Sentenza 30 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2019, n. 44287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44287 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BB GI, nato a [...] 1'11-07-1945, avverso la sentenza del 13-12-2018 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2018, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 30 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Pavia aveva condannato GI BB alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 del dl. n. 463/1983, convertito dalla I. n. 638/1983, a lui contestato per avere, in qualità di legale rappresentate della Maica Manifattura Italiana Cam, con sede in Sartirana Lomellina, omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per le mensilità di gennaio 2010 e per quelle da settembre 2010 ad aprile 2011, per la somma complessiva di euro 26.035, reato accertato in Pavia nel dicembre 2011. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, BB, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 157 ss. cod. pen., evidenziando che la Corte di appello aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato contestato, limitatamente alle mensilità di gennaio 2010 e di quelle da settembre 2010 a dicembre 2010, essendo maturato il relativo termine di prescrizione alla data del 16 ottobre 2018, tenendo conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 1 quater della I. n. 683 del 1983. Con il secondo motivo, viene censurata la violazione degli art. 2 del dl. n. 463 del 1983 e 45 cod. pen., non avendo la Corte di appello considerato la grave crisi di liquidità che ha portato al fallimento della Maica, essendosi BB trovato a far fronte a una imprevista e imprevedibile indisponibilità del denaro necessario a versare le ritenute, non correlata a una sua responsabilità gestionale. L'omissione era dunque derivata da un evento estraneo alla sfera di controllo dell'imputato, per cui questi non poteva essere ritenuto punibile, sussistendo una causa di forza maggiore, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 2 del d.l. n. 463/1983 e 131 bis cod. pen., osservando che la Corte di appello, nel negare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non aveva considerato che i precedenti penali di BB erano analoghi al reato oggetto del presente processo e derivavano dalla stessa condizione di crisi economica che ha portato al fallimento dell'azienda, per cui si trattava di fatti suscettibili di essere unificati dal vincolo della continuazione, stante l'identità del disegno che li sottende. Né poteva ritenersi ravvisabile, secondo la difesa, la preclusione di cui all'art. 131 bis comma 3 cod. pen., non essendovi incompatibilità tra reato continuato e particolare tenuità del fatto, ben potendo escludersi che una determinata condotta sia abituale pur in presenza di più episodi illeciti, risultando altrimenti elusi gli scopi deflattivi perseguiti dal legislatore con l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. Pertanto, in presenza di più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il giudice deve compiere una valutazione caso per caso, al fine di verificare se, pur in presenza di un reato continuato, vi siano i presupposti per ritenere integrato il criterio della non abitualità del comportamento, essendo maggiore la capacità a delinquere di un soggetto che, ripetutamente, commette in contesti diversi e per ragioni diverse lo stesso reato, rispetto a quella di chi, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, reiteri la stessa condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omissione contributiva risalente al gennaio 2010, essendo il reato estinto per prescrizione, con eliminazione del corrispondente aumento di pena per la continuazione e conseguente rideterminazione della pena nei termini che saranno in seguito esposti, mentre gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili.
1. Iniziando dalle censure concernenti la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, occorre evidenziare, partendo dal secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 45 cod. pen. con riferimento alla presunta crisi economica attraversata dall'impresa amministrata dall'imputato, che sul punto la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive. Ed invero la Corte territoriale, riprendendo e sviluppando un tema già affrontato nella sentenza di primo grado, ha correttamente rimarcato la genericità della doglianza difensiva, rimasta priva di un adeguato conforto probatorio, non essendo stata in particolare fornita alcuna prova circa l'esistenza della crisi di liquidità dell'azienda, i tempi del suo manifestarsi, le cause che l'avrebbero determinata, le iniziative assunte da BB per fronteggiarla e i motivi per cui non erano state accantonate le risorse necessarie per adempiere le prestazioni previdenziali. Tale impostazione risulta peraltro coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di affrontare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Da ciò consegue l'inammissibilità della censura, formulata anche in questa sede, come già avvenuto in primo e secondo grado, in termini del tutto generici, senza alcun confronto con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito.
2. Passando al terzo motivo, deve rilevarsi che anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive. Al riguardo occorre premettere che, pur essendo innegabile che di per sé non vi è alcuna incompatibilità tra il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è tuttavia altrettanto vero che la pluralità di violazioni di norme penali, per quanto riconducibile a una unitaria determinazione criminosa, può comunque costituire un indice rivelatore di una certa versatilità offensiva (Sez. 4, n. 4649 dell'11/12/2018, Rv. 274959). In tal senso, il richiamo da parte della Corte territoriale al fatto che BB annoverasse tre precedenti penali specifici non può ritenersi affatto irragionevole, denotando tale circostanza l'abitualità del suo comportamento illecito, tanto più ove si consideri che gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali per cui l'imputato è stato condannato attraversano un arco temporale molto ampio (la prima condanna si riferisce a omissioni risalenti al 1993), per cui non può sostenersi che si tratti di violazioni circoscritte a una ben definita epoca storica, venendo piuttosto un rilievo un comportamento delittuoso tutt'altro che episodico. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
3. Venendo infine al terzo motivo, deve prendersi atto che, effettivamente, prima della sentenza di secondo grado, era maturata la prescrizione rispetto all'omissione contributiva riferita al gennaio 2010. In proposito deve innanzitutto richiamarsi l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031), secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d. Igs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consunnativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo 4 f-6 necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato decreto legge. Tanto premesso, il momento consumativo dell 'omissione contributiva del gennaio 2010 deve essere individuato nel 16 febbraio 2010, per cui, sommandosi al periodo di prescrizione massima di 7 anni e 6 mesi non solo i 3 mesi di sospensione di cui all'art. 2 comma 1 quater della I. n. 683 del 1983, ma anche i 10 mesi e 14 giorni corrispondenti alle due sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado per le adesioni del difensore alle astensioni proclamate dalle associazioni di categoria (sospensioni queste ultime di cui la difesa non ha tenuto conto rispetto alle altre mensilità), il termine di prescrizione, rispetto a tale segmento di condotta, risulta maturato il 30 settembre 2018, dunque in epoca antecedente rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 13 dicembre 2018. Pertanto, ferma restando l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omissione contributiva risalente al gennaio 2010, essendo il reato estinto per prescrizione, con eliminazione del corrispondente aumento di pena per la continuazione, nella misura, desumibile dalla sentenza di primo grado, di giorni 5 di reclusione ed euro 50 di multa, e con conseguente rideterminazione della pena nella misura finale di mesi 1, giorni 25 di reclusione ed euro 250 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all 'omissione contributiva risalente al gennaio 2010, perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina il corrispondente aumento di pena per la continuazione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la