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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
PA STEFANO, TO
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Via Mazzini17 47121 Forlimpopoli FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03F001534 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
04/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.2.2025 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Cesena (FC), difeso dall'avv. Difensore_1 del Foro di Forlì, presentava ricorso avverso l'atto di responsabilità, avviso di accertamento n. THF03F001534/2024 notificatogli il 12.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-
Cesena, Ufficio Controlli, che gli richiedeva il pagamento della somma di € 12.447,00, oltre interessi e sanzioni, in qualità di socio della Società_1 Srl nell'anno d'imposta 2018. La pretesa traeva origine da un precedente avviso di accertamento, n.THF03F001533/2024, notificato alla società con il quale l'AdE aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti per € 50.209,10; nel 2018 la società era “a ristretta base societaria”, essendo il capitale sociale detenuto dal sig. Ricorrente_1 (51%), dalla sig.ra Nominativo_2 (29%) e dal sig. Nominativo_3 (20%), e conseguentemente l'A.F. aveva presuntivamente ritenuto che gli utili extracontabili fossero stati ripartiti fra i soci ed aveva perciò contestato alla società l'omesso versamento delle ritenute su tali utili presuntivamente distribuiti, ai sensi dell'art. 27, 1° co., DPR 600/73, ed aveva altresì recuperato, con separati avvisi di accertamento indirizzati a ciascun socio, l'imposta sugli utili attribuitigli. La Società_1 Srl era cessata il 30.11.2021 e l'AdE aveva esteso ai singoli soci la responsabilità per le imposte (ritenute d'acconto) non pagate dalla società, notificando loro specifici provvedimenti: il sig. Nominativo_3 aveva definito la sua posizione in proporzione alla propria quota, mentre a ciascuno degli altri due soci erano stati notificati avvisi di responsabilità e il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato quello a lui indirizzato.
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Forlì, previa sospensione dell'atto impugnato, “nel merito: in via principale: [di] accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'avviso di accertamento N. THF03F001534/2024, notificato il 12.12.2024, nullo e/o invalido e/o inefficace e/o annullabile. Con vittoria degli onorari di lite, spese legali, oltre 15% di rimborso spese forfettaria, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. Spese compensate in caso di soccombenza.”. Giustificava le proprie richieste contestando l'automatismo con cui l'AdE aveva presunto la distribuzione degli utili, utilizzando una presunzione semplice (senza dar conto degli elementi gravi, precisi e concordanti necessari a supportarla) senza fornire la prova della sussistenza di liquidità idonea a riversare i ricavi occulti ai soci, in violazione dell'art. 2697 cc e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/1992.
Con le controdeduzioni 11.3.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio
Legale, chiedeva a questa Corte di “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare pienamente legittimo e valido l'atto impugnato. Con vittoria di spese come da allegata nota.”. Dopo aver ben chiarito i motivi della pretesa tributaria (“i soci subentrano nei rapporti della società di capitali per il fatto stesso della sua avvenuta estinzione”, Cass SS.UU. n.28709/2020, indipendentemente dal fatto che abbiano goduto di qualsivoglia riparto in base al bilancio finale di liquidazione) e il motivo del ricorso (la mancanza di prova della sussistenza di liquidità idonea a riversare i ricavi occulti sui soci, senza contestare l'accertamento operato nei confronti della società e la sussistenza della ristretta base societaria) l'AdE richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di società a ristretta base partecipativa, che legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ponendo a carico del socio l'onere di fornire la prova contraria (per esempio, accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi da parte della società); osservava inoltre che la fattispecie non si poneva in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado ed era caratterizzata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Infine affermava l'irrilevanza della novella di cui all'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992, in presenza di presunzioni legali relative.
Il 4.7.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
L'atto impugnato non è un accertamento diretto del reddito del socio, bensì un atto di responsabilità per un debito proprio della società (l'omesso versamento delle ritenute nell'anno d'imposta 2018), la quale agiva quale sostituto d'imposta; cancellata la società, l'imputazione della responsabilità in capo al Sig.
Ricorrente_1, nel 2018 socio al 51% della Società_1 Srl, è poi perfettamente legittima. “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.” (Cass., SS. UU., n. 6070/2013); la giurisprudenza ha inoltre chiarito che la successione dei soci nei rapporti debitori della società estinta opera a prescindere dalla percezione di attivo in sede di liquidazione, configurando una successione processuale che legittima l'azione dei creditori sociali (Cass. n. 9094/2017).
Ciò premesso per chiarezza, va osservato che la doglianza fondamentale del ricorrente verte sulla legittimità della presunzione di distribuzione (in capo ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa) degli utili extracontabili accertati in capo alla società stessa.
La censura peraltro è infondata. E' infatti in aperto e ingiustificato contrasto con un principio di diritto ormai pacifico e consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa;
la presunzione si fonda sul principio (“id quod plerumque accidit”) secondo cui, in un contesto societario caratterizzato da un numero esiguo di soci, spesso legati da vincoli familiari o di stretta fiducia, esiste un elevato grado di compartecipazione e di reciproco controllo nella gestione sociale;
la circostanza rende quindi estremamente probabile che i maggiori ricavi non contabilizzati, una volta accertati, siano stati effettivamente distribuiti tra i soci medesimi. E tale conclusione -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- non si fonda su un inammissibile automatismo, ma su una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e non si pone in contrasto con il divieto di doppia presunzione (“praesumptio de praesumpto”) poiché “ ...il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (Cass. n. 3882/2023); l'accertamento del maggior reddito societario (nella fattispecie derivante da costi per operazioni oggettivamente inesistenti) costituisce quindi il presupposto logico-giuridico per l'applicazione della presunzione di distribuzione.
Una volta che l'A.F. ha provato i fatti costitutivi della presunzione (l'esistenza di utili extracontabili e la ristretta compagine sociale: circostanze non contestate nel presente giudizio) l'onere della prova si inverte, gravando sul socio il compito di dimostrare la mancata percezione di tali utili, per esempio allegando l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi da parte della società o fornendo la prova della propria estraneità alla gestione sociale. Nella fattispecie, invece, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione di principio sulla legittimità della presunzione, senza dedurre e, men che meno, dimostrare alcun elemento sostanziale idoneo a superarla (né il difforme utilizzo dei maggiori ricavi, nè l'estraneità del Sig. Ricorrente_1, fra l'altro socio di maggioranza con una quota del 51%, alla gestione della società).
Parimenti infondata è poi la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992, introdotta dall'art.6, L. n.130/2022, che ha codificato l'onere probatorio a carico dell'A.F.; la norma non ha infatti introdotto principi nuovi o più gravosi rispetto a quelli vigenti, né ha abolito l'istituto delle presunzioni, ma ha semplicemente precisato che la prova fornita dall'AdE deve essere “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, che contempla espressamente il ricorso alle presunzioni (art. 39, DPR n.600/1973; art. 2727 ss. c.c.); in questo senso la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito a più riprese che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.” (Cass. n. 2746 del 30/01/2024).” (Cass. Ord. 20816/2024).
Valutati pertanto i principi giuridici applicabili alla fattispecie e le risultanze di fatto (carenza di specifiche prove a confutazione degli elementi contenuti nell'atto impugnato), il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Forli rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in euro 3000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Forlì il 4.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
PA STEFANO, TO
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Via Mazzini17 47121 Forlimpopoli FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03F001534 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
04/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.2.2025 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Cesena (FC), difeso dall'avv. Difensore_1 del Foro di Forlì, presentava ricorso avverso l'atto di responsabilità, avviso di accertamento n. THF03F001534/2024 notificatogli il 12.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-
Cesena, Ufficio Controlli, che gli richiedeva il pagamento della somma di € 12.447,00, oltre interessi e sanzioni, in qualità di socio della Società_1 Srl nell'anno d'imposta 2018. La pretesa traeva origine da un precedente avviso di accertamento, n.THF03F001533/2024, notificato alla società con il quale l'AdE aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti per € 50.209,10; nel 2018 la società era “a ristretta base societaria”, essendo il capitale sociale detenuto dal sig. Ricorrente_1 (51%), dalla sig.ra Nominativo_2 (29%) e dal sig. Nominativo_3 (20%), e conseguentemente l'A.F. aveva presuntivamente ritenuto che gli utili extracontabili fossero stati ripartiti fra i soci ed aveva perciò contestato alla società l'omesso versamento delle ritenute su tali utili presuntivamente distribuiti, ai sensi dell'art. 27, 1° co., DPR 600/73, ed aveva altresì recuperato, con separati avvisi di accertamento indirizzati a ciascun socio, l'imposta sugli utili attribuitigli. La Società_1 Srl era cessata il 30.11.2021 e l'AdE aveva esteso ai singoli soci la responsabilità per le imposte (ritenute d'acconto) non pagate dalla società, notificando loro specifici provvedimenti: il sig. Nominativo_3 aveva definito la sua posizione in proporzione alla propria quota, mentre a ciascuno degli altri due soci erano stati notificati avvisi di responsabilità e il sig. Ricorrente_1 aveva impugnato quello a lui indirizzato.
Il sig. Ricorrente_1 chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Forlì, previa sospensione dell'atto impugnato, “nel merito: in via principale: [di] accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'avviso di accertamento N. THF03F001534/2024, notificato il 12.12.2024, nullo e/o invalido e/o inefficace e/o annullabile. Con vittoria degli onorari di lite, spese legali, oltre 15% di rimborso spese forfettaria, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. Spese compensate in caso di soccombenza.”. Giustificava le proprie richieste contestando l'automatismo con cui l'AdE aveva presunto la distribuzione degli utili, utilizzando una presunzione semplice (senza dar conto degli elementi gravi, precisi e concordanti necessari a supportarla) senza fornire la prova della sussistenza di liquidità idonea a riversare i ricavi occulti ai soci, in violazione dell'art. 2697 cc e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n.546/1992.
Con le controdeduzioni 11.3.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio
Legale, chiedeva a questa Corte di “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare pienamente legittimo e valido l'atto impugnato. Con vittoria di spese come da allegata nota.”. Dopo aver ben chiarito i motivi della pretesa tributaria (“i soci subentrano nei rapporti della società di capitali per il fatto stesso della sua avvenuta estinzione”, Cass SS.UU. n.28709/2020, indipendentemente dal fatto che abbiano goduto di qualsivoglia riparto in base al bilancio finale di liquidazione) e il motivo del ricorso (la mancanza di prova della sussistenza di liquidità idonea a riversare i ricavi occulti sui soci, senza contestare l'accertamento operato nei confronti della società e la sussistenza della ristretta base societaria) l'AdE richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di società a ristretta base partecipativa, che legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ponendo a carico del socio l'onere di fornire la prova contraria (per esempio, accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi da parte della società); osservava inoltre che la fattispecie non si poneva in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado ed era caratterizzata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Infine affermava l'irrilevanza della novella di cui all'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992, in presenza di presunzioni legali relative.
Il 4.7.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le argomentazioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
L'atto impugnato non è un accertamento diretto del reddito del socio, bensì un atto di responsabilità per un debito proprio della società (l'omesso versamento delle ritenute nell'anno d'imposta 2018), la quale agiva quale sostituto d'imposta; cancellata la società, l'imputazione della responsabilità in capo al Sig.
Ricorrente_1, nel 2018 socio al 51% della Società_1 Srl, è poi perfettamente legittima. “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.” (Cass., SS. UU., n. 6070/2013); la giurisprudenza ha inoltre chiarito che la successione dei soci nei rapporti debitori della società estinta opera a prescindere dalla percezione di attivo in sede di liquidazione, configurando una successione processuale che legittima l'azione dei creditori sociali (Cass. n. 9094/2017).
Ciò premesso per chiarezza, va osservato che la doglianza fondamentale del ricorrente verte sulla legittimità della presunzione di distribuzione (in capo ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa) degli utili extracontabili accertati in capo alla società stessa.
La censura peraltro è infondata. E' infatti in aperto e ingiustificato contrasto con un principio di diritto ormai pacifico e consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa;
la presunzione si fonda sul principio (“id quod plerumque accidit”) secondo cui, in un contesto societario caratterizzato da un numero esiguo di soci, spesso legati da vincoli familiari o di stretta fiducia, esiste un elevato grado di compartecipazione e di reciproco controllo nella gestione sociale;
la circostanza rende quindi estremamente probabile che i maggiori ricavi non contabilizzati, una volta accertati, siano stati effettivamente distribuiti tra i soci medesimi. E tale conclusione -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- non si fonda su un inammissibile automatismo, ma su una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e non si pone in contrasto con il divieto di doppia presunzione (“praesumptio de praesumpto”) poiché “ ...il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (Cass. n. 3882/2023); l'accertamento del maggior reddito societario (nella fattispecie derivante da costi per operazioni oggettivamente inesistenti) costituisce quindi il presupposto logico-giuridico per l'applicazione della presunzione di distribuzione.
Una volta che l'A.F. ha provato i fatti costitutivi della presunzione (l'esistenza di utili extracontabili e la ristretta compagine sociale: circostanze non contestate nel presente giudizio) l'onere della prova si inverte, gravando sul socio il compito di dimostrare la mancata percezione di tali utili, per esempio allegando l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi da parte della società o fornendo la prova della propria estraneità alla gestione sociale. Nella fattispecie, invece, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione di principio sulla legittimità della presunzione, senza dedurre e, men che meno, dimostrare alcun elemento sostanziale idoneo a superarla (né il difforme utilizzo dei maggiori ricavi, nè l'estraneità del Sig. Ricorrente_1, fra l'altro socio di maggioranza con una quota del 51%, alla gestione della società).
Parimenti infondata è poi la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n.546/1992, introdotta dall'art.6, L. n.130/2022, che ha codificato l'onere probatorio a carico dell'A.F.; la norma non ha infatti introdotto principi nuovi o più gravosi rispetto a quelli vigenti, né ha abolito l'istituto delle presunzioni, ma ha semplicemente precisato che la prova fornita dall'AdE deve essere “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, che contempla espressamente il ricorso alle presunzioni (art. 39, DPR n.600/1973; art. 2727 ss. c.c.); in questo senso la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito a più riprese che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.” (Cass. n. 2746 del 30/01/2024).” (Cass. Ord. 20816/2024).
Valutati pertanto i principi giuridici applicabili alla fattispecie e le risultanze di fatto (carenza di specifiche prove a confutazione degli elementi contenuti nell'atto impugnato), il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Forli rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in euro 3000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Forlì il 4.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente