TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5607/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARIS ELENA elettivamente domiciliati in VIA C.F._2 MONTEBELLO N 7/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIS ELENA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/11/1965 hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 25/3/2000, iscritto nei Registri
degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.61 Parte 2 serie A anno 2000;
-il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni;
-la residenza della famiglia veniva stabilita presso l'immobile posto a Bologna in Via Zannoni n.61, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
-dall'unione sono nati i figli:
nata a [...] il [...] ora maggiorenne, studentessa universitaria e Persona_1
nato a [...] il [...] ora maggiorenne, studente universitario. Persona_2
Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Esse sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunci la separazione fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 25/3/2000,
iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.61 Parte 2 serie A anno 2000;
manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per la annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale posta a Bologna in Via Zannoni n.61 viene assegnata alla NOa Parte_1
che la abiterà insieme ai figli. I coniugi concordano che gli arredi ivi contenuti rimarranno nell'unità immobiliare, fatta salva successiva ed eventuale divisione pagina 2 di 3 3. Il marito NO si trasferirà altrove portando con sé tutti i beni personali. Parte_2
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato qualsivoglia rapporto economico, dedotto o deducibile.
5. I coniugi, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli, contribuiranno al mantenimento degli stessi, come sempre accaduto anche durante la crisi coniugale. Il NO
stante la prevalente allocazione dei figli presso l'abitazione di proprietà comune Parte_2
dei coniugi, corrisponderà alla madre il contributo complessivo mensile di € 800,00, che verrà
meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, con rivalutazione su base annuale ai sensi di legge. Le spese straordinarie saranno concordate tra i genitori e saranno suddivise in misura pari al 50% per ciascuno, sulla scorta di quanto disposto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare come recepito dal Tribunale di Bologna.
6. Tutte le spese e gli oneri ordinari relativi all'unità immobiliare posta a Bologna in Via Zannoni n.61
saranno a carico della NOa Parte_1
7. Le spese legali della presente procedura sono a carico del NO con esonero Parte_2
della NOa da ogni vincolo di solidarietà professionale. Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5607/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARIS ELENA elettivamente domiciliati in VIA C.F._2 MONTEBELLO N 7/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIS ELENA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/11/1965 hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 25/3/2000, iscritto nei Registri
degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.61 Parte 2 serie A anno 2000;
-il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni;
-la residenza della famiglia veniva stabilita presso l'immobile posto a Bologna in Via Zannoni n.61, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
-dall'unione sono nati i figli:
nata a [...] il [...] ora maggiorenne, studentessa universitaria e Persona_1
nato a [...] il [...] ora maggiorenne, studente universitario. Persona_2
Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Esse sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunci la separazione fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 25/3/2000,
iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.61 Parte 2 serie A anno 2000;
manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per la annotazione della presente sentenza;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale posta a Bologna in Via Zannoni n.61 viene assegnata alla NOa Parte_1
che la abiterà insieme ai figli. I coniugi concordano che gli arredi ivi contenuti rimarranno nell'unità immobiliare, fatta salva successiva ed eventuale divisione pagina 2 di 3 3. Il marito NO si trasferirà altrove portando con sé tutti i beni personali. Parte_2
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato qualsivoglia rapporto economico, dedotto o deducibile.
5. I coniugi, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli, contribuiranno al mantenimento degli stessi, come sempre accaduto anche durante la crisi coniugale. Il NO
stante la prevalente allocazione dei figli presso l'abitazione di proprietà comune Parte_2
dei coniugi, corrisponderà alla madre il contributo complessivo mensile di € 800,00, che verrà
meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, con rivalutazione su base annuale ai sensi di legge. Le spese straordinarie saranno concordate tra i genitori e saranno suddivise in misura pari al 50% per ciascuno, sulla scorta di quanto disposto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare come recepito dal Tribunale di Bologna.
6. Tutte le spese e gli oneri ordinari relativi all'unità immobiliare posta a Bologna in Via Zannoni n.61
saranno a carico della NOa Parte_1
7. Le spese legali della presente procedura sono a carico del NO con esonero Parte_2
della NOa da ogni vincolo di solidarietà professionale. Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3