Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di confisca ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2020, n. 39201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39201 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
шейного 39201-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1739/2020 LUCA RAMACCI - Presidente - CC 15/12/2020 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 23139/2020 ALDO ACETO Estensore UBALDA MACRI' Relatore ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: INTESA SANPAOLO S.P.A (91 CASSA RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA avverso l'ordinanza del 10/05/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; lette/sen te le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto lawn llament con bavio udito il difensore CAMPEIL lecta la creuovia difen wun deer Avv. Giuseppe Лени The be sulittl Venento oler bcov•for encligion 23139/2020 RITENUTO IN FATTO 1.Intesa San Paolo S.p.a.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/11/2019 della Corte di appello di Trieste che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di accertamento della sua qualità di terzo in buona fede e la conseguente richiesta di inopponibilità nei suoi confronti della confisca per equivalente disposta a carico della sua debitrice, sig.ra EL NE, già dipendente della banca, irrevocabilmente condannata con sentenza della medesima Corte di appello per il reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. Premette, in fatto, quanto segue: - la NE era imputata del delitto di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva omesso di indicare nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi attivi, rispettivamente pari ad euro 493.405,00 ed euro 507.935,00, consistenti nel profitto del reato di cui agli artt. 81, cpv., 646, 61 n.11, cod. pen., commesso ai danni della (allora) Ca.Ri. F.V.G. (oggi Intesa San Paolo); - per tale reato era stata condannata in primo grado (sentenza del 18/10/2017) alla pena ritenuta di giustizia ed era stata disposta la confisca dei beni mobili ed immobili in disponibilità della NE fino alla concorrenza dell'imposta evasa per un importo complessivo pari ad euro 358.541,00; in separato processo la NE era stata condannata, sempre in primo grado (sentenza del 26/02/2016), per delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 646, 61, n. 7 e 11, cod. pen., commesso, come detto, ai danni della Ca.Ri. F.V.G., e condannata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidare in separata sede, previa assegnazione di una provvisionale pari ad euro 50.000,00; - la Corte di appello di Trieste, riuniti i gravami proposti dall'imputata avverso le due pronunce, con sentenza del 05/07/2018 ha definito il processo accogliendo la proposta di concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., confermando le statuizioni civili di condanna e la confisca;
- con ricorso di data 21/4/2015, Ca.Ri. F.V.G. aveva agito in sede civile nei confronti della sua ex dipendente, chiedendo in via cautelare di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo nei confronti della NE sino alla concorrenza di euro 500.000,00; -· il Tribunale di DI, Giudice del Lavoro, con decreto del 22/4/2015, comunicato il 23/4/2015 (e poi confermato, ad esito della comparizione delle parti, ma nella contumacia della resistente, con ordinanza di data 18/5/2015), aveva autorizzato la NC 'inaudita altera parte' - a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e su crediti di proprietà e/o titolarità della NE, sino alla concorrenza della somma di euro 500.000,00; - il sequestro era stato eseguito sui beni immobili in proprietà (o comproprietà) della debitrice siti nelle province di DI ed SA, mediante trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate - Territorio (rispettivamente, il 24/04/2015 per DI e l'8/05/2015 per SA); - con ricorso di data 16/7/2015 Ca.Ri. F.V.G. aveva introdotto il giudizio di merito conseguente al predetto procedimento cautelare, chiedendo che la NE fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, il cui importo veniva quantificato in euro 2.000.000,00; - con sentenza del 29/09/2017, pubblicata il 20/11/2017, il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la NE al risarcimento del danno nella misura chiesta dalla NC, oltre interessi maturati dal marzo 2012 al saldo;
- in forza di tale sentenza e della sua immediata esecutività, la NC si era attivata per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 686 cod. proc. civ. e 156 disp. att. cod. proc. civ., provvedendo ad annotare la sentenza in margine della trascrizione dei sequestri sopra citati, vale a dire presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio - Provinciale di DI Territorio e presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio - - Provinciale di SA - Territorio;
sono stati così promossi due procedimenti esecutivi immobiliari, uno avanti al Tribunale di DI (rubricato al n. 16/2018 R.G. Es. Imm.) ed uno avanti al Tribunale di SA (rubricato al n. 15/2018 R.G. Es. Imm.); nell'ambito di tali procedimenti, alle udienze fissate per la vendita (08/03/2019 a DI;
12/03/2019 ad SA) l'esecutata, che non ne aveva interesse alcuno, aveva dedotto (ed in quella sede la NC aveva appreso per la prima volta) l'esistenza del provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di DI nell'ambito del secondo procedimento, confermato dalla Corte di appello e divenuto irrevocabile;
la NC aveva avviato tutte le iniziative possibili in via cautelare ed - volte ad ottenere la riscossione (necessariamente parziale) del esecutiva - proprio credito -, sottoponendo a sequestro ed a pignoramento anche il credito vantato dalla NE nei confronti della NC stessa che le è stato assegnato dal Tribunale di DI con ordinanza del 21-23/3/2018; - la NE non risultava (né risulta) disporre di altri beni o vantare altri crediti idonei a garantire la soddisfazione del credito della NC, il cui ammontare, del resto, è ingentissimo;
-la NC è portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere il riconoscimento della sua qualifica di terzo di buona fede e l'accertamento della 2 conseguente inopponibilità a sé - ovvero, comunque, dell'inefficacia nei suoi confronti della confisca ordinata nel procedimento penale di cui la stessa non era parte, al fine di essere autorizzata a proseguire i procedimenti esecutivi dalla stessa promossi in sede civile;
- con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha dato atto che la confisca era stata eseguita, con la trascrizione sugli immobili della NE, successivamente alla trascrizione del sequestro e del pignoramento della NC, osservando però che: «il diritto di credito di NC Intesa s.p.a. non può prevalere sulla confisca penale, atteso che non può trovare diretta applicazione, in questa materia, la disciplina della tutela dei diritti di cui agli artt. 2906 e 2913 ss. c.c., pur se anche la confisca penale, quale atto di trasferimento di proprietà, deve essere trascritto sui beni immobili del condannato» e aggiungendo che I rapporti fra esecuzione della confisca penale e soddisfacimento delle ragioni del creditore pignorante non sono (...) regolati dal codice civile, ma dalla legislazione penale», escludendosi anche, per ragioni temporali, la operatività, nel caso di specie dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011; - la Corte di appello ha sposato la tesi - oggetto, afferma la ricorrente, di meri 'obiter dicta' rinvenibili in alcune decisioni di legittimità che, però, non hanno trattato 'ex professo' il tema che qui rileva - secondo cui la salvaguardia dei diritti del terzo non si estenderebbe ai diritti di credito, ma solo ai beni di proprietà; - la massima che la Corte territoriale enuncia come tratto saliente della sua decisione si rinviene a pag. 11: «i creditori chirografari non hanno un titolo opponibile alla pretesa dello Stato di subentrare nella proprietà dei beni del debitore, quanto meno fino a che non siano divenuti assegnatari a seguito di riparto o procedura esecutiva, dunque abbiano acquisito un diritto reale»; -in realtà, la norma sulla confisca tributaria non esclude dal novero dei beni i crediti, né discerne tra natura chirografaria o privilegiata dei crediti stessi;
si impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, ponendosi altrimenti il tema della legittimità costituzionale della norma, sia in quanto violatrice del diritto fondamentale del rispetto dei propri beni, sia in quanto irragionevolmente discriminatoria fra creditori in ragione della esistenza di un diritto ad esser preferiti sulla distribuzione della somma ricavata o meno, prescindendosi dalla natura della causa del credito stesso;
in ogni caso, non vi sono ragioni per non applicare il disposto del primo comma dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui disciplina è espressione di un principio generale di applicazione a tutte le ipotesi di confisca;
- né c'è ragione alcuna di discriminare fra terzi di buona fede a seconda dei diritti di cui sono titolari (reali o di credito e, in questa seconda evenienza, 3 ulteriormente a seconda che si tratti di credito garantito o meno da ipoteca o assistito da altre cause di prelazione sul ricavato).
1.1. Tanto premesso, con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la disapplicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 e l'inosservanza dei principi regolatori della materia. Afferma al riguardo: - l'art. 52, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, dispone che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...)»; -con legge 17/10/2017, n. 161, il legislatore ha profondamente novellato il d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "Codice antimafia"); in particolare, a norma dell'art. 37, comma 1, legge n. 161 del 2017, le disposizioni di cui ai commi da 194 a 196 della legge 228/2012 si interpretano nel senso che esse si applicano anche con riferimento ai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8/6/1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7/8/1992, n. 356), all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 13/10/2011; -la Corte territoriale ha escluso l'applicazione diretta ed immediata di tali novità legislative negandone la valenza espressiva di un principio generale e dunque anche la portata analogica;
-· contrariamente a quanto afferma la Corte di appello, è del tutto pacifico che l'enunciato normativo sia espressione di un principio generale del sistema, e ciò non solo nel sistema interno, ma anche in quello comunitario, ora unionale, ove si valorizza il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto, principio che sin dalla decisione C.G. U.E. del 3/5/1978 (in C-112/77) fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario;
anche la Corte costituzionale (sent. n. 1 del 1997) ha riconosciuto che la necessità di tutelare il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato e portatore di posizione protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico e che da esso scaturisce anche la regola generale di circolazione dei beni mobili nel nostro sistema di mercato;
- laddove il sistema della giustizia penale o di prevenzione accentua la tendenza a divenire strumento di "recupero coatto" di beni che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita (sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell'ordinamento dalla legge n. 646/1982), è inevitabile che il contraltare di simile tendenza (peraltro amplificata dalla proliferazione di ulteriori tipologie di confische non strettamente pertinenziali, 4 come la confisca di valore e per equivalente) sia rappresentato dalla necessità di "disciplinare" le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti terzi che hanno acquisito, "medio tempore", dei diritti ad esso correlati;
i principi generali sul tema restano quelli dettati dalle Sezioni Unite nel noto arresto "Bacherotti", risalente al 1999, allorquando si era affermato, in sostanza ed in via generalissima, che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su "res" oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento laddove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui;
-il legislatore si è mosso con la consapevolezza di intervenire su un terreno già preparato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, espressive e ricognitive di un principio generale;
-- l'avvenuta formalizzazione normativa del procedimento di riconoscimento della pretesa creditoria, da rivolgersi verso lo Stato (destinatario del bene a titolo originario, data la portata espansiva della disposizione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45, in punto di natura giuridica della confisca), possiede un indubbio valore di conferma del principio da cui deriva e la cui realizzazione in ambiti affini va perseguita con il massimo grado di effettività, pena la violazione del - basilare principio di ragionevolezza delle disparità di trattamento;
non vi è, pertanto, alcuna ragione giuridica tesa a legittimare un diverso atteggiarsi della confisca "di valore" e per equivalente, rispetto non già al destinatario primario (il soggetto condannato, che subisce il giusto grado di afflittività della misura), quanto al soggetto "terzo" al quale si tende ad imporre un sacrificio patrimoniale indiretto: tale sacrificio in tanto può essere imposto in quanto il terzo non si trovi in quella condizione di "incolpevole affidamento" che, per converso, ne impone la tutela da parte del Giudice della esecuzione;
-la natura sanzionatoria (perché il bene colpito è surrogatorio del profitto del reato) della confisca per equivalente è tale nei confronti del condannato, ma certo non può assumere valore alcuno di differenziazione del trattamento del terzo che, se realmente incolpevole, mantiene la pienezza del diritto all'indennizzo per la perdita della garanzia del credito;
-· questa stessa Corte di cassazione prosegue -ha affermato il principio secondo il quale: «La previsione dell'art. 52 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferita alla c.d. confisca di prevenzione, ESPRIME UN PRINCIPIO GENERALE, VALIDO ANCHE PER GLI ALTRI TIPI DI CONFISCA, DIRETTA O PER EQUIVALENTE, PER I QUALI VENGA IN RILIEVO LA POSIZIONE DEL TERZO TITOLARE DI DIRITTI DI CREDITO O DI GARANZIA, IVI 5 COMPRESA QUELLA IN AMBITO TRIBUTARIO DI CUI ALL'ART 12-BIS, D.LG. 10 MARZO 2000, N. 74» (Sez. 3, n. 38608 del 2019); -non ha alcuna rilevanza, in questa sede, la natura del credito, se cioè chirografario o ipotecario;
non v'è alcuna ragione che legittimi una tale discriminazione: l'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 offre possibilità di riconoscimento a tutti i portatori di un diritto di credito, non solo a quelli assistiti da garanzia reale (Sez. 1, n. 34568 del 2017; Sez. 1, n. 45746 del 2019; Corte Cost., sentenza n. 26 del 2019, secondo cui «non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l'irreparabile sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore;
né di discriminare la loro posizione rispetto a quelle sole oggi salvaguardate dalla disposizione censurata»); - in questa materia non si può dunque discriminare fra creditori in ragione del titolo e delle garanzie;
il d.lgs. n. 159 del 2011 ha stabilito un sistema organico di tutela esteso a tutte le ipotesi di confisca ed alla generalità dei creditori, indipendentemente dal fatto che siano chirografari, privilegiati, titolari di diritto di garanzia reale;
-in conclusione, anche a fronte di una confisca tributaria, in applicazione diretta o analogica dell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero dei principi generali di cui essa è espressione, va attribuita rilevanza allo stato soggettivo - di buona fede del terzo creditore, anche se chirografario, il cui diritto risulti da - atto avente data certa anteriore: tutte condizioni la cui sussistenza, nella fattispecie, è stata riconosciuta dalla Corte territoriale.
1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del diritto fondamentale del rispetto dei propri beni per errata interpretazione dei principi generali in tema di tutela del terzo estraneo di buona fede. Afferma al riguardo: - l'ordinanza impugnata invoca due precedenti delle Sezioni Unite, afferenti rispettivamente ai diritti reali di garanzia ed al fallimento;
cita poi la sentenza Sez. Un. Uniland, che avrebbe limitato la tutela del terzo solo ai casi di diritto di proprietà ed ai diritti di garanzia;
-in realtà, non è possibile operare distinzioni nell'ambito dei concetti di "appartenenza" e "beni"; - "beni", ai fini che ci occupano, non sono solo i diritti reali su beni materiali, ma anche quelli su beni immateriali, così come i diritti di credito e, ancora, diritti al soddisfacimento del credito (artt. 2740 e 2910 cod. civ., rispettivamente in tema di garanzia patrimoniale generica del debitore e di diritto di espropriare beni altrui), anche di natura processuale (artt. 555-559 cod. proc. civ., riguardanti il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, che è generale nel caso di fallimento, colpendo tutti i beni appartenenti al fallito); -- la Corte territoriale ha altresì omesso di valutare la portata degli artt. 2644 e 2650 cod. civ., che enunciano ed applicano il principio della continuità delle trascrizioni, in relazione all'art. 2643 cod. civ., che offre concreta tutela al medesimo principio di affidamento oggetto del primo motivo;
-con il pignoramento si attribuisce al creditore esecutante la titolarità di un diritto strumentale prevalente rispetto a quello derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale del debitore, in forza degli artt. 2906 e 2913 cod. civ., che sanciscono in favore del creditore l'inefficacia degli atti dispositivi in suo pregiudizio;
la Corte di appello afferma invece di condividere l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la confisca sarebbe insensibile alla procedura fallimentare, in quanto «la legge vuole escludere che il bene sia rimesso in circolazione sia pure attraverso l'espropriazione del reo, sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, possa esser venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori (...) la norma non parla di salvaguardia di diritti di credito, proprio perché si intendono salvaguardare soltanto i beni che appartengono ai terzi estranei da reato» il che però afferma la ricorrente non è stato ritenuto per l'ipoteca, che costituisce- un gravame "in re aliena”, causa di prelazione in sede esecutiva civile;
sempre secondo l'ordinanza impugnata, «La stessa funzione sanzionatoria della confisca di cui all'art. 19 d.lgs. 231/2001 deve esser attribuita alla confisca di cui all'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 in materia di delitti tributari»; - tuttavia, la stessa Corte di appello è costretta ad ammettere l'esistenza di un «orientamento non ancora consolidato» che supera il concetto di appartenenza del bene e sostiene che quello formalizzato nell'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, sia attuazione di un principio generale di tutela dell'affidamento, secondo cui il terzo incolpevole, estraneo alla condotta illecita altrui, mantiene la pienezza del diritto ad ottenere concreta soddisfazione del suo credito e che tale diritto sussista non solo quando si tratti di confisca di prevenzione, ma anche qualora si tratti di una confisca avente natura sanzionatoria;
-il punto è afferma la ricorrente - che nel caso di specie si controverte sul diritto a procedere (anzi: a proseguire) l'espropriazione di un bene passato di proprietà dopo la sua destinazione al soddisfacimento del creditore istante (e di eventuali intervenienti); quel bene "apparteneva" alla NC dal momento dell'apprensione a fini cautelari, prima, ed esecutivi, poi;
-- il credito di Intesa Sanpaolo S.p.a. era garantito da un vincolo di indisponibilità, quello conseguente alla trascrizione del sequestro, poi convertito in pignoramento;
7 - proprio con riferimento alla confisca tributaria si è privilegiata la anteriorità del vincolo di indisponibilità dato dalla dichiarazione di fallimento (esattamente corrispondente al pignoramento, salvo avere ad oggetto tutti i beni del fallito e non solo alcuni determinati); come affermato da Sez. 3, n. 28583 del 2019, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento»>; non rileva, quindi, che quello della NC rappresenti "solo" un diritto di credito (con conseguente diritto di espropriazione dei beni del debitore, già azionato in sede esecutiva e "prenotato" col sequestro), e non un diritto reale: anche il diritto di credito del terzo di buona fede - risultante da atto avente data certa anteriore alla confisca - è tutelato dall'ordinamento allo stesso modo, così come il suo conseguente diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.
1.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla causa del credito e la violazione delle norme civili e processuali civili. Osserva che la NC è persona offesa del reato presupposto (appropriazione indebita) con la conseguenza che lo Stato viene preferito rispetto alla vittima. L'ordinanza non motiva sul punto.
1.4.Con il quarto motivo deduce l'errata interpretazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Afferma al riguardo: - anche se la normativa in base alla quale è stata disposta nel caso di specie la confisca non disciplina la tutela del terzo, né opera espliciti richiami all'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, una sua interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme porta all'applicazione del principio generale di tutela del terzo nelle forme già indicate dalla giurisprudenza, ora sancito da una norma di portata generale;
dimostrata l'assenza di strumentalità del bene al reato, l'incolpevole affidamento e la buona fede (dati, questi, tutti dimostrati secondo la Corte territoriale), il diritto del terzo deve essere salvaguardato, purché il suo titolo risulti trascritto precedentemente al sequestro/provvedimento ablativo.
1.5.Con il quinto motivo deduce l'indebita limitazione ai diritti reali della tutela del terzo: violazione dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme in relazione al principio di parità di trattamento di situazioni uguali in difetto di razionale giustificazione (art. 3, Cost.) e del principio di proporzionalità; violazione del protocollo di Parigi relativamente al rispetto dei beni ex art. 1, Prot. aggiuntivo, Convenzione E.D.U. (art. 117 Cost.). Afferma al riguardo: - la Corte di appello, affermando l'esclusione dei diritti di credito dalla tutela accordata al terzo, che si limiterebbe ai beni di appartenenza, viola il parametro interposto all'art. 117 Cost., in aperto contrasto con i principi enunciati dalla cit. Corte cost. n. 26/2019, che annovera tra i soggetti tutelati i creditori di ogni natura e grado, in pieno allineamento col Primo Protocollo Addizionale alla C.E.D.U., che all'art. 1, par. 1 stabilisce che ogni persona fisica o giuridica ha- - diritto al rispetto dei suoi beni;
nessuno può essere privato della sua proprietà, salvo che per causa di - utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale: si tratta di un principio generale del rispetto della proprietà privata, esteso a tutti i beni, compresi i crediti;
anche la C.D.F.U.E. (art. 17) giustifica l'ablazione della proprietà solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 21/5/2019, n. 235), enunciando un diritto fondamentale (di derivazione pre- statuale, giusnaturalistica), limitabile per legge, ma pur sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità, che assicura la "sostanza" del diritto stesso;
-anche ai sensi dell'art. 52, comma 1, della medesima Carta, le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti devono rispettare il loro contenuto essenziale ed il già richiamato principio di proporzionalità, dovendo quindi rispondere effettivamente a finalità di interesse generale o all'esigenza di proteggere diritti e libertà altrui (la proprietà va più intensamente garantita a livello inter e sovranazionale); - è certo che, nella tutela europea, si comprendono non solo beni materiali, ma anche immateriali, crediti, avviamento e, in genere, qualsiasi interesse di natura patrimoniale (Corte Giustizia U.E. 29/3/2012, n. 417); - privilegiare il diritto dello Stato, cui la confisca è preordinata, a scapito di quello dei terzi di buona fede (il cui diritto risulti da atto avente data certa anteriore) ad ottenere concreta soddisfazione del loro credito, si pone quindi in contrasto con i principi fondamentali dell'U.E., recepiti a livello costituzionale;
-- questo vale a maggior ragione nel caso in cui si tratti del credito risarcitorio della vittima del reato presupposto rispetto a quello (tributario) cui la confisca è preordinata, vittima che si sia tempestivamente e diligentemente adoperata, con ogni mezzo a sua disposizione, per tutelare il suo diritto.
1.6.Con il sesto motivo eccepisce l'incostituzionalità degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui consentono la confisca in danno dei creditori in genere e, in particolare, delle vittime del reato ovvero di quello presupposto. Osserva che qualora si ritenesse che le singole fattispecie o tipologie di confisca abbiano autonome discipline e che ad esse non si applichi in via generale quella della tutela del terzo di buona fede, come enunciata dalla giurisprudenza ed espressa nella norma dell'art. 52, d.lgs. n. 159/2011, ed ancora a danno della vittima stessa del reato o di quello presupposto, allora le norme che le prevedono sarebbero affette da illegittimità. La normativa sulla confisca, prosegue, non contiene esplicite disposizioni a tutela dei terzi di buona fede, in genere, e del diritto risarcitorio della vittima, in particolare (nel caso di specie Intesa Sanpaolo S.p.a., che succede a Ca.Ri. F.V.G., defraudata dalla NE). E, tuttavia, almeno due norme del nostro ordinamento lo fanno per quest'ultima. Una norma generale, che tiene conto dei danneggiati da reato, si rinviene nel combinato disposto di cui agli artt. 6 e 19, d.lgs. n. 231 del 2001, per effetto del quale «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente» (art. 6), salva «la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede» (art. 19). Altra norma speciale è data dall'art. '644 cod. pen., il cui ultimo comma, nello stabilire che «è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato» fa «salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni». Nel caso in esame, a voler aderire alle conclusioni della Corte territoriale, si dovrebbe ritenere che il Giudice, da un lato, abbia riconosciuto alla vittima del reato il diritto alla restituzione ed al risarcimento del danno e, dall'altro, le abbia sottratto i mezzi che le consentirebbero di soddisfare in concreto (almeno in parte) tale diritto. La tutela dei terzi rispetto all'imputato/condannato, afferma la ricorrente, ruota intorno all'interpretazione della formula: «persona estranea al reato», utilizzata dall'art. 240, commi terzo e quarto, cod. pen., quale causa preclusiva della confisca generale. In questo caso, si tratta della vittima stessa del reato per la quale non si pone neppure il tema della buona fede (comunque incontestata, nella fattispecie), che per la Corte Costituzionale va tutelata in modo inderogabile, a meno che non vi sia una colpevolezza rimproverabile. La norma generale, così come quella speciale tributaria che rileva nel caso di specie, non si interessano della vittima perché è immanente al sistema il principio per cui la vittima deve essere la prima a beneficiare del profitto del reato recuperato: altrimenti si vedrebbe ingiustamente privata del suo diritto, attraverso la condanna del responsabile, a favore della Stato. Lo Stato, quindi, si avvantaggerebbe dalla commissione dell'illecito a scapito della vittima dell'illecito stesso: un'aporia che, in termini giuridici, comporta mancanza di razionalità, difetto di causa giustificatrice, oltre che ingiustificata disparità di trattamento delle vittime da reati in genere a rispetto a quelle da usura. Qualora non si 10 ritenesse superabile tale aporia in via interpretativa, conclude, non resterebbe che rimettere la questione al Giudice delle leggi.
1.7.Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Afferma che la decisione impugnata si basa su argomenti non posti dalle parti che non sono state messe in condizione di interloquire.
2.Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva il PG che: -l'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella in ambito tributario di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (in senso conforme Sez. 3, sentenza n. 38608 del 18/04/2019); 1non può, quindi, alla luce di tale condivisa giurisprudenza di legittimità, ritenersi corretto l'assunto di partenza per cui l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, anche in riferimento al fatto che l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 non contiene alcun riferimento all'art. 240-bis c.p., non si applichi al caso specifico;
con sentenza n. 26 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione, pronuncia questa rispetto alla quale non può dirsi, come invece afferma la Corte di Appello di Trieste, che essa riguardi solo le procedure anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, stante la validità 'ex tunc' delle pronunce di incostituzionalità; -va considerata la particolarità del caso di specie, in cui il terzo in buona fede è stato addirittura vittima del reato in relazione al quale fu disposta la confisca, il che esclude che detto terzo titolare del diritto di garanzia reale sul bene confiscato, sebbene chirografario e non ipotecario, debba dimostrare la propria buona fede (Sez. 2, Sentenza n. 2894 del 16/01/2015). 11 3.Con memoria del 25/11/2020, nell'aderire alle conclusioni del PG, la NC ha ulteriormente ribadito le ragioni della sua pretesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
2.I fatti sono stati descritti nella "Premessa in fatto"; giova solo aggiungere che la confisca è stata eseguita mediante trascrizione sui registri immobiliari 1'8 maggio 2019 per gli immobili siti a DI e il 3 luglio 2019 per quelli siti in SA.
2.1. L'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., attualmente intitolato: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», è stato aggiunto dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge n. 94 del 2009. Inizialmente, intitolato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo», disciplinava i soli casi in cui il sequestro preventivo aveva per oggetto aziende, società ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, disponendo che in tali casi l'autorità giudiziaria doveva nominare un amministratore giudiziario.
2.2.1 commi 1-bis e 1-ter (che qui comunque non rilevano) furono aggiunti dall'art. 30, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017. 2.3.L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 01/03/2018, ha definitivamente modificato la rubrica dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., nei termini sopra indicati, ed ha aggiunto i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, che così recitavano:
1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 12 n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.» 2.4.L'art. 578-bis, cod. proc. pen., aggiunto dal comma 4, dello stesso art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018, inizialmente così recitava: «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».
2.5.Il comma 1-quater dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., è stato ulteriormente modificato dall'art. 373, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 1° settembre 2021, nei termini che seguono: «Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».
2.6.Anche l'art. 578-bis cod. proc. pen. è stato modificato. L'art. 1, comma 4, lett. f), L. 9 gennaio 2019, n. 3, vi ha introdotto le parole: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»; per effetto di tale modifica la norma attualmente recita: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per 13 prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».
2.7.Le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle previste dal Titolo IV del codice stesso e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, dall'art. 57, comma 1, secondo il quale: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2.8.1 presupposti che rendono applicabile la tutela del terzo sono, dunque, costituiti dai seguenti fatti, così come alternativamente indicati dall'art. 104-bis, disp. att. c.p.p.: 1) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nei casi particolari stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari, altrimenti detta "atipica" o "allargata") o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano (l'attuale art. 12-ter, d.lgs. n. 74 del 2000; art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973); 2) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nell'ambito dei procedimenti per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; 3) si tratta di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. oppure di confisca prevista da altre disposizioni di legge».
2.9. Nel caso in esame, trattandosi di confisca disposta ai sensi dell'art. 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è escluso che la confisca rientri nei casi indicati ai numeri 1) e 2) del § 2.8 che precede ovvero ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Resta da verificare se si tratta di confisca prevista «da altre disposizioni di legge>> ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen.
2.10.La risposta è affermativa.
2.11.Al riguardo, viene in rilievo l'insegnamento di Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02 (pronunciata dopo l'ordinanza impugnata), secondo cui deve riconoscersi al richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di 14 ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.
2.12.Come spiegato in motivazione, «5.1. E' senz'altro esatto che la formulazione originaria della norma, introdotta dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (di attuazione della delega per la riserva di codice), e da ultimo modificata con la I. n. 3 del 2019 (che vi ha inserito l'inciso relativo alla confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»), ha rappresentato, salva la precisazione di cui oltre, il sostanziale trapianto, nel codice di rito, del contenuto dell'art. 12-sexies, comma 4-septies, del d.l. n. 306 del 1992, secondo cui «le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato» (...) Ed è ulteriormente esatto che il comma 1 dell'art. 12-sexies cit. (e, conseguentemente, in virtù della già indicata corrispondenza, il comma 1 dell'art. 240-bis cit.), prevedeva (...) la sola confisca cosiddetta "per sproporzione", senza in alcun modo contemplare la confisca urbanistica, ma è anche vero che l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), l. 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter del codice penale». E' pertanto evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (...) 5.2. Va aggiunto che già questa Corte a Sezioni Unite ha significativamente affermato, con la sentenza n. 6141/19 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alle "altre disposizioni di legge" evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione".».
2.13.Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe del tutto superfluo il comma 1-sexies dell'art. 104-bis, cit. posto che già il comma 1-quater del 15 ہے medesimo articolo fa espresso riferimento all'art. 240-bis cod. pen. e alle altre disposizioni di legge che ad esso rinviano.
2.14.Deve dunque essere affermato il principio che le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2.15.Non è dunque necessario far ricorso ai principi di carattere generale invocati dalla ricorrente in tema di tutela del terzo in buona fede o alla analogia;
la questione è già positivamente risolta dal legislatore.
3. Resta da appurare in che modo operi tale tutela.
3.1.Al riguardo non possono che venire in rilievo le norme contenute nel Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare gli artt. 52 e 55. 3.2.L'art. 55, comma 1, in particolare, esclude che sui beni sottoposti a sequestro ('scilicet', anche finalizzato ad una delle confische di cui agli artt. 240- bis cod. pen, e/o 578-bis cod. proc. pen.) possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Il successivo comma 2 predica l'estinzione delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca.
3.3.La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla NC ricorrente che reclama l'inopponibilità della confisca e la possibilità di proseguire l'azione esecutiva sul bene confiscato), bensì nei termini e modi stabiliti dall'art. 52, d.lgs. n. 159, cit., il cui primo comma stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d).
3.4. Ciò perché la confisca comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011).
3.5.Il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli artt. 110 e segg., d.lgs. n. 159 del 2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47, d.lgs. n. 159 del 2011) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.
3.6.Deve però essere escluso, come detto, che la buona fede possa essere tutelata, come ritiene la NC, mediante l'inopponibilità della confisca trascritta 16 successivamente alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione dell'azione esecutiva sul bene confiscato.
3.7.Di qui il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/12/2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Luca CI DO AC AL CE DEPOSITATA IN CANCELLESA - 2 NOV 2021 LA DERTO Luana Marian 17