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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8321 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 14 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 32931 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Maria Matilde Bidetti, Parte_1
LU GO e IL HI – ricorrente E rappr.ta e difesa dagli Avv. Riccardo Controparte_1
NE e EA LU – convenuta
Oggetto: Mansioni superiori. Impugnazione licenziamento.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente alla 5° categoria dal maggio 2018; per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate fino al licenziamento, della somma di €. 12.419,65, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle seguenti somme: i) 485,00 per elemento perequativo giugno 2024 per il 2023; ii) €. 200,00 per mancato welfare nazionale;
iii)
€. 100,00 per credito welfare aziendale;
oltre (per ciascuna di tali voci) alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 8/3/2024 secondo l'art. 18, co.5, della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012. Per l'effetto, dichiarato il rapporto di lavoro risolto dalla data del licenziamento, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a €. 46.704,02, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dal dì del licenziamento al soddisfo;
d) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma di €. 5.954,75 per indennità di mancato preavviso;
della somma di €. 970,28 per differenza TFR;
oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
e) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 7.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto. ~ 2 ~
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, CP_2
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 13/9/2024 conveniva qui in Parte_1 giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 4/1/2009, a
[...] tempo pieno, come operaio, originariamente inquadrato nella 3^ categoria secondo il CCNL per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica;
e dal luglio 2019 nella 4^; fino al 8/3/2024, quando era stato licenziato per pretesa giusta causa, a seguito di contestazione disciplinare del 27/2/2024, con la quale era stato incolpato di avere, il 23/2/2024, dolosamente danneggiato un furgone aziendale, a seguito di un diverbio litigioso con un collega ( determinato dall'aver Parte_2 egli urtato con altro furgone nel parcheggio aziendale altro mezzo aziendale di questi, così passando alle vie di fatto;
che in realtà dall'aprile 2018 aveva svolto mansioni superiori in quanto inquadrabili nella 5^, o in subordine (anticipatamente) nella 4^ categoria, avendo assunto compiti e responsabilità di caposquadra e comunque mansioni di livello professionale superiore meglio descritte in ricorso;
che il diverbio col era stato provocato da Parte_2 quest'ultimo, che a seguito del “tocco” accidentale ed innocuo, del “proprio” mezzo (un TO), lo aveva insultato urlando, colpendo peraltro con un calcio la borchia della ruota posteriore destra del “suo” mezzo (un OR), e quindi dato una manata allo specchietto retrovisore dello stesso, continuando ad inveire contro di lui;
provocando una reazione alterata ma civile, durante la quale egli si era limitato a dare una manata allo specchietto del TO, tanto per mimare il comportamento dell'altro, che si era chiuso rimanendo al suo posto;
sì che non poteva averlo rotto, come il aveva sostenuto fosse successo;
dovendosi Parte_2 ritenere che, se lo fosse stato, lo fosse da prima;
che presso la sede di Ariccia non era affisso il codice disciplinare;
dedotto (in sintesi): A) che per le mansioni svolte dall'aprile 2018, aveva diritto al trattamento economico ed al diritto alla 5^ categoria, con conseguente diritto a differenze retributive quantificate complessivamente in €. 13.389,93; B) di aver diritto al pagamento della somma di €. 485,00 a titolo di elemento perequativo per l'anno 2024 secondo l'art. 48 del CCNL 2021, che lo prevedeva nel caso, ricorrente nella specie, in azienda non vi fosse contrattazione aziendale ( di 2^ livello); C) di aver diritto al pagamento della somma di €. 200,00 a titolo di controvalore degli “strumenti di welfare” previsti dall'art. 52 del CCNL;
non messi a sua disposizione nel 2024; D) di aver diritto al pagamento della somma di €. 100,00, quale controvalore del rateo di “welfare integrativo” previsto dall'accordo aziendale del 9/1/2024; E) che il licenziamento intimatogli era nullo/illegittimo per i seguenti motivi (in sintesi): a) insussistenza dell'addebito, non essendoci stato alcun danneggiamento tantomeno volontario;
né essendoci stato passaggio alle “vie ~ 3 ~
di fatto”; b) sproporzione, anche in ragione della provocazione;
c) discriminazione, posto che il anche maggiormente responsabile Parte_2 dello stesso fatto, non era stato licenziato;
circostanza che additava a motivo reale della misura il fatto che il deducente faceva parte della RSU in quota ed aveva avuto in tale veste motivi di attrito con la società; chiedeva (in CP_4 sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto alla 5^ categoria dal maggio 2018, o in subordine alla 4^;
2) condannarsi la convenuta, per le ragioni di cui sopra sub A), B), C), D), al pagamento in suo favore ella somma di €. 14.174,93 o la diversa somma di giustizia;
3) dichiararsi nullo/inefficace illegittimo il licenziamento intimatogli, con la gradate conseguenze di cui all'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012; ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Resisteva la chiedendo respingersi le avverse Controparte_1 domande perché (in sintesi): l'attore aveva sempre svolto mansioni proprie del livello di inquadramento a lui riconosciuto;
vero che il aveva dato una Parte_2 pacca allo specchietto del OR, ne aveva fatto cadere il vetro interno, senza, tuttavia, romperlo;
mentre il calcio alla portiera, operato solo dall'attore, inutilmente da questi negato, l'aveva danneggiata, ed il colpo dal medesimo sferrato allo specchietto del TO ne aveva rotto il supporto in plastica;
sicchè la condotta del ricorrente era stata più grave;
peraltro la società aveva applicato al la massima sanzione conservativa;
il codice disciplinare era affisso;
Parte_2 anche la violenza sulle cose era “via di fatto”; il ricorrente aveva dei precedenti disciplinari, ancorchè anteriori al biennio;
in subordine, era integrata la fattispecie del giustificato motivo soggettivo;
in ulteriore subordine, non sussistevano i presupposti della tutela “reale”; eccepiva l'”aliunde perceptum” o “percipiendum” La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Fondato appare il capo di domanda sintetizzato in espositiva sub 1).
3. Il CCNL pacificamente (e documentalmente) applicato al rapporto (PMI Confapi), all'art.11, inquadra alla 5^ categoria “..i lavoratori che...guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni”.
4. Le declaratorie tanto generali quanto esemplificative delle categorie 3^ e 4^ non prevedono mai l'attività di direzione e coordinamento del lavoro altrui, ma solo differenti gradi di qualificazione a tipi di lavoro.
5. Il teste , che lavorò per la convenuta dal novembre 2017 all'ottobre Tes_1
2018, ed in particolare con l'attore all'Alberone dal gennaio all'ottobre 2018, ha riferito che in quel cantiere ed in quel periodo l'attore faceva da capo squadra, in particolare dirigendo e controllando l'attività di altri due operai ~ 4 ~
dando agli stessi le indicazioni tecniche necessarie;
ricevuta da lui la planimetria della rete con l'indicazione di centraline e ripartitori, decideva con lui come e dove collocare l'impianto; e peraltro, quando il teste non c'era, godeva anche di una certa autonomia su come sviluppare la rete nei fabbricati, impartendo le conseguenti istruzioni tecniche agli operai, che il teste avallava
“ex post”; provvedeva personalmente alle attività più complesse (cablaggio della rete, collegamento degli splitter primari con gli apparati CMO, precollaudo del funzionamento tramite applicativo;
che capitava CP_5 inoltre che i percorsi dei cavi e l'allocazione degli apparati quali previsti dalle tavole sinottiche non potessero essere rispettati in ragione dello stato dei luoghi;
in tal caso concordava con lui ed anche d'intesa con l'amministratore del condominio interessato i correttivi necessari, e sulla base di ciò correggeva in bozza le tabelle;
che nel caso si rendessero necessari scavi su strada, l'azienda mandava degli operai “ad hoc”, che ugualmente egli dirigeva, dando loro le istruzioni tecniche necessarie e controllandone l'attività.
6. Già da tale deposizione emergono compiutamente, e da teste del tutto imparziale, gli elementi costitutivi della fattispecie: la guida ed il controllo di altri operai e l'apporto di competenza tecnico-pratica.
7. Conforma l'assunto la deposizione del teste , operaio tecnico, Tes_2 quanto ad un imprecisato periodo comunque successivo all'aprile 2018, a Pontelungo, dove pure l'attore dirigeva il lavoro del teste e degli altri operai indicando loro dove mettere gli apparati e far passare i cavi, e più in generale dava le disposizioni per il lavoro della giornata, ne controllava l'esecuzione, in quel caso peraltro in totale assenza di assistente di cantiere;
svolgendo altresì personalmente le attività specialistica di cui sopra.
8. La deposizione del teste riferita ad un più ampio arco di tempo ed a Tes_3 diversi cantieri (Pontelungo, Casal Boccone, Belle Arti), si discosta dalle precedenti solo perché, secondo il teste, in alcuni cantieri l'attore non faceva da capo squadra ma lavorava a sua volta sotto la direzione di altro caposquadra, sempre presente fino al 2017, poi a volte si a volte no. La circostanza appare irrilevante, perché la precisa indicazione del teste secondo la quale Tes_1
l'attore fece costantemente da caposquadra dal gennaio all'ottobre 2018 a Pontelungo integra di per sé, in assenza di allegazione e prova di sostituzione, la fattispecie della cd. promozione automatica quale regolata dall'art.2103, co.6, c.c. come novellato dall'art. 3 del d.lgs n.81/2015., cosa che rende irrilevante il fatto che, successivamente, l'attore abbia fatto da caposquadra in modo non continuativo.
9. Non appare peraltro tuzioristico aggiungere, in riferimento al fatto che il nuovo testo dell'art. 2103 c.c. specifica la necessità, ai fini della cd. promozione automatica, che lo svolgimento ultrasemestrale delle mansioni superiori sia continuativo, che tanto si affermava anche nel diritto vivente formatosi sul testo previgente anche prima, ma con la specificazione, che peraltro deve ritenersi salvaguardata, che al datore non può ritenersi consentito di eludere l'istituto ed il diritto mediante applicazioni frazionate frequenti o sistematiche su posto ~ 5 ~
vacante, come tali atte a presumersi fraudolentemente o comunque utilitaristicamente finalizzate ad impedire la promozione in quanto destinate a soddisfare esigenze normali, determinate da carenza di organico, salva prova contraria (Cass. 1918/82, 1872/85, 7239/86, 3462/87, 2170/89, 5240/89, 4946/90, 4317/91, 8236/92, 3144/93 104/94, 271/97, 4496/97, 11098/97, 13725/2000, 12785/2003, 6018/2004, 11997/2009). 10. Nella specie il fatto, riferito dal teste che fino al 2017 un caposquadra Tes_3 di ruolo ci fosse sempre, mentre a partire dal 2018 a volte c'era a volte no;
in una con la frequenza delle adibizioni;
appaiono idonei a conclamare che dal 2018 ci fu una carenza di capisquadra di ruolo alla quale la società fece quantomeno utilitaristicamente fronte, per un cospicuo lasso di tempo, mediante l'impiego sistematico, alla bisogna, del ricorrente, nel ruolo di caposquadra.
11. Per l'aggiunta, l'art. 12 del CCNL prevede validamente, siccome “in melius” rispetto alla legge, che si ha diritto alla promozione automatica dopo appena 30 giorni continuativi di adibizione a mansioni superiori, o 75 giorni non continuativi in un anno o sei mesi non continuativi in tre anni.
12. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al 5° livello ed al relativo trattamento economico dal maggio 2018; ed incontestato ed apparentemente corretto il conteggio, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente. per differenze retributive maturate fino al licenziamento, della somma di €. 12.419,65, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.
13. Fondato appare ancora il capo di domanda sintetizzato in espositiva sub B). L'art. 48 del CCNL 2021 risulta prevedere che i lavoratori che operano in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e sono a “minimo sindacale” hanno diritto, con la retribuzione del giugno successivo all'anno nel quale sono versati in tale condizione, per detto anno, ad un elemento perequativo annuo di €. 485,00; che si riduce in proporzione in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle previste dal CCNL.
14. Nella specie è incontroverso e documentato dalla prodotte buste paga del 2023 che l'attore era “a minimo sindacale”; è incontestato che non esisteva in CP_1 contrattazione aziendale con contenuti economici (peraltro era la società ad essere onerata a provarne l'esistenza: in ogni caso nelle buste paga non constano voci retributive derivanti da contrattazione aziendale;
ancora, negli anni precedenti, a riprova dell'inesistenza della contrattazione-presupposto, risulta che l'emolumento fosse stato pagato). Di conseguenza, aveva maturato il diritto, che, nel caso, verificatosi nella specie, di cessazione del rapporto prima di giugno 2024, la società avrebbe dovuto onorare con le competenze di fine rapporto, siccome previsto dall'art.48, co.
2. Tale pagamento non figura nella quietanziata busta paga relativa. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, anche di detta somma, con gli stessi accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
15. Fondato appare ancora il capo di domanda sub C). ~ 6 ~
16. E' documentato ed incontestato che l'art.52 del CCNL 2021 prevedeva che dal 2022, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, i datori dovessero mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di welfare” per un valore di €. 200,00, da utilizzare entro l'anno. L'attore ha allegato che nel 2024 tale messa a disposizione non c'è stata e tale circostanza è rimasta incontestata. Tantomeno la società, gravata del relativo onere, ha provato e nemmeno allegato di aver adempiuto all'obbligazione. Poiché la fruizione del beneficio per il 2024 è ormai impossibile, fondatamente l'attore reclama l'equivalente monetario a titolo risarcitorio. Stessi accessori.
17. Fondato appare ancora il capo sub D); anch' esso, come quelli sub B) e C), fatto oggetto di contestazione assolutamente generica anche in diritto.
18. E' documentato ed incontroverso che con accordo sindacale aziendale del 9/1/2024 si è stabilito che alla generalità dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2024, e nel mese di corresponsione del credito “Welfare” (luglio 2024) fosse accreditato un “welfare” integrativo di €. 300,00; e che in caso di cessazione anteriore al luglio 2024 esso fosse riproporzionato “prorata”. Fondatamente l'attore, cessato dopo due mesi su sei, reclama un terzo di tale somma. Stessi accessori.
19. L'impugnazione del licenziamento appare fonata a merita accoglimento, seppure nei limiti che seguono.
20. L'attore, da (immutabile in fatto) lettera di contestazione, è incolpato: a) di aver danneggiato (rottura del supporto in plastica) volontariamente lo specchietto del TO aziendale in uso al collega colpendolo volontariamente Parte_2
(è contestato anche calcio alla portiera, ma non se ne contesta danno); b) di alterco con vie di fatto col Parte_2
21. Il CCNL all'art. 74 prevede alla lettera E n.6 che sia passibile col licenziamento il “danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione”; e al n.9) gli “alterchi con vie di fatto..sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione e degli uffici”.
22. Dalle deposizioni rese dai testi e risulta univocamente il fatto, Parte_2 Tes_3 pacifico, che il 23/2/2024 nel parcheggio aziendale ci fu un alterco tra l'attore ed il nel corso del quale il primo colpì lo specchietto retrovisore del Parte_2
TO in uso al secondo.
23. Il teste ha confermato che lo specchietto si danneggiò, staccandosi Parte_2 dal suo supporto, sì che egli dovette rimetterlo in sesto con del nastro isolante. Tanto è confermato da una foto non disconosciuta. Ed è stato confermato anche dal teste che si è limitato ad ipotizzare che danneggiato lo fosse prima, Tes_3 secondo quanto ipotizzato dall'attore in ricorso. L'ipotesi appare priva di merito: se dopo aver dato un colpo ad uno specchietto retrovisore questo risulta rotto, deve presumersi che si sia rotto per effetto del colpo;
e chi ha colpito deve provare che il danno preesisteva, non bastando che lo ipotizzi.
24. Il ha peraltro affermato di essersi arrabbiato, dopo che l'attore col Parte_2 suo OR aveva lievemente tamponato il TO assegnato in uso aziendale al teste, oltre che a motivo di averlo fatto – secondo il suo apprezzamento – ~ 7 ~
intenzionalmente, ancorchè “per gioco” (ossia per scherzo), perché il TO, a differenza del OR, era “nuovo, ed affidato a lui”. Tale circostanza lascia inferire che il nutriva una particolare sensibilità riguardo all'integrità Parte_2 del mezzo affidatogli, che rende plausibilità ai motivi dell'alterco, ed insieme remde particolarmente implausibile che egli lo conducesse con lo specchietto rotto.
25. Né il può ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere stato Parte_2 coprotagonista dell'alterco, visto che: a) come documentato in atti, è già stato anche lui sanzionato per lo stesso alterco (ancorchè con sanzione conservativa); sicchè non ha interesse ad aggravare la posizione del collega per timore di aggravare la propria;
b) dalla deposizione del (come da quella dello Tes_3 stesso , risulta che la lite, peraltro inizialmente determinata da motivi Parte_2 prossimi alla futilità (un piccolissimo ed innocuo impatto tra due veicoli, involontario o al più provocato per scherzo), si risolse dopo alcuni minuti senza alcuno strascico;
né è risultato trovasse più remote e consistenti ragioni in precedenti e più seri motivi di astio tra i due, che possano far ipotizzare concretamente che il abbia un interesse ad aggravare la posizione del Parte_2 collega.
26. La volontarietà del colpo allo specchietto è incontroversa. L'attore contesta solo la volontarietà del danno, avendo egli solo voluto “mimare” la stessa condotta poco prima commessa sul suo dal che ha egli stesso Per_1 Parte_2 ammesso (a riprova della sua buona fede nel deporre) di aver per primo chiuso con uno schiaffo lo specchietto del collega;
cosa confermata dal teste Tes_3
L'assunto è evidentemente inconsistente, riuscendo incomprensibile il motivo per cui l'attore avrebbe dovuto “mimare” la condotta del collega che aveva appena chiuso con una manata il “suo specchietto” prendendo ad insultarlo, come confermato dal teste si trattò chiaramente di un gesto Tes_3 intenzionale di ritorsione.
27. Si può e si deve piuttosto dubitare che l'attore avesse la precisa intenzione di romperlo, quello specchietto: se invero la condotta di colpirlo aveva un chiaro senso ritorsivo, quella di romperlo l'aveva molto meno, posto che così facendo ed alla presenza del testimone l'attore non poteva non rappresentarsi di Tes_3 non danneggiare affatto il ma solo l'azienda e se stesso, e d'altronde Parte_2 il aveva appena prima commesso la stessa condotta, senza causare Parte_2 danni.
28. Tuttavia colpire intenzionalmente lo specchietto retrovisore di un'auto è certo condotta potenzialmente idonea a danneggiarlo, specie se lo si fa con una violenza che, poi, di fatto, lo rompa. Ci fu pertanto dolo eventuale, e comunque non mera colpa. Distinzione che peraltro neppure rileva sul piano “tabellare”, visto che il CCNL ammette la possibilità di licenziare anche per danneggiamento colposo di beni aziendali.
29. Tale conclusione esclude di per sé la possibilità di ipotizzare una “violazione tabellare” passibile delle conseguenze di cui al 4° comma del novellato art.18; ~ 8 ~
a prescindere dalla possibilità di qualificare il resto come “alterco con vie di fatto”. 30. Ed invero, è insegnamento di legittimità apparentemente univoco e qui condiviso che quando sono contestati più illeciti (qui, il danneggiamento di bene aziendale e l'alterco con passaggio alle vie di fatto), il mancato riscontro di uno o più di essi non esonera il giudice del dovere di verificare se l'illecito o gli illeciti invece riscontrati hanno autonoma idoneità espulsiva (ex pluris, Cass.31529/2019).
31. Non appare peraltro inutile osservare che l'assunto secondo il quale la nozione di “vie di fatto” potrebbe estendersi anche alla violenza sulle cose (nella specie di un terzo), non dovrebbe meritare condivisione, posto che tale espressione nel senso comune e nei più comuni dizionari significa, collegata ad un diverbio/alterco tra due persone, “venire alle mani”.
32. E se è vero che una ordinanza di legittimità che la convenuta non identifica, ma che è ravvisabile in Cass. 22636/2019, ha ritenuto altrimenti (peraltro in modo piuttosto apodittico ed in un contesto nel quale il CCNL prevedeva la possibilità del licenziamento per qualunque “violenza”; e nel quale in fatto un dipendente aveva rotto, scagliandolo contro un muro, un bene del superiore gerarchico dopo aver brandito contro lo stesso un bastone: illeciti di incomparabile gravità e che comunque avevano valenza di aggressione fisica personale); vero è anche che in Cass. 6398/2025 si è escluso, seppure incidentalmente, potersi parlare di “vie di fatto” in assenza di scontro fisico tra due persone, ed in particolare per la mera “sottrazione violenta di un foglio” dalle mani del contendente;
in Cass. 6165/2016 si ebbe ad osservare che il profferire frasi intimidatorie (che è una forma di violenza contro la persona) non è “passare alle vie di fatto”; come non lo è tentare di percuotere senza riuscirci secondo Cass. 4175/97.
33. Se si considera che nella specie la violenza è stata esercitata sulla cosa del datore terzo, parlare di “vie di fatto” appare davvero una forzatura.
34. Tanto premesso, occorre tuttavia ulteriormente valutare la gravità del fatto in concreto;
ed a tal fine non si può non considerare: a) che evidentemente, per quanto sopra premesso, non c'era una intenzione specifica di danneggiare quello specchietto;
e tantomeno di danneggiare la borchia della ruota, condotta confermata dal ma evidentemente Parte_2 recata in modo inoffensivo e con finalità dimostrative, non avendo cagionato alcun danno;
e comunque priva di idoneità risolutoria in quanto non produttiva di danno. Il furgone non era del col quale l'attore Parte_2 stava litigando, ma della società, sicchè l'attore non aveva alcun plausibile motivo per “punire” il rivale cagionando intenzionalmente un danno ad un terzo contro il quale non aveva nulla. La circostanza appare rilevante riguardo alla gravità in concreto dell'illecito in quanto la idoneità risolutoria del danneggiamento di beni aziendali si fonda sul presupposto che il dovere di non danneggiare il patrimonio aziendale attiene al più generale dovere di fedeltà al datore di cui all'art.2105 c.c.(e non al dovere di non recar ~ 9 ~
pregiudizi materiali indiretti ai colleghi); ed ha ragionevole capacità lesiva del vincolo fiduciario, malgrado il CCNL nella specie in astratto consenta di punire col licenziamento anche i danneggiamenti colposi (cosa che, “per incidens”, non risulta avvenire in alcun altro CCNL noto al giudicante) solo se propriamente intenzionale, o quantomeno animata da spirito di rivalsa nei confronti del datore;
o quantomeno passibile per colpa grave di cagionare un danno grave. Nella specie si trattò evidentemente di una condotta ritorsiva nei confronti di un collega che si era sentito “offeso” per un “attentato” contro un mezzo al quale teneva come fosse suo, ma non lo era. Una condotta sicuramente censurabile, perché l'attore si assunse il rischio di danneggiare il bene datoriale, mostrando scarsa sensibilità in rapporto al dovere di preservazione degli interessi di questo;
ma che in quanto non propriamente rivelativa di un atteggiamento di odio o dispetto o rivalsa nei confronti del datore, non appare di tale gravità dal legittimare una prognosi definitiva di inaffidabilità; b) che anche ad ipotizzare, dando per buona la deposizione del sul Parte_2 punto, che ci fosse stato un “secondo tamponamento” intenzionale, esso era per scherzo e non atto a provocare danno al mezzo (come tale riconosciuto dal , e quindi non poteva giustificare il fatto, riferito dal teste Parte_2
che il reagisse prendendo ad insultare l'attore dandogli Tes_3 Parte_2 del matto e dello stupido, evidentemente con tono offensivo, tale dal provocare un diverbio “urlato”; e nel contempo colpendo intenzionalmente per primo con uno schiaffo lo specchietto del TO, come ammesso dallo stesso Appare così chiaro che il venne provocato, e Parte_2 Parte_1 per futili motivi;
e reagì alla provocazione negli stessi termini dell'offesa, con la sola differenza, evidentemente non intenzionale, che a differenza del collega che aveva tenuto per primo la stessa condotta cagionò un danno;
c) la previsione contrattualcollettiva secondo la quale è passibile di licenziamento il diverbio con via di fatto implica che se non c'è passaggio alle vie di fatto, la gravità risolutoria del fatto non sussiste (per un caso analogo, nel quale peraltro c'erano stati pure insulti razziali, Cass. 21017/2015). Nella specie, per quanto premesso, non può parlarsi di “vie di fatto”; ed anche a ritenere altrimenti, appare innegabile che il diverbio sfociato in una violenza dannosa sulla cosa di un terzo non ha niente a che vedere con la plausibile “ratio” della espressione, che ha riguardo al riconoscimento, in linea di principio, in capo al datore, del diritto di negare definitivamente fiducia a chi, ad esito di una lite, arriva a venire propriamente alla violenza fisica nei confronti di un collega, mostrando una capacità di attentare alla persona che il datore può aver persino il dovere di prevenire ai sensi dell'art. 2087 c.c.; d) il fatto stesso che la società abbia punito il solo con tre giorni di Parte_2 sospensione conclama indirettamente che il fatto che la indusse a licenziare l'attore fu solo l'effettivo danneggiamento dello specchietto del TO. Se la società avesse effettivamente ritenuta la violenza sui propri mezzi “via di ~ 10 ~
fatto”, il ne sarebbe evidentemente stato ugualmente Parte_2 responsabile, e per primo. In tale evenienza, prenderebbe consistenza persino la censura di disciminatorietà, posto che, considerato che tra i due solo l'attore era portatore di un “fattore di protezione” secondo la disciplina antidiscriminatoria, in quanto rappresentante sindacale;
considerato che
la relativa tutela opera oggettivamente a prescindere dalle intenzioni, in caso di disparità di trattamento per casi uguali (art. 2, co.1, d.lgs n.216/2003); la convenuta, per sfuggire ad una censura di nullità radicale del licenziamento, avrebbe dovuto spiegare perché non aveva licenziato pure il visto Parte_2 che anch'egli era stato parte dell'alterco, ed era passato nello stesso modo alle (pretese) vie di fatto;
e lo aveva fatto per primo. Se tale prospettazione comparativa non regge, è solo per il fatto, evidentemente accidentale, che l'attore ruppe lo specchietto del TO, recando un danno effettivo alla società, mentre il pur tenendo uguale condotta con le stesse Parte_2 finalità, non attinse a tale risultato;
e) il danno non può che essere stato relativamente modesto;
né appare idoneo ad attentare alla funzionalità del mezzo nel suo complesso serio e grave pregiudizio all'attività aziendale (circostanza nemmeno contestata); f) i tre documentati precedenti disciplinari dell'attore sono assai risalenti (al 2016: sette anni addietro) e sono del tutto aspecifici: in due casi mere negligenze (ritardo nell'ingresso al lavoro;
errore tecnico nell'esecuzione della prestazione); nel terzo, l'attore, che si era portato a casa un furgone aziendale a fine lavoro, lo aveva restituito solo in tarda mattinata creando disservizio. L'illecito qui in esame rivela ancora una volta una personalità non proprio attenta alla preservazione degli interessi aziendali, ma non per questo appare meritevole della massima sanzione, a tale distanza di tempo dall'ultima infrazione, ed in un contesto litigioso determinato da circostanze talmente particolari ed occasionali, da non consentire una ragionevole prognosi di reiterazione. 35. In conclusione, il licenziamento va dichiarato illegittimo con le conseguenze di cui all'art.18, comma 5° della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012. Dichiarato il rapporto di lavoro risolto dalla data del licenziamento, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva che tenuto conto dei dati rilevati noti (anzianità di servizio notevole: oltre 14 anni;
dimensioni aziendali notevoli da visura: 5 mln di euro di capitale sociale ed oltre 600 dipendenti addetti;
inoccupazione successiva del lavoratore dichiarata in sede di libero interrogatorio e non superata da altri leciti mezzi di prova) appare equo determinare in 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così come segue (stanti i dati documentati ed incontroversi relativi alla retribuzione di 5° livello più scatti di anzianità): 2.155,57 /12 x 13 mensilità x 20 = €. 46.704,02, oltre agli accessori di cui agli art. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. ~ 11 ~
36. La questione dell'affissione del codice disciplinare resta assorbita, trattandosi di vizio ascrivibile al comma 6°. Trattasi peraltro di fatti per i quali il vizio ad avviso del giudicante qui non rileva, trattandosi di violazioni la cui portata disciplinare si fonda sulla legge e non su mere disposizioni aziendali (Cass. 6893/2018, 54/2017, 16291/2004).
37. Stante l'esito efficecemente risolutorio, spettano al ricorrente anche l'indennità di mancato preavviso, incontestamente quantificata secondo la sopra riconosciuta 5° categoria in €. 5.954,75; e la differenza sul TFR discendente dal riconoscimento dal maggio 2018 della 5^ categoria, incontestamente quantificata in €. 970,28. Accessori come sopra.
38. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 14 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 32931 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dagli Avv. Maria Matilde Bidetti, Parte_1
LU GO e IL HI – ricorrente E rappr.ta e difesa dagli Avv. Riccardo Controparte_1
NE e EA LU – convenuta
Oggetto: Mansioni superiori. Impugnazione licenziamento.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente alla 5° categoria dal maggio 2018; per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate fino al licenziamento, della somma di €. 12.419,65, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle seguenti somme: i) 485,00 per elemento perequativo giugno 2024 per il 2023; ii) €. 200,00 per mancato welfare nazionale;
iii)
€. 100,00 per credito welfare aziendale;
oltre (per ciascuna di tali voci) alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 8/3/2024 secondo l'art. 18, co.5, della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012. Per l'effetto, dichiarato il rapporto di lavoro risolto dalla data del licenziamento, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a €. 46.704,02, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dal dì del licenziamento al soddisfo;
d) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma di €. 5.954,75 per indennità di mancato preavviso;
della somma di €. 970,28 per differenza TFR;
oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
e) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 7.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto. ~ 2 ~
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, CP_2
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 13/9/2024 conveniva qui in Parte_1 giudizio la Controparte_3
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 4/1/2009, a
[...] tempo pieno, come operaio, originariamente inquadrato nella 3^ categoria secondo il CCNL per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica;
e dal luglio 2019 nella 4^; fino al 8/3/2024, quando era stato licenziato per pretesa giusta causa, a seguito di contestazione disciplinare del 27/2/2024, con la quale era stato incolpato di avere, il 23/2/2024, dolosamente danneggiato un furgone aziendale, a seguito di un diverbio litigioso con un collega ( determinato dall'aver Parte_2 egli urtato con altro furgone nel parcheggio aziendale altro mezzo aziendale di questi, così passando alle vie di fatto;
che in realtà dall'aprile 2018 aveva svolto mansioni superiori in quanto inquadrabili nella 5^, o in subordine (anticipatamente) nella 4^ categoria, avendo assunto compiti e responsabilità di caposquadra e comunque mansioni di livello professionale superiore meglio descritte in ricorso;
che il diverbio col era stato provocato da Parte_2 quest'ultimo, che a seguito del “tocco” accidentale ed innocuo, del “proprio” mezzo (un TO), lo aveva insultato urlando, colpendo peraltro con un calcio la borchia della ruota posteriore destra del “suo” mezzo (un OR), e quindi dato una manata allo specchietto retrovisore dello stesso, continuando ad inveire contro di lui;
provocando una reazione alterata ma civile, durante la quale egli si era limitato a dare una manata allo specchietto del TO, tanto per mimare il comportamento dell'altro, che si era chiuso rimanendo al suo posto;
sì che non poteva averlo rotto, come il aveva sostenuto fosse successo;
dovendosi Parte_2 ritenere che, se lo fosse stato, lo fosse da prima;
che presso la sede di Ariccia non era affisso il codice disciplinare;
dedotto (in sintesi): A) che per le mansioni svolte dall'aprile 2018, aveva diritto al trattamento economico ed al diritto alla 5^ categoria, con conseguente diritto a differenze retributive quantificate complessivamente in €. 13.389,93; B) di aver diritto al pagamento della somma di €. 485,00 a titolo di elemento perequativo per l'anno 2024 secondo l'art. 48 del CCNL 2021, che lo prevedeva nel caso, ricorrente nella specie, in azienda non vi fosse contrattazione aziendale ( di 2^ livello); C) di aver diritto al pagamento della somma di €. 200,00 a titolo di controvalore degli “strumenti di welfare” previsti dall'art. 52 del CCNL;
non messi a sua disposizione nel 2024; D) di aver diritto al pagamento della somma di €. 100,00, quale controvalore del rateo di “welfare integrativo” previsto dall'accordo aziendale del 9/1/2024; E) che il licenziamento intimatogli era nullo/illegittimo per i seguenti motivi (in sintesi): a) insussistenza dell'addebito, non essendoci stato alcun danneggiamento tantomeno volontario;
né essendoci stato passaggio alle “vie ~ 3 ~
di fatto”; b) sproporzione, anche in ragione della provocazione;
c) discriminazione, posto che il anche maggiormente responsabile Parte_2 dello stesso fatto, non era stato licenziato;
circostanza che additava a motivo reale della misura il fatto che il deducente faceva parte della RSU in quota ed aveva avuto in tale veste motivi di attrito con la società; chiedeva (in CP_4 sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto alla 5^ categoria dal maggio 2018, o in subordine alla 4^;
2) condannarsi la convenuta, per le ragioni di cui sopra sub A), B), C), D), al pagamento in suo favore ella somma di €. 14.174,93 o la diversa somma di giustizia;
3) dichiararsi nullo/inefficace illegittimo il licenziamento intimatogli, con la gradate conseguenze di cui all'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012; ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Resisteva la chiedendo respingersi le avverse Controparte_1 domande perché (in sintesi): l'attore aveva sempre svolto mansioni proprie del livello di inquadramento a lui riconosciuto;
vero che il aveva dato una Parte_2 pacca allo specchietto del OR, ne aveva fatto cadere il vetro interno, senza, tuttavia, romperlo;
mentre il calcio alla portiera, operato solo dall'attore, inutilmente da questi negato, l'aveva danneggiata, ed il colpo dal medesimo sferrato allo specchietto del TO ne aveva rotto il supporto in plastica;
sicchè la condotta del ricorrente era stata più grave;
peraltro la società aveva applicato al la massima sanzione conservativa;
il codice disciplinare era affisso;
Parte_2 anche la violenza sulle cose era “via di fatto”; il ricorrente aveva dei precedenti disciplinari, ancorchè anteriori al biennio;
in subordine, era integrata la fattispecie del giustificato motivo soggettivo;
in ulteriore subordine, non sussistevano i presupposti della tutela “reale”; eccepiva l'”aliunde perceptum” o “percipiendum” La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Fondato appare il capo di domanda sintetizzato in espositiva sub 1).
3. Il CCNL pacificamente (e documentalmente) applicato al rapporto (PMI Confapi), all'art.11, inquadra alla 5^ categoria “..i lavoratori che...guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni”.
4. Le declaratorie tanto generali quanto esemplificative delle categorie 3^ e 4^ non prevedono mai l'attività di direzione e coordinamento del lavoro altrui, ma solo differenti gradi di qualificazione a tipi di lavoro.
5. Il teste , che lavorò per la convenuta dal novembre 2017 all'ottobre Tes_1
2018, ed in particolare con l'attore all'Alberone dal gennaio all'ottobre 2018, ha riferito che in quel cantiere ed in quel periodo l'attore faceva da capo squadra, in particolare dirigendo e controllando l'attività di altri due operai ~ 4 ~
dando agli stessi le indicazioni tecniche necessarie;
ricevuta da lui la planimetria della rete con l'indicazione di centraline e ripartitori, decideva con lui come e dove collocare l'impianto; e peraltro, quando il teste non c'era, godeva anche di una certa autonomia su come sviluppare la rete nei fabbricati, impartendo le conseguenti istruzioni tecniche agli operai, che il teste avallava
“ex post”; provvedeva personalmente alle attività più complesse (cablaggio della rete, collegamento degli splitter primari con gli apparati CMO, precollaudo del funzionamento tramite applicativo;
che capitava CP_5 inoltre che i percorsi dei cavi e l'allocazione degli apparati quali previsti dalle tavole sinottiche non potessero essere rispettati in ragione dello stato dei luoghi;
in tal caso concordava con lui ed anche d'intesa con l'amministratore del condominio interessato i correttivi necessari, e sulla base di ciò correggeva in bozza le tabelle;
che nel caso si rendessero necessari scavi su strada, l'azienda mandava degli operai “ad hoc”, che ugualmente egli dirigeva, dando loro le istruzioni tecniche necessarie e controllandone l'attività.
6. Già da tale deposizione emergono compiutamente, e da teste del tutto imparziale, gli elementi costitutivi della fattispecie: la guida ed il controllo di altri operai e l'apporto di competenza tecnico-pratica.
7. Conforma l'assunto la deposizione del teste , operaio tecnico, Tes_2 quanto ad un imprecisato periodo comunque successivo all'aprile 2018, a Pontelungo, dove pure l'attore dirigeva il lavoro del teste e degli altri operai indicando loro dove mettere gli apparati e far passare i cavi, e più in generale dava le disposizioni per il lavoro della giornata, ne controllava l'esecuzione, in quel caso peraltro in totale assenza di assistente di cantiere;
svolgendo altresì personalmente le attività specialistica di cui sopra.
8. La deposizione del teste riferita ad un più ampio arco di tempo ed a Tes_3 diversi cantieri (Pontelungo, Casal Boccone, Belle Arti), si discosta dalle precedenti solo perché, secondo il teste, in alcuni cantieri l'attore non faceva da capo squadra ma lavorava a sua volta sotto la direzione di altro caposquadra, sempre presente fino al 2017, poi a volte si a volte no. La circostanza appare irrilevante, perché la precisa indicazione del teste secondo la quale Tes_1
l'attore fece costantemente da caposquadra dal gennaio all'ottobre 2018 a Pontelungo integra di per sé, in assenza di allegazione e prova di sostituzione, la fattispecie della cd. promozione automatica quale regolata dall'art.2103, co.6, c.c. come novellato dall'art. 3 del d.lgs n.81/2015., cosa che rende irrilevante il fatto che, successivamente, l'attore abbia fatto da caposquadra in modo non continuativo.
9. Non appare peraltro tuzioristico aggiungere, in riferimento al fatto che il nuovo testo dell'art. 2103 c.c. specifica la necessità, ai fini della cd. promozione automatica, che lo svolgimento ultrasemestrale delle mansioni superiori sia continuativo, che tanto si affermava anche nel diritto vivente formatosi sul testo previgente anche prima, ma con la specificazione, che peraltro deve ritenersi salvaguardata, che al datore non può ritenersi consentito di eludere l'istituto ed il diritto mediante applicazioni frazionate frequenti o sistematiche su posto ~ 5 ~
vacante, come tali atte a presumersi fraudolentemente o comunque utilitaristicamente finalizzate ad impedire la promozione in quanto destinate a soddisfare esigenze normali, determinate da carenza di organico, salva prova contraria (Cass. 1918/82, 1872/85, 7239/86, 3462/87, 2170/89, 5240/89, 4946/90, 4317/91, 8236/92, 3144/93 104/94, 271/97, 4496/97, 11098/97, 13725/2000, 12785/2003, 6018/2004, 11997/2009). 10. Nella specie il fatto, riferito dal teste che fino al 2017 un caposquadra Tes_3 di ruolo ci fosse sempre, mentre a partire dal 2018 a volte c'era a volte no;
in una con la frequenza delle adibizioni;
appaiono idonei a conclamare che dal 2018 ci fu una carenza di capisquadra di ruolo alla quale la società fece quantomeno utilitaristicamente fronte, per un cospicuo lasso di tempo, mediante l'impiego sistematico, alla bisogna, del ricorrente, nel ruolo di caposquadra.
11. Per l'aggiunta, l'art. 12 del CCNL prevede validamente, siccome “in melius” rispetto alla legge, che si ha diritto alla promozione automatica dopo appena 30 giorni continuativi di adibizione a mansioni superiori, o 75 giorni non continuativi in un anno o sei mesi non continuativi in tre anni.
12. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al 5° livello ed al relativo trattamento economico dal maggio 2018; ed incontestato ed apparentemente corretto il conteggio, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente. per differenze retributive maturate fino al licenziamento, della somma di €. 12.419,65, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.
13. Fondato appare ancora il capo di domanda sintetizzato in espositiva sub B). L'art. 48 del CCNL 2021 risulta prevedere che i lavoratori che operano in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e sono a “minimo sindacale” hanno diritto, con la retribuzione del giugno successivo all'anno nel quale sono versati in tale condizione, per detto anno, ad un elemento perequativo annuo di €. 485,00; che si riduce in proporzione in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle previste dal CCNL.
14. Nella specie è incontroverso e documentato dalla prodotte buste paga del 2023 che l'attore era “a minimo sindacale”; è incontestato che non esisteva in CP_1 contrattazione aziendale con contenuti economici (peraltro era la società ad essere onerata a provarne l'esistenza: in ogni caso nelle buste paga non constano voci retributive derivanti da contrattazione aziendale;
ancora, negli anni precedenti, a riprova dell'inesistenza della contrattazione-presupposto, risulta che l'emolumento fosse stato pagato). Di conseguenza, aveva maturato il diritto, che, nel caso, verificatosi nella specie, di cessazione del rapporto prima di giugno 2024, la società avrebbe dovuto onorare con le competenze di fine rapporto, siccome previsto dall'art.48, co.
2. Tale pagamento non figura nella quietanziata busta paga relativa. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, anche di detta somma, con gli stessi accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
15. Fondato appare ancora il capo di domanda sub C). ~ 6 ~
16. E' documentato ed incontestato che l'art.52 del CCNL 2021 prevedeva che dal 2022, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, i datori dovessero mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di welfare” per un valore di €. 200,00, da utilizzare entro l'anno. L'attore ha allegato che nel 2024 tale messa a disposizione non c'è stata e tale circostanza è rimasta incontestata. Tantomeno la società, gravata del relativo onere, ha provato e nemmeno allegato di aver adempiuto all'obbligazione. Poiché la fruizione del beneficio per il 2024 è ormai impossibile, fondatamente l'attore reclama l'equivalente monetario a titolo risarcitorio. Stessi accessori.
17. Fondato appare ancora il capo sub D); anch' esso, come quelli sub B) e C), fatto oggetto di contestazione assolutamente generica anche in diritto.
18. E' documentato ed incontroverso che con accordo sindacale aziendale del 9/1/2024 si è stabilito che alla generalità dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2024, e nel mese di corresponsione del credito “Welfare” (luglio 2024) fosse accreditato un “welfare” integrativo di €. 300,00; e che in caso di cessazione anteriore al luglio 2024 esso fosse riproporzionato “prorata”. Fondatamente l'attore, cessato dopo due mesi su sei, reclama un terzo di tale somma. Stessi accessori.
19. L'impugnazione del licenziamento appare fonata a merita accoglimento, seppure nei limiti che seguono.
20. L'attore, da (immutabile in fatto) lettera di contestazione, è incolpato: a) di aver danneggiato (rottura del supporto in plastica) volontariamente lo specchietto del TO aziendale in uso al collega colpendolo volontariamente Parte_2
(è contestato anche calcio alla portiera, ma non se ne contesta danno); b) di alterco con vie di fatto col Parte_2
21. Il CCNL all'art. 74 prevede alla lettera E n.6 che sia passibile col licenziamento il “danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione”; e al n.9) gli “alterchi con vie di fatto..sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione e degli uffici”.
22. Dalle deposizioni rese dai testi e risulta univocamente il fatto, Parte_2 Tes_3 pacifico, che il 23/2/2024 nel parcheggio aziendale ci fu un alterco tra l'attore ed il nel corso del quale il primo colpì lo specchietto retrovisore del Parte_2
TO in uso al secondo.
23. Il teste ha confermato che lo specchietto si danneggiò, staccandosi Parte_2 dal suo supporto, sì che egli dovette rimetterlo in sesto con del nastro isolante. Tanto è confermato da una foto non disconosciuta. Ed è stato confermato anche dal teste che si è limitato ad ipotizzare che danneggiato lo fosse prima, Tes_3 secondo quanto ipotizzato dall'attore in ricorso. L'ipotesi appare priva di merito: se dopo aver dato un colpo ad uno specchietto retrovisore questo risulta rotto, deve presumersi che si sia rotto per effetto del colpo;
e chi ha colpito deve provare che il danno preesisteva, non bastando che lo ipotizzi.
24. Il ha peraltro affermato di essersi arrabbiato, dopo che l'attore col Parte_2 suo OR aveva lievemente tamponato il TO assegnato in uso aziendale al teste, oltre che a motivo di averlo fatto – secondo il suo apprezzamento – ~ 7 ~
intenzionalmente, ancorchè “per gioco” (ossia per scherzo), perché il TO, a differenza del OR, era “nuovo, ed affidato a lui”. Tale circostanza lascia inferire che il nutriva una particolare sensibilità riguardo all'integrità Parte_2 del mezzo affidatogli, che rende plausibilità ai motivi dell'alterco, ed insieme remde particolarmente implausibile che egli lo conducesse con lo specchietto rotto.
25. Né il può ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere stato Parte_2 coprotagonista dell'alterco, visto che: a) come documentato in atti, è già stato anche lui sanzionato per lo stesso alterco (ancorchè con sanzione conservativa); sicchè non ha interesse ad aggravare la posizione del collega per timore di aggravare la propria;
b) dalla deposizione del (come da quella dello Tes_3 stesso , risulta che la lite, peraltro inizialmente determinata da motivi Parte_2 prossimi alla futilità (un piccolissimo ed innocuo impatto tra due veicoli, involontario o al più provocato per scherzo), si risolse dopo alcuni minuti senza alcuno strascico;
né è risultato trovasse più remote e consistenti ragioni in precedenti e più seri motivi di astio tra i due, che possano far ipotizzare concretamente che il abbia un interesse ad aggravare la posizione del Parte_2 collega.
26. La volontarietà del colpo allo specchietto è incontroversa. L'attore contesta solo la volontarietà del danno, avendo egli solo voluto “mimare” la stessa condotta poco prima commessa sul suo dal che ha egli stesso Per_1 Parte_2 ammesso (a riprova della sua buona fede nel deporre) di aver per primo chiuso con uno schiaffo lo specchietto del collega;
cosa confermata dal teste Tes_3
L'assunto è evidentemente inconsistente, riuscendo incomprensibile il motivo per cui l'attore avrebbe dovuto “mimare” la condotta del collega che aveva appena chiuso con una manata il “suo specchietto” prendendo ad insultarlo, come confermato dal teste si trattò chiaramente di un gesto Tes_3 intenzionale di ritorsione.
27. Si può e si deve piuttosto dubitare che l'attore avesse la precisa intenzione di romperlo, quello specchietto: se invero la condotta di colpirlo aveva un chiaro senso ritorsivo, quella di romperlo l'aveva molto meno, posto che così facendo ed alla presenza del testimone l'attore non poteva non rappresentarsi di Tes_3 non danneggiare affatto il ma solo l'azienda e se stesso, e d'altronde Parte_2 il aveva appena prima commesso la stessa condotta, senza causare Parte_2 danni.
28. Tuttavia colpire intenzionalmente lo specchietto retrovisore di un'auto è certo condotta potenzialmente idonea a danneggiarlo, specie se lo si fa con una violenza che, poi, di fatto, lo rompa. Ci fu pertanto dolo eventuale, e comunque non mera colpa. Distinzione che peraltro neppure rileva sul piano “tabellare”, visto che il CCNL ammette la possibilità di licenziare anche per danneggiamento colposo di beni aziendali.
29. Tale conclusione esclude di per sé la possibilità di ipotizzare una “violazione tabellare” passibile delle conseguenze di cui al 4° comma del novellato art.18; ~ 8 ~
a prescindere dalla possibilità di qualificare il resto come “alterco con vie di fatto”. 30. Ed invero, è insegnamento di legittimità apparentemente univoco e qui condiviso che quando sono contestati più illeciti (qui, il danneggiamento di bene aziendale e l'alterco con passaggio alle vie di fatto), il mancato riscontro di uno o più di essi non esonera il giudice del dovere di verificare se l'illecito o gli illeciti invece riscontrati hanno autonoma idoneità espulsiva (ex pluris, Cass.31529/2019).
31. Non appare peraltro inutile osservare che l'assunto secondo il quale la nozione di “vie di fatto” potrebbe estendersi anche alla violenza sulle cose (nella specie di un terzo), non dovrebbe meritare condivisione, posto che tale espressione nel senso comune e nei più comuni dizionari significa, collegata ad un diverbio/alterco tra due persone, “venire alle mani”.
32. E se è vero che una ordinanza di legittimità che la convenuta non identifica, ma che è ravvisabile in Cass. 22636/2019, ha ritenuto altrimenti (peraltro in modo piuttosto apodittico ed in un contesto nel quale il CCNL prevedeva la possibilità del licenziamento per qualunque “violenza”; e nel quale in fatto un dipendente aveva rotto, scagliandolo contro un muro, un bene del superiore gerarchico dopo aver brandito contro lo stesso un bastone: illeciti di incomparabile gravità e che comunque avevano valenza di aggressione fisica personale); vero è anche che in Cass. 6398/2025 si è escluso, seppure incidentalmente, potersi parlare di “vie di fatto” in assenza di scontro fisico tra due persone, ed in particolare per la mera “sottrazione violenta di un foglio” dalle mani del contendente;
in Cass. 6165/2016 si ebbe ad osservare che il profferire frasi intimidatorie (che è una forma di violenza contro la persona) non è “passare alle vie di fatto”; come non lo è tentare di percuotere senza riuscirci secondo Cass. 4175/97.
33. Se si considera che nella specie la violenza è stata esercitata sulla cosa del datore terzo, parlare di “vie di fatto” appare davvero una forzatura.
34. Tanto premesso, occorre tuttavia ulteriormente valutare la gravità del fatto in concreto;
ed a tal fine non si può non considerare: a) che evidentemente, per quanto sopra premesso, non c'era una intenzione specifica di danneggiare quello specchietto;
e tantomeno di danneggiare la borchia della ruota, condotta confermata dal ma evidentemente Parte_2 recata in modo inoffensivo e con finalità dimostrative, non avendo cagionato alcun danno;
e comunque priva di idoneità risolutoria in quanto non produttiva di danno. Il furgone non era del col quale l'attore Parte_2 stava litigando, ma della società, sicchè l'attore non aveva alcun plausibile motivo per “punire” il rivale cagionando intenzionalmente un danno ad un terzo contro il quale non aveva nulla. La circostanza appare rilevante riguardo alla gravità in concreto dell'illecito in quanto la idoneità risolutoria del danneggiamento di beni aziendali si fonda sul presupposto che il dovere di non danneggiare il patrimonio aziendale attiene al più generale dovere di fedeltà al datore di cui all'art.2105 c.c.(e non al dovere di non recar ~ 9 ~
pregiudizi materiali indiretti ai colleghi); ed ha ragionevole capacità lesiva del vincolo fiduciario, malgrado il CCNL nella specie in astratto consenta di punire col licenziamento anche i danneggiamenti colposi (cosa che, “per incidens”, non risulta avvenire in alcun altro CCNL noto al giudicante) solo se propriamente intenzionale, o quantomeno animata da spirito di rivalsa nei confronti del datore;
o quantomeno passibile per colpa grave di cagionare un danno grave. Nella specie si trattò evidentemente di una condotta ritorsiva nei confronti di un collega che si era sentito “offeso” per un “attentato” contro un mezzo al quale teneva come fosse suo, ma non lo era. Una condotta sicuramente censurabile, perché l'attore si assunse il rischio di danneggiare il bene datoriale, mostrando scarsa sensibilità in rapporto al dovere di preservazione degli interessi di questo;
ma che in quanto non propriamente rivelativa di un atteggiamento di odio o dispetto o rivalsa nei confronti del datore, non appare di tale gravità dal legittimare una prognosi definitiva di inaffidabilità; b) che anche ad ipotizzare, dando per buona la deposizione del sul Parte_2 punto, che ci fosse stato un “secondo tamponamento” intenzionale, esso era per scherzo e non atto a provocare danno al mezzo (come tale riconosciuto dal , e quindi non poteva giustificare il fatto, riferito dal teste Parte_2
che il reagisse prendendo ad insultare l'attore dandogli Tes_3 Parte_2 del matto e dello stupido, evidentemente con tono offensivo, tale dal provocare un diverbio “urlato”; e nel contempo colpendo intenzionalmente per primo con uno schiaffo lo specchietto del TO, come ammesso dallo stesso Appare così chiaro che il venne provocato, e Parte_2 Parte_1 per futili motivi;
e reagì alla provocazione negli stessi termini dell'offesa, con la sola differenza, evidentemente non intenzionale, che a differenza del collega che aveva tenuto per primo la stessa condotta cagionò un danno;
c) la previsione contrattualcollettiva secondo la quale è passibile di licenziamento il diverbio con via di fatto implica che se non c'è passaggio alle vie di fatto, la gravità risolutoria del fatto non sussiste (per un caso analogo, nel quale peraltro c'erano stati pure insulti razziali, Cass. 21017/2015). Nella specie, per quanto premesso, non può parlarsi di “vie di fatto”; ed anche a ritenere altrimenti, appare innegabile che il diverbio sfociato in una violenza dannosa sulla cosa di un terzo non ha niente a che vedere con la plausibile “ratio” della espressione, che ha riguardo al riconoscimento, in linea di principio, in capo al datore, del diritto di negare definitivamente fiducia a chi, ad esito di una lite, arriva a venire propriamente alla violenza fisica nei confronti di un collega, mostrando una capacità di attentare alla persona che il datore può aver persino il dovere di prevenire ai sensi dell'art. 2087 c.c.; d) il fatto stesso che la società abbia punito il solo con tre giorni di Parte_2 sospensione conclama indirettamente che il fatto che la indusse a licenziare l'attore fu solo l'effettivo danneggiamento dello specchietto del TO. Se la società avesse effettivamente ritenuta la violenza sui propri mezzi “via di ~ 10 ~
fatto”, il ne sarebbe evidentemente stato ugualmente Parte_2 responsabile, e per primo. In tale evenienza, prenderebbe consistenza persino la censura di disciminatorietà, posto che, considerato che tra i due solo l'attore era portatore di un “fattore di protezione” secondo la disciplina antidiscriminatoria, in quanto rappresentante sindacale;
considerato che
la relativa tutela opera oggettivamente a prescindere dalle intenzioni, in caso di disparità di trattamento per casi uguali (art. 2, co.1, d.lgs n.216/2003); la convenuta, per sfuggire ad una censura di nullità radicale del licenziamento, avrebbe dovuto spiegare perché non aveva licenziato pure il visto Parte_2 che anch'egli era stato parte dell'alterco, ed era passato nello stesso modo alle (pretese) vie di fatto;
e lo aveva fatto per primo. Se tale prospettazione comparativa non regge, è solo per il fatto, evidentemente accidentale, che l'attore ruppe lo specchietto del TO, recando un danno effettivo alla società, mentre il pur tenendo uguale condotta con le stesse Parte_2 finalità, non attinse a tale risultato;
e) il danno non può che essere stato relativamente modesto;
né appare idoneo ad attentare alla funzionalità del mezzo nel suo complesso serio e grave pregiudizio all'attività aziendale (circostanza nemmeno contestata); f) i tre documentati precedenti disciplinari dell'attore sono assai risalenti (al 2016: sette anni addietro) e sono del tutto aspecifici: in due casi mere negligenze (ritardo nell'ingresso al lavoro;
errore tecnico nell'esecuzione della prestazione); nel terzo, l'attore, che si era portato a casa un furgone aziendale a fine lavoro, lo aveva restituito solo in tarda mattinata creando disservizio. L'illecito qui in esame rivela ancora una volta una personalità non proprio attenta alla preservazione degli interessi aziendali, ma non per questo appare meritevole della massima sanzione, a tale distanza di tempo dall'ultima infrazione, ed in un contesto litigioso determinato da circostanze talmente particolari ed occasionali, da non consentire una ragionevole prognosi di reiterazione. 35. In conclusione, il licenziamento va dichiarato illegittimo con le conseguenze di cui all'art.18, comma 5° della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012. Dichiarato il rapporto di lavoro risolto dalla data del licenziamento, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva che tenuto conto dei dati rilevati noti (anzianità di servizio notevole: oltre 14 anni;
dimensioni aziendali notevoli da visura: 5 mln di euro di capitale sociale ed oltre 600 dipendenti addetti;
inoccupazione successiva del lavoratore dichiarata in sede di libero interrogatorio e non superata da altri leciti mezzi di prova) appare equo determinare in 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così come segue (stanti i dati documentati ed incontroversi relativi alla retribuzione di 5° livello più scatti di anzianità): 2.155,57 /12 x 13 mensilità x 20 = €. 46.704,02, oltre agli accessori di cui agli art. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. ~ 11 ~
36. La questione dell'affissione del codice disciplinare resta assorbita, trattandosi di vizio ascrivibile al comma 6°. Trattasi peraltro di fatti per i quali il vizio ad avviso del giudicante qui non rileva, trattandosi di violazioni la cui portata disciplinare si fonda sulla legge e non su mere disposizioni aziendali (Cass. 6893/2018, 54/2017, 16291/2004).
37. Stante l'esito efficecemente risolutorio, spettano al ricorrente anche l'indennità di mancato preavviso, incontestamente quantificata secondo la sopra riconosciuta 5° categoria in €. 5.954,75; e la differenza sul TFR discendente dal riconoscimento dal maggio 2018 della 5^ categoria, incontestamente quantificata in €. 970,28. Accessori come sopra.
38. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)