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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1222/2022, avente ad oggetto: mutuo, promossa
DA
cf nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1979, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore Pirrello,
presso lo studio del quale, in Caltanissetta nella Via Sardegna n. 17, è
elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO
con sede in Piazza Salimbeni n. Controparte_1 CP_1
Contr 3, GRUPPO IVA - Partita IVA P.IVA_1 Controparte_3
in persona della dott.ssa ,nella qualità di
[...] CP_4
Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca,
rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio separato, dall'Avv.
Paolo Pellegrino, del Foro di Lecce, presso il cui studio in Lecce, via
Ermenegildo Personé n. 11, elegge domicilio Convenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.10.2024, i procuratori delle parti
concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la per sentir accogliere le Controparte_1
conclusioni che qui di seguito si riportano integralmente:
“ Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di
mutuo stipulato in data 5.03.2009 e, pertanto, la pattuizione dei tassi di interesse
sul conto risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, quindi, nessun
interesse può essere richiesto al sig. Parte_1
Condannare, pertanto, la alla Controparte_1
restituzione al sig. della somma di € 38.665,08 quale quota Parte_1
interessi versata, ma non dovuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'odierno
procuratore antistatario.
In punto di fatto rappresentava:
- che con contratto di compravendita stipulato il 5.3.2009 con la
[...]
acquistava un immobile sito in San Cataldo nella via Controparte_5
Cristoforo Colombo;
che, contestualmente, si accollava la quota -di € 71.271,05-
del che la detta società aveva ottenuto dalla Parte_2 [...]
per la costruzione di un edificio costituito da appartamenti;
Controparte_1
affermava di avere pagato regolarmente le rate del mutuo corrispondendo interessi molto elevati e riscontrando una serie di irregolarità; precisava di avere più volte richiesto alla banca, senza alcun riscontro, il piano di ammortamento;
rilevava che, per come emerso dalla consulenza di parte allegata, vi era una assoluta difformità tra le clausole contrattuali del mutuo originario e quello di accollo e che, pertanto, andava dichiarata la nullità del mutuo per indeterminatezza del credito, sì come accertata dal proprio consulente di fiducia,
. Per_1
Si costituiva tardivamente la la quale Controparte_1
eccepiva la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In particolare chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE
A) rimettere la in termini ex art 294 cpc, annullare le attività finora CP_1
espletate e fissare la prima udienza di comparizione ovvero concedere i termini
ex art 183 comma sesto cpc per le motivazioni espresse in narrativa;
B) in ogni caso, autorizzare la banca alla chiamata in garanzia della
[...]
ovvero C) ordinare l'integrazione del contraddittorio Controparte_6
della Controparte_6
NEL MERITO
D) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda, sia nel merito che
in relazione al difetto di legittimazione passiva già rilevato per quanto dedotto ed
eccepito nella narrativa di questo atto;
E) in via subordinata condannare la
chiamata in causa a rilevare o rivalere la banca da ogni possibile negativo esito
del giudizio. F) in ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese e
competenze del presente giudizio.”
In particolare la convenuta deduceva la nullità dell'atto di citazione, con conseguente nullità della notifica, rilevando che il detto atto era stato notificato ad una pec non presente nel pubblico registro ini-pec e che era venuta a conoscenza della causa solo nel momento in cui aveva ricevuto la bozza della relazione da parte del ctu Dott. Persona_2
Con ordinanza emessa nel corso dell'udienza dell'11.3.2024 il Gop rigettava la detta eccezione sul rilievo che già parte attrice aveva notificato altri atti di citazione alla convenuta, nel medesimo periodo, allo stesso indirizzo e che mai era stata sollevata tale eccezione – ed in effetti la convenuta, per sua stessa ammissione, aveva avuto notizia della causa per avere ricevuto la bozza della Ctu
allo stesso indirizzo pec;
in ogni caso la costituzione ha sanato i vizi ai sensi dell'art. 164 c.p.c.-.
La causa veniva istruita con prove documentali e Ctu.
All'udienza del 21.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta la quale ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e di integrare il contraddittorio con la Controparte_5
Sul punto si osserva che le dette eccezioni sono state avanzate dalla convenuta sulla erronea convinzione che l'attore avesse rilevato la nullità del contratto di compravendita stipulato con la , contratto questo Controparte_7
concluso senza l'intervento della banca.
Invero, dall'atto di citazione non emerge tale deduzione. Ed infatti, come riportato in parte narrativa, l'attore, lamentando la difformità tra le clausole contrattuali del mutuo originario e quelle contenute nell'accollo, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e la restituzione degli interessi corrisposti e non dovuti. Ciò posto, in punto di diritto, in generale, si osserva che l'accollo del mutuo costituisce una successione nel debito con cui un nuovo intestatario subentra in un mutuo già in corso. In buona sostanza l'acquirente o accollante si assume la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate del finanziamento necessarie per la compravendita dell'immobile, adempiendo a tutte le condizioni previste dal contratto stipulato dal suo predecessore, ossia dall'accollato.
Nella specie, l'attore, accollante, ha assunto tale debito, pagando direttamente le rate del mutuo alla convenuta.
Per tali motivi si ritiene di dover rigettare entrambe le eccezioni.
Nel merito la domanda è infondata non avendo parte attrice assolto all'onere della prova su di essa gravante.
La questione controversa ha ad oggetto un contratto di compravendita di un immobile - appartamento + posto auto + box auto- stipulato, in data 5.3.2009, tra la e l'attore, con accollo da parte di quest'ultimo Controparte_5
di una quota, pari ad € 71.271,05 ( prezzo complessivo € 112.736,00 di cui €
41.464,95 pagati con moneta contante e n. 7 assegni ed € 71.271,05 quota accollo) di un mutuo fondiario concesso dalla convenuta alla suddetta società di costruzioni .
Di tale mutuo l'attore ha eccepito la nullità, chiedendo la restituzione della somma di € 38.665,08 quale quota di interessi versata e non dovuta. ( cfr atto di compravendita del 5.3.2009 in atti da cui emerge: mutuo con atto a rogito del
Notaio di Agrigento del 3.5.2006, mutuo ammortizzabile in 15 anni con Per_3
decorrenza dall'1.1.2009……, al tasso di interesse fisso del 5,93%).
Tale doglianza deve essere rigettata. Infatti, quanto dedotto dall'attore non risulta supportato da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. - primo comma “chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”-.
Ed ancora, prima di procedere con l'esame delle risultanze istruttorie deve premettersi che, in punto di diritto, la domanda in oggetto va qualificata quale azione di ripetizione dell'indebito.
Ciò posto, passando all'esame della controversia, deve osservarsi che parte attrice non ha allegato la documentazione necessaria che avrebbe consentito di accertare gli assunti difensivi dedotti, né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla detta parte, che la stessa abbia mai richiesto copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento.
Infatti, con le diffide inviate – cfr pec in atti del 18.10.2021 e del 26.11.2021, a distanza di oltre dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita- l'attore si
è limitato a denunciare alla banca le asserite gravi irregolarità del contratto di mutuo, mentre non emerge che sia stata avanzata alcuna richiesta di copia del piano di ammortamento né del contratto di mutuo - documentazione questa che ben poteva essere richiesta alla banca al cui rilascio sarebbe stata tenuta ai sensi dell' art. 1175 c.c.-
Lo stesso ctu nella propria relazione ha sin da subito rilevato l'assenza del piano di ammortamento e del contratto di mutuo - circostanza questa che induce a ritenere inequivocabilmente non corretta la conclusione a cui è pervenuto- (
anche il ctp, in mancanza del piano di ammortamento e del mutuo, come affermato da parte attrice e come si evince dalla ctp, ha potuto calcolare gli
interessi applicati solo in via induttiva) . Ed infatti, proprio la mancata allegazione della detta documentazione non ha permesso al ctu l'esatta ricostruzione del rapporto al fine di quantificare correttamente i maggiori interessi eventualmente versati dall'attore.
Ciò ha comportato un calcolo non effettivo.
Ne consegue che il ctu, per come suddetto, in assenza della citata documentazione non ha potuto accertare l'esatta quantificazione degli interessi effettivamente applicati e corrisposti dall'attore.
Per quanto sopra la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche riguardo a quelle della ctu.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta la domanda.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso a Caltanissetta il 20.3.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1222/2022, avente ad oggetto: mutuo, promossa
DA
cf nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1979, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore Pirrello,
presso lo studio del quale, in Caltanissetta nella Via Sardegna n. 17, è
elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO
con sede in Piazza Salimbeni n. Controparte_1 CP_1
Contr 3, GRUPPO IVA - Partita IVA P.IVA_1 Controparte_3
in persona della dott.ssa ,nella qualità di
[...] CP_4
Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca,
rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio separato, dall'Avv.
Paolo Pellegrino, del Foro di Lecce, presso il cui studio in Lecce, via
Ermenegildo Personé n. 11, elegge domicilio Convenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.10.2024, i procuratori delle parti
concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la per sentir accogliere le Controparte_1
conclusioni che qui di seguito si riportano integralmente:
“ Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di
mutuo stipulato in data 5.03.2009 e, pertanto, la pattuizione dei tassi di interesse
sul conto risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, quindi, nessun
interesse può essere richiesto al sig. Parte_1
Condannare, pertanto, la alla Controparte_1
restituzione al sig. della somma di € 38.665,08 quale quota Parte_1
interessi versata, ma non dovuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'odierno
procuratore antistatario.
In punto di fatto rappresentava:
- che con contratto di compravendita stipulato il 5.3.2009 con la
[...]
acquistava un immobile sito in San Cataldo nella via Controparte_5
Cristoforo Colombo;
che, contestualmente, si accollava la quota -di € 71.271,05-
del che la detta società aveva ottenuto dalla Parte_2 [...]
per la costruzione di un edificio costituito da appartamenti;
Controparte_1
affermava di avere pagato regolarmente le rate del mutuo corrispondendo interessi molto elevati e riscontrando una serie di irregolarità; precisava di avere più volte richiesto alla banca, senza alcun riscontro, il piano di ammortamento;
rilevava che, per come emerso dalla consulenza di parte allegata, vi era una assoluta difformità tra le clausole contrattuali del mutuo originario e quello di accollo e che, pertanto, andava dichiarata la nullità del mutuo per indeterminatezza del credito, sì come accertata dal proprio consulente di fiducia,
. Per_1
Si costituiva tardivamente la la quale Controparte_1
eccepiva la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In particolare chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE
A) rimettere la in termini ex art 294 cpc, annullare le attività finora CP_1
espletate e fissare la prima udienza di comparizione ovvero concedere i termini
ex art 183 comma sesto cpc per le motivazioni espresse in narrativa;
B) in ogni caso, autorizzare la banca alla chiamata in garanzia della
[...]
ovvero C) ordinare l'integrazione del contraddittorio Controparte_6
della Controparte_6
NEL MERITO
D) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda, sia nel merito che
in relazione al difetto di legittimazione passiva già rilevato per quanto dedotto ed
eccepito nella narrativa di questo atto;
E) in via subordinata condannare la
chiamata in causa a rilevare o rivalere la banca da ogni possibile negativo esito
del giudizio. F) in ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese e
competenze del presente giudizio.”
In particolare la convenuta deduceva la nullità dell'atto di citazione, con conseguente nullità della notifica, rilevando che il detto atto era stato notificato ad una pec non presente nel pubblico registro ini-pec e che era venuta a conoscenza della causa solo nel momento in cui aveva ricevuto la bozza della relazione da parte del ctu Dott. Persona_2
Con ordinanza emessa nel corso dell'udienza dell'11.3.2024 il Gop rigettava la detta eccezione sul rilievo che già parte attrice aveva notificato altri atti di citazione alla convenuta, nel medesimo periodo, allo stesso indirizzo e che mai era stata sollevata tale eccezione – ed in effetti la convenuta, per sua stessa ammissione, aveva avuto notizia della causa per avere ricevuto la bozza della Ctu
allo stesso indirizzo pec;
in ogni caso la costituzione ha sanato i vizi ai sensi dell'art. 164 c.p.c.-.
La causa veniva istruita con prove documentali e Ctu.
All'udienza del 21.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta la quale ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e di integrare il contraddittorio con la Controparte_5
Sul punto si osserva che le dette eccezioni sono state avanzate dalla convenuta sulla erronea convinzione che l'attore avesse rilevato la nullità del contratto di compravendita stipulato con la , contratto questo Controparte_7
concluso senza l'intervento della banca.
Invero, dall'atto di citazione non emerge tale deduzione. Ed infatti, come riportato in parte narrativa, l'attore, lamentando la difformità tra le clausole contrattuali del mutuo originario e quelle contenute nell'accollo, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo e la restituzione degli interessi corrisposti e non dovuti. Ciò posto, in punto di diritto, in generale, si osserva che l'accollo del mutuo costituisce una successione nel debito con cui un nuovo intestatario subentra in un mutuo già in corso. In buona sostanza l'acquirente o accollante si assume la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate del finanziamento necessarie per la compravendita dell'immobile, adempiendo a tutte le condizioni previste dal contratto stipulato dal suo predecessore, ossia dall'accollato.
Nella specie, l'attore, accollante, ha assunto tale debito, pagando direttamente le rate del mutuo alla convenuta.
Per tali motivi si ritiene di dover rigettare entrambe le eccezioni.
Nel merito la domanda è infondata non avendo parte attrice assolto all'onere della prova su di essa gravante.
La questione controversa ha ad oggetto un contratto di compravendita di un immobile - appartamento + posto auto + box auto- stipulato, in data 5.3.2009, tra la e l'attore, con accollo da parte di quest'ultimo Controparte_5
di una quota, pari ad € 71.271,05 ( prezzo complessivo € 112.736,00 di cui €
41.464,95 pagati con moneta contante e n. 7 assegni ed € 71.271,05 quota accollo) di un mutuo fondiario concesso dalla convenuta alla suddetta società di costruzioni .
Di tale mutuo l'attore ha eccepito la nullità, chiedendo la restituzione della somma di € 38.665,08 quale quota di interessi versata e non dovuta. ( cfr atto di compravendita del 5.3.2009 in atti da cui emerge: mutuo con atto a rogito del
Notaio di Agrigento del 3.5.2006, mutuo ammortizzabile in 15 anni con Per_3
decorrenza dall'1.1.2009……, al tasso di interesse fisso del 5,93%).
Tale doglianza deve essere rigettata. Infatti, quanto dedotto dall'attore non risulta supportato da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. - primo comma “chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”-.
Ed ancora, prima di procedere con l'esame delle risultanze istruttorie deve premettersi che, in punto di diritto, la domanda in oggetto va qualificata quale azione di ripetizione dell'indebito.
Ciò posto, passando all'esame della controversia, deve osservarsi che parte attrice non ha allegato la documentazione necessaria che avrebbe consentito di accertare gli assunti difensivi dedotti, né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla detta parte, che la stessa abbia mai richiesto copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento.
Infatti, con le diffide inviate – cfr pec in atti del 18.10.2021 e del 26.11.2021, a distanza di oltre dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita- l'attore si
è limitato a denunciare alla banca le asserite gravi irregolarità del contratto di mutuo, mentre non emerge che sia stata avanzata alcuna richiesta di copia del piano di ammortamento né del contratto di mutuo - documentazione questa che ben poteva essere richiesta alla banca al cui rilascio sarebbe stata tenuta ai sensi dell' art. 1175 c.c.-
Lo stesso ctu nella propria relazione ha sin da subito rilevato l'assenza del piano di ammortamento e del contratto di mutuo - circostanza questa che induce a ritenere inequivocabilmente non corretta la conclusione a cui è pervenuto- (
anche il ctp, in mancanza del piano di ammortamento e del mutuo, come affermato da parte attrice e come si evince dalla ctp, ha potuto calcolare gli
interessi applicati solo in via induttiva) . Ed infatti, proprio la mancata allegazione della detta documentazione non ha permesso al ctu l'esatta ricostruzione del rapporto al fine di quantificare correttamente i maggiori interessi eventualmente versati dall'attore.
Ciò ha comportato un calcolo non effettivo.
Ne consegue che il ctu, per come suddetto, in assenza della citata documentazione non ha potuto accertare l'esatta quantificazione degli interessi effettivamente applicati e corrisposti dall'attore.
Per quanto sopra la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche riguardo a quelle della ctu.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta la domanda.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso a Caltanissetta il 20.3.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano