Ordinanza 7 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/11/2018, n. 28352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28352 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18180/2011 R.G. proposto da Immobiliare Axis s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n. 88, presso lo studio dell'avv. Lorenza Dolfini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariacarla Giorgetti giusta procura speciale a mar- gine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 06/13/11, depositata il 10 gennaio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 06/14/11 del 10/01/2011 la CTR della Lombar- dia accoglieva l'appéllo proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la Coni est. G.M Nonno sentenza n. 82/18/09 della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso della Immobiliare Axis s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento concernente il mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2004; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR nonché dalle difese delle parti: a) la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di controllo cd. formale o automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; b) la CTP accoglieva il ricorso della Immobi- liare Axis s.r.I.; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l'accoglimento dell'ap- pello evidenziando che: a) nelle controdeduzioni in appello depositate dalla società contribuente si fa generico riferimento ad una «procura alle liti prodotta nel ricorso introduttivo»; b) l'originario ricorso in primo grado, intestato alla Immobiliare Axis s.r.I., non indica la carica rico- perta dalla persona indicata quale legale rappresentante della società, né le modalità con le quali sarebbe stata conferita la rappresentanza in giudizio;
c) il mandato alle liti era stato rilasciato al difensore dal legale rappresentante in proprio, senza spendere il nome della Immobiliare Axis s.r.I.; d) da tali circostanze derivava il difetto di rappresentanza della società contribuente, nonché l'inammissibilità del ricorso intro- duttivo e delle controdeduzioni in appello;
e) ad abundantiam, la Com- missione riteneva che il ricorso della società contribuente era infondato nel merito, rilevando che «non trattasi di mero errore materiale acci- dentale, ma di inserzione, reiterata sia nella dichiarazione iva 2004 re- lativa al 2003, sia nella dichiarazione 2005 relativa al 2004 di importi di pura fantasia»;
2. la Immobiliare' Axis s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
2 Coni. est. G.r4 Nonno 3. l'Agenzia delle entrate depositava "atto di costituzione" ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso la Immobiliare Axis s.r.l. lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziando l'insussistenza di vizi della procura alle liti spillata al ricorso di primo grado e richiamata nelle controdeduzioni in appello;
2. il motivo è fondato;
2.1. come si evince dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla sentenza della CTR, il ricorso in primo grado è intestato alla Im- mobiliare Axis s.r.I., in persona del legale rappresentante dott. Ales- sandro Longo, senza, alcuna indicazione della procura rilasciata al dott. Mario Reggio;
la procura alle liti è peraltro spillata al ricorso ed è rila- sciata dal dott. Alessandro Longo in favore del difensore, dott. Mario Reggio, senza spendere, nel contesto della procura, il nome della so- cietà rappresentata;
2.2. orbene, una lettura congiunta dell'intestazione del ricorso e della procura alle liti permette di comprendere con sufficiente chiarezza che: a) il ricorso è stato proposto dalla Immobiliare Axis s.r.l. in per- sona del legale rappresentante dott. Alessandro Longo;
b) il dott. Ales- sandro Longo ha rilasciato procura alle liti al dott. Mario Reggio non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della Immobiliare Axis s.r.I.; sotto altro profilo, non costituisce circostanza controversa (non ri- sultando alcuna contestazione in merito da parte dell'Agenzia delle en- trate) la sussistenza del potere di rappresentanza legale della società contribuente in capo al dott. Alessandro Longo;
3 Con est. G.M Nonno 2.3. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in materia di procedimento civile, la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappre- sentante della persona giuridica per la quale agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spen dita del nome assuma forme implicite» (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass.n. 14599 del 22/06/2007); è stato altresì evidenziato che «la mancata indicazione nella pro- cura ad litem, rilasciata da legale rappresentante del soggetto che agi- sce in giudizio, della qualità in cui essa è conferita non esclude che l'atto sia riferibile al soggetto che agisce, se il potere di rappresentanza di colui che ha sottoscritto la procura non sia controverso e dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio risulti chiaro che questo è stato pro- posto nell'esercizio di detto potere» (Cass. n. 1281 del 27/02/1979); e si è ancora sottolineato che «la procura speciale, conferita a mar- gine della citazione o del ricorso, va interpretata con riferimento all'atto cui inerisce, il contenuto del quale, pertanto, concorre a determinare i limiti della rappresentanza processuale. Con la conseguenza che non è indispensabile, ai fini della validità della procura stessa, che sia ripetuta in essa la qualità di colui che la conferisce (nella specie, Presidente del consiglio di amministrazione di una società), qualora questa risulti dall'intestazione dell'atto» (Cass. n. 3400 del 23/05/1981);
2.4. la CTR, affermando che la Immobiliare Axis s.r.l. non ha con- ferito valida procura Palle liti al dott. Mario Reggio, ha dimostrato di non tenere conto dei superiori principi di diritto, sicché la sentenza impu- gnata è meritevole di cassazione;
4 Con est. G.M Nonno 3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 18 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, evi- denziandosi che il giudice del merito, in presenza di un difetto di pro- cura, avrebbe dovuto concedere termine alla parte ricorrente per la regolarizzazione dei poteri di rappresentanza, senza limitarsi a dichia- rare immediatamente l'inammissibilità del ricorso;
4. il motivo resta assorbito in ragione della statuizione sul prece- dente motivo di impugnazione;
5. con il terzo motivo di ricorso la Immobiliare Axis s.r.l. deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la motivazione sul merito, resa ad abundantiam dalla CTR, rende impossibile determinare il ragionamento logico-giuri- dico posto a fondamento della decisione;
6. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
6.1. costituisce orientamento consolidato della S.C., dal quale non v'è motivo di discostarsi, quello per il quale «qualora il giudice che ab- bia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un sin- golo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto» (Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; si vedano, altresì, Cass. n. 30393 del 19/12/2017; Cass. n. 17004 del 20/08/2015; Cass. n. 15234 del 05/07/2007); 5 Coni. est. G. onno a*, 7. in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il terzo;
la sentenza im- pugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo e dichiara inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regio- nale della Lombardia, in diversa co