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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7519 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Carlo Marino e presso il suo studio in Caserta alla via Turati n.34 elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco Controparte_1
Napolitano e presso lo studio dell'avv. Gaetano Pizzuti in Capua alla Piazza dei Giudici n. 4 elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2
il dott. medico chirurgo ginecologo, al fine di sentire accertare la sua Controparte_1
responsabilità professionale e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti in ordine alla prematura morte del feto quale conseguenza diretta della condotta imperita, imprudente e negligente del sanitario.
In particolare, gli istanti esponevano quanto segue: rivoltisi al convenuto per essere seguiti nella gestazione fino al parto, l'attrice si sottoponeva a periodiche ecografie dalla quale risultava una
“regolare” gravidanza finché, in data 15.06.2012, l'esame ecografico evidenziava una “modesta macrosomia fetale flussimetria nella norma, modesto polidramnios, attività cardiaca normale placenta era disomogenea e torna omogenea”; riferivano gli attori che, in tale circostanza, veniva prescritta una terapia farmacologica;
in data 02.07.2012 l'attrice, a causa di insorgenti dolori all'addome, contattava telefonicamente il medico che consigliava l'assunzione di antidolorifici;
in data 04.07.2012, persistenti i dolori all'addome e poiché “non sentiva più muoversi dentro di sé” il feto, si faceva portare presso l'ospedale di Caserta ove i sanitari optavano per un taglio cesareo d'urgenza e constatavano la presenza nel ventre di un feto premorto.
Gli istanti sostenevano, anche sulla base della consulenza del CTP dott. , che Persona_1 acclarati “modesta macrosomia” e “modesto polidramnios”, il dott. avrebbe dovuto CP_1
prescrivere e consigliare altri monitoraggi quali la cardiotocografia o una ecoflussimetria doppler e, considerata la storia clinica delle due precedenti gravidanze dell'attrice, effettuare un monitoraggio biofisico fetale con cadenza bisettimanale.
Si costituiva il Dott. il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, nel CP_1 merito, contestava la domanda proposta, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur, in quanto, anche sulla scorta della consulenza del CTP dott. la gravidanza della Persona_2
sig.ra era da considerarsi fisiologica e non si concretizzavano quei caratteri di eccezionalità Pt_2
tali da indurre un monitoraggio materno fetale eccedente quello previsto né tantomeno da suggerire un intervento di taglio cesareo di urgenza. Il comportamento del medico sarebbe stato, pertanto, totalmente aderente alle Linee Guida in tema. La morte del feto sarebbe inquadrabile nelle ipotesi, altamente imprevedibili, di sudden intrauterine unexpected death syndrome ovvero morte in utero che avviene in condizioni di benessere materno fetale. Rimarcava, ciononostante, il sovrappeso corporeo della gestante e che fosse fumatrice di circa 20 sigarette al giorno anche in gravidanza.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di causa si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀ psicofisica del paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché è fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ. sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass. Civ. sez. III del
22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀ di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. già richiamate.
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità̀ medica
(Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori, deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti già verificatesi al momento della Pt_3
sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017).
La non applicabilità retroattiva della legge GE è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda infondata, per i motivi di seguito esposti.
Come detto in premessa, gli attori fondano la propria domanda sull'assunto che il convenuto, alla luce del riscontro di “modesta macrosomia” e di “modesto polidramnios” avrebbe dovuto programmare monitoraggi bisettimanali con esecuzione di cardiotocografia e flussimetria doppler.
Il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. specialista ginecologo, con la propria Persona_3
relazione – alla quale integralmente ci si riporta poiché chiara, precisa ed esaustiva – dopo un attento esame della documentazione medica in atti ed un inquadramento della macrosomia e del polidramnios, ha affermato quanto segue: “alla luce dei dati circostanziali e dei dati di letteratura, la morte endouterina nel caso in oggetto può classificarsi nel 40% di cause inspiegabili ed in particolare in quella categoria di esse associate ad un dato aspecifico di lesione placentare, avendo escluso ogni patologia clinica materna manifesta”.
In buona sostanza il ctu ha riconosciuto, sulla base delle linee guida in materia, che il convenuto ha agito con diligenza e perizia, riscontrabili nella cura con cui ha eseguito gli esami ecografici, addirittura agendo con eccesso di zelo, rispetto alle prescrizioni delle linee guida dell'epoca, e nelle annotazioni circa la modesta macrosomia e il modesto polidramnios da lui stesso definite di modesta entità.
Il polidramnios di modesta entità prevede una condotta di attesa se si escludono, come nel caso di specie, malformazioni fetali e diabete materno.
Circa poi la macrosomia, anch'essa modesta, può avere origine in fattori ormonali o feto placentari.
Sulla base della documentazione in atti sono state escluse sia la causa ormonale sia quella feto placentare risultando nella norma tutti i valori degli esami svolti.
Ciò posto, il Tribunale si riporta alla consulenza tecnica d'ufficio considerato che il consulente di parte attrice si limita a suggerire la possibilità che la potesse essere affetta da diabete Pt_2
gestazionale, circostanza però sconfessata dalla curva glicemica effettuata oltre la 28esima settimana
(nella norma) e da quella effettuata al momento del ricovero presso l'Ospedale, alla 36esima settimana, in occasione del tragico evento.
L'attrice, pertanto, non era affetta da diabete gestazionale e la morte endouterina non è riconducibile agli effetti dell'alterazione metabolica.
La macrosomia ed il polidramnios, peraltro modesti, in assenza di fattori di rischio materno fetali, richiedono una condotta attendista e non abbisognano di specifiche indagini di approfondimento. I fattori di rischio sono stati adeguatamente indagati ed esclusi con indagine morfostrutturale che aveva escluso malformazioni fetali e con flussimetria, nella norma, che aveva escluso alterazioni placentari.
Sul diabete gestazionale, se è pur vero che agli atti non si rinvengono curve glicemiche tra la 24esima
e la 28esima settimana, si può concludere, per i motivi di cui sopra, che se anche la curva da carico di glucosio fosse stata eseguita è più probabile che non, per il principio di preponderanza dell'evidenza, che la paziente non fosse affetta da diabete.
In definitiva, secondo il ctu “ è lecito concludere che la modesta macrosomia e il modesto polidramnios, di per se stesse, non richiedono alcun controllo particolare rispetto ai programmi routinari previsti per le gravidanze verso il termine” soprattutto considerato che “è risultata chiara
l'esclusione di altre patologie associate (diabete gestazionale, insufficienza feto – placentare)” tal da affermare che “escluse le possibili patologie di cui la macrosomia e il polidramnios possono essere spia, tali fattori non si correlano in maniera diretta con la morte endouterina verificatasi”.
È stato escluso, infine, che la prescrizione di un non meglio precisato farmaco antidolorifico abbia potuto compromettere lo stato di salute del feto.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta indimostrato l'inadempimento del convenuto oltre che il nesso di causalità tra la sua condotta e la morte del feto.
La domanda viene pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese per la ctu vengono poste definitivamente carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 7519/14 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori.
S. Maria Capua Vetere, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Feola