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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3387 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) e Parte 2 (C.F. Parte 1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Castellano, in virtù di C.F. 2
procura in atti
Appellanti
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 3 ), CP 2 (C.F.
C.F. 4 ) e Controparte_3 (C.F. C.F._5 ), quali unici eredi della defunta Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Danilo lacobacci e Fabiola '
De Stefano, in virtù di procura in atti;
Appellati
FATTI DI CAUSA Persona 1 convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di 1. Controparte_1 e
Avellino, Parte 1 e Parte 2 Deducevano che:
-erano comproprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di LA NA (AV) alla
Contrada Ortolano, censito al fg. 8, p.lla 1401, e che il predetto appezzamento risultava confinante con un altro appezzamento, censito al fg. 8, p.lle n. 1939, 1394 (fabbricato) e
1395 (fabbricato) di proprietà dei coniugi Parte_2 ; Parte 1 e
-attesa la situazione di incertezza tra i fondi contigui, intendevano agire in giudizio per esercitare l'azione di regolamento di confini ex art. 950 cc, affinchè venisse accertato, giudizialmente, lo sconfinamento con conseguente condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
"1) preliminarmente, in base a quanto premesso in fatto ed in diritto, eventualmente previa nomina di CT a norma dell'art. 191 cpc, accertare giudizialmente il confine tra i fondi contigui e, conseguentemente, lo sconfinamento dei convenuti;
2) conseguentemente, condannare i convenuti a rimuovere le opere sconfinanti, anche con l'abbattimento dei manufatti sconfinanti, ed una volta accertato lo sconfinamento, risarcire i Sig.ri attori del danno patrimoniale patito nella misura che l'III.mo Giudice riterrà opportuno liquidare a norma dell'art. 2056 cc;
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.".
2. I suindicati attori, con atto di citazione in rinnovazione per mancata iscrizione a ruolo, citavano, innanzi al Tribunale di Avellino, i suindicati convenuti, rappresentando nuovamente quanto suddetto.
3. Si costituivano in giudizio Parte 1 e Parte 2
Deducevano:
-di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di LA NA alla
Contrada Ortolano, censito al foglio 8, p.lle n. 1393, 1394 e 1395, confinante con un altro appezzamento di terreno censito al foglio 8, p.lla 1401, di proprietà di Controparte_1 e
Persona 1 , per averlo acquistato dal defunto genitore Controparte 3
-di aver acquistato i predetti terreni nell'anno 2003 rispetto all'acquisto effettuato dagli attori nell'anno 2017, e che doveva considerarsi il notevole lasso temporale trascorso;
- che in seguito a quanto sottoscritto (e realizzato) con scrittura privata - in data 18.6.2004
- tra i medesimi e Controparte_3 emergeva che i suindicati attori erano perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi;
-che era stato presentato presso il comune di LA un progetto di sanatoria (che era ancora in itinere) per l'asserito sconfinamento di un proprio cassone di un fabbricato;
-che sulla recinzione delimitante i fondi de quo, erano stati posti dagli attori svariati oggetti;
-che la linea di confine risultava essere in gravi condizioni igienico-sanitarie.
Così dedotto, concludevano:
"1) Dichiarare improponibili ed inammissibili tutte le domande formulate dagli attori, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite oltre accessori.".
4. Con sentenza n. 1122/21, pubblicata il 15.06.2021, il Tribunale di Avellino così statuiva:
"1. Accoglie la domanda di parte attrice.
2. Accerta e Dichiara che vi è stata occupazione del fondo di titolarità attorea, attraverso lo sconfinamento rilevato dal CT pari a 98.95 mg, di circa 3,45 m nell'estremità Nord e circa 3,08 nell'estremità Sud, da parte dei convenuti con conseguente restituzione, a favore degliParte 1 e Parte 2 attori, della porzione di fondo illegittimamente occupata.
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni 4. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
5. Pone a carico delle parti ciascuna per la metà le spese di CT.".
In motivazione, deduceva che:
- atteso quanto assunto da parte attrice (ovvero di essere titolare, in virtù dell'atto di compravendita del 13.2.2017, del terreno oggetto di sconfinamento da parte convenuta) ed attesa la mancata contestazione del titolo - sostenuto dalla predetta attrice - da parte convenuta, la domanda attorea correttamente qualificata actio finium regundorum -
-
risultava fondata;
-il giudizio verteva sull'accertamento della linea di confine tra i fondi, oltre che al rilascio del terreno abusivamente occupato con ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di tutte le opere realizzate dai convenuti;
-il CT aveva chiarito che il muro di confine realizzato era lo stesso di cui alla scrittura privata tra Controparte_3 del 18.6.2004, che però tale scritturaParte 1 e non assumeva rilievo, atteso che il CT aveva accertato che vi era uno sconfinamento pari a 98.95 mq circa: risultava essere di circa 3,45 m nell'estremità Nord e circa 3,08 m nell'estremità Sud;
-atteso quanto acclarato da CT, si dovevano condannare i convenuti alla restituzione, in favore di parte attrice, della porzione di fondo illegittimamente occupata;
-la domanda risarcitoria andava rigettata, non essendo stato prodotto o indicato alcunchè
da parte attrice.
5. Parte 1 e Parte 2 propongono appello.
- errandoAsseriscono che il giudice di prime cure non abbia attribuito
-alcun rilievo all'accordo avutosi tra le parti, in data 18.6.2004, concernente la realizzazione di un muro di confine ed una rettifica, tali da comprendere anche la porzione di terreno oggetto della domanda di controparte.
Ed invero - secondo gli appellanti – essendo stato dato rilievo primario alle mappe catastali utilizzate dal CT (peraltro non aggiornate), piuttosto che riconoscere quanto sottoscritto e realizzato tra le parti, il tribunale ha violato l'art. 950 c.c., tanto da pervenire ad una illegittima decisione. Difatti, risulta indubbio che gli odierni appellati nel momento in cui hanno
-
acquistato il fondo - erano a conoscenza dell'effettivo stato di fatto e dei confini sussistenti al momento del rogito (come da richiamato art. 9 del contratto di compravendita per AR
Per 2 del 13.2.2017 e da risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso che la realizzazione del muro era avvenuta in epoca antecedente al 2008). Inoltre, risulta violato anche il principio di non contestazione ex art. 115 cpc, dal momento che l'effettiva validità della scrittura privata del 18.6.2004 (della quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere, principalmente, il valore probatorio) non sarebbe stata tempestivamente contestata, tanto da non potersi attribuire alcun rilievo alle eccezioni tardivamente sollevate da controparte mediante deposito di note conclusionali.
Così dedotto, concludono:
"Nel merito, per tutte le ragioni indicate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado nonché per quelle indicate nel presente atto ed in riforma della sentenza n. 1122/2021 resa dal Tribunale di Avellino e pubblicata in data 15.6.2021, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcuno sconfinamento ( avendo legittimamente agito secondo accordi formalizzati nella scrittura privata del 18.6.2004). Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.".
Controparte 1 (anche quale erede di Persona 1 ), CP 2
6. Si costituiscono
(quali eredi di Persona 1 ).
[...] , Controparte_3 In particolare, deducono che:
-gli appellanti riproducono quanto già dedotto nella prima fase del giudizio, per cui è da ritenersi il gravame inammissibile, ex art. 348 bis cpc;
-quanto censurato da parte appellante risulta infondato sia in fatto che in diritto, dal momento che la scrittura privata del 18.6.2004, prodotta da parte appellante, non può ritenersi efficace nei confronti degli odierni appellati, attesa l'incerta autenticità della stessa. Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha fugato ogni dubbio sull'illegittimo sconfinamento effettuato da parte appellante in danno degli appellati, come correttamente constatato dal giudice di prime cure;
Così dedotto, concludono:
"⚫dichiarare inammissibile l'appello ex art 348-bis cpc stante la sussistenza di indici di manifesta infondatezza;
• respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto inammissibili, inaccoglibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
.Con vittoria delle spese di lite".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello merita accoglimento.
2. L'art. 950 c.c. recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali".
3. In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario (v. Cass. 41/1992).
4. Il regolamento amichevole dei confini, che integra un negozio di accertamento, non necessita di alcuna forma scritta “ad substantiam", tanto è vero che può essere integrato anche da un comportamento significante, condiviso tra le parti, come il posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti (v. Cass.6189/2001; 4437/2008;
7640/2009; 8251/2009; 17231/2012).
Il regolamento amichevole rende definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente o soggettivamente incerta in ordine al confine, e preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum (v. Cass. 4835/2019; 6358/2025).
5. Il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una "rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità" (così Cass. 18511/2018; 2198/2020).
6.Nella specie, Controparte 1 CP 2 e Pt 2 e CP 3 anche quali eredi di Persona 1 ) sono comproprietari del terreno, identificato in catasto al fg. 8 part. 1401; sono comproprietari del terreno identificatoParte 1 e Parte 2
in catasto al fg. 8 part. 1393, 1394 e 1395.
La particella 1410 è confinante con la particella 1393.
7. Con atto pubblico del 2003 Parte 1 e Parte 2 acquistarono,
Controparte_4in comunione legale dei beni, il terreno (part. 1401) da Nel 2017 Controparte_1 e Persona 1 acquistarono il terreno (part. 1393, 1394, 1395) da Controparte_3
8. In data 18 giugno 2004, Controparte_3 Controparte_5 e [...] sottoscrissero la seguente scrittura privata:Parte 2 IMPEGNO RETTIFICA E ADEGUAMENTO CONFINI
L'anno duemilaquattro il giorno diciotto del mese di giugno, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, e redatta in duplice originale, sono convenuti i sottoscritti coniugi :-
ES IN nato ad [...] il [...], -
C.F. [...]e DE AZ ET nata a [...]
il 16 settembre 1959 - C.F. DFZ NNT 59PP56 A228C entrambi residente in [...]
NA (AV) alla Via Nuova, 1-
dall'altra parte il sig. DE AZ NF nato ad [...] il 12
luglio 1930 ed ivi residente a[...], - C.F. [...].
Si conviene e si stipula quanto segue:
I coniugi ES - DE AZ sono proprietari di un fondo terreno, registrato all'UTE di Avellino con i seguenti dati:
Appezzamento di terreno agricolo in LA NA ubicato alla Contrada Ortolano
e riportato al foglio 8 particella n. 1039 per una superificie di are 15 e centiare 94
seminativo arborato di classe 2^ R.D. 8,23 e R.A 4,94;
Il fondo di cui trattasi è a forma di triangolo irregolare e confinante a Nord con strada Provinciale LA - Grottolella e a Sud con strada Comunale denominata
Spilacite mentre per il terzo lato posto ad Est è confinante con il sig. DE AZ
NF proprietario dell'appezzamento di terreno riportato al foglio 8 particella n.
608 per una superificie di complessive are 30 e centiare 90 seminativo arborato di classe 2^ R.D. 15,96 e R.A 9,58.
Tanto premesso i su nominati coniugi ES-DE AZ e il sig. DE AZ
NF, di comune accordo sono venuti alla decisione di suddividere i citati fondi così come riportati nella rappresentazione catastale in scala 1: 2000, con un muro da realizzarsi lungo l'intero confine per un'altezza compresa di mt. 1,00 partendo dal lato Nord e fino a mt. 2,50 a lato Sud;
-
Si evidenzia che la linea di confine attualmente causa l'orografia del luogo è di forma irregolare e perciò le parti interessate sono convenute al presente accordo: - il sig. DE AZ NF consente ai coniugi ES - DE AZ di effettuare lo scavo della fondazione e relativo muro in cemento in mezzeria dei fondi di cui in premessa e rettificare, dove necessita, gli attuali confini per far che il costruendo muro faccia linea retta tra i confini stradali di Via Provinciale LA -
Grottolella e Via Comunale denominata Spilacite;
- mentre i coniugi ES DE AZ, al fine di compensare quanto
-
concesso, dal sig. DE AZ NF, si impegnano a realizzare a proprie spese l'intera opera e gli eventuali futuri interventi di manutenzione.
Si evidenzia, infine, che il costruendo muro resterà di esclusiva proprietà dei coniugi
ES-DE AZ.
Letto, confermato e sottoscritto in LA NA.
In fede.
te for many
- sig. DE AZ NF
- sig. ES IN
- sig.ra DE AZ ET D a z
Alla luce di tale scrittura, i coniugi Controparte_6 realizzarono un muro a confine con la proprietà di Controparte_3
9. Il CT nominato in primo grado ha riconosciuto che la costruzione del muro è avvenuta prima del 2008 (v. pg. 10 della relazione) ed ha attestato che "il muro di confine materializzato, è lo stesso muro di cui alla scrittura privata tra i sig.ri Parte 1
el 18.06.2004" (v. pg. 21 della relazione del CT).
[...] e Controparte_3
10. La scrittura del 2004 integra un negozio che contiene un regolamento amichevole di confini tra i soggetti che, in quel momento, erano proprietari dei due terreni confinanti. 11. Il dato più rilevante, però, è che, a seguito della scrittura del 2004, il muro divisorio fu effettivamente realizzato da Parte_1 e Pt 2 , secondo quanto previsto nella scrittura in questione.
Pertanto, a far data dalla realizzazione del muro, il confine tra i due terreni contigui è stato segnato dal muro, come realizzato dai coniugi Controparte_6
12. L'esistenza del muro divisorio, realizzato prima del 2008 - come accertato anche dal CT ha comportato che nel momento in cui Controparte 1 e Persona 1
-
acquistarono, nel 2017, non vi era alcuna incertezza in ordine alla linea di confine.
Pertanto, al fine di determinare la linea di confine, non deve tenersi conto delle mappe catastali, ma, come imposto dall'art. 950 c.c., della posizione del muro, realizzato prima del
2008 in esecuzione del regolamento amichevole del 2004.
13. Gli appellati contestano l'autenticità della scrittura, mettendo in dubbio che sia riferibile al loro dante causa, Controparte_3
L'eccezione è inammissibile.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n.
2, c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte (v. Cass. 9690/2023).
Il disconoscimento della scrittura privata non può essere effettuata nella comparsa conclusionale (v. Cass. 1727/1965).
Nella specie, in primo grado gli appellati - a differenza di quanto dagli stessi allegato in appello-non hanno mai disconosciuto la scrittura del 18 giugno 2004, se non con la comparsa conclusionale datata 22.12.2020. Pertanto, il disconoscimento operato era inammissibile, in quanto a) tardivo - come eccepito da Parte 1 ☐ - rispetto al deposito della scrittura del 2004 Parte 2 e ad opera della controparte e b) effettuato con la comparsa conclusionale.
14. Gli appellati Pt 2 hanno anche sostenuto che la scrittura del 2004 non sia valida, in quanto, attenendo a beni immobili, avrebbe dovuto rivestire forma scritta.
Anche questa eccezione è infondata.
Come detto, il negozio di accertamento, costituito dal regolamento amichevole dei confini, non necessita di alcuna forma scritta ad substantiam, potendo esso essere realizzato in ongi forma, anche con comportamenti concludenti.
Nella specie, per altro, più che la scrittura del 2004, rileva il comportamento tenuto da Par Parte 1 e Pt 2 , i quali hanno concretamente realizzato il muro, con il consenso di
CP 3
15. Gli appellati eccepiscono anche la inopponibilità della scrittura del 2004 nei loro confronti, in quanto mai trascritta.
Anche questa eccezione è infondata.
Il regolamento amichevole di confini, non necessitando di alcuna forma scritta, non deve essere trascritto - né potrebbe essere trascritto -.
Nel regolamento amichevole, infatti, il dato rilevante è il comportamento consensuale delle parti, che raggiungono un accordo per eliminare l'incertezza in ordine ai confini.
Pertanto, una volta realizzato materialmente un manufatto che segni il confine, viene a mancare proprio il presupposto per agire con l'azione di regolamento di confini, cioè viene a mancare l'incertezza soggettiva ed oggettiva in merito al confine.
In assenza della incertezza in ordine al confine, determinata dallo stato di fatto creatosi in base ad un accordo tra i proprietari, gli aventi causa non possono dolersi della mancata trascrizione del negozio di accertamento dei confini, in quanto a loro è opponibile lo stato di fatto che ha eliminato l'incertezza.
16. In accoglimento dell'appello, dunque, deve essere riformata, per quanto di ragione, la sentenza di primo grado e, per l'effetto, va rigettata la domanda di regolamento di confini avanzata, in primo grado, da Controparte_1 ' CP 2 CP_3
[...] 17. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
18. Le spese devono gravare su Controparte 1 CP_2 e CP_3
[...] secondo la regola della soccombenza ex rt. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario degli appellanti.
19. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
20. Il valore della controversia è indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 15 cpc, il valore delle cause di regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata;
altrimenti il giudice lo determina alla luce di quanto emerge dagli atti;
se questi non offrono elementi per la stima, il giudice ritiene la causa di valore indeterminabile.
Nella specie, dagli atti di causa non emerge quale possa essere il valore di mercato della parte di terreno contesa;
per cui deve concludersi per il valore indeterminabile della causa.
21. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, al fine di liquidare il compenso, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della quantità di terreno contesa, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
22. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 23. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
24. Il compenso del CT deve esser posto, in via definitiva, a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
'riforma, per a) accoglie l'appello proposto da Parte 1 e Parte 2 quanto di ragione, la sentenza del tribunale di Avellino n. 1122, pubblicata il 15.06.2021, e per l'effetto, rigetta la domanda di regolamento di confini promossa da Controparte 1
CP 2 e Controparte 3 (quali eredi di(anche quale erede di Persona 1 ), Persona 1 );
CP 2Controparte 1 (anche quale erede di Persona 1 ), e [...] b) condanna
(quali eredi di Persona 1 () al pagamento delle spese del doppio grado di CP 3
giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario di Parte 1 e [...]
Parte 2 , quanto al primo grado, in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto la secondo grado, in euro 4.995,50
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) pone, in via definitiva, il compenso del CT a carico degli appellati Controparte 1
(anche quale erede di Persona 1 ), (quali eredi di CP 2 e Controparte_3
Persona 1 ).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere rel.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3387 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) e Parte 2 (C.F. Parte 1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Castellano, in virtù di C.F. 2
procura in atti
Appellanti
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 3 ), CP 2 (C.F.
C.F. 4 ) e Controparte_3 (C.F. C.F._5 ), quali unici eredi della defunta Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Danilo lacobacci e Fabiola '
De Stefano, in virtù di procura in atti;
Appellati
FATTI DI CAUSA Persona 1 convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di 1. Controparte_1 e
Avellino, Parte 1 e Parte 2 Deducevano che:
-erano comproprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di LA NA (AV) alla
Contrada Ortolano, censito al fg. 8, p.lla 1401, e che il predetto appezzamento risultava confinante con un altro appezzamento, censito al fg. 8, p.lle n. 1939, 1394 (fabbricato) e
1395 (fabbricato) di proprietà dei coniugi Parte_2 ; Parte 1 e
-attesa la situazione di incertezza tra i fondi contigui, intendevano agire in giudizio per esercitare l'azione di regolamento di confini ex art. 950 cc, affinchè venisse accertato, giudizialmente, lo sconfinamento con conseguente condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
"1) preliminarmente, in base a quanto premesso in fatto ed in diritto, eventualmente previa nomina di CT a norma dell'art. 191 cpc, accertare giudizialmente il confine tra i fondi contigui e, conseguentemente, lo sconfinamento dei convenuti;
2) conseguentemente, condannare i convenuti a rimuovere le opere sconfinanti, anche con l'abbattimento dei manufatti sconfinanti, ed una volta accertato lo sconfinamento, risarcire i Sig.ri attori del danno patrimoniale patito nella misura che l'III.mo Giudice riterrà opportuno liquidare a norma dell'art. 2056 cc;
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.".
2. I suindicati attori, con atto di citazione in rinnovazione per mancata iscrizione a ruolo, citavano, innanzi al Tribunale di Avellino, i suindicati convenuti, rappresentando nuovamente quanto suddetto.
3. Si costituivano in giudizio Parte 1 e Parte 2
Deducevano:
-di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di LA NA alla
Contrada Ortolano, censito al foglio 8, p.lle n. 1393, 1394 e 1395, confinante con un altro appezzamento di terreno censito al foglio 8, p.lla 1401, di proprietà di Controparte_1 e
Persona 1 , per averlo acquistato dal defunto genitore Controparte 3
-di aver acquistato i predetti terreni nell'anno 2003 rispetto all'acquisto effettuato dagli attori nell'anno 2017, e che doveva considerarsi il notevole lasso temporale trascorso;
- che in seguito a quanto sottoscritto (e realizzato) con scrittura privata - in data 18.6.2004
- tra i medesimi e Controparte_3 emergeva che i suindicati attori erano perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi;
-che era stato presentato presso il comune di LA un progetto di sanatoria (che era ancora in itinere) per l'asserito sconfinamento di un proprio cassone di un fabbricato;
-che sulla recinzione delimitante i fondi de quo, erano stati posti dagli attori svariati oggetti;
-che la linea di confine risultava essere in gravi condizioni igienico-sanitarie.
Così dedotto, concludevano:
"1) Dichiarare improponibili ed inammissibili tutte le domande formulate dagli attori, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite oltre accessori.".
4. Con sentenza n. 1122/21, pubblicata il 15.06.2021, il Tribunale di Avellino così statuiva:
"1. Accoglie la domanda di parte attrice.
2. Accerta e Dichiara che vi è stata occupazione del fondo di titolarità attorea, attraverso lo sconfinamento rilevato dal CT pari a 98.95 mg, di circa 3,45 m nell'estremità Nord e circa 3,08 nell'estremità Sud, da parte dei convenuti con conseguente restituzione, a favore degliParte 1 e Parte 2 attori, della porzione di fondo illegittimamente occupata.
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni 4. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
5. Pone a carico delle parti ciascuna per la metà le spese di CT.".
In motivazione, deduceva che:
- atteso quanto assunto da parte attrice (ovvero di essere titolare, in virtù dell'atto di compravendita del 13.2.2017, del terreno oggetto di sconfinamento da parte convenuta) ed attesa la mancata contestazione del titolo - sostenuto dalla predetta attrice - da parte convenuta, la domanda attorea correttamente qualificata actio finium regundorum -
-
risultava fondata;
-il giudizio verteva sull'accertamento della linea di confine tra i fondi, oltre che al rilascio del terreno abusivamente occupato con ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di tutte le opere realizzate dai convenuti;
-il CT aveva chiarito che il muro di confine realizzato era lo stesso di cui alla scrittura privata tra Controparte_3 del 18.6.2004, che però tale scritturaParte 1 e non assumeva rilievo, atteso che il CT aveva accertato che vi era uno sconfinamento pari a 98.95 mq circa: risultava essere di circa 3,45 m nell'estremità Nord e circa 3,08 m nell'estremità Sud;
-atteso quanto acclarato da CT, si dovevano condannare i convenuti alla restituzione, in favore di parte attrice, della porzione di fondo illegittimamente occupata;
-la domanda risarcitoria andava rigettata, non essendo stato prodotto o indicato alcunchè
da parte attrice.
5. Parte 1 e Parte 2 propongono appello.
- errandoAsseriscono che il giudice di prime cure non abbia attribuito
-alcun rilievo all'accordo avutosi tra le parti, in data 18.6.2004, concernente la realizzazione di un muro di confine ed una rettifica, tali da comprendere anche la porzione di terreno oggetto della domanda di controparte.
Ed invero - secondo gli appellanti – essendo stato dato rilievo primario alle mappe catastali utilizzate dal CT (peraltro non aggiornate), piuttosto che riconoscere quanto sottoscritto e realizzato tra le parti, il tribunale ha violato l'art. 950 c.c., tanto da pervenire ad una illegittima decisione. Difatti, risulta indubbio che gli odierni appellati nel momento in cui hanno
-
acquistato il fondo - erano a conoscenza dell'effettivo stato di fatto e dei confini sussistenti al momento del rogito (come da richiamato art. 9 del contratto di compravendita per AR
Per 2 del 13.2.2017 e da risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso che la realizzazione del muro era avvenuta in epoca antecedente al 2008). Inoltre, risulta violato anche il principio di non contestazione ex art. 115 cpc, dal momento che l'effettiva validità della scrittura privata del 18.6.2004 (della quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere, principalmente, il valore probatorio) non sarebbe stata tempestivamente contestata, tanto da non potersi attribuire alcun rilievo alle eccezioni tardivamente sollevate da controparte mediante deposito di note conclusionali.
Così dedotto, concludono:
"Nel merito, per tutte le ragioni indicate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado nonché per quelle indicate nel presente atto ed in riforma della sentenza n. 1122/2021 resa dal Tribunale di Avellino e pubblicata in data 15.6.2021, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcuno sconfinamento ( avendo legittimamente agito secondo accordi formalizzati nella scrittura privata del 18.6.2004). Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.".
Controparte 1 (anche quale erede di Persona 1 ), CP 2
6. Si costituiscono
(quali eredi di Persona 1 ).
[...] , Controparte_3 In particolare, deducono che:
-gli appellanti riproducono quanto già dedotto nella prima fase del giudizio, per cui è da ritenersi il gravame inammissibile, ex art. 348 bis cpc;
-quanto censurato da parte appellante risulta infondato sia in fatto che in diritto, dal momento che la scrittura privata del 18.6.2004, prodotta da parte appellante, non può ritenersi efficace nei confronti degli odierni appellati, attesa l'incerta autenticità della stessa. Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha fugato ogni dubbio sull'illegittimo sconfinamento effettuato da parte appellante in danno degli appellati, come correttamente constatato dal giudice di prime cure;
Così dedotto, concludono:
"⚫dichiarare inammissibile l'appello ex art 348-bis cpc stante la sussistenza di indici di manifesta infondatezza;
• respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto inammissibili, inaccoglibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
.Con vittoria delle spese di lite".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello merita accoglimento.
2. L'art. 950 c.c. recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali".
3. In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario (v. Cass. 41/1992).
4. Il regolamento amichevole dei confini, che integra un negozio di accertamento, non necessita di alcuna forma scritta “ad substantiam", tanto è vero che può essere integrato anche da un comportamento significante, condiviso tra le parti, come il posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti (v. Cass.6189/2001; 4437/2008;
7640/2009; 8251/2009; 17231/2012).
Il regolamento amichevole rende definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente o soggettivamente incerta in ordine al confine, e preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum (v. Cass. 4835/2019; 6358/2025).
5. Il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una "rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità" (così Cass. 18511/2018; 2198/2020).
6.Nella specie, Controparte 1 CP 2 e Pt 2 e CP 3 anche quali eredi di Persona 1 ) sono comproprietari del terreno, identificato in catasto al fg. 8 part. 1401; sono comproprietari del terreno identificatoParte 1 e Parte 2
in catasto al fg. 8 part. 1393, 1394 e 1395.
La particella 1410 è confinante con la particella 1393.
7. Con atto pubblico del 2003 Parte 1 e Parte 2 acquistarono,
Controparte_4in comunione legale dei beni, il terreno (part. 1401) da Nel 2017 Controparte_1 e Persona 1 acquistarono il terreno (part. 1393, 1394, 1395) da Controparte_3
8. In data 18 giugno 2004, Controparte_3 Controparte_5 e [...] sottoscrissero la seguente scrittura privata:Parte 2 IMPEGNO RETTIFICA E ADEGUAMENTO CONFINI
L'anno duemilaquattro il giorno diciotto del mese di giugno, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, e redatta in duplice originale, sono convenuti i sottoscritti coniugi :-
ES IN nato ad [...] il [...], -
C.F. [...]e DE AZ ET nata a [...]
il 16 settembre 1959 - C.F. DFZ NNT 59PP56 A228C entrambi residente in [...]
NA (AV) alla Via Nuova, 1-
dall'altra parte il sig. DE AZ NF nato ad [...] il 12
luglio 1930 ed ivi residente a[...], - C.F. [...].
Si conviene e si stipula quanto segue:
I coniugi ES - DE AZ sono proprietari di un fondo terreno, registrato all'UTE di Avellino con i seguenti dati:
Appezzamento di terreno agricolo in LA NA ubicato alla Contrada Ortolano
e riportato al foglio 8 particella n. 1039 per una superificie di are 15 e centiare 94
seminativo arborato di classe 2^ R.D. 8,23 e R.A 4,94;
Il fondo di cui trattasi è a forma di triangolo irregolare e confinante a Nord con strada Provinciale LA - Grottolella e a Sud con strada Comunale denominata
Spilacite mentre per il terzo lato posto ad Est è confinante con il sig. DE AZ
NF proprietario dell'appezzamento di terreno riportato al foglio 8 particella n.
608 per una superificie di complessive are 30 e centiare 90 seminativo arborato di classe 2^ R.D. 15,96 e R.A 9,58.
Tanto premesso i su nominati coniugi ES-DE AZ e il sig. DE AZ
NF, di comune accordo sono venuti alla decisione di suddividere i citati fondi così come riportati nella rappresentazione catastale in scala 1: 2000, con un muro da realizzarsi lungo l'intero confine per un'altezza compresa di mt. 1,00 partendo dal lato Nord e fino a mt. 2,50 a lato Sud;
-
Si evidenzia che la linea di confine attualmente causa l'orografia del luogo è di forma irregolare e perciò le parti interessate sono convenute al presente accordo: - il sig. DE AZ NF consente ai coniugi ES - DE AZ di effettuare lo scavo della fondazione e relativo muro in cemento in mezzeria dei fondi di cui in premessa e rettificare, dove necessita, gli attuali confini per far che il costruendo muro faccia linea retta tra i confini stradali di Via Provinciale LA -
Grottolella e Via Comunale denominata Spilacite;
- mentre i coniugi ES DE AZ, al fine di compensare quanto
-
concesso, dal sig. DE AZ NF, si impegnano a realizzare a proprie spese l'intera opera e gli eventuali futuri interventi di manutenzione.
Si evidenzia, infine, che il costruendo muro resterà di esclusiva proprietà dei coniugi
ES-DE AZ.
Letto, confermato e sottoscritto in LA NA.
In fede.
te for many
- sig. DE AZ NF
- sig. ES IN
- sig.ra DE AZ ET D a z
Alla luce di tale scrittura, i coniugi Controparte_6 realizzarono un muro a confine con la proprietà di Controparte_3
9. Il CT nominato in primo grado ha riconosciuto che la costruzione del muro è avvenuta prima del 2008 (v. pg. 10 della relazione) ed ha attestato che "il muro di confine materializzato, è lo stesso muro di cui alla scrittura privata tra i sig.ri Parte 1
el 18.06.2004" (v. pg. 21 della relazione del CT).
[...] e Controparte_3
10. La scrittura del 2004 integra un negozio che contiene un regolamento amichevole di confini tra i soggetti che, in quel momento, erano proprietari dei due terreni confinanti. 11. Il dato più rilevante, però, è che, a seguito della scrittura del 2004, il muro divisorio fu effettivamente realizzato da Parte_1 e Pt 2 , secondo quanto previsto nella scrittura in questione.
Pertanto, a far data dalla realizzazione del muro, il confine tra i due terreni contigui è stato segnato dal muro, come realizzato dai coniugi Controparte_6
12. L'esistenza del muro divisorio, realizzato prima del 2008 - come accertato anche dal CT ha comportato che nel momento in cui Controparte 1 e Persona 1
-
acquistarono, nel 2017, non vi era alcuna incertezza in ordine alla linea di confine.
Pertanto, al fine di determinare la linea di confine, non deve tenersi conto delle mappe catastali, ma, come imposto dall'art. 950 c.c., della posizione del muro, realizzato prima del
2008 in esecuzione del regolamento amichevole del 2004.
13. Gli appellati contestano l'autenticità della scrittura, mettendo in dubbio che sia riferibile al loro dante causa, Controparte_3
L'eccezione è inammissibile.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n.
2, c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte (v. Cass. 9690/2023).
Il disconoscimento della scrittura privata non può essere effettuata nella comparsa conclusionale (v. Cass. 1727/1965).
Nella specie, in primo grado gli appellati - a differenza di quanto dagli stessi allegato in appello-non hanno mai disconosciuto la scrittura del 18 giugno 2004, se non con la comparsa conclusionale datata 22.12.2020. Pertanto, il disconoscimento operato era inammissibile, in quanto a) tardivo - come eccepito da Parte 1 ☐ - rispetto al deposito della scrittura del 2004 Parte 2 e ad opera della controparte e b) effettuato con la comparsa conclusionale.
14. Gli appellati Pt 2 hanno anche sostenuto che la scrittura del 2004 non sia valida, in quanto, attenendo a beni immobili, avrebbe dovuto rivestire forma scritta.
Anche questa eccezione è infondata.
Come detto, il negozio di accertamento, costituito dal regolamento amichevole dei confini, non necessita di alcuna forma scritta ad substantiam, potendo esso essere realizzato in ongi forma, anche con comportamenti concludenti.
Nella specie, per altro, più che la scrittura del 2004, rileva il comportamento tenuto da Par Parte 1 e Pt 2 , i quali hanno concretamente realizzato il muro, con il consenso di
CP 3
15. Gli appellati eccepiscono anche la inopponibilità della scrittura del 2004 nei loro confronti, in quanto mai trascritta.
Anche questa eccezione è infondata.
Il regolamento amichevole di confini, non necessitando di alcuna forma scritta, non deve essere trascritto - né potrebbe essere trascritto -.
Nel regolamento amichevole, infatti, il dato rilevante è il comportamento consensuale delle parti, che raggiungono un accordo per eliminare l'incertezza in ordine ai confini.
Pertanto, una volta realizzato materialmente un manufatto che segni il confine, viene a mancare proprio il presupposto per agire con l'azione di regolamento di confini, cioè viene a mancare l'incertezza soggettiva ed oggettiva in merito al confine.
In assenza della incertezza in ordine al confine, determinata dallo stato di fatto creatosi in base ad un accordo tra i proprietari, gli aventi causa non possono dolersi della mancata trascrizione del negozio di accertamento dei confini, in quanto a loro è opponibile lo stato di fatto che ha eliminato l'incertezza.
16. In accoglimento dell'appello, dunque, deve essere riformata, per quanto di ragione, la sentenza di primo grado e, per l'effetto, va rigettata la domanda di regolamento di confini avanzata, in primo grado, da Controparte_1 ' CP 2 CP_3
[...] 17. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
18. Le spese devono gravare su Controparte 1 CP_2 e CP_3
[...] secondo la regola della soccombenza ex rt. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario degli appellanti.
19. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
20. Il valore della controversia è indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 15 cpc, il valore delle cause di regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata;
altrimenti il giudice lo determina alla luce di quanto emerge dagli atti;
se questi non offrono elementi per la stima, il giudice ritiene la causa di valore indeterminabile.
Nella specie, dagli atti di causa non emerge quale possa essere il valore di mercato della parte di terreno contesa;
per cui deve concludersi per il valore indeterminabile della causa.
21. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, al fine di liquidare il compenso, le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della quantità di terreno contesa, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
22. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 23. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
24. Il compenso del CT deve esser posto, in via definitiva, a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
'riforma, per a) accoglie l'appello proposto da Parte 1 e Parte 2 quanto di ragione, la sentenza del tribunale di Avellino n. 1122, pubblicata il 15.06.2021, e per l'effetto, rigetta la domanda di regolamento di confini promossa da Controparte 1
CP 2 e Controparte 3 (quali eredi di(anche quale erede di Persona 1 ), Persona 1 );
CP 2Controparte 1 (anche quale erede di Persona 1 ), e [...] b) condanna
(quali eredi di Persona 1 () al pagamento delle spese del doppio grado di CP 3
giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario di Parte 1 e [...]
Parte 2 , quanto al primo grado, in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto la secondo grado, in euro 4.995,50
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) pone, in via definitiva, il compenso del CT a carico degli appellati Controparte 1
(anche quale erede di Persona 1 ), (quali eredi di CP 2 e Controparte_3
Persona 1 ).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere rel.
Dott. Luigi Mancini