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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6142/2025, promossa da:
- Avv. VRICELLA MATTEO, Avv. SANCHEZ CODONI Parte_1
JACOBO, Avv. GIUDICI MATTIA ricorrente
CONTRO
Avv. MARCHESAN FRANCESCA Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 6142/2025, promossa da:
- Avv. VRICELLA MATTEO, Avv. SANCHEZ CODONI Parte_1
JACOBO, Avv. GIUDICI MATTIA ricorrente
CONTRO
Avv. MARCHESAN FRANCESCA Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison