CASS
Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48452 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) LI DI, nato a [...] il [...], 2) ER IA, nata a [...] il 13/12/1.958, 3) LI SE, nato a [...] il [...], 4) LI CA, nato a [...] il [...], avverso il decreto del 23/03/2023 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in sede di misure di prevenzione, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione al decreto di stato passivo emesso dal medesimo Tribunale 1'11 marzo 2022 nell'ambito della Penale Sent. Sez. 2 Num. 48452 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 procedura ablativa nei confronti di AS s.r.I., ha ammesso in favore di LI DI il credito di restituzione di anticipazioni dell'amministratore unico per la somma di euro 81.175,74 ed ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dall'Agenzia delle Entrate e dai ricorrenti in qualità di soci, escludendo i loro crediti dallo stato passivo. Il Tribunale ha rilevato che si aveva avuta prova certa di un credito sorto anteriormente al sequestro solo con riguardo a quanto ammesso in favore di LI DI quale amministratore unico, negli altri casi essendosi ritenuto, per i motivi indicati nel provvedimento impugnato, che tale prova non vi fosse, ovvero che i soci non avessero diritto alla restituzione di quanto da loro versato alla società. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, LI DI, ER IA, LI SE e LI CA. Deducono: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva per le ragioni sinteticamente differenziate come segue. A) La prova dei rispettivi crediti dei ricorrenti era costituita dalla loro esposizione nei bilanci della AS s.r.l. regolarmente depositati, così essendosi soddisfatto l'onere previsto dall'art. 52, comma 1, lett. c), d.l.vo n. 159 del 2011 costituito dall'avere provato il rapporto sottostante alla ricognizione di debito attraverso validi documenti giustificativi aventi data certa anteriore al sequestro, come richiesto dall'art. 58 stesso decreto e dalla giurisprudenza di legittimità che tale norma ha interpretato. B) Sarebbe contraddittorio il fatto di aver ritenuto che il LI DI avesse provato attraverso documentazione bancaria di aver versato alla società somme per euro 200 mila per poi ritenere non provata parte del credito per cui il ricorrente ha fatto domanda in misura inferiore (per euro 112.466,69) senza evidenziare alcuna condotta elusiva;
C) Quanto alla somma di euro 30.464,52, il rigetto della domanda non sarebbe giuridicamente corretto essendo detti crediti risultanti dai bilanci della società e dunque muniti di documenti giustificativi. D) Dai bilanci della società e dai partitari di contabilità risultano versamenti dei soci in conto di futuro aumento di capitale sociale per euro 365.887,26, parte dei quali provati da un bonifico effettuato da ER IA per euro 154.981,05. L'intervenuto sequestro delle quote sociali aveva impedito che si procedesse all'aumento del capitale sociale della società con consequenziale legittimità della domanda di restituzione di tali somme da parte degli istanti. La diversa interpretazione della natura di tale credito operata dal Tribunale - secondo cui non si tratterebbe di versamenti in conto futuro aumento di capitale 2 h(t ma di versamenti in conto capitale, come tali non soggetti a restituzione - sarebbe erronea e poggerebbe su dati ricostruttivi incerti, al contrario delle chiare indicazioni contenute nei bilanci e nei partitari di contabilità antecedenti al sequestro. In ogni caso, vi sarebbe prova del versamento di ER IA almeno di una parte della somma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto alle prime argomentazioni contenute in ricorso, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge nella interpretazione dell'art. 52 d.l.vo 159 del 2011. Come è stato efficacemente osservato nella sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Banca Monte dei Paschi di Siena, Rv. 265606, la norma dell'art. 52, intitolata "diritti dei terzi', al primo cornma fissa il principio generale secondo cui "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni. A'.Le "condizioni" che lasciano impregiudicati i diritti dei terzi creditori attengono principalmente alla certezza del credito, in quanto si è in presenza di una disciplina che tiene conto di come in simili contesti possano risultare sospette le obbligazioni assunte tra privati, possibile manovra di riciclaggio ed occultamento di beni illeciti. Per quel che interessa in questa sede, nel caso previsto dalla lettera c) della norma (promessa di pagamento o di ricognizione di debito), si richiede che il creditore provi il rapporto fondamentale;
peraltro, il perché dell'onere della prova del credito di cui alla lettera c) ben si comprende perché si è in presenza di quei casi particolari in cui, secondo la legge civile, il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante che si presume valido (si discute, difatti, di obbligazioni cartolari e dei casi di cui all'art. 1988 cc); si tratta, quindi, di tipici strumenti di cui si teme l'utilizzo per aggirare le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali" (cfr. motivazione sentenza citata fgg. 3 e 4). 2. Tale essendo lo scopo della norma, si comprende bene come non è sufficiente l'indicazione in bilancio o nei partitari di contabilità della società soggetta a sequestro di prevenzione del credito dell'amministratore unico, poiché questa iscrizione - pacificamente valida come ricognizione di debito secondo la giurisprudenza civile (cfr. Sez. 1, n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) - non prova il rapporto fondamentale sottostante, prova che sarebbe rimessa, diversamente opinando, alle scelte contabili autoreferenziali ed interessate dello 3 Il Presidente IO GA stesso amministratore della società e dei soci che oggi invocano la sussistenza del credito, con l'ovvia conseguenza di un facile aggiramento della normativa in tema di misure di prevenzione, nella quale i normali rapporti privatistici vengono alterati dalla presenza di un terzo nel quale si radica la pretesa statale, allo stesso modo di quanto avviene in materia fallimentare a proposito della efficacia probatoria nei confronti del curatore dei libri bollati e vidimati indicati dall'art. 2710 cod. civ., norma la cui portata, infatti, è limitata solo ai rapporti tra imprenditori nell'esercizio dell'impresa (cfr. Sez. U. civili, in. 4213 del 20/02/2013, Rv. 625119). Ne consegue che le domande di LI DI quale amministratore unico - seguendo i corretti conteggi del Tribunale di cui a fg. 9 del provvedimento impugnato, contestati dalla difesa con argomenti attinenti al merito del giudizio - così come le domande dei soci ER IA, LI SE e LI CA (tutti facenti parte di un unico nucleo familiare), sono infondate, con assorbimento di ogni ulteriore argomentazione sui predetti punti. 2. Quanto alla qualificazione operata dal Tribunale del credito dei ricorrenti di euro 365.887,26 come finanziamento in conto capitale non soggetto a restituzione, anziché come finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale, l'ordinanza impugnata, ai fgg. 10 e segg., ha operato una interpretazione a tutto campo della volontà delle parti nel porre l'indicazione in bilancio, valutando una serie di dati oggettivi e contabili, senza incorrere in travisamenti o illogici tà rilevabili in questa sede, con la conseguenza che l'operazione ermeneutica è propria del giudizio di merito, nell'ambito del quale rimangono relegate le differenti prospettazioni difensive. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.10.2023. • Il Consigliere estensore SE GA wwt4Jik.i
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in sede di misure di prevenzione, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione al decreto di stato passivo emesso dal medesimo Tribunale 1'11 marzo 2022 nell'ambito della Penale Sent. Sez. 2 Num. 48452 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/10/2023 procedura ablativa nei confronti di AS s.r.I., ha ammesso in favore di LI DI il credito di restituzione di anticipazioni dell'amministratore unico per la somma di euro 81.175,74 ed ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dall'Agenzia delle Entrate e dai ricorrenti in qualità di soci, escludendo i loro crediti dallo stato passivo. Il Tribunale ha rilevato che si aveva avuta prova certa di un credito sorto anteriormente al sequestro solo con riguardo a quanto ammesso in favore di LI DI quale amministratore unico, negli altri casi essendosi ritenuto, per i motivi indicati nel provvedimento impugnato, che tale prova non vi fosse, ovvero che i soci non avessero diritto alla restituzione di quanto da loro versato alla società. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, LI DI, ER IA, LI SE e LI CA. Deducono: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva per le ragioni sinteticamente differenziate come segue. A) La prova dei rispettivi crediti dei ricorrenti era costituita dalla loro esposizione nei bilanci della AS s.r.l. regolarmente depositati, così essendosi soddisfatto l'onere previsto dall'art. 52, comma 1, lett. c), d.l.vo n. 159 del 2011 costituito dall'avere provato il rapporto sottostante alla ricognizione di debito attraverso validi documenti giustificativi aventi data certa anteriore al sequestro, come richiesto dall'art. 58 stesso decreto e dalla giurisprudenza di legittimità che tale norma ha interpretato. B) Sarebbe contraddittorio il fatto di aver ritenuto che il LI DI avesse provato attraverso documentazione bancaria di aver versato alla società somme per euro 200 mila per poi ritenere non provata parte del credito per cui il ricorrente ha fatto domanda in misura inferiore (per euro 112.466,69) senza evidenziare alcuna condotta elusiva;
C) Quanto alla somma di euro 30.464,52, il rigetto della domanda non sarebbe giuridicamente corretto essendo detti crediti risultanti dai bilanci della società e dunque muniti di documenti giustificativi. D) Dai bilanci della società e dai partitari di contabilità risultano versamenti dei soci in conto di futuro aumento di capitale sociale per euro 365.887,26, parte dei quali provati da un bonifico effettuato da ER IA per euro 154.981,05. L'intervenuto sequestro delle quote sociali aveva impedito che si procedesse all'aumento del capitale sociale della società con consequenziale legittimità della domanda di restituzione di tali somme da parte degli istanti. La diversa interpretazione della natura di tale credito operata dal Tribunale - secondo cui non si tratterebbe di versamenti in conto futuro aumento di capitale 2 h(t ma di versamenti in conto capitale, come tali non soggetti a restituzione - sarebbe erronea e poggerebbe su dati ricostruttivi incerti, al contrario delle chiare indicazioni contenute nei bilanci e nei partitari di contabilità antecedenti al sequestro. In ogni caso, vi sarebbe prova del versamento di ER IA almeno di una parte della somma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto alle prime argomentazioni contenute in ricorso, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge nella interpretazione dell'art. 52 d.l.vo 159 del 2011. Come è stato efficacemente osservato nella sentenza di questa Corte di legittimità, Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Banca Monte dei Paschi di Siena, Rv. 265606, la norma dell'art. 52, intitolata "diritti dei terzi', al primo cornma fissa il principio generale secondo cui "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni. A'.Le "condizioni" che lasciano impregiudicati i diritti dei terzi creditori attengono principalmente alla certezza del credito, in quanto si è in presenza di una disciplina che tiene conto di come in simili contesti possano risultare sospette le obbligazioni assunte tra privati, possibile manovra di riciclaggio ed occultamento di beni illeciti. Per quel che interessa in questa sede, nel caso previsto dalla lettera c) della norma (promessa di pagamento o di ricognizione di debito), si richiede che il creditore provi il rapporto fondamentale;
peraltro, il perché dell'onere della prova del credito di cui alla lettera c) ben si comprende perché si è in presenza di quei casi particolari in cui, secondo la legge civile, il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante che si presume valido (si discute, difatti, di obbligazioni cartolari e dei casi di cui all'art. 1988 cc); si tratta, quindi, di tipici strumenti di cui si teme l'utilizzo per aggirare le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali" (cfr. motivazione sentenza citata fgg. 3 e 4). 2. Tale essendo lo scopo della norma, si comprende bene come non è sufficiente l'indicazione in bilancio o nei partitari di contabilità della società soggetta a sequestro di prevenzione del credito dell'amministratore unico, poiché questa iscrizione - pacificamente valida come ricognizione di debito secondo la giurisprudenza civile (cfr. Sez. 1, n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) - non prova il rapporto fondamentale sottostante, prova che sarebbe rimessa, diversamente opinando, alle scelte contabili autoreferenziali ed interessate dello 3 Il Presidente IO GA stesso amministratore della società e dei soci che oggi invocano la sussistenza del credito, con l'ovvia conseguenza di un facile aggiramento della normativa in tema di misure di prevenzione, nella quale i normali rapporti privatistici vengono alterati dalla presenza di un terzo nel quale si radica la pretesa statale, allo stesso modo di quanto avviene in materia fallimentare a proposito della efficacia probatoria nei confronti del curatore dei libri bollati e vidimati indicati dall'art. 2710 cod. civ., norma la cui portata, infatti, è limitata solo ai rapporti tra imprenditori nell'esercizio dell'impresa (cfr. Sez. U. civili, in. 4213 del 20/02/2013, Rv. 625119). Ne consegue che le domande di LI DI quale amministratore unico - seguendo i corretti conteggi del Tribunale di cui a fg. 9 del provvedimento impugnato, contestati dalla difesa con argomenti attinenti al merito del giudizio - così come le domande dei soci ER IA, LI SE e LI CA (tutti facenti parte di un unico nucleo familiare), sono infondate, con assorbimento di ogni ulteriore argomentazione sui predetti punti. 2. Quanto alla qualificazione operata dal Tribunale del credito dei ricorrenti di euro 365.887,26 come finanziamento in conto capitale non soggetto a restituzione, anziché come finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale, l'ordinanza impugnata, ai fgg. 10 e segg., ha operato una interpretazione a tutto campo della volontà delle parti nel porre l'indicazione in bilancio, valutando una serie di dati oggettivi e contabili, senza incorrere in travisamenti o illogici tà rilevabili in questa sede, con la conseguenza che l'operazione ermeneutica è propria del giudizio di merito, nell'ambito del quale rimangono relegate le differenti prospettazioni difensive. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.10.2023. • Il Consigliere estensore SE GA wwt4Jik.i