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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1807/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Salvatore Mandarà
- attrice e convenuta in riconvenzione - contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Clara CP_1 C.F._2
Terranova
- convenuta e attrice in riconvenzione -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 7.5.2024, Giudice conveniva in giudizio Pt_1 CP_1 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo ed aprile 2024, in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti in data 16.1.2024 e registrato il 23.1.2024, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Torrenuova n. 191, piano rialzato;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, mentre non avanzava istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.. L'intimata, costituitasi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, proponendo da subito domanda riconvenzionale, al fine di:
“- accertare, ritenere e dichiarare la risoluzione contrattuale della locazione (per inadempimento del locatore) per i motivi sopra esposti;
- in subordine, in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui venga emessa ordinanza di rilascio, accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto alla CP_1 riduzione del canone di locazione maturato fino al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1578 c.c., pari ad euro 200,00 o in quella cifra che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà in seguito all'istruttoria;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile, e per CP_1
l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di euro 1.000,00 a Parte_1
pagina 1 di 2 titolo di risarcimento danni o in quell'altra somma che il Giudice riterrà a seguito di istruttoria;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
alla restituzione della somma di euro 300,00, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, versata a titolo di cauzione della locazione, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della stessa”. Parte_1
Con ordinanza del 2.7.2024, in difetto di istanza di parte intimante, il giudice non provvedeva ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e, stante l'opposizione dell'intimata, disponeva il mutamento del rito, stabilendo l'avvio della mediazione obbligatoria ed assegnando termine a ciascuna parte per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In data 11.10.2024 l'intimata depositava accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 1.10.2024, in forza del quale la conduttrice si obbligava a rilasciare l'immobile locato entro e non oltre il 2.10.2024 e, in conseguenza di ciò, ciascuna parte rinunciava alle domande (anche riconvenzionali) rispettivamente formulate nel presente giudizio. Veniva altresì depositato verbale di avvenuto rilascio dell'immobile alla data del 2.10.2024; in detto verbale, inoltre, le parti attestavano “di non avere più nulla a pretendere per l'intercorso rapporto di locazione ora per allora, il quale cessa a tutti gli effetti di legge in data odierna”. Alla luce di tutto quanto sopra, deve dirsi cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande (anche riconvenzionali) proposte nel presente giudizio. Conformemente alla comune intenzione delle parti, esplicitata nell'accordo transattivo, le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1807/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande, anche riconvenzionali, proposte nel presente giudizio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 2.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1807/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Salvatore Mandarà
- attrice e convenuta in riconvenzione - contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Clara CP_1 C.F._2
Terranova
- convenuta e attrice in riconvenzione -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 7.5.2024, Giudice conveniva in giudizio Pt_1 CP_1 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo ed aprile 2024, in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti in data 16.1.2024 e registrato il 23.1.2024, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Torrenuova n. 191, piano rialzato;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, mentre non avanzava istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.. L'intimata, costituitasi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, proponendo da subito domanda riconvenzionale, al fine di:
“- accertare, ritenere e dichiarare la risoluzione contrattuale della locazione (per inadempimento del locatore) per i motivi sopra esposti;
- in subordine, in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui venga emessa ordinanza di rilascio, accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto alla CP_1 riduzione del canone di locazione maturato fino al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1578 c.c., pari ad euro 200,00 o in quella cifra che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà in seguito all'istruttoria;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile, e per CP_1
l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di euro 1.000,00 a Parte_1
pagina 1 di 2 titolo di risarcimento danni o in quell'altra somma che il Giudice riterrà a seguito di istruttoria;
- sempre in via riconvenzionale, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
alla restituzione della somma di euro 300,00, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, versata a titolo di cauzione della locazione, e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della stessa”. Parte_1
Con ordinanza del 2.7.2024, in difetto di istanza di parte intimante, il giudice non provvedeva ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e, stante l'opposizione dell'intimata, disponeva il mutamento del rito, stabilendo l'avvio della mediazione obbligatoria ed assegnando termine a ciascuna parte per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In data 11.10.2024 l'intimata depositava accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 1.10.2024, in forza del quale la conduttrice si obbligava a rilasciare l'immobile locato entro e non oltre il 2.10.2024 e, in conseguenza di ciò, ciascuna parte rinunciava alle domande (anche riconvenzionali) rispettivamente formulate nel presente giudizio. Veniva altresì depositato verbale di avvenuto rilascio dell'immobile alla data del 2.10.2024; in detto verbale, inoltre, le parti attestavano “di non avere più nulla a pretendere per l'intercorso rapporto di locazione ora per allora, il quale cessa a tutti gli effetti di legge in data odierna”. Alla luce di tutto quanto sopra, deve dirsi cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande (anche riconvenzionali) proposte nel presente giudizio. Conformemente alla comune intenzione delle parti, esplicitata nell'accordo transattivo, le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1807/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande, anche riconvenzionali, proposte nel presente giudizio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 2.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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