Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

    La Corte ritiene legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa, basata sul principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte. La presunzione è considerata dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non viola il divieto di doppia presunzione. L'accertamento del maggior reddito societario costituisce presupposto logico-giuridico per l'applicazione della presunzione di distribuzione. L'onere della prova si inverte sul socio, che deve dimostrare la mancata percezione degli utili, cosa che il ricorrente non ha fatto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992

    La Corte ritiene infondata la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992. La norma non ha introdotto principi nuovi o più gravosi, né abolito l'istituto delle presunzioni, ma ha precisato che la prova deve essere in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, che contempla il ricorso alle presunzioni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma non contrasta con l'applicabilità delle presunzioni legali che impongono al contribuente l'onere della prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 39
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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