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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2245/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “usucapione“, discussa e decisa all'udienza del 23.05.2025, proposta da
Parte 1 e Parte_2 rappresentate e D
C
difese dall'Avv.to Mogavero Laura, mandato in atti;
-attrici-
contro
CP 1 , rappresentata dall'Amministratore di Sostegno [...]
CP 2, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariano Franca, mandato in atti;
-convenuta-
Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
' CP 9 , contumaci;
[...] , Controparte_8
-convenuti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.02.2023 Parte 1 e D
C
convenivano in giudizio Parte 2 Controparte_3
CP_1 CP 4 CP_5 CP 6 CP_7 '
'Controparte_8 al fine di ottenere pronuncia e CP_9
attestante l'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale ex art 1158 c.c., di un immobile sito in agro di Porto Cesareo località
Torre Lapillo, via Vernole, più precisamente di 83 mq, distinto in
Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla 3648 sub.1, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani.
Con comparsa del 22.11.2023 si costituiva in giudizio CP 2 nella "
sua qualità di amministratore di sostegno di CP 1 "il quale si associava alle richieste delle attrici, con compensazione delle spese di lite stante la mancata opposizione della convenuta.
" CP 4 , CP 5 Controparte_3 ' CP_6 CP_7
[...] , Controparte_8 e CP 9 rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies cpc, con termine per note conclusive.
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Precisa la Suprema Corte che: “I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla I. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell'art. 1 della
I. n. 379 del 1967..." (Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26714).
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti, risulta che l'Ente per lo
Sviluppo assegnò al sig. Parte_3 il terreno de quo, ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, con contratto stipulato in data
30.05.1959; a partire dalla data di scadenza di trent'anni dalla prima assegnazione detto terreno è divenuto usucapibile.
Il requisito richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è costituito dal possesso ventennale, che deve rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità.
Afferma in proposito la Suprema Corte: "Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare"
(Cassazione civile sez. II, 24/08/2006, n.18392; in tal senso anche
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2015, n.2044).
Dall'istruttoria è emerso come il bene immobile in questione sia stato nel possesso ultraventennale, indisturbato, continuo, pubblico e pacifico, delle attrici per oltre vent'anni. CP 2 costituitosi in giudizio nella sua qualità di amministratore di '
sostegno di CP 1 'ha confermato gli assunti delle attrici e si è associato alle richieste delle stesse. La teste Testimone_1 la quale ha dichiarato di avere un'abitazione "
nella stessa via di quella oggetto di causa già prima del 1995, ha confermato che: le attrici hanno posseduto detto immobile sin dal
1995; hanno sempre curato lo stesso;
lo hanno abitato nel periodo estivo e la domenica nei periodi invernali;
si sono sempre comportate come esclusive proprietarie dell'immobile in questione;
i convenuti non hanno mai contestato alcunchè alle odierne attrici.
Il teste Testimone 2 ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto si è sposato con l'attrice nel mese di ottobre 1997, precisando che le Parte_2
utilizzavano già da prima detto immobile insieme ai sorelle Parte 2
suoceri.
Lo stesso ha affermato che le attrici si sono sempre occupate della manutenzione dell'immobile e della coltivazione del piccolo orto, e che nessuno ha mai contestato loro la proprietà dell'immobile, di cui si sono sempre comportate come proprietarie.
Pertanto dall'istruttoria espletata è emerso che le attrici [...] hanno esercitato sin dal Parte 1 e Parte_2
1995, per oltre un ventennio, il possesso sull'immobile per cui è causa, comportandosi come proprietarie, e tale utilizzazione non è
stata mai contestata dall'originario intestatario né dai suoi aventi causa, odierni convenuti, lasciando così maturare in capo alle attrici i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione del bene immobile sito in agro di Porto Cesareo località Torre Lapillo, via
Vernole, più precisamente di 83 mq, distinto in Catasto Fabbricati del
Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla 3648 sub.1, Categoria A/3,
Classe 2, Consistenza 4,5 vani.
Le spese di lite, in assenza di opposizione, come richiesto dalle stesse attrici, devono essere interamente compensate. PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte 2 Parte 1
contro
Controparte_3 CP 1 CP_4 CP_5 ' "
' Controparte_8 e CP 9 con atto CP 6 CP 7
di citazione del 14.02.2023:
- accerta che le attrici hanno posseduto in comune ed indiviso un immobile in agro di Porto Cesareo località Torre Lapillo via Vernole, più precisamente di 83 mq, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla 3648 sub 1, Categoria A/3, Classe 2,
Consistenza 4,5 vani, sin dall'anno 1995;
- per l'effetto dichiara in favore delle attrici Parte 1
in comune ed indiviso,[...] e Parte 2
l'intervenuta usucapione dell'immobile sito in agro di Porto Cesareo località Torre Lapillo via Vernole, più precisamente di 83 mq, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla
3648 sub 1, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4,5 vani;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
Così deciso in Lecce, 23.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)