Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano Parte_1 C.F._1
alla via B. Riccio, 5 presso lo studio dell'Avv. Domenico Bottoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Giugliano alla via B. Riccio, 5 presso lo studio dell'Avv. Domenico Bottoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 aprile 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 2 giugno 2008, dal quale nasceva un figlio (nato a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Persona_1
condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A - Dichiarare la separazione personale dei Coniugi autorizzando gli Stessi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B - Assegnare la casa coniugale, di proprietà della ricorrente Controparte_1
unitamente alla mobilia ed alle suppellettili in essa contenuti, alla Madre, che ci vivrà con il proprio figlio, a tutt'oggi economicamente non indipendente;
C - Affidare congiuntamente il figlio minore, con residenza e domiciliazione prioritaria presso
l'abitazione della madre Controparte_1
D - Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si pattuisce quanto segue:
- Il sig. potrà contattare telefonicamente il figlio quando vorrà, tenendo conto Parte_1
delle esigenze personali e scolastiche dello Stesso;
- Il sig. potrà visitare e tenere con sé il figlio il Martedì ed il Giovedì di ogni Parte_1
settimana, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, prelevandolo presso l'abitazione della sig.ra CP_1
e riaccompagnandolo, entro tale orario, presso la stessa abitazione, nonché nel
[...] giorno dell'Onomastico e del Compleanno dello Stesso;
- Il sig. potrà visitare e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 20,00 Parte_1
del venerdì e fino alle ore 20,00 della Domenica, includendo anche il pernottamento presso la casa paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
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- Il sig. potrà visitare e tenere con sé il figlio minore, nel periodo delle festività Parte_1
Natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 26 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 02 Gennaio, includendo anche il pernottamento presso la casa paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
- Il sig. potrà visitare e tenere con sé il figlio minore, nel periodo delle festività Parte_1
Pasquali, ad anni alterni, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, ovvero il Lunedì in Albis e il martedì successivo, includendo anche il pernottamento presso la casa paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
- Il sig. potrà visitare e tenere con sé il figlio minore, durante il mese di Agosto, Parte_1
per 15 giorni consecutivi, includendo anche il pernottamento presso la casa paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della Madre, e concordando tale periodo entro il giorno 30
Maggio di ogni anno;
E - Porre a carico di un assegno mensile di Euro 350,00, a favore del figlio, a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento, stante la Sua condizione di non autosufficienza economica. Lo assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. I Ricorrenti, stante la loro condizione di autonomia economica, rinunziano ad ogni forma di assegno di mantenimento per sé stessi;
F - Porre a carico del sig. il pagamento del 50 % delle spese scolastiche, delle Parte_1
spese ludiche e delle spese mediche straordinarie, non coperte dal S.S.N., purchè debitamente documentate dalla Madre;
G - I Coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'Uno dall'Altro;
H - I prestano il loro consenso l'Uno all'Altra per il rilascio del passaporto del figlio e/o al Per_2 rilascio di documenti validi per l'espatrio;
I - Le spese del presente Giudizio sono integralmente compensate tra le Parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole, il cui ascolto non è, pertanto, necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il Parte_1
31/7/1982) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
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b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (atto n. 86, parte II, Serie
A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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