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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2581 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 02.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
di Calabria (RC) il 07/04/1984), rappresentata e difesa dall'avv. De
TE GI, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via Crisafi n. 25, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio di Calabria (RC) il 23/07/1977), rappresentato e difeso dall'avv. IL PP, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via Trieste n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 18/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 07/07/2012;
-considerato che con decreto dell'01.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 02.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/07/2012; b) dal matrimonio è nato un figlio: (27.03.2017), minorenne;
c) con sentenza di Per_1
separazione consensuale n. 1522/2023 pubbl. il 20.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Giudice delegato in data
07.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e, comunque, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente al 07.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. il quale ha espresso il parere in data 11.11.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18/09/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 07/07/2012 tra Parte_1
e , il cui atto di
[...] Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio di Calabria, atto n. 272, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2012, alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la moglie si allontanerà entro un termine congruo;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra
i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
• 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 22 della domenica;
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. 6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro genitore, entro il giorno 2 di ogni mese, la somma di € 500/00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 100% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate e condivise tra i coniugi). I coniugi si rifanno al protocollo delle spese straordinarie vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio. ";
-salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale;
-le spese legali si intendono interamente compensate”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio di
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.12.2025
Il Presidente rel. dott. PP Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2581 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 02.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
di Calabria (RC) il 07/04/1984), rappresentata e difesa dall'avv. De
TE GI, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via Crisafi n. 25, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio di Calabria (RC) il 23/07/1977), rappresentato e difeso dall'avv. IL PP, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via Trieste n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 18/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 07/07/2012;
-considerato che con decreto dell'01.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 02.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/07/2012; b) dal matrimonio è nato un figlio: (27.03.2017), minorenne;
c) con sentenza di Per_1
separazione consensuale n. 1522/2023 pubbl. il 20.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Giudice delegato in data
07.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e, comunque, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente al 07.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. il quale ha espresso il parere in data 11.11.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18/09/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 07/07/2012 tra Parte_1
e , il cui atto di
[...] Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio di Calabria, atto n. 272, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2012, alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la moglie si allontanerà entro un termine congruo;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra
i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
• 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 22 della domenica;
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. 6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro genitore, entro il giorno 2 di ogni mese, la somma di € 500/00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 100% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate e condivise tra i coniugi). I coniugi si rifanno al protocollo delle spese straordinarie vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio. ";
-salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale;
-le spese legali si intendono interamente compensate”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio di
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.12.2025
Il Presidente rel. dott. PP Campagna