Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 29509
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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A seguito della legge 13 dicembre 1978, n. 833 che ha decentrato alle unità sanitarie locali le attribuzioni del consiglio provinciale di sanità in materia di controllo dell'idoneità degli esercenti e delle strutture all'esercizio di attività sanitarie, non sussiste la violazione dell'art. 193 T.U.L.P.S. nell'ipotesi in cui l'ambulatorio o altro analogo presidio sia stato aperto o mantenuto in esercizio dalle aziende sanitarie locali in assenza dell'autorizzazione richiesta dal citato art. 193, mancando per esse l'esigenza di quel controllo che l'ordinamento ha ritenuto necessario - tramite l'autorizzazione - nelle diverse ipotesi in cui l'attività in questione sia svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell'apparato sanitario pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 29509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29509
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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