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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12625/2025 promossa da:
e con il patrocinio degli avv. Edoardo Braglia e Marco Parte_1 Controparte_1
Baessati
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“affinché codesto Ill.mo Tribunale di Padova pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti congiunteconclusioni
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Padova con rito concordatario dai signori e in data 4.07.1987, Parte_1 Controparte_1
1 regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune, con ogni consequenziale annotazione di legge;
2. Nulla disporsi per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora che accetta, Controparte_1 Pt_1
la somma di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8 L. n. 898/1970 e ss. mm., previa valutazione di congruità di codesto Ill.mo Tribunale.
Tale somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio sulle coordinate iban che saranno comunicate dalla signora Pt_1
Tale trasferimento beneficerà delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, n. 154/1999 e della Corte di Cassazione n.
1458/2005, e costituisce per le parti elemento essenziale e indispensabile per la definizione del divorzio;
4. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 3) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere una nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo, e di aver così definito in via tombale ogni questione economico- patrimoniale tra di essi;
5. Spese e competenze interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...], il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Padova in data 04.07.1987, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 468, parte II, serie
A, anno 1987.
Dalla loro unione nasceva un figlio: in data 17.08.1990. Per_1
2 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 30.10.2024, Pt_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e,
[...] Controparte_1
contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 153/2025 passata in giudicato il 31.01.2025, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 23.09.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Con riferimento alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale dà atto che le parti hanno pattuito la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, di cui al punto 3. Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e della durata del matrimonio
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
contratto in data 04.07.1987 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato CP_1
Civile del Comune di Padova al 468, parte II, serie A, anno 1987;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,4,5;
4. dichiara l'equità dell'accordo delle parti relativo alla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile mediante la corresponsione dell'importo di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12625/2025 promossa da:
e con il patrocinio degli avv. Edoardo Braglia e Marco Parte_1 Controparte_1
Baessati
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“affinché codesto Ill.mo Tribunale di Padova pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti congiunteconclusioni
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Padova con rito concordatario dai signori e in data 4.07.1987, Parte_1 Controparte_1
1 regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune, con ogni consequenziale annotazione di legge;
2. Nulla disporsi per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora che accetta, Controparte_1 Pt_1
la somma di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8 L. n. 898/1970 e ss. mm., previa valutazione di congruità di codesto Ill.mo Tribunale.
Tale somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio sulle coordinate iban che saranno comunicate dalla signora Pt_1
Tale trasferimento beneficerà delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, n. 154/1999 e della Corte di Cassazione n.
1458/2005, e costituisce per le parti elemento essenziale e indispensabile per la definizione del divorzio;
4. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 3) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere una nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo, e di aver così definito in via tombale ogni questione economico- patrimoniale tra di essi;
5. Spese e competenze interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...], il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Padova in data 04.07.1987, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 468, parte II, serie
A, anno 1987.
Dalla loro unione nasceva un figlio: in data 17.08.1990. Per_1
2 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 30.10.2024, Pt_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e,
[...] Controparte_1
contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 153/2025 passata in giudicato il 31.01.2025, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 23.09.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Con riferimento alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale dà atto che le parti hanno pattuito la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, di cui al punto 3. Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e della durata del matrimonio
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
contratto in data 04.07.1987 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato CP_1
Civile del Comune di Padova al 468, parte II, serie A, anno 1987;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,4,5;
4. dichiara l'equità dell'accordo delle parti relativo alla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile mediante la corresponsione dell'importo di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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