvolgere i segmenti gravati dalla patologia di da cui è affetto l'odierno appellante (e cioè Persona_1 il polso e il pollice destro).
Costituisce inoltre ulteriore riscontro di tali conclusioni quanto ulteriormente rilevato dal giudice di prime cure in ordine al non essersi l'odierno appellante “sottoposto ad alcun esame diagnostico né ad alcun trattamento terapeutico, risalendo l'ultimo controllo al 2. 3. 2020 (all. 10 ricorso), dopo il quale il ricorrente si sottoporrà a visita ortopedica solo il 3. 8. 2020, dopo il licenziamento (all. 25 ricorso)” circostanze di fatto evidenziate dal giudice con affermazioni non contestate che inevitabilmente confortano la scarsa entità, all'epoca dell'accertamento effettuato, delle conseguenze delle patologie dell'odierno appellante.
Trattasi di considerazioni che portano inevitabilmente a ritenere l'inidoneità delle patologie da cui è affetto l'appellante a giustificare la sua assenza del lavoro, patologia pertanto che, così come la certificazione inviata al datore di lavoro, deve pertanto deve ritenersi essere stata consapevolmente strumentalizzata a tale scopo dal lavoratore. Tali conclusioni risultano ulteriormente avvalorate dalle condivisibili considerazioni del Tribunale in ordine al contenuto contraddittorio di tale certificazione, e questo tanto con riferimento all'originario certificato di infortunio lavorativo del 17/06/2020, originariamente inviato alla società datrice che a quello successivo di malattia professionale del 14/7/2020 successivamente inviato dallo stesso medico curante a “correzione” del precedente.
Part certificato del 17/06/2020 il suddetto medico curante dà infatti atto, nell'affermare l'inabilità assoluta al lavoro dell'odierno appellante, dell'essergli stato riferito da quest'ultimo un infortunio sul lavoro accaduto il 07/03/2019 (più di un anno prima), infortunio specificamente descritto nelle sue modalità con dichiarazione sottoscritta dallo stesso lavoratore (“Riferisce che mentre avvitava le bielle, si incastrava l'avvitatore e gli procurava uno strappo all'arto destro e sinistro”) e che lo stesso odierno appellante nega, nei suoi scritti difensivi essere avvenuto.
Anche nel successivo certificato di malattia professionale del 14/07/2020 si dà atto, così come rilevato nella gravata sentenza e sempre come circostanza riferita dal lavoratore (risulta infatti contenuta nello spazio “riservato all'assicurato” sottoscritto dall'appellante) dell'essere il lavoratore adibito, evidentemente anche alla data di redazione del certificato, al settore “110 biella e captatore” e cioè ad una mansione che, pacificamente, il lavoratore non svolgeva più da tempo alla data di redazione del certificato e cioè da quando, a seguito delle sue condizioni fisiche, gli erano state cambiate (a partire dall'aprile 2019) le mansioni con adibizione al settore “delibera meccanica”.
Trattasi di risultanze documentali che portano inevitabilmente a ritenere che il rilascio di tale certificazione medica sia dovuto ad informazioni non corrispondenti al vero riferite al suddetto medico curante dallo stesso lavoratore, informazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non possono ritenersi frutto di fraintendimento e che, inevitabilmente, ne inficiano l'attendibilità (con particolare riferimento alla sua inabilità al
[.. lavoro tanto più se rapportata a mansioni, quelle dichiarate nel certificato del 14/7/2020, lavoratore più Pt_5 Pt_6 Parte_7
Si deve rilevare a tale proposito, non solo la specificità, nel certificato del 14/07/2020, dell'indicazione del settore a cui era adibito l'odierno appellante ma anche, con riferimento all'infortunio del 07/03/2019, il carattere dettagliato della descrizione dell'infortunio, con tanto di indicazione di data e delle modalità di realizzazione (“Riferisce che mentre avvitava le bielle, si incastrava l'avvitatore e gli procurava uno strappo all'arto destro e sinistro”), nonché l'ulteriore menzione del suddetto infortunio nella conversazione WhatsApp (all.18 del ricorso) intrattenuta, in epoca prossima al suo asserito verificarsi, dal lavoratore con il suo referente sindacale (così come pure riportata nella motivazione della gravata sentenza)
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure tanto in ordine alla inidoneità della patologia oggetto della certificazione del medico curante a giustificare in concreto l'assenza dal lavoro dell'odierno appellante che in ordine alla piena consapevolezza da parte di quest'ultimo della stessa e al conseguente uso strumentale a tale fine della certificazione in questione. Trattasi di accertamento, quello effettuato dal giudice di prime cure, che risulta in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, così come correttamente enunciati nella parte motiva della gravata sentenza e che in questa sede si intende ribadire.
Deve in tale ambito ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sindacabilità, per quanto riguarda in particolare la concreta inabilità del dipendente allo svolgimento delle proprie ordinarie mansioni lavorative, anche della certificazione medica prodotta da quest'ultimo in quanto elemento di convincimento, sotto tale profilo, liberamente valutabile anche sulla base del comportamento tenuto dal lavoratore, delle terapie effettivamente praticate e di altre circostanze (in tal senso Cass. n. 5622 del 5/5/2000 citata nella parte motiva della gravata sentenza. Sempre in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di contestare la veridicità della malattia del dipendente senza la necessità di presentare querela di falso nei confronti del certificato medico e della possibilità per il giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti in corso di causa, cfr Cass. n. 30551 del 27/11/2024).
Né il lavoratore potrebbe invocare a suo favore quanto disposto dall'art. 5 della l. n. 300/1970 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore e sulla facoltà dello stesso datore di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Devono infatti ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua tali disposizioni non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza (Cass. n. 11697 del 17/06/2020 con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al datore. Sempre nello stesso senso Cass. n. 25162 del 26/11/2014 e Cass. n. 6236 del 03/05/2001).
Nè possono ritenersi condivisibili le contestazioni effettuate a tale proposito dall'appellante con i motivi di impugnazione precedentemente indicati.
Non può innanzitutto attribuirsi valore vincolante al contenuto della sentenza, pacificamente passata in giudicato, del Tribunale di Cassino n. 646/2022, la quale all'esito di un giudizio instaurato dal odierno appellante nei confronti dell' (al fine di ottenere le CP_6 prestazioni di competenza di tale ente previdenziale) veniva affermata l'inabilità assoluta al lavoro per il periodo dal 17/06/2020 al 17/09/2020 e l'idoneità della patologia accertata (malattia di più grave a dx) a determinare un danno permanente pari al 10%, Persona_1
Trattasi di accertamento al quale, per essere stata effettuato ai diversi fini del riconoscimento in capo all'odierno appellante delle prestazioni e all'esito di un giudizio CP_6 svoltosi (legittimamente) senza la partecipazione della società datrice, non può attribuirsi valore vincolante ai fini della presente decisione nemmeno sotto il profilo di una sua efficacia riflessa.
Trattasi del resto di accertamento che, una volta esclusa qualsiasi possibilità di attribuire allo stesso effetto giuridicamente vincolante nel presente giudizio, non può nemmeno di per sé ritenersi utilizzabile, con specifico riferimento agli atti istruttori ivi espletati, come prova atipica, ai fini della valutazione della inidoneità dell'appellante allo svolgimento delle mansioni a cui era adibito nel periodo di malattia, essendo lo stesso chiaramente riconducibile, così come si evince con chiarezza dal contenuto della CTU medico legale espletata nell'ambito di tale giudizio ed integralmente condivisa dal Tribunale a fondamento della sua decisione, alle mansioni , di montaggio e di avvitamento, espletate dall'appellante anteriormente alle diverse mansioni di addetto alla “delibera meccanica” a cui era stato assegnato al momento dell'inizio della malattia oggetto di contestazione.
Né elementi ulteriori in senso contrario, si osserva, possono del resto desumersi dalle prove testimoniali, i cui verbali sono stati prodotti dall'appellante nella precedente fase del giudizio, esperite nel corso di tale giudizio, dichiarazioni testimoniali che, non è nemmeno possibile valutare compiutamente in assenza della produzione del ricorso introduttivo di tale giudizio, essendo riferite a capitoli di prova ivi formulati) e che in ogni caso risultano chiaramente riconducibili, così come le valutazioni medico-legali di cui alla CTU espletata nell'ambito di tale giudizio, alle mansioni di montaggio e di avvitamento espletate dall'appellante Par anteriormente mansioni di addetto alla “delibera meccanica” a era stato assegnato al momento dell'inizio della malattia oggetto di contestazione.
Per analogo ed assorbente ordine di ragioni non può attribuirsi rilievo nemmeno alla ulteriore sentenza del Tribunale di Cassino del 21/05/2025 prodotta nel corso dell'odierna udienza, la quale si limita ad accertare, così come si evince dalla parte motiva di tale sentenza, sempre con riferimento alle citate mansioni di montatore e avvitatore, la natura professionale di una malattia denunciata il 08/08/2022 e di un conseguente danno biologico permanente nella misura del 16% (di per sé non incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa) senza accertare alcuna inabilità assoluta al lavoro con riferimento al periodo di malattia oggetto di controversia.
Deve inoltre considerarsi pienamente legittimo tanto più in ragione delle risultanze peritali all'esito dei chiarimenti richiesti a tale proposito dal giudice di prime cure ove il CTU, il quale ha in tale sede dichiarato in sostanza di non essere in grado di accertare a posteriori l'incompatibilità delle mansioni assegnate con la patologia di cui alla certificazione prodotta, pur evidenziando come le stesse potessero essere svolte anche dalla
“mano controlaterale (“Risulta pertanto difficile affermare con certezza aposteriori se e per quanto tempo il ricorrente riuscisse ad espletare attività lavorative, suppur semplici come quella rappresenta esclusivamente da un controllo visivo e dalla necessità di premere un pulsante su un display, non è peraltro, possibile escludere la possibilità che lo stesso usasse l'altra mano nell'effettuazione di tale operazione”, cfr, relazione integrativa depositata in data 16/05/2024), l'utilizzo a tale fine, anche al fine di disattendere parzialmente gli esiti dell' accertamento peritale effettuato nella precedente fase del giudizio, di nozioni di comune esperienza costituendo le considerazioni effettuate a tale proposito del giudice di prime cure pienamente conformi a quanto previsto dall'art. 115, comma 2, c.p.c. alla cui stregua, come noto, “Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (in tal senso Cass. n. 17757 del 07/08/2014. Nello stesso senso Cass. n. 7086 del 20/3/2017 e Cass. n. n. 11440 del 18/11/1997).
Si evidenzia a tale proposito la tassatività normativa che l'art. 116 c.p.c. stabilisce per ogni limite del libero convincimento e che inibisce quindi al giudicante di creare interpretativamente una astratta e generale gerarchia di efficacia delle prove a seconda dell'oggetto cui attengono (sul canone del libero convincimento come strumento dell'accertamento fattuale e sulla inesistenza nell'ordinamento - al di là delle normative eccezioni di prova legale - di una gerarchia dell'efficacia delle prove cfr. Cass. n. 7086 del 20/03/2017 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta infatti solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa e dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è attribuita una valenza legale (ex plurimis, Cass. n. 7394 del 26/03/2010, n. 7394).
Nè le conclusioni del giudice di prime cure possono in qualche modo ritenersi inficiate dalla generica dichiarazione resa dalla dottoressa del 14/07/2020 (all. 14 del Persona_2 ricorso di primo grado) la quale riferisce solo, in sostanza, dell'erroneo utilizzo del modulo per infortunio senza contestare in alcun modo le circostanze che dalla certificazione del 17/06/2020 risultano essergli state riferite dallo stesso lavoratore e peraltro riportando contestualmente, nella certificazione prodotta a correzione ed inviata in pari data alla società appellata, come già evidenziato una ulteriore circostanza fuorviante in ordine al settore di assegnazione del lavoratore.
Si ritiene pertanto inammissibile l'audizione, richiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c., del suddetto medico curante non potendo attribuire alla stessa, nel contesto probatorio precedentemente evidenziato, carattere di indispensabilità ai fini della presente decisione.
Non valgono a mutare tali conclusioni istruttorie le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, nel corso dell'udienza del 03/07/2024, dall'odierno appellante, il quale nel descrivere le mansioni alle quali da ultimo è stato assegnato ove lamentava in particolare l'elevato numero dei “click” necessari per espletare il controllo aggiungendo inoltre di doversi anche occupare di “inserire due sensori per auto a lato del motore” (“….nella mia ultima postazione dovevo digitare dei tasti su tablet per dare conferma, si trattava di 18/20 click per auto ed erano nell'ultimo periodo 375 auto nelle 8 ore lavorative. Dovevo anche inserire due sensori per auto a lato del motore”, cfr. verbale di udienza del 03/07/2024).
Trattasi di dichiarazioni che, oltre a non mutare, in sostanza, il complessivo quadro istruttorio evidenziato e valutato dal giudice di prime cure (essendo la rappresentazione data dall'odierno appellante in tale sede in sostanza relativa all'aspetto quantitativo di una mansione comunque consistente nella digitazione di tasti su un tablet restando comunque del tutto indeterminata l'ulteriore attività di inserimento di sensori pure dichiarata dall'appellante) risultano in ogni caso inammissibili trattandosi di circostanze di fatto tardivamente dedotte con conseguente inaccoglibilità anche dell'approfondimento peritale richiesto dall'appellante.
Quest'ultimo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non ha infatti tempestivamente contestato in modo compiuto il contenuto delle mansioni svolte presso la
“delibera meccanica” così dedotte in sede di comparsa di costituzione Parte_8 di primo grado dalla società appellata e così come riscontrate dalla documentazione allegata tale atto (scheda descrittiva delle mansioni prodotta come all. 9) parimenti non specificamente contestata dall'odierno appellante (alla cui stregua l'attività lavorativa espletata in adempimento di tale incarico, “a far data dal mese di aprile e fino al mese di luglio 2020 consisteva, sempre presso la ell'effettuare un controllo visivo Parte_9 su un pezzo e premere un pulsante di OK o KO su tablet (doc. 9 –Tabella descrizione attività cfr, in particolare, punto 22 tale atto) Parte_10
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, risultano infatti essere stata effettuate successivamente alla prima udienza di discussione, avvenuta quest'ultima, al più tardi, (successivamente all'articolato svolgimento del tentativo di conciliazione effettuato nella precedente fase del giudizio) all'udienza dell'08/03/2022 (ove dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione si provvedeva a discutere le relative istanze istruttorie) e addirittura dopo lo svolgimento di attività istruttoria (consistita in particolare, in acquisizioni documentali e nell'espletamento di CTU medico legale) condotta processuale quest'ultima che, comunque, oltre a determinare l'inammissibilità di tali deduzioni in fatto costituisce in ogni caso elemento di prova sfavorevole all'odierno appellante ex art. 116, comma 2 c.p.c.
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'onere di contestazione tempestiva riguarda anche il ricorrente, perchè tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (in tal senso Cass. n. 12636 del 13/06/2005, Nello stesso senso Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n. 13221 del 26/7/2012).
Trattasi di condotta, quella accertata dal Tribunale, che, così come condivisibilmente affermato del giudice di prime cure, integra certamente una giusta causa di licenziamento.
Non possono a tale proposito che ribadirsi, tanto più in assenza di specifiche e idonee contestazioni da parte dell'appellante, le considerazioni effettuate dal giudice di prime cure, in ordine al costituire il consapevole e strumentale utilizzo, al fine di giustificare in modo fittizio una prolungata assenza dal lavoro, della patologia citata e della certificazione prodotta alla società datrice (ottenuta quest'ultima anche fornendo al medico curante informazioni fuorvianti), violazione dei generali doveri contrattuali di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) oltre che di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) e a compromettere irrimediabilmente, in ragione delle modalità concrete con cui tale condotta è stata realizzata (in termini di intensità dell'elemento soggettivo e considerata, oltre alla gravità intrinseca degli obblighi contrattuali precedentemente indicati, la non breve durata dell'assenza, pari a più di un mese e cioè dal 17/06/2020 sino al licenziamento del 23/07/2020), il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Tale condotta risulta del resto assimilabile, così come pure rilevato dal Tribunale, sotto il profilo del suo disvalore e della sua negativa incidenza sul vincolo fiduciario, all'ipotesi contrattualmente sanzionata con il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 24, par. B, lett. m), CCNL applicabile, dello svolgimento “in dichiarato stato di malattia o infortunio, altra attività lavorativa ancorché non remunerata o attività anche ludiche non compatibili con il suddetto stato” (cfr. estratto del contratto collettivo aziendale pacificamente applicato prodotto quale all. 33 della comparsa di costituzione della società appellata)
Deve peraltro escludersi che la condotta contestata, così come emersa all'esito del presente giudizio (anche in relazione alla durata dell'assenza e dell'utilizzo a tale fine di documentazione medica ottenuta mediante indicazioni fuorvianti) possa in qualche modo essere riconducibile a taluna delle ipotesi sanzionate dalla contrattazione collettiva applicabile prodotta in atti con sanzioni conservative o anche con licenziamento con preavviso, ipotesi quest'ultima, del resto, nemmeno specificamente allegata dall'appellante e che non risulta comunque desumibile nemmeno dalla documentazione prodotta in atti (cfr. estratto del contratto collettivo prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della società resistente).
Nè può reputarsi meritevole di accoglimento il quarto motivo relativo alla violazione del principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito (stante l'asserita diversità del fatto accertato dal Tribunale rispetto agli addebiti contestati) e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.
Osserva il Collegio alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di contestazione in sede disciplinare è da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare. La contestazione disciplinare deve delineare l'addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (cfr. Cass. n. 22583 del 10/08/2021, Cass. n. 10154 del 21/04/2017, Cass. n 14880 del 13/06/2013 e Cass. n. 10015 del 6/5/2011).
Tale onere può essere assolto dal datore di lavoro senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. n. 10662 del 15/5/2014. Sempre nello stesso senso Cass. n. 29240 del 06/12/2017).
Nel presente caso di specie la società appellata con la lettera di contestazione disciplinare del 10/07/2020, a fondamento del licenziamento impugnato, nel Parte_11 contestare all'odierno appellante l'attività svolta presso gli esercizi commerciali “la Novità” e “I Tre come tali fatti “tali Parte_12 Pt_13 da far presumere la simulazione dell'infortunio ovvero il comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro nonché del dovere di fedeltà aziendale, potenzialmente determinante il prolungamento dell'infortunio stesso, il tutto in espressa violazione dell'articolo 24, lettera m), titolo quarto del CCSL applicato”.
Trattasi di contestazione che deve intendersi comprensiva anche della condotta accertata dal giudice di prime cure e cioè l'indebito e strumentale utilizzo, al fine di assentarsi dal lavoro, di una patologia che di per sé non impediva all'appellante lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Una tale condotta risulta infatti implicitamente ma chiaramente contenuta, in particolare, nell'addebito relativo alla simulazione dell'infortunio attestato nella certificazione medica prodotta alla società (essendo la successiva qualificazione come malattia professionale effettuata dalla d.ssa intervenuta solo successivamente alla ricezione della Persona_2 contestazione disciplinare) ove, sostanzialmente, si contestava lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di un'attività lavorativa non solo suscettibile di ritardare la guarigione del lavoratore ma anche tale da far ritenere l'insussistenza o comunque l'inidoneità a tale scopo (a prescindere dalla sua qualificabilità come infortunio o malattia professionale) della stessa patologia addotta a giustificativo dell'assenza, fatto che, nella sua essenzialità, deve pertanto intendersi validamente contestato all'appellante senza che a tale proposito possa ravvisarsi una rilevante violazione del suo diritto di difesa.
Non può in particolare che condividersi quanto rilevato a tale proposito dal giudice di prime cure alla cui stregua la “simulazione dell'infortunio lavorativo, rectius, della malattia professionale di cui alla contestazione disciplinare” non debba essere intesa nel senso che il non fosse realmente affetto dal morbo di quanto piuttosto nel senso Pt_1 Persona_1 che tale condizione patologica fosse del tutto inidonea, in relazione allo svolgimento delle mansioni a cui era assegnato il all'epoca della contestata assenza per malattia, “a Pt_1 determinare una incapacità dello stesso a rendere la prestazione” e quindi a giustificare l'assenza contestata.
Trattasi di considerazioni alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all'esame delle altre questioni prospettate dalle parti risultando in particolare la fondatezza dell'addebito in questione, idoneo di per sé solo giustificare il provvedimento espulsivo impugnato, assorbente, così come pure rilevato dal giudice di prime cure, rispetto all'esame degli ulteriori profili di addebito, contestati in via autonoma e/o congiunta con la lettera del 10/07/2020.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario