Sentenza 18 febbraio 2011
Massime • 1
La norma incriminatrice dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia non è speciale rispetto a quella incriminatrice dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, sicché i due reati, attesa l'episodicità del primo e la struttura associativa del secondo, possono concorrere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2011, n. 12785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12785 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/02/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 465
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 40126/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT GI, N. IL 22/11/1975;
avverso l'ordinanza n. 928/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 17/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. De Santis Fausto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Pappalardo Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 26.04.2010, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:
AT GI:
perché indagato per il reato, ex art. 416 bis c.p., di partecipazione esterna ad associazione per delinquere di stampo mafioso, operante nella provincia di Catania nella gestione delle pompe funebri, condotta con metodi mafiosi da D'EM LE, personaggio che l'accusa definisce di notevole caratura criminale, al quale lo PA GI ed il fratello PI AN aderivano condividendo i metodi mafiosi di controllo del territorio;
L'indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Catania, con ordinanza del 17.05.2010, respingeva il reclamo confermando il provvedimento impugnato.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di PI GI, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). 1)- Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la prova dell'adesione dell'indagato ad un'associazione criminale di stampo mafioso mentre nella specie poteva ricorrere, eventualmente, solo la diversa ipotesi criminosa di illecita concorrenza con minaccia e violenza, ex art. 513 bis c.p., di cui esistevano tutti gli estremi, atteso che l'indagato era un imprenditore, esercente l'attività di pompe funebri, e che agli atti emergevano condotte tese a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza;
2)- Era erroneo l'inquadramento della condotta attribuita all'indagato nell'ambito del reato associativo, dal momento che mancavano indizi gravi, precisi e concludenti, sia riguardo alla struttura dell'associazione che al contributo causale fornito all'organizzazione;
- a parere del ricorrente, in presenza degli estremi per ritenere l'ipotesi di cui all'art. 513 bis c.p., mancava quel "quid pluris" necessario al fine di dimostrare la volontà del singolo di aderire al programma criminoso del sodalizio;
- in realtà gli elementi individuati a carico di PI GI erano privi di concreto valore indiziario e si risolvevano in mere congetture;
- al riguardo il ricorrente censura di illogicità la motivazione impugnata laddove cita alcune intercettazioni atteso che dalle medesime, in luogo di un'adesione al gruppo capeggiato da D'EM LE emergeva, al contrario, il timore dell'indagato di sottostare alle richieste indebite dello stesso D'EM;
- circostanza che emergeva anche dalla telefonata del 9 giugno ove il D'EM contestava all'indagato di essere "sparito dalla circolazione", con ciò evidenziandosi la mancanza di ogni legame con il sodalizio;
- del pari prive di rilievo erano le altre conversazioni del 29 giugno citate dal Tribunale perché prive dei requisiti dell'univocità ed inidonee a fornire la dimostrazione dell'attiva partecipazione dell'indagato al sodalizio:
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono totalmente infondati.
Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di vantazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici. In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878). Il Tribunale ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando:
- che l'esistenza e l'attività del gruppo capeggiato da D'EM AN emergeva: a) - da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, analiticamente indicate;
b) - dalle informazioni provenienti dal collaboratore di giustizia Nista Armando;
c)- dalle dichiarazioni delle parti offese individuate grazie alle intercettazioni;
(pag.4);
d)- dalle quali emergenze processuali emergevano i profili tipici dell'associazione criminosa di stampo mafioso quali, - l'attività di dissuasione nei confronti delle altre ditte concorrenti, realizzata mediante minacce;
- l'acquisizione del controllo delle altre agenzie cui veniva imposto il pagamento di una percentuale pari al 50% delle entrate;
- l'utilizzazione di metodi violenti e mafiosi allo scopo di inibire qualunque attività concorrenziale;
(pag.3)
- che la partecipazione dello PI GI al gruppo del D'EM (a sua volta collegato con il "clan Santapaola") emergeva:
a)- dalla circostanza che PI AN, fratello dell'odierno ricorrente, già titolare dell'agenzia di pompe funebri denominata "Funeral Center", con contratto preliminare del 02.12.05 aveva promesso la cessione della medesima agenzia in favore di D'EM ND, figlio del LE, divenendo a questo punto uno più attivi collaboratori dello stesso D'EM, pur coltivando un sentimento di rivalsa;
b)- dalla telefonata del 08.07.06 nella quale PI AN comunica al ricorrente PI GI le sue preoccupazioni per le pressioni di D'EM OT e la necessità di lasciar perdere ogni velleità di gestire in autonomia l'agenzia di pompe funebri;
- dalla telefonata, in pari data, nel corso della quale emerge che PI GI aveva assunto il ruolo di intermediario tra il fratello ed il D'EM e che, a tale scopo, aveva tenuto una riunione con quest'ultimo, riferendo al fratello AN che "la questione era stata inoltrata ai vertici dell'organizzazione" (pag.9).
- Il tribunale sottolinea come la vicenda dell'"intervento" di PI GI evidenzia la natura dell'associazione mafiosa in cui i protagonisti si muovevano ed, in particolare, l'apporto dello PI GI all'organizzazione stessa;
- circostanza che, per il Tribunale, trova conferma anche nella conversazione del 09.06.06, ove il D'EM LE contesta all'odierno ricorrente di "essere sparito dalla circolazione"; espressione che per il giudicante, contrariamente a quanto sostenuto dalla FE, dimostra il pieno inserimento dell'indagato nell'associazione; (pag. 12). Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.
Il ricorrente individua, al contrario, la serie di illogicità riportate nella parte descrittiva del ricorso ma, al riguardo, si deve rammentare che in questa fase cautelare, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. (Cass. pen. Sez. 4, 06.07.2007 n. 37878). Le deduzioni svolte dal ricorrente in senso contrario non colgono nel segno, atteso che la motivazione sino ad ora esaminata risulta aderente alla Giurisprudenza consolidata e trae il carattere distintivo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso dalla tipicità della condotta di partecipazione, che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Cassazione penale, sez. un., 12 luglio 2005. n. 33748. Alla luce dei rilievi fattuali e dei principi sino ad ora richiamati, emerge evidente anche la piena infondatezza del motivo di censura con il quale si vorrebbe qualificare i fatti come integranti l'ipotesi dei cui all'art. 513 bis c.p. anziché quella contestata ex art. 416 bis c.p.;
al riguardo si deve osservare che la tesi di specialità tra le fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. (reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia) ed il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non sussiste, stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda;
la Giurisprudenza di questa Corte ne ha tratto il principio della piena possibilità di un loro concorso. (Cassazione penale, sez. 1, 10/06/1997, n. 7856 ; Cassazione penale, sez. 1, 27/01/1993). Invero, la prospettata specialità della fattispecie di cui all'art.513 bis c.p. potrebbe porsi, a proposito di singoli episodi di violenza o minaccia in danno degli imprenditori, solo come alternativa alle ipotesi di estorsione o di violenza privata;
l'alternativa non si pone, invece, tra la fattispecie di cui al citato art. 513 bis c.p., ed il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda e la possibilità di un loro concorso (Cass., sez. 2, 17.12.1992). Ne consegue, dunque, che il reato di cui all'art. 513 bis c.p. potrebbe, in via di ipotesi, inserirsi nella vicenda come reato-fine della contestata associazione per delinquere, ma non può risultare alternativo o speciale rispetto all'ipotesi associativa. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011