Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma secondo, R.D.L. 14.4.1939,n.636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter del D.L. 30.6.1972,n.267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.1972,n.485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27.1.1992,n.80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati , non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittima fonte secondaria in senso contrario; ne consegue che, in relazione al trattamento pensionistico per gli spedizionieri doganali, il mancato versamento in favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dei contributi obbligatori, comporta la mancata maturazione del requisito contributivo, e di conseguenza preclude l'attribuzione del diritto alla erogazione della pensione, in applicazione della disposizione ( art. 1901 cod. civ.) dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali in virtù dell'art. 1886 cod. civ., per colmare le lacune delle discipline speciali (anche se il regolamento relativo al Fondo per gli spedizionieri doganali indica solo il requisito della anzianità di iscrizione, insieme a quello dell'età, per acquisire il diritto alla pensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AF TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12105/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/04/00 - R.G.N. 41695/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato COLACINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma - in totale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 marzo 1995 - accoglieva la domanda proposta da VA FA contro il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (al quale è subentrato l'NP dal 1^ gennaio 1998, a seguito della soppressione del Fondo, ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230) - per ottenerne la pensione ordinaria - essenzialmente in base al rilievo che il FA aveva maturato una anzianità ultraventennale d'iscrizione al Fondo (ai sensi dell'art. 25, primo comma, del regolamento approvato con DM 30 ottobre 1973) - dal 15 novembre 1956, cioè, alla data (25 luglio
11979) di cancellazione per omissioni contributive - mentre il "persistente stato di morosità", benché riscontrato sin dal 1975, rilevava, tuttavia, soltanto a far tempo dalla data di cancellazione dal Fondo, che ne è conseguita.
Avverso la sentenza d'appello, l'NP (subentrato al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali) propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
VA FA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 25 del regolamento, recante Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88, approvato con DM 30 ottobre 1973, recante modifiche al DM 10 marzo 1964, in attuazione dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'NP (subentrato al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230, cit.) censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a VA FA il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo - in dipendenza esclusiva dell'anzianità ultraventennale d'iscrizione allo stesso Fondo (ai sensi dell'art. 25, primo comma, del regolamento approvato con D.M. 30 ottobre 1973, cit.) - sebbene avesse versato contributi (per complessive lire 132.160), limitatamente al periodo 1973-1974.
Il ricorso è fondato.
2. Invero la disposizione regolamentare invocata (art. 25 del regolamento approvato con D.M. 30 ottobre 1973, recante modifiche al D.M. 10 marzo 1964, in attuazione dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1960, n. n. 1612, cit.) sancisce testualmente: "la pensione ordinaria spetta, su domanda, all'iscritto che abbia compiuto almeno sessanta anni di età e che abbia altresì maturato una anzianità d'iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni.". Ne risulta che il requisito dell'anzianità d'iscrizione al Fondo "non inferiore ai venti anni" - costituisce l'unico requisito richiesto, insieme all'età (di "almeno sessanta anni"), per acquisire il diritto alla pensione ordinaria.
Non è contestualmente richiesto, invece, alcun requisito contributivo.
Ciò non significa, tuttavia, che il diritto alla pensione ordinaria (come ad ogni altra prestazione dello stesso Fondo) possa prescindere - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 40- 42/81 delle sezioni unite, 4492187, 5699197 della sezione lavoro) - dal pagamento dei contributi relativi. 3. È ben vero, infatti, che - nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro - vige il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Tale principio - nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) - costituisce, poi, regola generale - nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti - e, come tale, trova applicazione - nello stesso ambito - a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 1460 del 2001, 5767/2002). Tuttavia, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione, invece, nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'iscrizione al relativo albo professionale, ancorché questa possa dar luogo, con l'iscrizione all'ente previdenziale, alla possibilità per il medesimo ente, che ne consegue, di attivarsi per la riscossione degli stessi contributi (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 9525/2002, 11869/95). Nè può sfuggirne la ragionevolezza, ove si consideri che - nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore - autonomo, appunto - al quale compete il diritto alle prestazioni e, perciò, subisce - ragionevolmente, appunto - le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Ora è, proprio, l'ipotesi ora prospettata che - in difetto di specifiche disposizioni in senso contrario - ricorre nel rapporto fra gli spedizionieri doganali - esercenti lavoro autonomo (e, segnatamente libero professionale) - ed il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (istituito dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, ed al quale è subentrato l'NP dal 1^ gennaio 1998, a seguito della soppressione del Fondo, ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230).
4. Si tratta, invero, di una forma di previdenza obbligatoria - connotata dall'"autofinanziamento (...) in una visione di mutualità di gruppo o categoriale" (vedi Corte costituzionale n. 457198, 61199 ed, ivi, riferimenti ulteriori) - mentre il regime ordinario generale è caratterizzato "dal criterio della solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello stato" (oltre Corte costituzionale n. 457198, 61199, cit., vedi Corte cost. n. 173 del 1986). Infatti le entrate del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - al quale sono obbligatoriamente "iscritti d'ufficio", appunto, gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale nazionale (art. 2 del regolamento approvato con D.M. 30 ottobre 1973, recante modifiche al D.M. 10 marzo 1964, in attuazione dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, cit.) sono costituite soltanto da contributi degli stessi - derivanti dall'applicazione di marche, su determinati atti da loro compiuti, e dal contributo personale annuo - oltreché da oblazioni volontarie e da altri proventi - parimenti "eventualì - e dai redditi del patrimonio (art. 15, in relazione agli art. 20 e 22, dello stesso regolamento).
La pensione ordinaria, poi, è commisurata, in via esclusiva, all'anzianità di iscrizione al Fondo (art. 25, commi 2 e seguenti del regolamento citato) - in ossequio ad un principio di mutualità pura (comune ad altri enti di previdenza per liberi professionisti, quale la Cassa per il notariato) - a prescindere, cioè, dai contributi versati da ciascun iscritto.
Non ne risulta, quindi, alcuna deroga - alla regola generale dell'inapplicabilità, ai lavoratori autonomi, del principio dell'automatismo delle prestazioni - ma, addirittura, una conferma, sia pure implicita.
Il finanziamento del Fondo - affidato, in via esclusiva, alla contribuzione degli iscritti - non consente, infatti, l'erogazione di prestazioni in difetto dei contributi corrispondenti, che ne costituiscono, appunto, l'unica fonte di finanziamento. Nè può pretendere, comunque, di beneficiare della "mutualità di gruppo o categoriale" - che connota, per quanto si è detto, la forma di previdenza obbligatoria gestita dal Fondo - l'iscritto che, con le proprie omissioni contributive, si sia sottratto all'obbligo essenziale, imposto dalla stessa "mutualità".
Tuttavia resta da precisare, in positivo, quale sia la disciplina che - non trovando, nella specie, applicazione il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali - è deputata a governare gli effetti delle omissioni contributive sul diritto alla pensione ordinaria, come ad ogni altra prestazione, erogata dal Fondo.
5. Invero le assicurazioni sociali - nel caso di lacune della normativa speciale relativa - sono disciplinate, in via residuale (ai sensi dell'art. 1886 c.c.), dalle norme generali (di cui al capo 20^ del Libro 4^ del codice civile: art. 1882-1932) in materia di assicurazioni private (in tal senso, sia pure con riferimento ad ipotesi diverse da quella in esame, vedi, per tutte, Corte cost. n. 163/83, 32/78; Cass., sez. un. n. 6097, 4854/87, 2979, 2980/84, 3750- 3761/80; sez. lav. n. 2646/96, 1368/93, 10649/90, 629, 151/89, 4075, 495/88, 798, 7416, 7417, 7479- 7489/87, 1602/85, 7562/83, 1926/83, 5172/82, 3273/81, 1899, 260, 257/80). In materia di assicurazioni sociali, pertanto, al mancato pagamento dei contributi obbligatori - che non sia soggetto, come nella specie, al principio di automatismo delle prestazioni - trova applicazione, in difetto di una disciplina speciale, la disposizione in materia di assicurazioni private (art. 1901 c.c.), che - per il caso di mancato pagamento del premio - prevede la sospensione della garanzia (vedi, per tutte, Cass. n. 15407 del 2000), che si traduce - per quel che qui interessa - nel venire meno del diritto alla prestazione assicurativa (vedi, per tutte, Cass. 8027/96). Pertanto il mancato pagamento, in favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, dei contributi obbligatori (in ogni caso, di quelli personali annui, che prescindono dall'effettivo esercizio della professione: vedi Cass. n. 4492/87, cit.) - relativi allo stesso periodo d'iscrizione al
Fondo (di almeno venti anni), al quale va commisurata la pensione ordinaria (art. 25, commi 2^ e seguenti, del regolamento del Fondo, cit.) - comporta la mancata maturazione del requisito contributivo per l'insorgenza del diritto alla medesima prestazione (vedi Cass., sez. un., n. 40- 42/81, e sez. lav. n. 4492/87, 5699/97, cit.). La sentenza impugnata - che ha riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria, a carico del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, prescindendo dalle omissioni contributive dell'iscritto - merita, quindi, le censure dell'istituto ricorrente (che è subentrato al Fondo, ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 16 luglio 1997, n.230, cit.).
6. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia, uniformandosi al seguente principio di diritto:
"il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia) - in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati - non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento, in favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, dei contributi Obbligatori (in ogni caso, di quelli personali annui, che prescindono dall'effettivo esercizio della professione) - relativi allo stesso periodo d'iscrizione al Fondo (di almeno venti anni), al quale va commisurata la pensione ordinaria (art. 25, commi 2 e seguenti, del regolamento del Fondo) - comporta la mancata maturazione del requisito contributivo, per l'insorgenza del diritto alla medesima prestazione, in applicazione della disposizione (art. 1901 c.c.), dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali (in virtù dell'art. 1886 c.c.) per colmare le lacune delle discipline speciali relative".
Allo stesso giudice di rinvio va rimessa, altresì, la pronuncia sulle spese del presente giudizio di Cassazione (art. 385, comma 3, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003