TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 15/10/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA RT
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 227/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NT EL TT ed elettivamente domiciliato presso in Parte_1
, Via XXV Aprile n. 5 Pt_1
ricorrente
contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale , con sede legale CP_1 P.IVA_2 in Morbegno (SO), Via Garibaldi, 81/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare all' , la somma di € Controparte_2
6.412,99, a titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – Fondo di garanzia,
a versare all' oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti Pt_1 dalla data di erogazione fino al saldo”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio avanti al Pt_1 CP_1
Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna della predetta società al pagamento della somma di € 6.412,99 complessivamente versata ad e (ex dipendenti della CP_3 Controparte_4 Controparte_5 convenuta) a titolo di T.F.R. e crediti diversi ai sensi dell'art. 2, L. 297/82.
A fondamento del ricorso, deduceva che le predette lavoratrici, a fronte Pt_1 dell'inadempimento della loro ex datrice di lavoro nel pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente l'esecuzione forzata a soddisfacimento dei loro Pt_2 crediti, avevano chiesto ed ottenuto l'intervento della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (già Fondo di garanzia) ai sensi dell'art. 2, L. 297/82; Pt_1 deduceva dunque di aver versato ad e Controparte_6 Controparte_4 CP_5 la somma complessiva di € 6.412,99, già al netto delle ritenute fiscali.
[...]
All'udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e Controparte_4 Controparte_6
All'udienza del 15/10/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Pag. 2 di 4 (…)
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…)”.
I testi e escussi in questa sede - con testimonianze circostanziate e CP_4 CP_6 coerenti e delle quali, quindi, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità - hanno confermato di essere rimasti creditori nei confronti della del T.F.R. e CP_1 dell'ultima retribuzione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e di aver pertanto aver ottenuto il relativo al pagamento da parte di . Pt_1
La piena conferma ad opera delle testimoni e delle prospettazioni del CP_4 CP_6 ricorrente consente di ritenere provato, in via presuntiva, l'intervenuto pagamento ad opera di , per i titoli di cui si discute, anche nei confronti di Pt_1 Controparte_5
Infine, risultano documentalmente i vani tentativi di esecuzione forzata posti in essere dalle predette lavoratrici nei confronti dell'odierna convenuta (deposito del 03/04/2025).
Risulta dunque integrata un'ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82
(riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi
Pag. 3 di 4 inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza
(Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).
Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di Pt_1 Controparte_6
e ad agire nei confronti di per il Controparte_4 Controparte_5 CP_1 pagamento dell'importo di € 6.412,99, con conseguente condanna di quest'ultima.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA RT MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 6.412,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, € 43,00 per esborsi oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
MA RT MA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA RT
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 227/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NT EL TT ed elettivamente domiciliato presso in Parte_1
, Via XXV Aprile n. 5 Pt_1
ricorrente
contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale , con sede legale CP_1 P.IVA_2 in Morbegno (SO), Via Garibaldi, 81/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare all' , la somma di € Controparte_2
6.412,99, a titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – Fondo di garanzia,
a versare all' oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti Pt_1 dalla data di erogazione fino al saldo”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio avanti al Pt_1 CP_1
Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna della predetta società al pagamento della somma di € 6.412,99 complessivamente versata ad e (ex dipendenti della CP_3 Controparte_4 Controparte_5 convenuta) a titolo di T.F.R. e crediti diversi ai sensi dell'art. 2, L. 297/82.
A fondamento del ricorso, deduceva che le predette lavoratrici, a fronte Pt_1 dell'inadempimento della loro ex datrice di lavoro nel pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente l'esecuzione forzata a soddisfacimento dei loro Pt_2 crediti, avevano chiesto ed ottenuto l'intervento della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (già Fondo di garanzia) ai sensi dell'art. 2, L. 297/82; Pt_1 deduceva dunque di aver versato ad e Controparte_6 Controparte_4 CP_5 la somma complessiva di € 6.412,99, già al netto delle ritenute fiscali.
[...]
All'udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e Controparte_4 Controparte_6
All'udienza del 15/10/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Pag. 2 di 4 (…)
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…)”.
I testi e escussi in questa sede - con testimonianze circostanziate e CP_4 CP_6 coerenti e delle quali, quindi, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità - hanno confermato di essere rimasti creditori nei confronti della del T.F.R. e CP_1 dell'ultima retribuzione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e di aver pertanto aver ottenuto il relativo al pagamento da parte di . Pt_1
La piena conferma ad opera delle testimoni e delle prospettazioni del CP_4 CP_6 ricorrente consente di ritenere provato, in via presuntiva, l'intervenuto pagamento ad opera di , per i titoli di cui si discute, anche nei confronti di Pt_1 Controparte_5
Infine, risultano documentalmente i vani tentativi di esecuzione forzata posti in essere dalle predette lavoratrici nei confronti dell'odierna convenuta (deposito del 03/04/2025).
Risulta dunque integrata un'ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82
(riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi
Pag. 3 di 4 inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza
(Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).
Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di Pt_1 Controparte_6
e ad agire nei confronti di per il Controparte_4 Controparte_5 CP_1 pagamento dell'importo di € 6.412,99, con conseguente condanna di quest'ultima.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA RT MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 6.412,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, € 43,00 per esborsi oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
MA RT MA
Pag. 4 di 4