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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3208 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3208 2023 vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. BURAGLIA CINZIA ed elettivamente Parte_1
domiciliati in VIA CRESCENZIO 20 00193 ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAZZERA FILIPPO VIA OVIDIO, 32 00193 CP_1
ROMA
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.246 del 16 novembre 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento di un Parte_1
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società a far data dal 15 gennaio CP_1 2020 , con mansioni di operaia, livello quarto e con richiesta di condanna della società medesima al pagamento della complessiva somma di euro 20.256,99 a titolo di differenza retributiva , in via subordinata anche in ragione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore.
Nel corso del giudizio di primo grado il tribunale , su richiesta della società convenuta CP_1
regolarmente costituita in giudizio, autorizzava la chiamata del terzo ( Controparte_2
, già e all'udienza di discussione rigettava il ricorso della . Sotto il profilo
[...] Per_1 Parte_1 motivazionale il tribunale rilevava l'inapplicabilità della disciplina menzionata dalla lavoratrice a sostegno della propria pretesa (specificamente l'articolo 29 comma due del decreto legislativo
276/2003), considerata la applicabilità della disciplina della somministrazione di lavoro per la natura sostanziale e formale del rapporto di lavoro intercorso tra la e l'agenzia per il lavoro. Nel Parte_1
merito deduceva la intervenuta decadenza ex articolo 39 comma uno del decreto legislativo 81/2015, decorrente dalla cessazione dell'attività prestata presso in data 31 gennaio 21 , considerato CP_1
che il primo atto di iniziativa era riconducibile al 12 maggio 2022 . Peraltro deduceva che la società chiamata in causa aveva prodotto atto di conciliazione costituente fatto estintivo di ogni pretesa nei confronti della parte datoriale in relazione al periodo dedotto , con ulteriore inammissibilità dell'azione intrapresa.
Con il primo motivo di appello la signora contestava la sentenza nella parte in Parte_1
cui aveva disposto l'onere del pagamento delle spese di giudizio a carico di essa medesima , anche con riferimento agli oneri processuali sostenuti dal terzo chiamato in causa dalla società CP_1
Rappresentava ulteriormente che il terzo chiamato in giudizio non era litisconsorte necessario nel giudizio da lei instaurato e che nulla era stato dedotto in relazione all'interesse della parte convenuta alla chiamata in causa del terzo, e neppure in relazione all'interesse del terzo a partecipare al giudizio.
Ulteriormente rappresentava che la costituzione del terzo era intervenuta dopo la dichiarazione di contumacia e che tale circostanza escludeva che potesse essere riconosciuta alla società qualsivoglia rimborso a titolo di spese di lite.
Con il secondo motivo di appello la contestava la tardiva produzione , da parte del terzo Parte_1
chiamato , del verbale di conciliazione , dopo la declaratoria di contumacia che lo riguardava , essendo la società decaduta dalla possibilità di produrre qualsivoglia prova a sostegno delle proprie allegazioni e risultando irrilevante la mancata contestazione , da parte sua , dei contenuti di detto verbale. Deduceva la inapplicabilità dell'art. 421 cpc difettando l'impedimento alla produzione tempestiva del documento da parte della società. Con l'ultimo motivo di appello contestava l'intervenuta decadenza ex articolo 39 comma uno del d.lgs
81 2015 posto che il termine di 60 giorni presupponeva l'esistenza di un provvedimento in forma scritta volto a negare la titolarità del rapporto , provvedimento da impugnare dalla parte che ne aveva interesse .
Reiterava poi nell'atto di appello le argomentazioni difensive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla pretesa azionata nei confronti della società e CP_1
insisteva per l'accoglimento delle originarie conclusioni;
in subordine richiedeva il pagamento della somma di euro 20.256,99 in ragione dell'obbligazione solidale asseritamente esistente tra somministratore ed utilizzatore.
Si costituiva contestando analiticamente le avverse domande e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
, pur intimata , non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_2
Deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità della domanda , formulata per la prima volta in grado di appello , sia pure in via subordinata , volta ad azionare la solidarietà tra somministratore e utilizzatore, mai dedotta nel giudizio di primo grado laddove;
nel giudizio di primo grado, infatti, la chiedeva , in via subordinata, che , laddove non fosse stata accertata l'esistenza del Parte_1
rapporto di lavoro con la società , fosse accertata l'obbligazione a carattere solidale del CP_1
committente in ragione della sussistenza di un contratto di appalto tra la società e la società Per_1
e quindi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003. La domanda formulata CP_1
per la prima volta in grado di appello per la solidarietà tra somministratore e utilizzatore è una domanda nuova sulla quale non si è garantito il contraddittorio nel giudizio di primo grado e quindi inammissibile ancor prima che infondata. Nel merito il primo motivo di ricorso è infondato
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata , ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass.
Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 ): l'attore soccombente deve sempre rifondere le spese sostenute dal terzo chiamato, salvo che costui non sia stato evocato dal convenuto arbitrariamente (Cass. 31889/
2019). Secondo un indirizzo consolidato della corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità «in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., 6144/2024, e ivi cit. Cass Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Il principio di diritto richiamato deve ritenersi applicabile in caso di chiamata in garanzia e in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato ( in questo senso testualmente proprio Cass. Sent. 6144/2024) .
Nel caso di specie la chiamata del terzo non era affatto arbitraria poichè la lavoratrice allegava di essere stata assunta dalla società , che tale società svolgeva attività di somministrazione di Per_1 lavoro , e che l'intermediazione era stata realizzata con la sua collocazione presso la società CP_1 salvo poi rivendicare la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla società piuttosto che CP_1 al formale datore di lavoro. Trattandosi di un rapporto di somministrazione, a carattere trilaterale , la società aveva interesse a contestare la pretesa fittizietà del rapporto di lavoro formalmente CP_1 instaurato dalla ricorrente con la società somministratrice, e quindi a richiedere la chiamata in causa dell'Agenzia di somministrazione. La chiamata in causa ex art. 106 cpc ben si giustifica infatti laddove , come nel caso di specie , la società convenuta contesti di essere essa stessa titolare del rapporto di lavoro con la ricorrente e indichi l'effettivo titolare (società , oggi Per_1 [...]
, chiamata in causa), nonché il titolo ( valido contratto di Controparte_2 somministrazione) in ragione del quale la lavorante prestava servizio presso le sue sedi.
E' dunque irrilevante la circostanza che non ricorresse una condizione di litisconsorzio necessario
( peraltro mai dedotto) poiché è incontrovertibile l'interesse della società alla partecipazione CP_1 al giudizio della società titolare del rapporto di lavoro con la , al fine di provare Parte_1
l'infondatezza della pretesa da questa azionata nei suoi confronti .
La società aveva , in effetti , quale oggetto sociale , l'attività di somministrazione di lavoro;
Per_1 la società risultava aver somministrato l'originaria ricorrente, nel periodo in contestazione, presso la CP_ società in virtù di regolare contratto. La circostanza che , in ragione della tardiva CP_1 costituzione del terzo chiamata in causa , il giudice avesse originariamente dichiarato la contumacia del terzo , salvo poi implicitamente revocare siffatta dichiarazione di contumacia in sede di sentenza dando atto della sua costituzione in giudizio , tramite il difensore ritualmente nominato , risulta totalmente irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite , comunque sostenute dal terzo convenuto in giudizio. E' infondato anche il secondo motivo di appello . Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine.( Cass. Sent. 8924/2015). Analoghe considerazioni valgono anche per il caso in cui la tardiva costituzione abbia riguardato il terzo chiamato in causa dal convenuto , e costituitosi tardivamente. La documentazione prodotta era essenziale per decidere poiché conteneva la formale rinuncia della lavoratrice a tutte le pretese nei confronti di entrambe le società costituite in giudizio in relazione al rapporto di lavoro dedotto nell'atto introduttivo della lite.
Avendo la ricorrente formalmente rinunciato ad agire nei riguardi della società e della CP_1 società - per qualsivoglia titolo o ragione afferente al rapporto di lavoro intercorso dal 15 Per_1 gennaio 2020 al 12 gennaio 2021 - e risultando tale circostanza in atto sottoscritto dalla lavoratrice, prodotto in giudizio dal terzo chiamato in causa , seppur costituito tardivamente , e mai contestato nel giudizio di primo grado - né sotto il profilo della tardività , né sotto il profilo dei suoi contenuti - dalla parte che avrebbe avuto interesse ( la contestazione formulata per la prima volta in grado di appello riguarda peraltro esclusivamente il profilo della tardività del deposito del documento, giammai il suo contenuto) , correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di poter fondare la propria decisione di rigetto sul valore probatorio del documento in oggetto.
In ogni caso la domanda azionata, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è inammissibile per intervenuta decadenza. Il rigetto dell'originario ricorso è infatti stato argomentato dal tribunale con riguardo alla tardività della domanda formulata ai sensi dell'articolo 39 decreto legislativo 81 /2015. Infatti, ai sensi della predetta disposizione nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ex articolo 38 comma due trovano applicazione le disposizioni dell'articolo sei della legge numero 604 del 1966 . Il termine decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. E' incontroverso che la ricorrente abbia cessato di svolgere la prova prestazione lavorativa presso in data 12 CP_1 gennaio 2021 e che il contratto di somministrazione a termine sia , a sua volta , scaduto il 31 gennaio
2021 con la conseguenza che alla data di notifica della prima diffida stragiudiziale (12 maggio 2022
)la signora era decaduta dalla possibilità di formulare qualsivoglia pretesa di Parte_1 accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con La ricorrente argomenta a CP_1 sostegno della pretesa inapplicabilità della decadenza ex art. 39 dlg 81/15 , la giurisprudenza formatasi sul collegato lavoro e specificamente sulla previsione di cui all'articolo 32 comma quattro lettera d della legge numero 183 del 2010 La ricorrente sostiene che l'unico dato certo è il richiamo all'art. 6 L. n. 604/1966, sicché il dies a quo va individuato nel momento in cui è adottato un atto scritto che disconosce la titolarità del rapporto . E' ben vero che la Corte di legittimità, ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) dell'art. 32 della legge 183/2010 non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, ovvero un
“fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. 17/12/2021, n. 40652).
La Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) aveva in effetti già evidenziato che “…nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale”. Tale imprecisione normativa è stata tuttavia corretta per la fattispecie della somministrazione, proprio dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, di comma due trova un'applicazione a disposizione dell'articolo sei della legge numero 604 del 1966 è il termine di cui al primo comma il predetto articolo decorre dalla data in cui laboratorio c'è stato il svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”. Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce all'ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto(Cass. 11901/2024). La decadenza nel caso di specie è certamene maturata considerata la tempistica sopra descritta
L'appello è dunque integralmente infondato e le spese di lite seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti dell'agenzia contumace.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% nei confronti di nulla per le spese nei CP_1
confronti di , contumace;
dà atto che sussistono per Controparte_2
l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Il Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3208 2023 vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. BURAGLIA CINZIA ed elettivamente Parte_1
domiciliati in VIA CRESCENZIO 20 00193 ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAZZERA FILIPPO VIA OVIDIO, 32 00193 CP_1
ROMA
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.246 del 16 novembre 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento di un Parte_1
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società a far data dal 15 gennaio CP_1 2020 , con mansioni di operaia, livello quarto e con richiesta di condanna della società medesima al pagamento della complessiva somma di euro 20.256,99 a titolo di differenza retributiva , in via subordinata anche in ragione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore.
Nel corso del giudizio di primo grado il tribunale , su richiesta della società convenuta CP_1
regolarmente costituita in giudizio, autorizzava la chiamata del terzo ( Controparte_2
, già e all'udienza di discussione rigettava il ricorso della . Sotto il profilo
[...] Per_1 Parte_1 motivazionale il tribunale rilevava l'inapplicabilità della disciplina menzionata dalla lavoratrice a sostegno della propria pretesa (specificamente l'articolo 29 comma due del decreto legislativo
276/2003), considerata la applicabilità della disciplina della somministrazione di lavoro per la natura sostanziale e formale del rapporto di lavoro intercorso tra la e l'agenzia per il lavoro. Nel Parte_1
merito deduceva la intervenuta decadenza ex articolo 39 comma uno del decreto legislativo 81/2015, decorrente dalla cessazione dell'attività prestata presso in data 31 gennaio 21 , considerato CP_1
che il primo atto di iniziativa era riconducibile al 12 maggio 2022 . Peraltro deduceva che la società chiamata in causa aveva prodotto atto di conciliazione costituente fatto estintivo di ogni pretesa nei confronti della parte datoriale in relazione al periodo dedotto , con ulteriore inammissibilità dell'azione intrapresa.
Con il primo motivo di appello la signora contestava la sentenza nella parte in Parte_1
cui aveva disposto l'onere del pagamento delle spese di giudizio a carico di essa medesima , anche con riferimento agli oneri processuali sostenuti dal terzo chiamato in causa dalla società CP_1
Rappresentava ulteriormente che il terzo chiamato in giudizio non era litisconsorte necessario nel giudizio da lei instaurato e che nulla era stato dedotto in relazione all'interesse della parte convenuta alla chiamata in causa del terzo, e neppure in relazione all'interesse del terzo a partecipare al giudizio.
Ulteriormente rappresentava che la costituzione del terzo era intervenuta dopo la dichiarazione di contumacia e che tale circostanza escludeva che potesse essere riconosciuta alla società qualsivoglia rimborso a titolo di spese di lite.
Con il secondo motivo di appello la contestava la tardiva produzione , da parte del terzo Parte_1
chiamato , del verbale di conciliazione , dopo la declaratoria di contumacia che lo riguardava , essendo la società decaduta dalla possibilità di produrre qualsivoglia prova a sostegno delle proprie allegazioni e risultando irrilevante la mancata contestazione , da parte sua , dei contenuti di detto verbale. Deduceva la inapplicabilità dell'art. 421 cpc difettando l'impedimento alla produzione tempestiva del documento da parte della società. Con l'ultimo motivo di appello contestava l'intervenuta decadenza ex articolo 39 comma uno del d.lgs
81 2015 posto che il termine di 60 giorni presupponeva l'esistenza di un provvedimento in forma scritta volto a negare la titolarità del rapporto , provvedimento da impugnare dalla parte che ne aveva interesse .
Reiterava poi nell'atto di appello le argomentazioni difensive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla pretesa azionata nei confronti della società e CP_1
insisteva per l'accoglimento delle originarie conclusioni;
in subordine richiedeva il pagamento della somma di euro 20.256,99 in ragione dell'obbligazione solidale asseritamente esistente tra somministratore ed utilizzatore.
Si costituiva contestando analiticamente le avverse domande e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
, pur intimata , non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_2
Deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità della domanda , formulata per la prima volta in grado di appello , sia pure in via subordinata , volta ad azionare la solidarietà tra somministratore e utilizzatore, mai dedotta nel giudizio di primo grado laddove;
nel giudizio di primo grado, infatti, la chiedeva , in via subordinata, che , laddove non fosse stata accertata l'esistenza del Parte_1
rapporto di lavoro con la società , fosse accertata l'obbligazione a carattere solidale del CP_1
committente in ragione della sussistenza di un contratto di appalto tra la società e la società Per_1
e quindi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003. La domanda formulata CP_1
per la prima volta in grado di appello per la solidarietà tra somministratore e utilizzatore è una domanda nuova sulla quale non si è garantito il contraddittorio nel giudizio di primo grado e quindi inammissibile ancor prima che infondata. Nel merito il primo motivo di ricorso è infondato
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata , ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass.
Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 ): l'attore soccombente deve sempre rifondere le spese sostenute dal terzo chiamato, salvo che costui non sia stato evocato dal convenuto arbitrariamente (Cass. 31889/
2019). Secondo un indirizzo consolidato della corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità «in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., 6144/2024, e ivi cit. Cass Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Il principio di diritto richiamato deve ritenersi applicabile in caso di chiamata in garanzia e in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato ( in questo senso testualmente proprio Cass. Sent. 6144/2024) .
Nel caso di specie la chiamata del terzo non era affatto arbitraria poichè la lavoratrice allegava di essere stata assunta dalla società , che tale società svolgeva attività di somministrazione di Per_1 lavoro , e che l'intermediazione era stata realizzata con la sua collocazione presso la società CP_1 salvo poi rivendicare la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla società piuttosto che CP_1 al formale datore di lavoro. Trattandosi di un rapporto di somministrazione, a carattere trilaterale , la società aveva interesse a contestare la pretesa fittizietà del rapporto di lavoro formalmente CP_1 instaurato dalla ricorrente con la società somministratrice, e quindi a richiedere la chiamata in causa dell'Agenzia di somministrazione. La chiamata in causa ex art. 106 cpc ben si giustifica infatti laddove , come nel caso di specie , la società convenuta contesti di essere essa stessa titolare del rapporto di lavoro con la ricorrente e indichi l'effettivo titolare (società , oggi Per_1 [...]
, chiamata in causa), nonché il titolo ( valido contratto di Controparte_2 somministrazione) in ragione del quale la lavorante prestava servizio presso le sue sedi.
E' dunque irrilevante la circostanza che non ricorresse una condizione di litisconsorzio necessario
( peraltro mai dedotto) poiché è incontrovertibile l'interesse della società alla partecipazione CP_1 al giudizio della società titolare del rapporto di lavoro con la , al fine di provare Parte_1
l'infondatezza della pretesa da questa azionata nei suoi confronti .
La società aveva , in effetti , quale oggetto sociale , l'attività di somministrazione di lavoro;
Per_1 la società risultava aver somministrato l'originaria ricorrente, nel periodo in contestazione, presso la CP_ società in virtù di regolare contratto. La circostanza che , in ragione della tardiva CP_1 costituzione del terzo chiamata in causa , il giudice avesse originariamente dichiarato la contumacia del terzo , salvo poi implicitamente revocare siffatta dichiarazione di contumacia in sede di sentenza dando atto della sua costituzione in giudizio , tramite il difensore ritualmente nominato , risulta totalmente irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite , comunque sostenute dal terzo convenuto in giudizio. E' infondato anche il secondo motivo di appello . Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine.( Cass. Sent. 8924/2015). Analoghe considerazioni valgono anche per il caso in cui la tardiva costituzione abbia riguardato il terzo chiamato in causa dal convenuto , e costituitosi tardivamente. La documentazione prodotta era essenziale per decidere poiché conteneva la formale rinuncia della lavoratrice a tutte le pretese nei confronti di entrambe le società costituite in giudizio in relazione al rapporto di lavoro dedotto nell'atto introduttivo della lite.
Avendo la ricorrente formalmente rinunciato ad agire nei riguardi della società e della CP_1 società - per qualsivoglia titolo o ragione afferente al rapporto di lavoro intercorso dal 15 Per_1 gennaio 2020 al 12 gennaio 2021 - e risultando tale circostanza in atto sottoscritto dalla lavoratrice, prodotto in giudizio dal terzo chiamato in causa , seppur costituito tardivamente , e mai contestato nel giudizio di primo grado - né sotto il profilo della tardività , né sotto il profilo dei suoi contenuti - dalla parte che avrebbe avuto interesse ( la contestazione formulata per la prima volta in grado di appello riguarda peraltro esclusivamente il profilo della tardività del deposito del documento, giammai il suo contenuto) , correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di poter fondare la propria decisione di rigetto sul valore probatorio del documento in oggetto.
In ogni caso la domanda azionata, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è inammissibile per intervenuta decadenza. Il rigetto dell'originario ricorso è infatti stato argomentato dal tribunale con riguardo alla tardività della domanda formulata ai sensi dell'articolo 39 decreto legislativo 81 /2015. Infatti, ai sensi della predetta disposizione nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ex articolo 38 comma due trovano applicazione le disposizioni dell'articolo sei della legge numero 604 del 1966 . Il termine decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. E' incontroverso che la ricorrente abbia cessato di svolgere la prova prestazione lavorativa presso in data 12 CP_1 gennaio 2021 e che il contratto di somministrazione a termine sia , a sua volta , scaduto il 31 gennaio
2021 con la conseguenza che alla data di notifica della prima diffida stragiudiziale (12 maggio 2022
)la signora era decaduta dalla possibilità di formulare qualsivoglia pretesa di Parte_1 accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con La ricorrente argomenta a CP_1 sostegno della pretesa inapplicabilità della decadenza ex art. 39 dlg 81/15 , la giurisprudenza formatasi sul collegato lavoro e specificamente sulla previsione di cui all'articolo 32 comma quattro lettera d della legge numero 183 del 2010 La ricorrente sostiene che l'unico dato certo è il richiamo all'art. 6 L. n. 604/1966, sicché il dies a quo va individuato nel momento in cui è adottato un atto scritto che disconosce la titolarità del rapporto . E' ben vero che la Corte di legittimità, ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) dell'art. 32 della legge 183/2010 non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, ovvero un
“fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. 17/12/2021, n. 40652).
La Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) aveva in effetti già evidenziato che “…nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale”. Tale imprecisione normativa è stata tuttavia corretta per la fattispecie della somministrazione, proprio dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, di comma due trova un'applicazione a disposizione dell'articolo sei della legge numero 604 del 1966 è il termine di cui al primo comma il predetto articolo decorre dalla data in cui laboratorio c'è stato il svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”. Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce all'ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto(Cass. 11901/2024). La decadenza nel caso di specie è certamene maturata considerata la tempistica sopra descritta
L'appello è dunque integralmente infondato e le spese di lite seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti dell'agenzia contumace.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% nei confronti di nulla per le spese nei CP_1
confronti di , contumace;
dà atto che sussistono per Controparte_2
l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Il Presidente
Maria Antonia Garzia