TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5445/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Anna Cerrone;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AN OV;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv. ti Domenico Cantore e Filomena Sacco;
RESISTENTE 2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Casaburi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249013030839000, notificata in data
7.10.2024, in relazione ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020220004910960000,
40020220005367468000, 40020230000647604000, 40020230001367138000, aventi ad oggetto contributi DM 10 e sanzioni di competenza dell' e alla cartella CP_1
esattoriale n. 10020200001025429000, avente ad oggetto contributi e sanzioni di competenza dell' . CP_2
L'opponente ha dedotto la illegittimità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e, previo accertamento di non dovere le somme richieste, ne ha chiesto pertanto l'annullamento.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 3.10.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai
2 3
merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché
3 4
recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass.
18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
4 5
l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie, come si evince inequivocabilmente dalla piana lettura del ricorso, l'opponente lamenta esclusivamente la irregolarità formale della intimazione di pagamento per la omessa
5 6
notifica degli atti presupposti con ciò configurando -al di là della inesatta qualificazione della azione contenuta nell'atto introduttivo in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente alla quale unico legittimato passivo è la Controparte_3
.
[...]
Così qualificata la spiegata azione, deve dichiararsi la ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' in Controparte_3
quanto proposta entro il termine, previsto dall'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento. Ed invero la intimazione di pagamento risulta notificata il 7.10.2024 e il ricorso in opposizione risulta depositato il
25.10.2024 (18 gg).
La predetta qualificazione della azione proposta in termini di opposizione agli atti esecutivi comporta, in virtù di quanto sopra osservato, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' e dell' in quanto enti impositori titolari del CP_2 CP_1
credito contributivo estranei pertanto alle censure solo formali di causa riguardanti la sequenza procedimentale di riscossione e la intimazione di pagamento.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, smentendo l'assunto attoreo, l' e CP_1
l' per quanto di competenza, hanno fornito la prova della effettiva notifica a CP_4
mezzo PEC degli avvisi di addebito e della cartella esattoriale sottesi alla intimazione di pagamento mediante la produzione delle relative “ricevute di consegna” con allegati (v. doc. e . Non vi è alcuna specifica contestazione in ordine CP_1 CP_4
all'indirizzo PEC presso cui risultano inviati e ricevuti i predetti atti, indirizzo che,
d'altronde, corrisponde a quello presso cui risulta consegnata la intimazione di pagamento oggetto di causa, pacificamente ricevuta, e infatti prodotta in giudizio, dalla società ricorrente (v. doc. . CP_4
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito/cartella esattoriale alla società ricorrente, va quindi rilevata la regolarità della sequenza procedimentale e pertanto la infondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto da quest'ultima nell'atto introduttivo (ovvero illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti).
6 7
Si evidenzia che solo con note del 26.9.2025 la società ricorrente ha per la prima volta, e pertanto del tutto tardivamente ed inammissibilmente, introdotto una censura attinente al merito della pretesa contributiva eccependo la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Ciò posto, pur ribadita la tardività della predetta eccezione e tenuto comunque conto della rilevabilità d'ufficio in tale materia della prescrizione estintiva, si evidenzia che nella specie non risulta maturata la (tardivamente) dedotta prescrizione.
Invero, tenuto conto che gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale presupposti
(oggetto di causa) risultano notificati nell'arco temporale decorrente dal 19.12.2019 al 22.10.2023, è evidente che nella specie il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' con la notifica, CP_4
in data 7.10.2024, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
–cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5
del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
In conclusione il ricorso va rigettato.
7 8
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della causa (€ 5.997,21) e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la al pagamento, in favore dell' dell' e Parte_1 CP_1 CP_2
dell' , delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 per Controparte_3
ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5445/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Anna Cerrone;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AN OV;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv. ti Domenico Cantore e Filomena Sacco;
RESISTENTE 2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Casaburi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249013030839000, notificata in data
7.10.2024, in relazione ai presupposti avvisi di addebito nn. 40020220004910960000,
40020220005367468000, 40020230000647604000, 40020230001367138000, aventi ad oggetto contributi DM 10 e sanzioni di competenza dell' e alla cartella CP_1
esattoriale n. 10020200001025429000, avente ad oggetto contributi e sanzioni di competenza dell' . CP_2
L'opponente ha dedotto la illegittimità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e, previo accertamento di non dovere le somme richieste, ne ha chiesto pertanto l'annullamento.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 3.10.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai
2 3
merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché
3 4
recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass.
18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
4 5
l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie, come si evince inequivocabilmente dalla piana lettura del ricorso, l'opponente lamenta esclusivamente la irregolarità formale della intimazione di pagamento per la omessa
5 6
notifica degli atti presupposti con ciò configurando -al di là della inesatta qualificazione della azione contenuta nell'atto introduttivo in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente alla quale unico legittimato passivo è la Controparte_3
.
[...]
Così qualificata la spiegata azione, deve dichiararsi la ammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' in Controparte_3
quanto proposta entro il termine, previsto dall'art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento. Ed invero la intimazione di pagamento risulta notificata il 7.10.2024 e il ricorso in opposizione risulta depositato il
25.10.2024 (18 gg).
La predetta qualificazione della azione proposta in termini di opposizione agli atti esecutivi comporta, in virtù di quanto sopra osservato, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' e dell' in quanto enti impositori titolari del CP_2 CP_1
credito contributivo estranei pertanto alle censure solo formali di causa riguardanti la sequenza procedimentale di riscossione e la intimazione di pagamento.
Tanto premesso deve evidenziarsi che, smentendo l'assunto attoreo, l' e CP_1
l' per quanto di competenza, hanno fornito la prova della effettiva notifica a CP_4
mezzo PEC degli avvisi di addebito e della cartella esattoriale sottesi alla intimazione di pagamento mediante la produzione delle relative “ricevute di consegna” con allegati (v. doc. e . Non vi è alcuna specifica contestazione in ordine CP_1 CP_4
all'indirizzo PEC presso cui risultano inviati e ricevuti i predetti atti, indirizzo che,
d'altronde, corrisponde a quello presso cui risulta consegnata la intimazione di pagamento oggetto di causa, pacificamente ricevuta, e infatti prodotta in giudizio, dalla società ricorrente (v. doc. . CP_4
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito/cartella esattoriale alla società ricorrente, va quindi rilevata la regolarità della sequenza procedimentale e pertanto la infondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto da quest'ultima nell'atto introduttivo (ovvero illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti).
6 7
Si evidenzia che solo con note del 26.9.2025 la società ricorrente ha per la prima volta, e pertanto del tutto tardivamente ed inammissibilmente, introdotto una censura attinente al merito della pretesa contributiva eccependo la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti.
Ciò posto, pur ribadita la tardività della predetta eccezione e tenuto comunque conto della rilevabilità d'ufficio in tale materia della prescrizione estintiva, si evidenzia che nella specie non risulta maturata la (tardivamente) dedotta prescrizione.
Invero, tenuto conto che gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale presupposti
(oggetto di causa) risultano notificati nell'arco temporale decorrente dal 19.12.2019 al 22.10.2023, è evidente che nella specie il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' con la notifica, CP_4
in data 7.10.2024, della intimazione di pagamento oggetto di causa.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione
–cui si ritiene di dare continuità- secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5
del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
In conclusione il ricorso va rigettato.
7 8
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della causa (€ 5.997,21) e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la al pagamento, in favore dell' dell' e Parte_1 CP_1 CP_2
dell' , delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 per Controparte_3
ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
8