TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5125/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5125/2020 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Berardino di Parte_1 C.F._1
Benedetto, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
P.IVA. , in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'Avv. Francesco Catapano, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.11.2020 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
a codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro CP_1
445.385,72 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività professionale espletata in suo favore, nonché al pagamento di un importo equitativamente determinato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale “in ragione dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro”.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attore, a fondamento della propria domanda: i) che nel febbraio 2018 la convenuta, in persona di , aveva verbalmente commissionato Controparte_2 all'attore, in qualità di progettista di interni, l'incarico di progettazione e di direzione artistica di spazi di un compendio immobiliare composto da due capannoni industriali di superfice complessiva pari a 2870 mq, sito nel Comune di Barletta alla Via Trani n. 137, da adibire a showroom e ad uffici del marchio “Circolo 1901”; ii) che le parti avevano concordato il compenso del professionista nella misura pari al 9% del costo delle opere progettate e realizzate e che la Direzione dei Lavori e la pratica amministrativa fosse affidata all'Ing. ; iii) che l'attore in data 19.05.2018, aveva Controparte_3
illustrato e consegnato al convenuto il progetto di massima in formato cartaceo, realizzato su una superfice di 1760 mq., sviluppata su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e primo piano), unitamente al contratto di affidamento di incarico professionale (c.d. project service), il quale tuttavia non era stato sottoscritto;
iv) che l'attore, quindi, su invito del , aveva completato il lavoro con CP_2
la progettazione del piano interrato, di superfice pari a mq. 930 e curando la ricezione dei preventivi di spesa per il completamento delle opere da parte dell'impresa edile Carbone e delle imprese “Magnini
Arredamenti” e “Stillinfissi”, che erano poi stati sottoposti al committente;
v) che in data 3.08.2018, il sig. aveva consegnato ed illustrato il progetto completo al committente il quale, a distanza di Pt_1
qualche settimana, aveva richiesto all'attore delle modifiche, con inclusione di aree operative/uffici capaci di ospitare un numero maggiore di unità lavorative, pur essendo informato dall'attore che ciò avrebbe comportato un aumento dei costi di realizzazione;
vi) che, quindi, in data 19.09.2018, il sig.
aveva consegnato ed illustrato al sig. la nuova soluzione progettuale (c.d. Parte_1 CP_2
“Concept B”), ma quest'ultimo aveva deciso di accantonarlo in attesa del completamento dei lavori di demolizione del corpo di fabbrica principale;
vii) che in data 15.10.2018, il sig. , in Controparte_2
qualità di legale rappresentate della aveva firmato e consegnato al sig. il CP_1 Parte_1
contratto di affidamento dei lavori predisposto, però, diversi mesi prima e dunque privo della progettazione del piano interrato e del nuovo progetto, pur consegnati dall'attore; viii) che i lavori erano stati avviati, giusta CILA depositata in data 6.11.2018 n. 82891 presso il Comune di Barletta, e che terminate le demolizioni il aveva comunicato all'attore e al D.L. la propria volontà di CP_2
realizzare il nuovo progetto “Concept B”, che veniva effettivamente realizzato dall'attore e consegnato alla convenuta in data 17.2.2019; ix) che, da quel momento in poi aveva trovato inizio la fase esecutiva, con la realizzazione dei lavori edili in aderenza al predetto progetto;
x) che, anche a seguito di riunioni tra l'attore e le professionalità coinvolte ed in seguito alle istanze avanzate dalla committenza, l'attore aveva inviato in data 6.05.2019, all'Ing. (direttore dei lavori) e all'Ing. Controparte_3 Per_1
(progettista degli impianti) il progetto esecutivo di divisione e di arredo degli spazi per le dovute attività preparatorie, successivamente inviando alla convenuta i relativi “renders” in data 8.8.2019, nonché un elenco dei costi di realizzazione e un proforma di acconto nel settembre del 2019, xi) che da quel momento il aveva iniziato ad assumere comportamenti ambigui, richiedendo quotidiane CP_2 modifiche progettuali che rallentavano i lavori;
xi) che il aveva richiesto all'attore di CP_2 procedere “con la progettazione definitiva degli spazi e degli arredi del secondo corpo di fabbrica posto sul retro di quello principale”, sicché questi aveva adempiuto al mandato, consegnando il progetto definitivo di tale corpo di fabbrica (c.d. “capannone creativo”), nonché le successive modifiche apportate, su richiesta della committenza, tanto al progetto relativo al corpo di fabbrica secondario, quanto quelle relative al corpo principale;
xii) che a distanza di alcuni giorni il committente aveva autonomamente fatto “eseguire delle modifiche al progetto esecutivo fino a quel momento concordato ed accettato” e, in seguito alle rimostranze del professionista, aveva inviato formale recesso dal rapporto in data 23.6.2020; xiii) che, quindi, l'attore aveva richiesto il pagamento del proprio compenso, calcolato in base agli accordi e dei costi delle opere progettate, comunicatigli dal direttore dei lavori, nonché il rimborso delle “spese accessorie sostenute (calcolate applicando una maggiorazione del 30%) e dell'indennità prevista ex lege (pari al 25% del compenso) a titolo di recesso dal contratto d'opera professionale”, ma la convenuta aveva rifiutato il pagamento.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'on.le Giudice adito, in accoglimento della presente domanda: - Accertare la sussistenza del diritto del sig. di vedersi Parte_1 riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata, meglio indicata nella nota trasmessa al punto sub) 36 della presente narrativa, la somma di Euro
445.385,72(Euroquattrocentoquarantacinquemilatrecentottantacinque/72) oltre oneri previdenziali pari al 4% ed I.V.A. . ; - Condannare la in persona del legale rappresentate p.t., al CP_1
pagamento della sopra indicata somma o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, se del caso, anche a seguito della nomina di una C.T.U. estimativa. - Condannare, altresì, la in CP_1
personale del legale rappresentate p.t., al risarcimento del danno ingiusto patito dal sig. Parte_1
a titolo di danno emergente, lucro cessante e da perdita di chance in ragione
[...] dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro nel periodo intercorrente dal 1.02.2018 al 23.06.2020, che l'on.le Giudicante vorrà quantificare secondo prudente apprezzamento, se del caso, anche in via equitativa. - Con Vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Con comparsa del 21.1.2021 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo: i) che il si era presentato come “architetto di Parte_1 interni” senza averne titolo, non essendo iscritto ad alcun albo professionale;
ii) che anteriormente alla stipula del contratto del 15.10.2018 nessun incarico era stato conferito all'attore e alcuna prestazione era stata richiesta o eseguita;
iii) che il convenuto non aveva ricevuto o accettato o apprezzato i progetti e i documenti indicati dall'attore, il quale si era limitato ad “illustrare sommariamente le proprie idee”, che erano state espressamente “rifiutate dalla sia perché non funzionali all'attività esercitata, CP_1 sia perché ritenute impraticabili dai diversi operatori che avrebbero dovuto darvi attuazione, sia perché implicavano costi di gran lunga superiori al “budget” preventivato”, così causandosi una situazione di “stallo” dei lavori;
iv) che anche per il capannone retrano (o “area ricreativa”) l'attività del era stata limitata “alla prospettazione di astratte soluzioni inattuabili tecnicamente o troppo Pt_1 onerose” che non erano state accettate dalla committenza;
v) che, dunque, non intendendo l'attore conformarsi alle direttive della committenza, quest'ultima aveva esercitato il recesso dal contratto con racc a/r del 24.06.20; v) che, in diritto, sarebbe inammissibile la documentazione prodotta successivamente all'iscrizione a ruolo e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 87 disp. att. c.p.c.; vi) che, inoltre, la documentazione sarebbe carente di qualsiasi elemento riconducibile alla presunta attività del designer o prospetterebbe soluzioni erronee, inadeguate o inattuabili;
vii) che è contestata “la veridicità delle stampe delle supposte “e-mail“ o “pec” nonché, “ove occorra, la circostanza che in esse fossero inclusi gli allegati nominalmente richiamati”; viii) che l'incarico ricevuto aveva ad oggetto esclusivamente la “progettazione e direzione artistica degli spazi” (paragrafo
“A”), onde ogni ulteriore attività, non potrebbe essere retribuita “o perché esulante dall'incarico ricevuto o perché implicante la titolarità di una qualifica professionale (di ingegnere o architetto) non posseduta, operando, in tale ultima ipotesi, il combinato disposto degli artt. 1418 e 2231 cod.. civ.”; xi) che l'attore si era reso gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, atteso che Cont le opere indicate e in parte non documentate non sono mai state consegnate né accettate dalla xii) che, dunque, l'attore non avrebbe diritto ad alcun saldo, ma dovrà restituire gli acconti ricevuti, pari a complessivi €.29.807,69; xiii) che, in subordine, il corrispettivo dovuto al convenuto dovrebbe parametrarsi alle previsioni contrattuali, rapportandolo cioè al “budget” di euro 500.000,00 preventivato quale costo delle opere necessarie alla realizzazione di quanto progettato dal e Pt_1 tenendo conto dell'interruzione preventiva dell'incarico, nonché del difetto di compimento (e di spettanza) di ulteriore attività, non rinegoziata come il par. E) avrebbe imposto e in ogni caso non retribuibile, come dettagliatamente indicato in comparsa;
xiv) che, inoltre, sarebbe pretestuosa la richiesta risarcitoria per presunta “impossibilità di accettare altre commesse di lavoro”, posto che il tempo inutilmente decorso sarebbe imputabile all'attore stesso, ed essendo indimostrata nell'“an” e nel
“quantum”, oltre ad essere in contraddizione logica con la (altrettanto infondata) richiesta principale di pagamento dell'intero compenso.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Si conclude pertanto per il rigetto della domanda principale per tutte le ragioni indicate in narrativa. In via riconvenzionale si chiede che, previo accertamento del grave inadempimento dell'attore e declaratoria di risoluzione contrattuale, Parte_1
venga condannato al pagamento in favore della della complessiva somma di
[...] CP_1 €.29.807,69# (oltre interessi ex art. 1284 c.
4.c.c..) a titolo di restituzione degli acconti ricevuti.
Subordinatamente, si chiede che l'attore sia condannato al pagamento di quell'altra minor somma che risulterà aver indebitamente percepito in eccesso rispetto a quanto eventualmente provi essere di sua spettanza. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di ctu, all'udienza del 19.12.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito ad opera delle parti di note sostitutive d'udienza e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
------------
La domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
1. Le questioni preliminari.
Preliminarmente, in termini di rito, deve respingersi l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità della documentazione prodotta dall'attore successivamente all'iscrizione a ruolo e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 87 disp. att. c.p.c., atteso che, nel caso di specie, la predetta documentazione è stata depositata nel fascicolo telematico prima della consultazione del fascicolo stesso da parte del convenuto che, dunque, ai fini della propria costituzione in giudizio ha potuto avere contezza dei documenti medesimi: con la conseguenza che non è data apprezzare alcuna violazione del principio del contraddittorio, che l'anzidetta norma è diretta ad assicurare, con conseguente irrilevanza del vizio di irregolarità meramente formale.
2. Il merito.
2.1. L'onere della prova. Il titolo.
Passando, dunque, al merito della pretesa, giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie deve anzitutto ritenersi che l'attore abbia dato prova del titolo posto alla base della sua pretesa creditoria, avendo documentato la sussistenza del rapporto contrattuale d'opera intellettuale (artt. 2230 e ss. cod. civ.) intercorso tra le parti e suggellato dalla stipula del contratto del 15.10.2018, avente ad oggetto “incarico e direzione artistica degli spazi” presso l'immobile di proprietà della resistente sito in Barletta, via Trani n. 137 – rapporto che, peraltro, è stato riconosciuto anche dalla controparte.
Il predetto rapporto, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso attore, non appare limitato “alla progettazione di 1770 mq. con esclusione, quindi... della progettazione del piano interrato di 930 mq.”, ma aveva riguardo invece già ad una superficie di 2.870 mq, distribuita su quattro livelli e dunque comprensiva del piano (semi)interrato. Sicché, la progettazione relativa a tali opere, a ben vedere, non deve esser considerata “extracontratto”, essendo stata prevista e disciplinata dalle parti nel richiamato rapporto d'opera intellettuale.
D'altro canto, anche le “modifiche progettuali”, che l'attore ha sostenuto di aver effettuato e che il convenuto ha contestato, o sono suscettibili di esser ricomprese nel contratto medesimo, quali prestazioni in senso lato rientranti nell'oggetto contrattuale, ovvero, nella misura in cui si siano tradotte in “varianti progettuali” – espressamente escluse dalla misura del compenso pattuito in contratto, ma non nella loro possibilità di verificazione (cfr. lett D, punto 1.8., contratto in atti) – ben possono esser valutate, sulla base della prova documentale della loro esecuzione e liquidate secondo la valutazione giudiziale, in aderenza al parametro di cui all'art. 2233 cod. civ.-
2.2. La consistenza della prestazione fornita dal . Pt_1
In ordine alla verifica della consistenza delle prestazioni espletate dall'attore, il Tribunale di poter condividere le valutazioni compiute dal Collegio peritale nominato in via ausiliaria, alla luce del coerente e congruo supporto tecnico e motivazionale fornito dai ctu, anche tenendo conto della risposta fornita alle osservazioni delle parti.
I Ctu, infatti, hanno correttamente fatto riferimento, in termini di valutazione dell'attività svolta, alla documentazione presente in atti e ai rilievi fotografici svolti sui luoghi per cui è causa, individuando dunque le prestazioni svolte da parte attrice, avendo quale parametro di riferimento l'incarico contrattuale intercorso tra le parti.
E così, gli ausiliari, hanno anzitutto rilevato che nel contratto di conferimento dell'incarico l'attività del professionista “interior designer” doveva articolarsi in tre fasi progettuali: 1) la fase di
“concept mood e progetto di massima”, comprensiva di “- analisi e ricerca;
- Concept materico -
Layout con progettazione di massima;
- elaborati grafici con immagini e riferimenti evocativi esistenti;
- viste volumetriche”; 2) la fase del progetto esecutivo, con le prestazioni di: “- renders;
- progetto
CMF (studio definitivo dei materiali); - progetto di massima arredi fissi;
- piante, prospetti interni e sezioni quotati con dettagli esecutivi;
-assistenza progettazione agli impianti (sviluppati da terzi); - planimetrie abbassamenti di soffitto;
-abaco pavimenti ed infissi;
- layout posizioni architettoniche punti luce, schede corpi illuminanti;
-layout posizioni architettoniche punti acqua e scelta dei sanitari;
- computo metrico descrittivo delle opere architettoniche e di arredo”; e, infine, la terza fase di coordinamento di cantiere e direzione artistica, con selezione delle imprese fornitrici e loro coordinamento, programmazione e supervisione lavori, fine lavori e assistenza al collaudo.
Orbene, i ctu hanno osservato che “In base alla documentazione pervenuta, risulta…che il professionista abbia portato a termine, prima della rescissione dell'incarico avvenuta con raccomandata del 23/06/2020… tutta la fase denominata “1 CONCEPT MOOD E PROGETTO DI
MASSIMA” e parte della fase denominata "2. PROGETTO ESECUTIVO”, nello specifico: -progetto di massima arredi fissi;
- piante, prospetti interni e sezioni quotati con dettagli esecutivi;
- layout posizioni architettoniche punti luce e schede corpi illuminanti;
- layout posizioni architettoniche punti acqua e scelta dei sanitari;
- renders”, mentre non risulta alcuna prestazione in relazione alla terza fase di coordinamento e direzione artistica.
Sicché, è entro tali limiti che può essere apprezzata l'attività svolta dall'attore.
Irrilevanti, sul punto, appaiono le contestazioni di parte convenuta in ordine al fatto che l'attore si sarebbe “spacciato” per un architetto o avrebbe rivendicato il compenso per prestazioni riservate alla competenza di architetti o ingegneri, giacché, da un lato, la prima circostanza appare esclusa dallo stesso tenore del rapporto formale intercorso tra le parti (nel quale è chiarita la qualifica di progettista d'interni ricoperta dall'attore ed è precisato che le prestazioni di spettanza di altri professionisti sono escluse dal rapporto) e, in ogni, caso, irrilevante in assenza di specifiche domande correlate al rilievo (ad esempio, di annullamento per errore ex art. 1429 cod. civ., di risarcimento del danno, etc.); dall'altro la seconda circostanza risulta superata dai rilievi svolti dai ctu, i quali, come si dirà, hanno calcolato il compenso spettante al avendo mero riguardo alle attività di sua Pt_1
competenza.
Parimenti possono esser superate le censure relative alla negazione dell'attività svolta – nella misura in cui di essa, come detto, è stata fornita prova documentale – nonché quelle di inadempimento, non meglio qualificate dalla convenuta, che ha formulato sul punto un'eccezione generica, limitandosi in sostanza ad evidenziare che le opere non sarebbero state completate e/o accettate dal committente, circostanza che, viceversa, risulta smentita (per la parte di prestazioni espletate) dalla documentazione in atti (elaborati progettuali, email tra le parti e con gli altri tecnici, pagamento degli acconti, resoconto fornito dal D.L.).
2.3. il quantum dovuto.
In ordine alla quantificazione del compenso spettante, deve in primo luogo farsi riferimento al parametro contrattuale, in aderenza al criterio primario di cui all'art. 2233, comma 1° cod. civ. Al riguardo, nel contratto intercorso tra le parti è previsto, in relazione al compenso (par. E, contratto in atti) il riferimento ad una “percentuale orientativa da applicare in relazione all'ammontare delle opere necessarie alla realizzazione definitiva di quanto progettato”, con la precisazione che “tale percentuale si riferisce esclusivamente all'incarico definito, e ad essa vanno aggiunti i compensi relativi alle prestazioni accessorie o a interventi complementari e multidisciplinari, da regolarsi con accordi a parte”; e che “le percentuali sono proporzionate all'ammontare del budget ed oscillano a seconda del costo dell'opera”.
Cosicché, le parti hanno espressamente pattuito, al momento della stipula, su un importo presunto delle opere pari ad euro 500.000,00, una percentuale in relazione alla prestazione totale pari al
9%, al contempo statuendo che, all'inizio della fase 3, sarebbe stato possibile stimare le opere, e pattuire le modifiche alla determinazione del compenso del professionista, in caso di oscillazioni superiori o inferiori al 15% dell'ammontare delle opere.
Dalle pattuizioni intercorse tra le parti si evince, dunque, secondo un'interpretazione fedele al dato letterale e alla lettura sistematica delle clausole sopraesposte:
- che le parti hanno inteso prevedere una percentuale variabile, pattuita al momento dell'incarico nel 9% sul valore delle opere stimate in euro 500.000,00 e sino ad un ammontare superiore o inferiore alla somma stimata del 15%;
- che in caso di oscillazioni superiori al 15%, da verificarsi al momento della stima del consto dell'opera, all'inizio della fase 3, si sarebbe dovuto rideterminare l'ammontare del “nuovo” compenso
(rectius: la nuova percentuale applicabile) - si badi bene, per l'intera opera e non già soltanto per lo
“spread” aggiuntivo (cfr. sul punto, di seguito)
Inoltre, per il caso dell'interruzione anticipata del rapporto, il contratto ha previsto che il cliente “sarà tenuto ad onorare la sola fase effettivamente svolta che sarà calcolata nel seguente modo: “1. e Progetto di Massima 35% del compenso presunto;
2. “Progetto CP_4
architettonico esecutivo” 40 % del compenso presunto;
3. "Direzione artistica e coor. di cantiere 25 % del compenso presunto”.
Orbene, i ctu hanno determinato il compenso spettante secondo il seguente ragionamento:
a) i costi stimati delle opere, così come calcolati dal direttore dei lavori ing. (cfr. pec CP_3
del 16.6.2020, all. fasc. attore), ammontano ad €. 2.554.314,40;
b) tale calcolo, tuttavia, tiene conto non solo delle prestazioni ascrivibili al designer, bensì anche di quelle ingegneristiche e di Direttore dei Lavori (cfr., così, i ctu) e, cioè, all'opera edile nella sua completezza, mentre deve tenersi conto, ai fini della determinazione del valore su cui computare il compenso, soltanto delle prestazioni che l'attore avrebbe potuto eseguire in relazione alla sua qualifica professionale, con esclusione di quelle di competenza ingegneristica (ad es. progettazione dell'impianto idrico e di areazione), rispetto alle quali il ha prestato una mera attività di consulenza Pt_1
(liquidata separatamente, cfr. infra);
c) per il contributo del dott. sul piano consultivo – che, in sostanza, ha riguardato Pt_1
l'aspetto “più specificatamente “estetico” dell'opera o, quanto meno, la compenetrazione tra l'aspetto tecnico e quello estetico dei lavori” (così i ctu), è stato previsto “un compenso a vacazioni”, nel numero di 200 con un valore di euro 50,00 per vacazione;
Tanto premesso, il Tribunale ritiene condivisibile soltanto in parte il metodo prescelto dai ctu per la determinazione del compenso.
Ed infatti, da un lato, è condivisibile la modalità di calcolo della stima sommaria del valore delle opere, non estesa già al valore complessivo dell'opera edile, ma limitata alla “parte” di opera afferente in via diretta alle prestazioni poste in essere dall'interior designer: il riferimento contrattuale alla percentuale da applicare “in relazione all'ammontare delle opere necessarie alla realizzazione definitiva di quanto progettato”, infatti, fa ritenere preferibile la lettura che scorge un nesso di collegamento tra la progettazione e la fase esecutiva, rapportando il compenso del progettista sul valore delle opere a realizzarsi sulla base della sua attività d'ingegno.
Dall'altro, non appare condivisibile l'applicazione tout court della percentuale del 9%, né sulla parte di opere presunte e (men che meno) su quella eccedente il valore presunto.
Ed infatti, come già detto, le parti hanno previsto l'applicazione di una percentuale variabile, determinata nel 9% soltanto in relazione al valore calcolato ex ante in euro 500.000,00 (ferma l'oscillazione del 15%), chiarendo espressamente che trattavasi di percentuale “proporzionata all'ammontare del budget” e che “oscilla a seconda del costo dell'opera”, prevedendo un meccanismo di determinazione pattizio successivo (all'inizio della fase tre), allorquando si avrebbe avuta una stima effettiva dei costi.
Cosicché, nel caso di specie, non essendosi pervenuti alla fase n. 3 – e, in ogni caso, non avendo le parti raggiunto un accordo sul nuovo compenso che si sarebbe dovuto determinare, si badi bene, in relazione all'intero valore stimato dell'opera – viene meno (in radice) l'utilizzabilità del parametro contrattuale del 9%, che ha “perso” la sua valenza nel momento in cui il costo delle opere ha superato l'oscillazione in aumento del 15%.
Ne deriva, che in mancanza della pattuizione contrattuale – e non sussistendo tariffe in uso per la categoria professionale cui appartiene l'attore (come rilevato anche dai ctu) – non può che essere utilizzato, per l'intera opera, il criterio residuale della determinazione giudiziale, adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233, ult. comma, cod. civ.). A tal fine, ritiene il Tribunale di poter prendere comunque quale parametro orientativo di riferimento l'originaria pattuizione contrattuale, pur valorizzando la massima d'esperienza costituita dal fatto che, all'aumentare del valore delle opere, i compensi a percentuale diminuiscono proporzionalmente: per modo che, a fronte di un valore delle opere più che raddoppiato rispetto all'originaria previsione, risulta equo determinare l'ammontare del compenso applicando una percentuale pari al 7% del valore così come determinato.
Applicando, dunque, tali parametri, il compenso è così determinabile: €. 1.169.038,90:100*7=
€ 81.832.72, oltre oneri.
Occorre, quindi, adeguare il compenso all'attività effettivamente svolta (v. Cass. Civ. n.
29745/2020), in aderenza al richiamato par. E: sicché, fermo il compenso pieno per la fase 1 (pari al
35% di 81.832.72= euro 28.641,45) in relazione alla fase n. 2 appare congrua l'applicazione di una riduzione di poco inferiore alla metà, secondo lo stesso metodo applicati dagli ausiliari, tenuto conto che l'attore non ha completato tutte le prestazioni previste per tale fase. Così, per la fase n. 2, il compenso può essere quantificato nella misura di euro 18.185,04 (pari, cioè, al 40% dei 81.832,72, poi diviso per un fattore lievemente maggiore della metà, pari a 1,8). Nulla, come, detto, può essere riconosciuto per la fase n. 3.
Parimenti, per l'attività di “consulenza” prestata dall'attore per le varie lavorazioni non di propria competenza primaria e consistita, in buona sostanza, in un contributo di raccordo tra l'aspetto tecnico, a carico delle imprese o dei professionisti incaricati, e quello estetico dei lavori, in assenza di accordi “a parte”, come il contratto aveva indicato per le attività accessorie o complementari, appare equo e congruo utilizzare il criterio adottato dai ctu, applicativo di un “compenso a vacazioni”, (in applicazione analogica del D.M. 17/06/2016 art. 6 c.2) nel numero di 200, con un massimo di n. 4 vacazioni al giorno, con un valore di euro 50,00 per vacazione, per la somma finale pari ad €
10.000,00.
In conclusione, il compenso spettante all'attore per l'opera prestata risulta quantificabile nell'importo complessivo pari ad euro 56.826,49-
A tale cifra, vanno sottratti gli acconti pacificamente ricevuti dall'attore (cfr. documentazione in atti) così come indicati anche dai ctu: € 4.807,69 + oneri (fattura n. 14/2018 del 15/10/2018); €
15.000,00 + oneri (fattura n. 8/2019 del 23/09/2019); € 10.000,00 + oneri (fattura n. 1/2020 del
27/01/2020), Totale € 29.807,69 + oneri.
Ne deriva, che il saldo dovuto dalla convenuta in favore dell'attore ammonta ad € 27.018,80, oltre oneri ove dovuti come per legge. Su tale somma, costituente debito di valuta, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria. Mentre gli interessi legali non possono esser riconosciuti in assenza di domanda da parte dell'attore (artt. 99 e 112 c.p.c.; cfr., in merito, Cass. Civ. sez. II, 13/12/2022, n.36246).
Non può esser riconosciuto, invece, né il rimborso delle “spese accessorie sostenute, calcolate applicando una maggiorazione del 30%”, né “l'indennità prevista ex lege e pari al 25% del compenso” per difetto di specifica allegazione e prova delle stesse, oltre che per difetto di previsione contrattuale.
3. Le ulteriori domande delle parti.
Devono esser respinte, infine, le ulteriori domande reciprocamente articolate dalle parti e, nello specifico, tanto quella risarcitoria formulata dall'attore, quanto quella restitutoria formulata dal convenuto, in quanto:
3.1) in relazione alla prima, sia sufficiente rilevare che la parte attrice ha omesso ogni allegazione in ordine al presunto danno patito, non facendone alcuna menzione nell'atto introduttivo e limitando a riportare la relativa richiesta in sede di formulazione delle conclusioni, avendo ivi invocato il “risarcimento del danno ingiusto…a titolo di danno emergente, lucro cessante e da perdita di chance in ragione dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro nel periodo intercorrente dal
1.02.2018 al 23.06.2020, che l'on.le Giudicante vorrà quantificare secondo prudente apprezzamento, se del caso, anche in via equitativa”. Orbene, anche a voler prescindere dal difetto di allegazione (non colmato nemmeno nella prima memoria istruttoria), vi è che il presunto danno non risulta esser stato dimostrato, non potendo il potere di valutazione equitativa sostituire l'onere della prova sull'esistenza del danno, ma potendo soltanto - a fronte di un danno dimostrato nell'an e del cui ammontare il danneggiato sia impossibilitato a dare dimostrazione – fornire un criterio ausiliario di quantificazione.
3.2) con riguardo alla domanda restitutoria formulata dalla convenuta, basti dire che della stessa sono carenti i presupposti normativi, dovendo gli acconti essere imputati al pagamento della prestazione svolta, stante la spettanza del compenso e l'efficacia ex nunc del recesso da parte del committente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica del difensore, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 26.000,00 ad euro 52.000,00 in base alla somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella (“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) ridotti del 20% per tutte le fasi, in ragione della prossimità del valore al limite basso del relativo scaglione, dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, ex artt. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 5125/2020
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, condanna la a pagare in favore , a titolo di saldo dovuto per la CP_1 Parte_1
prestazione professionale eseguita per conto della convenuta, la somma di € 27.018,80, oltre oneri ove dovuti come per legge, rigettando per ogni altro aspetto le domande attoree;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per le ragioni indicate in motivazione;
3. condanna la a rimborsare le spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano in euro 1.214,00 per esborsi e in euro 6.092,80 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti, con distrazione in favore dell'Avv. Berardino Di
Benedetto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani il 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5125/2020 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Berardino di Parte_1 C.F._1
Benedetto, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
P.IVA. , in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'Avv. Francesco Catapano, giusta procura conferita su foglio separato e trasmesso nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.11.2020 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
a codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro CP_1
445.385,72 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività professionale espletata in suo favore, nonché al pagamento di un importo equitativamente determinato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale “in ragione dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro”.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attore, a fondamento della propria domanda: i) che nel febbraio 2018 la convenuta, in persona di , aveva verbalmente commissionato Controparte_2 all'attore, in qualità di progettista di interni, l'incarico di progettazione e di direzione artistica di spazi di un compendio immobiliare composto da due capannoni industriali di superfice complessiva pari a 2870 mq, sito nel Comune di Barletta alla Via Trani n. 137, da adibire a showroom e ad uffici del marchio “Circolo 1901”; ii) che le parti avevano concordato il compenso del professionista nella misura pari al 9% del costo delle opere progettate e realizzate e che la Direzione dei Lavori e la pratica amministrativa fosse affidata all'Ing. ; iii) che l'attore in data 19.05.2018, aveva Controparte_3
illustrato e consegnato al convenuto il progetto di massima in formato cartaceo, realizzato su una superfice di 1760 mq., sviluppata su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e primo piano), unitamente al contratto di affidamento di incarico professionale (c.d. project service), il quale tuttavia non era stato sottoscritto;
iv) che l'attore, quindi, su invito del , aveva completato il lavoro con CP_2
la progettazione del piano interrato, di superfice pari a mq. 930 e curando la ricezione dei preventivi di spesa per il completamento delle opere da parte dell'impresa edile Carbone e delle imprese “Magnini
Arredamenti” e “Stillinfissi”, che erano poi stati sottoposti al committente;
v) che in data 3.08.2018, il sig. aveva consegnato ed illustrato il progetto completo al committente il quale, a distanza di Pt_1
qualche settimana, aveva richiesto all'attore delle modifiche, con inclusione di aree operative/uffici capaci di ospitare un numero maggiore di unità lavorative, pur essendo informato dall'attore che ciò avrebbe comportato un aumento dei costi di realizzazione;
vi) che, quindi, in data 19.09.2018, il sig.
aveva consegnato ed illustrato al sig. la nuova soluzione progettuale (c.d. Parte_1 CP_2
“Concept B”), ma quest'ultimo aveva deciso di accantonarlo in attesa del completamento dei lavori di demolizione del corpo di fabbrica principale;
vii) che in data 15.10.2018, il sig. , in Controparte_2
qualità di legale rappresentate della aveva firmato e consegnato al sig. il CP_1 Parte_1
contratto di affidamento dei lavori predisposto, però, diversi mesi prima e dunque privo della progettazione del piano interrato e del nuovo progetto, pur consegnati dall'attore; viii) che i lavori erano stati avviati, giusta CILA depositata in data 6.11.2018 n. 82891 presso il Comune di Barletta, e che terminate le demolizioni il aveva comunicato all'attore e al D.L. la propria volontà di CP_2
realizzare il nuovo progetto “Concept B”, che veniva effettivamente realizzato dall'attore e consegnato alla convenuta in data 17.2.2019; ix) che, da quel momento in poi aveva trovato inizio la fase esecutiva, con la realizzazione dei lavori edili in aderenza al predetto progetto;
x) che, anche a seguito di riunioni tra l'attore e le professionalità coinvolte ed in seguito alle istanze avanzate dalla committenza, l'attore aveva inviato in data 6.05.2019, all'Ing. (direttore dei lavori) e all'Ing. Controparte_3 Per_1
(progettista degli impianti) il progetto esecutivo di divisione e di arredo degli spazi per le dovute attività preparatorie, successivamente inviando alla convenuta i relativi “renders” in data 8.8.2019, nonché un elenco dei costi di realizzazione e un proforma di acconto nel settembre del 2019, xi) che da quel momento il aveva iniziato ad assumere comportamenti ambigui, richiedendo quotidiane CP_2 modifiche progettuali che rallentavano i lavori;
xi) che il aveva richiesto all'attore di CP_2 procedere “con la progettazione definitiva degli spazi e degli arredi del secondo corpo di fabbrica posto sul retro di quello principale”, sicché questi aveva adempiuto al mandato, consegnando il progetto definitivo di tale corpo di fabbrica (c.d. “capannone creativo”), nonché le successive modifiche apportate, su richiesta della committenza, tanto al progetto relativo al corpo di fabbrica secondario, quanto quelle relative al corpo principale;
xii) che a distanza di alcuni giorni il committente aveva autonomamente fatto “eseguire delle modifiche al progetto esecutivo fino a quel momento concordato ed accettato” e, in seguito alle rimostranze del professionista, aveva inviato formale recesso dal rapporto in data 23.6.2020; xiii) che, quindi, l'attore aveva richiesto il pagamento del proprio compenso, calcolato in base agli accordi e dei costi delle opere progettate, comunicatigli dal direttore dei lavori, nonché il rimborso delle “spese accessorie sostenute (calcolate applicando una maggiorazione del 30%) e dell'indennità prevista ex lege (pari al 25% del compenso) a titolo di recesso dal contratto d'opera professionale”, ma la convenuta aveva rifiutato il pagamento.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'on.le Giudice adito, in accoglimento della presente domanda: - Accertare la sussistenza del diritto del sig. di vedersi Parte_1 riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata, meglio indicata nella nota trasmessa al punto sub) 36 della presente narrativa, la somma di Euro
445.385,72(Euroquattrocentoquarantacinquemilatrecentottantacinque/72) oltre oneri previdenziali pari al 4% ed I.V.A. . ; - Condannare la in persona del legale rappresentate p.t., al CP_1
pagamento della sopra indicata somma o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, se del caso, anche a seguito della nomina di una C.T.U. estimativa. - Condannare, altresì, la in CP_1
personale del legale rappresentate p.t., al risarcimento del danno ingiusto patito dal sig. Parte_1
a titolo di danno emergente, lucro cessante e da perdita di chance in ragione
[...] dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro nel periodo intercorrente dal 1.02.2018 al 23.06.2020, che l'on.le Giudicante vorrà quantificare secondo prudente apprezzamento, se del caso, anche in via equitativa. - Con Vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Con comparsa del 21.1.2021 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo: i) che il si era presentato come “architetto di Parte_1 interni” senza averne titolo, non essendo iscritto ad alcun albo professionale;
ii) che anteriormente alla stipula del contratto del 15.10.2018 nessun incarico era stato conferito all'attore e alcuna prestazione era stata richiesta o eseguita;
iii) che il convenuto non aveva ricevuto o accettato o apprezzato i progetti e i documenti indicati dall'attore, il quale si era limitato ad “illustrare sommariamente le proprie idee”, che erano state espressamente “rifiutate dalla sia perché non funzionali all'attività esercitata, CP_1 sia perché ritenute impraticabili dai diversi operatori che avrebbero dovuto darvi attuazione, sia perché implicavano costi di gran lunga superiori al “budget” preventivato”, così causandosi una situazione di “stallo” dei lavori;
iv) che anche per il capannone retrano (o “area ricreativa”) l'attività del era stata limitata “alla prospettazione di astratte soluzioni inattuabili tecnicamente o troppo Pt_1 onerose” che non erano state accettate dalla committenza;
v) che, dunque, non intendendo l'attore conformarsi alle direttive della committenza, quest'ultima aveva esercitato il recesso dal contratto con racc a/r del 24.06.20; v) che, in diritto, sarebbe inammissibile la documentazione prodotta successivamente all'iscrizione a ruolo e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 87 disp. att. c.p.c.; vi) che, inoltre, la documentazione sarebbe carente di qualsiasi elemento riconducibile alla presunta attività del designer o prospetterebbe soluzioni erronee, inadeguate o inattuabili;
vii) che è contestata “la veridicità delle stampe delle supposte “e-mail“ o “pec” nonché, “ove occorra, la circostanza che in esse fossero inclusi gli allegati nominalmente richiamati”; viii) che l'incarico ricevuto aveva ad oggetto esclusivamente la “progettazione e direzione artistica degli spazi” (paragrafo
“A”), onde ogni ulteriore attività, non potrebbe essere retribuita “o perché esulante dall'incarico ricevuto o perché implicante la titolarità di una qualifica professionale (di ingegnere o architetto) non posseduta, operando, in tale ultima ipotesi, il combinato disposto degli artt. 1418 e 2231 cod.. civ.”; xi) che l'attore si era reso gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, atteso che Cont le opere indicate e in parte non documentate non sono mai state consegnate né accettate dalla xii) che, dunque, l'attore non avrebbe diritto ad alcun saldo, ma dovrà restituire gli acconti ricevuti, pari a complessivi €.29.807,69; xiii) che, in subordine, il corrispettivo dovuto al convenuto dovrebbe parametrarsi alle previsioni contrattuali, rapportandolo cioè al “budget” di euro 500.000,00 preventivato quale costo delle opere necessarie alla realizzazione di quanto progettato dal e Pt_1 tenendo conto dell'interruzione preventiva dell'incarico, nonché del difetto di compimento (e di spettanza) di ulteriore attività, non rinegoziata come il par. E) avrebbe imposto e in ogni caso non retribuibile, come dettagliatamente indicato in comparsa;
xiv) che, inoltre, sarebbe pretestuosa la richiesta risarcitoria per presunta “impossibilità di accettare altre commesse di lavoro”, posto che il tempo inutilmente decorso sarebbe imputabile all'attore stesso, ed essendo indimostrata nell'“an” e nel
“quantum”, oltre ad essere in contraddizione logica con la (altrettanto infondata) richiesta principale di pagamento dell'intero compenso.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Si conclude pertanto per il rigetto della domanda principale per tutte le ragioni indicate in narrativa. In via riconvenzionale si chiede che, previo accertamento del grave inadempimento dell'attore e declaratoria di risoluzione contrattuale, Parte_1
venga condannato al pagamento in favore della della complessiva somma di
[...] CP_1 €.29.807,69# (oltre interessi ex art. 1284 c.
4.c.c..) a titolo di restituzione degli acconti ricevuti.
Subordinatamente, si chiede che l'attore sia condannato al pagamento di quell'altra minor somma che risulterà aver indebitamente percepito in eccesso rispetto a quanto eventualmente provi essere di sua spettanza. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di ctu, all'udienza del 19.12.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito ad opera delle parti di note sostitutive d'udienza e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
------------
La domanda è fondata solo in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
1. Le questioni preliminari.
Preliminarmente, in termini di rito, deve respingersi l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità della documentazione prodotta dall'attore successivamente all'iscrizione a ruolo e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 87 disp. att. c.p.c., atteso che, nel caso di specie, la predetta documentazione è stata depositata nel fascicolo telematico prima della consultazione del fascicolo stesso da parte del convenuto che, dunque, ai fini della propria costituzione in giudizio ha potuto avere contezza dei documenti medesimi: con la conseguenza che non è data apprezzare alcuna violazione del principio del contraddittorio, che l'anzidetta norma è diretta ad assicurare, con conseguente irrilevanza del vizio di irregolarità meramente formale.
2. Il merito.
2.1. L'onere della prova. Il titolo.
Passando, dunque, al merito della pretesa, giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie deve anzitutto ritenersi che l'attore abbia dato prova del titolo posto alla base della sua pretesa creditoria, avendo documentato la sussistenza del rapporto contrattuale d'opera intellettuale (artt. 2230 e ss. cod. civ.) intercorso tra le parti e suggellato dalla stipula del contratto del 15.10.2018, avente ad oggetto “incarico e direzione artistica degli spazi” presso l'immobile di proprietà della resistente sito in Barletta, via Trani n. 137 – rapporto che, peraltro, è stato riconosciuto anche dalla controparte.
Il predetto rapporto, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso attore, non appare limitato “alla progettazione di 1770 mq. con esclusione, quindi... della progettazione del piano interrato di 930 mq.”, ma aveva riguardo invece già ad una superficie di 2.870 mq, distribuita su quattro livelli e dunque comprensiva del piano (semi)interrato. Sicché, la progettazione relativa a tali opere, a ben vedere, non deve esser considerata “extracontratto”, essendo stata prevista e disciplinata dalle parti nel richiamato rapporto d'opera intellettuale.
D'altro canto, anche le “modifiche progettuali”, che l'attore ha sostenuto di aver effettuato e che il convenuto ha contestato, o sono suscettibili di esser ricomprese nel contratto medesimo, quali prestazioni in senso lato rientranti nell'oggetto contrattuale, ovvero, nella misura in cui si siano tradotte in “varianti progettuali” – espressamente escluse dalla misura del compenso pattuito in contratto, ma non nella loro possibilità di verificazione (cfr. lett D, punto 1.8., contratto in atti) – ben possono esser valutate, sulla base della prova documentale della loro esecuzione e liquidate secondo la valutazione giudiziale, in aderenza al parametro di cui all'art. 2233 cod. civ.-
2.2. La consistenza della prestazione fornita dal . Pt_1
In ordine alla verifica della consistenza delle prestazioni espletate dall'attore, il Tribunale di poter condividere le valutazioni compiute dal Collegio peritale nominato in via ausiliaria, alla luce del coerente e congruo supporto tecnico e motivazionale fornito dai ctu, anche tenendo conto della risposta fornita alle osservazioni delle parti.
I Ctu, infatti, hanno correttamente fatto riferimento, in termini di valutazione dell'attività svolta, alla documentazione presente in atti e ai rilievi fotografici svolti sui luoghi per cui è causa, individuando dunque le prestazioni svolte da parte attrice, avendo quale parametro di riferimento l'incarico contrattuale intercorso tra le parti.
E così, gli ausiliari, hanno anzitutto rilevato che nel contratto di conferimento dell'incarico l'attività del professionista “interior designer” doveva articolarsi in tre fasi progettuali: 1) la fase di
“concept mood e progetto di massima”, comprensiva di “- analisi e ricerca;
- Concept materico -
Layout con progettazione di massima;
- elaborati grafici con immagini e riferimenti evocativi esistenti;
- viste volumetriche”; 2) la fase del progetto esecutivo, con le prestazioni di: “- renders;
- progetto
CMF (studio definitivo dei materiali); - progetto di massima arredi fissi;
- piante, prospetti interni e sezioni quotati con dettagli esecutivi;
-assistenza progettazione agli impianti (sviluppati da terzi); - planimetrie abbassamenti di soffitto;
-abaco pavimenti ed infissi;
- layout posizioni architettoniche punti luce, schede corpi illuminanti;
-layout posizioni architettoniche punti acqua e scelta dei sanitari;
- computo metrico descrittivo delle opere architettoniche e di arredo”; e, infine, la terza fase di coordinamento di cantiere e direzione artistica, con selezione delle imprese fornitrici e loro coordinamento, programmazione e supervisione lavori, fine lavori e assistenza al collaudo.
Orbene, i ctu hanno osservato che “In base alla documentazione pervenuta, risulta…che il professionista abbia portato a termine, prima della rescissione dell'incarico avvenuta con raccomandata del 23/06/2020… tutta la fase denominata “1 CONCEPT MOOD E PROGETTO DI
MASSIMA” e parte della fase denominata "2. PROGETTO ESECUTIVO”, nello specifico: -progetto di massima arredi fissi;
- piante, prospetti interni e sezioni quotati con dettagli esecutivi;
- layout posizioni architettoniche punti luce e schede corpi illuminanti;
- layout posizioni architettoniche punti acqua e scelta dei sanitari;
- renders”, mentre non risulta alcuna prestazione in relazione alla terza fase di coordinamento e direzione artistica.
Sicché, è entro tali limiti che può essere apprezzata l'attività svolta dall'attore.
Irrilevanti, sul punto, appaiono le contestazioni di parte convenuta in ordine al fatto che l'attore si sarebbe “spacciato” per un architetto o avrebbe rivendicato il compenso per prestazioni riservate alla competenza di architetti o ingegneri, giacché, da un lato, la prima circostanza appare esclusa dallo stesso tenore del rapporto formale intercorso tra le parti (nel quale è chiarita la qualifica di progettista d'interni ricoperta dall'attore ed è precisato che le prestazioni di spettanza di altri professionisti sono escluse dal rapporto) e, in ogni, caso, irrilevante in assenza di specifiche domande correlate al rilievo (ad esempio, di annullamento per errore ex art. 1429 cod. civ., di risarcimento del danno, etc.); dall'altro la seconda circostanza risulta superata dai rilievi svolti dai ctu, i quali, come si dirà, hanno calcolato il compenso spettante al avendo mero riguardo alle attività di sua Pt_1
competenza.
Parimenti possono esser superate le censure relative alla negazione dell'attività svolta – nella misura in cui di essa, come detto, è stata fornita prova documentale – nonché quelle di inadempimento, non meglio qualificate dalla convenuta, che ha formulato sul punto un'eccezione generica, limitandosi in sostanza ad evidenziare che le opere non sarebbero state completate e/o accettate dal committente, circostanza che, viceversa, risulta smentita (per la parte di prestazioni espletate) dalla documentazione in atti (elaborati progettuali, email tra le parti e con gli altri tecnici, pagamento degli acconti, resoconto fornito dal D.L.).
2.3. il quantum dovuto.
In ordine alla quantificazione del compenso spettante, deve in primo luogo farsi riferimento al parametro contrattuale, in aderenza al criterio primario di cui all'art. 2233, comma 1° cod. civ. Al riguardo, nel contratto intercorso tra le parti è previsto, in relazione al compenso (par. E, contratto in atti) il riferimento ad una “percentuale orientativa da applicare in relazione all'ammontare delle opere necessarie alla realizzazione definitiva di quanto progettato”, con la precisazione che “tale percentuale si riferisce esclusivamente all'incarico definito, e ad essa vanno aggiunti i compensi relativi alle prestazioni accessorie o a interventi complementari e multidisciplinari, da regolarsi con accordi a parte”; e che “le percentuali sono proporzionate all'ammontare del budget ed oscillano a seconda del costo dell'opera”.
Cosicché, le parti hanno espressamente pattuito, al momento della stipula, su un importo presunto delle opere pari ad euro 500.000,00, una percentuale in relazione alla prestazione totale pari al
9%, al contempo statuendo che, all'inizio della fase 3, sarebbe stato possibile stimare le opere, e pattuire le modifiche alla determinazione del compenso del professionista, in caso di oscillazioni superiori o inferiori al 15% dell'ammontare delle opere.
Dalle pattuizioni intercorse tra le parti si evince, dunque, secondo un'interpretazione fedele al dato letterale e alla lettura sistematica delle clausole sopraesposte:
- che le parti hanno inteso prevedere una percentuale variabile, pattuita al momento dell'incarico nel 9% sul valore delle opere stimate in euro 500.000,00 e sino ad un ammontare superiore o inferiore alla somma stimata del 15%;
- che in caso di oscillazioni superiori al 15%, da verificarsi al momento della stima del consto dell'opera, all'inizio della fase 3, si sarebbe dovuto rideterminare l'ammontare del “nuovo” compenso
(rectius: la nuova percentuale applicabile) - si badi bene, per l'intera opera e non già soltanto per lo
“spread” aggiuntivo (cfr. sul punto, di seguito)
Inoltre, per il caso dell'interruzione anticipata del rapporto, il contratto ha previsto che il cliente “sarà tenuto ad onorare la sola fase effettivamente svolta che sarà calcolata nel seguente modo: “1. e Progetto di Massima 35% del compenso presunto;
2. “Progetto CP_4
architettonico esecutivo” 40 % del compenso presunto;
3. "Direzione artistica e coor. di cantiere 25 % del compenso presunto”.
Orbene, i ctu hanno determinato il compenso spettante secondo il seguente ragionamento:
a) i costi stimati delle opere, così come calcolati dal direttore dei lavori ing. (cfr. pec CP_3
del 16.6.2020, all. fasc. attore), ammontano ad €. 2.554.314,40;
b) tale calcolo, tuttavia, tiene conto non solo delle prestazioni ascrivibili al designer, bensì anche di quelle ingegneristiche e di Direttore dei Lavori (cfr., così, i ctu) e, cioè, all'opera edile nella sua completezza, mentre deve tenersi conto, ai fini della determinazione del valore su cui computare il compenso, soltanto delle prestazioni che l'attore avrebbe potuto eseguire in relazione alla sua qualifica professionale, con esclusione di quelle di competenza ingegneristica (ad es. progettazione dell'impianto idrico e di areazione), rispetto alle quali il ha prestato una mera attività di consulenza Pt_1
(liquidata separatamente, cfr. infra);
c) per il contributo del dott. sul piano consultivo – che, in sostanza, ha riguardato Pt_1
l'aspetto “più specificatamente “estetico” dell'opera o, quanto meno, la compenetrazione tra l'aspetto tecnico e quello estetico dei lavori” (così i ctu), è stato previsto “un compenso a vacazioni”, nel numero di 200 con un valore di euro 50,00 per vacazione;
Tanto premesso, il Tribunale ritiene condivisibile soltanto in parte il metodo prescelto dai ctu per la determinazione del compenso.
Ed infatti, da un lato, è condivisibile la modalità di calcolo della stima sommaria del valore delle opere, non estesa già al valore complessivo dell'opera edile, ma limitata alla “parte” di opera afferente in via diretta alle prestazioni poste in essere dall'interior designer: il riferimento contrattuale alla percentuale da applicare “in relazione all'ammontare delle opere necessarie alla realizzazione definitiva di quanto progettato”, infatti, fa ritenere preferibile la lettura che scorge un nesso di collegamento tra la progettazione e la fase esecutiva, rapportando il compenso del progettista sul valore delle opere a realizzarsi sulla base della sua attività d'ingegno.
Dall'altro, non appare condivisibile l'applicazione tout court della percentuale del 9%, né sulla parte di opere presunte e (men che meno) su quella eccedente il valore presunto.
Ed infatti, come già detto, le parti hanno previsto l'applicazione di una percentuale variabile, determinata nel 9% soltanto in relazione al valore calcolato ex ante in euro 500.000,00 (ferma l'oscillazione del 15%), chiarendo espressamente che trattavasi di percentuale “proporzionata all'ammontare del budget” e che “oscilla a seconda del costo dell'opera”, prevedendo un meccanismo di determinazione pattizio successivo (all'inizio della fase tre), allorquando si avrebbe avuta una stima effettiva dei costi.
Cosicché, nel caso di specie, non essendosi pervenuti alla fase n. 3 – e, in ogni caso, non avendo le parti raggiunto un accordo sul nuovo compenso che si sarebbe dovuto determinare, si badi bene, in relazione all'intero valore stimato dell'opera – viene meno (in radice) l'utilizzabilità del parametro contrattuale del 9%, che ha “perso” la sua valenza nel momento in cui il costo delle opere ha superato l'oscillazione in aumento del 15%.
Ne deriva, che in mancanza della pattuizione contrattuale – e non sussistendo tariffe in uso per la categoria professionale cui appartiene l'attore (come rilevato anche dai ctu) – non può che essere utilizzato, per l'intera opera, il criterio residuale della determinazione giudiziale, adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233, ult. comma, cod. civ.). A tal fine, ritiene il Tribunale di poter prendere comunque quale parametro orientativo di riferimento l'originaria pattuizione contrattuale, pur valorizzando la massima d'esperienza costituita dal fatto che, all'aumentare del valore delle opere, i compensi a percentuale diminuiscono proporzionalmente: per modo che, a fronte di un valore delle opere più che raddoppiato rispetto all'originaria previsione, risulta equo determinare l'ammontare del compenso applicando una percentuale pari al 7% del valore così come determinato.
Applicando, dunque, tali parametri, il compenso è così determinabile: €. 1.169.038,90:100*7=
€ 81.832.72, oltre oneri.
Occorre, quindi, adeguare il compenso all'attività effettivamente svolta (v. Cass. Civ. n.
29745/2020), in aderenza al richiamato par. E: sicché, fermo il compenso pieno per la fase 1 (pari al
35% di 81.832.72= euro 28.641,45) in relazione alla fase n. 2 appare congrua l'applicazione di una riduzione di poco inferiore alla metà, secondo lo stesso metodo applicati dagli ausiliari, tenuto conto che l'attore non ha completato tutte le prestazioni previste per tale fase. Così, per la fase n. 2, il compenso può essere quantificato nella misura di euro 18.185,04 (pari, cioè, al 40% dei 81.832,72, poi diviso per un fattore lievemente maggiore della metà, pari a 1,8). Nulla, come, detto, può essere riconosciuto per la fase n. 3.
Parimenti, per l'attività di “consulenza” prestata dall'attore per le varie lavorazioni non di propria competenza primaria e consistita, in buona sostanza, in un contributo di raccordo tra l'aspetto tecnico, a carico delle imprese o dei professionisti incaricati, e quello estetico dei lavori, in assenza di accordi “a parte”, come il contratto aveva indicato per le attività accessorie o complementari, appare equo e congruo utilizzare il criterio adottato dai ctu, applicativo di un “compenso a vacazioni”, (in applicazione analogica del D.M. 17/06/2016 art. 6 c.2) nel numero di 200, con un massimo di n. 4 vacazioni al giorno, con un valore di euro 50,00 per vacazione, per la somma finale pari ad €
10.000,00.
In conclusione, il compenso spettante all'attore per l'opera prestata risulta quantificabile nell'importo complessivo pari ad euro 56.826,49-
A tale cifra, vanno sottratti gli acconti pacificamente ricevuti dall'attore (cfr. documentazione in atti) così come indicati anche dai ctu: € 4.807,69 + oneri (fattura n. 14/2018 del 15/10/2018); €
15.000,00 + oneri (fattura n. 8/2019 del 23/09/2019); € 10.000,00 + oneri (fattura n. 1/2020 del
27/01/2020), Totale € 29.807,69 + oneri.
Ne deriva, che il saldo dovuto dalla convenuta in favore dell'attore ammonta ad € 27.018,80, oltre oneri ove dovuti come per legge. Su tale somma, costituente debito di valuta, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria. Mentre gli interessi legali non possono esser riconosciuti in assenza di domanda da parte dell'attore (artt. 99 e 112 c.p.c.; cfr., in merito, Cass. Civ. sez. II, 13/12/2022, n.36246).
Non può esser riconosciuto, invece, né il rimborso delle “spese accessorie sostenute, calcolate applicando una maggiorazione del 30%”, né “l'indennità prevista ex lege e pari al 25% del compenso” per difetto di specifica allegazione e prova delle stesse, oltre che per difetto di previsione contrattuale.
3. Le ulteriori domande delle parti.
Devono esser respinte, infine, le ulteriori domande reciprocamente articolate dalle parti e, nello specifico, tanto quella risarcitoria formulata dall'attore, quanto quella restitutoria formulata dal convenuto, in quanto:
3.1) in relazione alla prima, sia sufficiente rilevare che la parte attrice ha omesso ogni allegazione in ordine al presunto danno patito, non facendone alcuna menzione nell'atto introduttivo e limitando a riportare la relativa richiesta in sede di formulazione delle conclusioni, avendo ivi invocato il “risarcimento del danno ingiusto…a titolo di danno emergente, lucro cessante e da perdita di chance in ragione dell'impossibilità di poter accettare altre commesse di lavoro nel periodo intercorrente dal
1.02.2018 al 23.06.2020, che l'on.le Giudicante vorrà quantificare secondo prudente apprezzamento, se del caso, anche in via equitativa”. Orbene, anche a voler prescindere dal difetto di allegazione (non colmato nemmeno nella prima memoria istruttoria), vi è che il presunto danno non risulta esser stato dimostrato, non potendo il potere di valutazione equitativa sostituire l'onere della prova sull'esistenza del danno, ma potendo soltanto - a fronte di un danno dimostrato nell'an e del cui ammontare il danneggiato sia impossibilitato a dare dimostrazione – fornire un criterio ausiliario di quantificazione.
3.2) con riguardo alla domanda restitutoria formulata dalla convenuta, basti dire che della stessa sono carenti i presupposti normativi, dovendo gli acconti essere imputati al pagamento della prestazione svolta, stante la spettanza del compenso e l'efficacia ex nunc del recesso da parte del committente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica del difensore, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 26.000,00 ad euro 52.000,00 in base alla somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella (“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) ridotti del 20% per tutte le fasi, in ragione della prossimità del valore al limite basso del relativo scaglione, dell'attività difensiva prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, ex artt. art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 5125/2020
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, condanna la a pagare in favore , a titolo di saldo dovuto per la CP_1 Parte_1
prestazione professionale eseguita per conto della convenuta, la somma di € 27.018,80, oltre oneri ove dovuti come per legge, rigettando per ogni altro aspetto le domande attoree;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per le ragioni indicate in motivazione;
3. condanna la a rimborsare le spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano in euro 1.214,00 per esborsi e in euro 6.092,80 per compensi al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti, con distrazione in favore dell'Avv. Berardino Di
Benedetto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani il 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto