Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
A seguito della legge 13 dicembre 1978, n. 833 che ha decentrato alle unità sanitarie locali le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità in materia di controllo dell'idoneità degli esercenti e delle strutture all'esercizio di attività sanitarie, non sussiste la violazione dell'art. 193 T.U.L.P.S. nell'ipotesi in cui l'ambulatorio o altro analogo presidio sia stato aperto o mantenuto in esercizio dalle aziende sanitarie locali in assenza dell'autorizzazione richiesta dal citato art. 193, mancando per esse l'esigenza di quel controllo che l'ordinamento ha ritenuto necessario - tramite l'autorizzazione - nelle diverse ipotesi in cui l'attività in questione sia svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell'apparato sanitario pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 29509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 4/06/2002
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1315
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 30754/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PISOTTI Augusto, n. il 30.5.1938 a Palau, ivi res. rapp. e dif. dall'avv. Guido Manca Biti, del foro di Cagliari
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio sez. dist. di Olbia, del 6-7/6/2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Augusto Pisotti, nella qualità di amministratore straordinario della U.S.L. di Olbia, veniva tratto al giudizio del Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. di Olbia, sotto l'imputazione di cui all'art. 193 del T.U.L.S. perché "manteneva in esercizio un poliambulatorio specialistico senza essere in possesso della prescritta autorizzazione del Sindaco", fatto ivi accertato l'11/5/1995. Con la sentenza in epigrafe il giudice monocratico di quel Tribunale, rilevata l'avvenuta prescrizione della contestata contravvenzione e ritenendo non configurata, nonostante le espresse richieste e produzioni documentali della difesa e dell'imputato, la prospettata, ex art. 129 cpv. c.p.p., evidenza delle ragioni assolutorie, prosciolse il Pisotti dall'addebito, per estinzione del reato. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel primo, deducente violazione degli artt. 129 e 530 c.p.p, si lamenta, anzitutto, che a fronte dell'evidenza delle acquisite prove di insussistenza della responsabilità, come convenuto anche dal P.M. di udienza, erroneamente sarebbe stata dichiarata l'estinzione del reato;
sotto un secondo profilo si sostiene che il giudice, dopo aver dato ingresso alle richieste di istruttoria dibattimentale, avrebbe dovuto coerentemente e quantomeno pronunciare, nei dubbio, assoluzione ex art. 530 co. 2^ c.p.p. Con il secondo motivo si deduce la "mancanza e manifesta illogicità della sentenza. "Violazione dell'art. 129 c.p.p e 43 e 47 c.p.", per operato travisamento o, comunque, illogico malgoverno delle risultanze processuali, in particolare di una nota dell'Assessorato Igiene e Sanità della Regione, a termini della quale gli ambulatori e poliambulatori pubblici non necessitano di preventiva autorizzazione. A tale specifico riguardo, si soggiunge, nessuna considerazione normativa è stata espressa al giudice di merito, ne' risulta presa in considerazione l'evidente buona fede dell'imputato, per essersi adeguato alle direttive "dei settore", versando, in subordine, in situazione di incolpevole errore su norma extrapenale, scriminante ex art. 47 c.p.p. Il ricorso, pur impropriamente denunciando carenze e vizi della motivazione, è fondato, risolvendosi nella sostanziale deduzione di violazioni di legge, segnatamente dell'art. 129 c.p.p e della norma penale di cui al capo d'imputazione.
Premesso che, pur in presenza di una causa estintiva del reato ascritto, il giudice ha l'obbligo, ex art. 129 cpv. c.p.p, di dichiarare la sussistenza di ragioni assolutorie più ampie e favorevole, allorquando le stesse emergano con evidenza dagli atti, deve rilevarsi che a tale compito non ha assolto nella specie il giudice di merito, considerato che il fatto, così come contestato ed accertato, non è previsto dalla legge come reato.
Va premesso che la disposizione originaria dell'art. 193 T.U. delle leggi sanitarie R.D 27/7/1934 n. 1265 prevedeva che "nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurugica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità"; tale competenza fu poi trasferita, dall'art. 23 del D.P.R 10/5/55 n. 854, al sindaco, con obbligo di comunicazione al prefetto,
il quale, su parere del medico provinciale, avrebbe potuto annullare le autorizzazioni;
infine le attribuzioni in materia sono state attribuite alle Regioni, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. e) D.P.R. 14/1/1972 n. 4; giova ancora precisare che nell'ambito ed a seguito della riforma sanitaria di cui al citato D.P.R., le attribuzioni consultive del consiglio provinciale di sanità, dopo essere passate alle Regioni, sono state poi decentrate alle U.S.L. ex lege 13 dicembre 1978 n. 833.
Dal contesto e dalla successione delle surriferite disposizioni di legge si rileva, sia pur implicitamente, che le attività soggette all'autorizzazione de qua sono quelle svolte da soggetti, persone fisiche o giuridiche, privati, nei confronti solo dei quali sussistono quelle evidenti ragioni, di pubblico interesse, imponenti il preventivo controllo, dell'idoneità degli esercenti e delle strutture all'esercizio di attività sanitarie, istituzionalmente o, comunque, ordinariamente svolte da enti e presidi facenti parte della P.A.
D'altra parte la collocazione sistematica della disposizione in questione, successiva a quella dell'art. 192 (nella quale era prevista la semplice generica vigilanza esercitata dall'autorità sanitaria centrale e da quella provinciale "sull'organizzazione e sul funzionamento degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti") evidenzia come al particolare controllo preventivo de quo non fossero soggette le strutture sanitarie pubbliche, sulle quali, ove non facenti parte dell'apparato statale, il legislatore ritenne sufficiente detto meno penetrante controllo.
Ancor più evidente deve oggi ritenersi l'inapplicabilità alle strutture sanitarie pubbliche, segnatamente nelle U.S.L. (o A.S.L.) della disposizione, penalmente sanzionata, di cui all'art. 193 cit. T.U., nell'ambito del vigente sistema sanitario, caratterizzato dalla definitiva attribuzione, in attuazione dell'art. 117 Cost., dei compiti in materia di assistenza sanitaria alle Regioni, che a loro volta si avvalgono, in via di decentramento, proprio delle unità (o aziende) sanitarie locali: è evidente come, se un ambulatorio o altra analogo presidio sia stato aperto o mantenuto in esercizio da siffatti organismi, nei quali si articola sul territorio l'assistenza pubblica, la verifica delle sottese esigenze e della necessaria idoneità igienico-sanitaria della struttura sia in re ipsa, rendendosi del tutto superflua quell'autorizzazione preventiva, che l'ordinamento ha inteso richiedere nei diversi casi in cui l'attività sia svolta, con finalità speculative o non istituzionali, da operatori privati o, comunque, non facenti parte dell'apparato sanitario pubblico.
Consegue, ai sensi dell'art. 620 lett. a) c.p.p. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'adeguata formula assolutoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002