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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 753 del R.G.V.G. dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da:
(C.F.: nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Buonomano e VALENZIANO IA CHIARA (C.F.:
nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F._2
Contrada San Marziale n. 93, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Biancifiori;
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno il 22.09.2018;
- l'atto è stato iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli
Piceno, dell'Anno 2018 al nr. 114, Parte 2, Serie A. All'atto del matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Ascoli Piceno alla via Damiano Chiesa
n.5;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a) La casa coniugale resterà assegnata al sig. con tutti i suoi arredi e corredi Pt_1
avendo la sig.ra LE già trasferito altrove la propria residenza e provveduto ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali;
b) I ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano espressamente di essere entrambi economicamente autosufficienti;
c) I sig.ri e LE dichiarano, con la sottoscrizione dell'accordo, di aver Pt_1
già provveduto a regolare ogni questione economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione l'uno dall'altro;
d) Le spese ed i compensi legali del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex. Art. 13 L.P. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 11.12.2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di separazione.
In data 17.12.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 146/2024 e, in pari data, rimetteva il giudizio in fase istruttoria dinanzi al magistrato relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti, fissando, a tal fine, l'udienza del 25.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate depositate dalle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto dalla separazione i coniugi non si sono riconciliati e hanno espresso chiaramente la loro volontà di non voler ricostituire alcuna comunanza di vita.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni del divorzio concordemente stabilite tra i le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e LE AR HI alle condizioni concordate tra gli Parte_1
stessi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2018 al nr. 114, Parte 2, Serie A
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 753 del R.G.V.G. dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da:
(C.F.: nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Buonomano e VALENZIANO IA CHIARA (C.F.:
nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F._2
Contrada San Marziale n. 93, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Biancifiori;
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno il 22.09.2018;
- l'atto è stato iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli
Piceno, dell'Anno 2018 al nr. 114, Parte 2, Serie A. All'atto del matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato in Ascoli Piceno alla via Damiano Chiesa
n.5;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a) La casa coniugale resterà assegnata al sig. con tutti i suoi arredi e corredi Pt_1
avendo la sig.ra LE già trasferito altrove la propria residenza e provveduto ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali;
b) I ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano espressamente di essere entrambi economicamente autosufficienti;
c) I sig.ri e LE dichiarano, con la sottoscrizione dell'accordo, di aver Pt_1
già provveduto a regolare ogni questione economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione l'uno dall'altro;
d) Le spese ed i compensi legali del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex. Art. 13 L.P. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 11.12.2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di separazione.
In data 17.12.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 146/2024 e, in pari data, rimetteva il giudizio in fase istruttoria dinanzi al magistrato relatore per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti, fissando, a tal fine, l'udienza del 25.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate depositate dalle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto dalla separazione i coniugi non si sono riconciliati e hanno espresso chiaramente la loro volontà di non voler ricostituire alcuna comunanza di vita.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni del divorzio concordemente stabilite tra i le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e LE AR HI alle condizioni concordate tra gli Parte_1
stessi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2018 al nr. 114, Parte 2, Serie A
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi