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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.06.2022 da
e Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
-appellanti- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Luca Controparte_1
Carpitella e Michele Dorizzi che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Parte_3
Michele Croce, Gian Paolo Sardos Albertini e Gioacchino Villanti che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 199/2022 del Tribunale di
Verona
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 30.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'impugnata sentenza
n. 199/2022 del Tribunale di Verona, sezione lavoro, r.g. n. 948/2020, voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto la stessa spetta al Giudice amministrativo e comunque respingere le domande tutte proposte dall'originaria parte ricorrente con restituzione all'Amministrazione delle somme, nelle more, eventualmente corrisposte. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.”
Conclusioni per parte appellata “- respingere l'appello CP_1
presentato da , Parte_1 Parte_2
e sig.ra perche' infondato, confermando
[...] Parte_3
integralmente la sentenza n. 199/2022 R.G. resa inter partes dal
Tribunale di Verona, Sezione lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Conclusioni per l'appellante incidentale “a) Dichiarare la Parte_3
giurisdizione esclusiva nel presente giudizio del Giudice
Amministrativo e, di conseguenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito;
2 Corte d'Appello di Venezia
b) Condannare la d.ssa al pagamento in favore della Controparte_1
sig.ra delle spese del giudizio di primo grado. Con Parte_3
vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.06.2022 i
[...]
hanno proposto appello Parte_4
avverso la decisione indicata in epigrafe in forza della quale sono stati condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno e in favore di – vice prefetto di Verona – della somma Controparte_1
di Euro 21.636,12 pari alle somme illegittimamente non corrisposte con le retribuzioni erogate dal gennaio 2010 al settembre 2018 e corrispondenti alla parte fissa della retribuzione di posizione di Vice prefetto di qualifica P02, oltre al risarcimento, oggetto di condanna generica, del danno previdenziale per irregolare versamento dei contributi. Il Tribunale di Verona – rilevato che le amministrazioni avevano ammesso l'errore nell'elaborazione dei cedolini paga essendo stata contabilizzata la parte fissa della minore retribuzione di posizione corrispondente alla diversa qualifica di Vice prefetto aggiunto P03 – ha accertato la responsabilità contrattuale sia del
, quale datore di lavoro, sia del Parte_1 [...]
(quale ordinatore secondario di spesa Parte_2
tenuto alla corretta elaborazione dei cedolini paga) ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sul rilievo che la ricorrente avrebbe agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'inadempimento (contrattuale) delle amministrazioni e non tanto per ottenere il pagamento di differenze retributive contestate nella loro debenza. Veniva, invece, rigettata la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di tenuto conto che solo dal 2016 le era Parte_3
3 Corte d'Appello di Venezia
stata affidata la responsabilità del procedimento del servizio IV
Pagamento Stipendi, Pensioni e altre spese fisse.
Avverso la decisione hanno proposto appello i due Parte_4
soccombenti sulla base di due motivi: con il primo si censura la decisione di primo grado per non aver rilevato il difetto di giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato;
con il secondo si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Costituendosi in giudizio, ha proposto appello incidentale anche sulla base di due motivi: con il primo propone Parte_3
anch'ella l'eccezione di difetto di giurisdizione;
con il secondo si duole per la compensazione integrale delle spese di lite nei propri confronti nonostante fosse risultata integralmente vittoriosa. ha chiesto la conferma della decisione di primo Controparte_1
grado, ha stigmatizzato il comportamento delle controparti in termini di abuso del processo per aver impugnato la sentenza per difetto di giurisdizione nonostante non avessero svolto tale eccezione in primo grado, ha invocato i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo al fine di escludere la rilevabilità del difetto di giurisdizione e ha ribadito l'insussistenza dei presupposti di applicabilità della prescrizione quinquennale. Non ha proposto appello incidentale in relazione al rigetto della domanda svolta in primo grado nei confronti di . Parte_3
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo di appello principale è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del secondo.
4 Corte d'Appello di Venezia
Nel caso di specie l'originaria ricorrente ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale afferente ad un rapporto di lavoro non privatizzato atteso che la stessa appartiene alla carriera prefettizia.
Come noto, l'art. 63, co. 4 d.lgs. n. 165/2001 prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. Nel citato art. 3 si fa riferimento, tra gli altri, al personale della carriera prefettizia.
Venendo in rilievo un'azione diretta a far valere l'inadempimento contrattuale delle due amministrazioni convenute in relazione ad obbligazioni inerenti a un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Sul punto, sia pur in materia di azione di risarcimento del danno per mobbing
(ma comunque di natura contrattuale), la Suprema Corte ha stabilito che “In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico (nella specie, un professore universitario) nei confronti dell'Amministrazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione è strettamente connessa all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento è necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde
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stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego; ne consegue che, ove venga dedotta la responsabilità contrattuale per violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. sez. un., n. 4872 del
15/02/2022).
Risulta, poi, inconferente la giurisprudenza dimessa dall'appellata all'udienza del 30.01.2025 atteso che la stessa si riferisce all'azione risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, mentre nel caso di specie la controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro non privatizzato, rispetto al quale il già citato art. 63, co. 4 d.lgs. n. 165/2001 attrae espressamente alla giurisdizione del g.a. anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Né può essere invocata una mala fede processuale delle amministrazioni per aver prospettato la questione di giurisdizione solo in grado d'appello atteso che le stesse hanno subito l'iniziativa giudiziaria di controparte dinanzi al giudice ordinario e sono risultate soccombenti, con conseguente ammissibilità del motivo d'appello. In ciò sta la differenza dalla diversa ipotesi di impugnazione per difetto di giurisdizione da parte del ricorrente (che ha scelto di incardinare la causa dinanzi al giudice ordinario) e sia poi risultato soccombente nel merito;
ipotesi in relazione alla quale è stato formulato il condivisibile principio di diritto secondo cui “L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non
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è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione” (Cass. sez. un.,
n. 22439 del 24/09/2018).
2 – L'appello incidentale proposto da è, invece, Parte_3
improcedibile atteso che la stessa non ha documentato la notifica dello stesso (come si evince anche da quanto dichiarato a verbale il
30.01.2025). Inoltre, in via assorbente, alla data della decisione non è stata depositata la prova dell'avvenuta notifica ex art. 436, co. 3,
c.p.c.. Sul punto basti ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità
è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass. sez. lav., n. 837 del 19/01/2016).
3 – In conclusione, in parziale riforma della decisione di primo grado, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande svolte dall'originaria ricorrente nei confronti del
[...]
e del , essendo Parte_1 Parte_2
munito di giurisdizione il giudice amministrativo. Va dichiarato improcedibile l'appello incidentale di . Parte_3
4 – Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, tenendo conto della proposizione della questione di giurisdizione solo in grado d'appello, le spese del doppio grado del giudizio vanno integralmente compensate tra i appellanti e . Parte_4 Controparte_1
Le spese tra l'appellante incidentale e Parte_3 Controparte_1
seguono, invece, il principio di soccombenza attesa la dichiarazione di
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improcedibilità dell'appello incidentale e vengono liquidate secondo valori minimi di scaglione tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito sulla base di un'unica questione di diritto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle domande svolte dall'originaria ricorrente nei confronti del e del Parte_1
, essendo munito di Parte_2
giurisdizione il giudice amministrativo;
− Dichiara improcedibile l'appello incidentale di Parte_3
[...]
− Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le amministrazioni appellanti e l'appellata ; Controparte_1
− Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_3
grado in favore di che si liquidano in Euro Controparte_1
3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e c.p.a. come per legge;
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− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un Parte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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