Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 162/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Mosca, C.F._1
presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 21/C, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. )
[...] C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), tutti rappresentati e CP_3 C.F._4
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Cosentino, presso il cui studio in sito in Polistena al Viale
Della Rivoluzione d'Ottobre 4, sono elettivamente domiciliati;
resistenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica condizioni divorzio.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione d'udienza del 30.05.2025
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 13.02.2025, premetteva che con sentenza n. Parte_1
326/2016 R.S. del Tribunale di Palmi pubblicata il 3.6.2016 era stata pronunciata la cessazione degli
corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (di cui euro 50,00 mensili a titolo di contributo spese ordinario forfetario),”. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, i figli erano diventati maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in quanto la figlia svolgeva un'avviata attività di estetista mentre CP_3
già dal 2015, era dipendente part time presso una ditta di Taurianova. Ancora CP_2 Parte_1
evidenziava la precarietà delle sue condizioni sia economiche, essendo debitore di oltre
[...]
20.000€ nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di essere stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 55 %, con decorrenza dal 28.2.2022, senza futura revisione, da parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data
9.3.2023. Pertanto, chiedeva di “1) disporre la revisione della sentenza n. 326/2016, pubblicata in data 3.6.2016, con cui Tribunale di Palmi, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola il 22.5.1999 e trascritto nei registri dello sta to civile del Comune di Paola con atto n. 27 parte II serie B anno 1999 tra nato a [...]
IG D'AR il 25.3.1973 e , stabiliva che il sig. Controparte_4 Parte_1
avrebbe dovuto contribuire al mantenimento dei figli d Controparte_2 Controparte_3
corrispondendo alla madre, sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_4
dei figli, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (di cui euro 50,00 mensili a titolo di contributo spese ordinario forfetario), entro il giorno 5 di ogni mese mediante addebito dell'intero importo in conto corrente (R.I.D.); 2) per l'effetto, dichiarare che, essendo venuti meno i presupposti per l'erogazione dell'assegno, in ragione della raggiunta autonomia lavorativa ed economico - patrimoniale di ed nonché per effetto delle mutate condizioni CP_3 Controparte_2
reddituali in peius del sig. ed in ragione delle sopravvenute precarie condizioni Parte_1
di salute del medesimo, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento in favore di
[...]
ed 3) per effetto della disposta revoca dell'assegno di CP_3 Controparte_2 mantenimento di cui è causa, dichiarare e disporre che il sig. – salva l'eventuale Parte_1
azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. - non è tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni ed alla luce della loro autonomia ed Controparte_3 Controparte_2
indipendenza lavorativa ed economico - professionale, ed alla luce, quindi, dell'insussistenza dei presupposti per il versamento;
4) in via assolutamente subordinata, e nella denegata ipotesi di mancata revoca dell'assegno di mantenimento di cui trattasi, disporre la riduzione dello stesso nella misura almeno del 50%, ovvero nella maggiore o minore misura che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, tenuto conto delle circostanze e della documentazione prodotta in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di difesa, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Con decreto il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 16.05.2025.
Si costituivano, in data 14.04.2025, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
contestando quanto ex adverso dedotto. Preliminarmente, evidenziavano che il ricorrente non aveva mai versato regolarmente il mantenimento per i figli e solo in seguito a procedura esecutiva si era ottenuto il versamento attraverso la trattenuta direttamente dal suo stipendio. Ancora contestavano la dedotta autosufficienza economica non corrispondendo al vero che aveva un'attività CP_3
lavorativa avviata e che i lavori stagionali ed il part time di potessero garantirgli CP_2
l'indipendenza.
Inoltre, i resistenti sottolineavano come, dal punto di vista economico finanziario, la situazione di non poteva qualificarsi come “sopravvenuta” in considerazione del fatto che la Parte_1
perdurante esposizione con il fisco era volontaria atteso che negli ultimi anni, nonostante il debito con l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente aveva acquistato immobili per altri figli e aveva ricevuto una donazione da parte del padre di 40.000€. Infine, i resistenti sostenevano l'infondatezza dell'eventuale azione di ripetizione di indebito della somma che il ricorrente era al momento tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli. Pertanto, chiedevano “- rigettare il ricorso proposto dal Sig. perché, infondato in fatto e diritto e - per l'effetto confermare Parte_1
l'assegno di mantenimento così come stabilito dalla sentenza n. 326/2016, pubblicata il 03/06/2016, la somma complessiva per € 600, 00 mensili oltre eventuali spese mediche straordinarie ed eccezionali nella misura del 50% entro giorno 5 di ogni mese;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.”
All'udienza del 16.05.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti si accordavano chiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava in conformità alla richiesta all'udienza del 30.05.2025 ex art 127 ter cpc.
Le parti depositavano note scritte precisando congiuntamente le conclusioni e il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che le richieste avanzate nelle conclusioni congiunte delle parti meritino accoglimento.
Premesso che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che in tema di modifica delle condizioni di divorzio la sentenza “va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.” (ex multis Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023 (Rv. 667133 - 02) e che “Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 Rv. 580931 - 01).
Nel caso di specie con sentenza n. 326/2016 R.S., pubblicata il 3.6.2016, il Tribunale di Palmi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate da e che prevedevano il mantenimento per i figli minori;
che, come Parte_1 CP_1
emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti, inclusi i figli, ormai maggiorenni, costituitisi nel presente giudizio, la situazione economica cristallizzata dalla citata sentenza è mutata.
Pertanto, le condizioni stabilite dalle parti, di seguito riportate, si ritengono in linea con il dettato normativo, la giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3.Considerato l'accordo raggiunto le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro e così provvede: CP_1 Controparte_2 Controparte_3 accoglie la domanda e per l'effetto, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e n. 326/2016 pubbl. il 03/06/2016 (RG Parte_1 Controparte_4
n. 535/2015), stabilisce che:
1) entro il giorno 27 di ogni mese, fino al 31 Dicembre 2026, il ricorrente Parte_1
continuerà a corrispondere ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti CP_2
nato il [...] a [...], C.F. ] e
[...] C.F._3 CP_3
[nata il 1° Marzo 2003 a Napoli, C.F. la somma mensile di € 600,00
[...] C.F._4
(€ 300,00 per ciascun figlio) prevista dalla suddetta sentenza a titolo di mantenimento in favore degli stessi, già rivalutata in base agli indici Istat, con le modalità di pagamento correnti;
2) fino al 31 Dicembre 2026, il ricorrente concorrerà nella misura del 50% alle Parte_1
spese mediche straordinarie ed eccezionali (quali, in via esemplificativa, quelle specialistiche odontoiatriche, oculistiche, chirurgiche) che dovessero essere sostenute dai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti nato il [...] a [...], C.F. Controparte_2
] e [nata il 1° Marzo 2003 a Napoli, C.F. C.F._3 Controparte_3
, previamente concordate nel quantum, salvo quelle urgenti, e debitamente C.F._4
documentate;
3) dal 1° gennaio 2027 il ricorrente non sarà più tenuto a versare ai figli Parte_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti [nato il [...] a [...]
TT (NA), C.F. ] e [nata il 1° Marzo 2003 a C.F._3 Controparte_3
Napoli, C.F. alcuna somma - né a titolo di mantenimento, né a titolo di spese C.F._4
straordinarie - in virtù della sentenza di divorzio sopra menzionata;
4) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
5) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 04.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola