Articolo 19 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 marzo 1991
Art. 19. Esclusione della necessita' della licenza
di pubblica sicurezza 1. Per i maestri di sci e' abolita la necessita' della licenza di pubblica sicurezza prevista dall' articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Note all' art. 19 :
- L' art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , e' cosi' formulato:
"Art. 123. - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente".
- Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1z940, e' il seguente:
"Art. 238. - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.
Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneita' a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali".
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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