Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
1) dell'atto Prot. -OMISSIS- - del 2.03.2022 del Dirigente dell'Unità Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti Municipi 1-4 del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto: “-OMISSIS- - Comunicazione a seguito di pec”, con la quale il Dirigente dell'Unità ha disposto che «alla luce di quanto sopra ed in mancanza di regolare titolo abilitativo efficace, non è possibile procedere alla protocollazione della Pec. Depositata in data 09.02.2022. Pertanto alla luce di quanto sopra si precisa che qualsiasi opera intrapresa verrà considerata eseguita in assenza di idoneo titolo abilitativo. La presente comunicazione viene inviata a notizia della Polizia Locale – Zona 1 la quale è tenuta sin d'ora alla sorveglianza del cantiere» (doc. 1);
2) della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 17 febbraio 2022, ore 12:09:39, avente ad oggetto «pec. n. -OMISSIS- del 15/02/2022», recante in calce la dicitura «Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali Unità Servizi Generali e Visure Ufficio Protocollo (sv)» (doc. 2);
3) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorrer possa, della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 14 febbraio 2022, ore 14:43:24, avente ad oggetto «PEC 113329 DEL 9.2.2022», recante in calce la dicitura «Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali Unità Servizi Generali e Visure Ufficio Protocollo (EP)» (doc. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono proprietari di un appartamento e di un lastrico solare sul quale insiste una serra, ubicati in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, all’ultimo piano di un edificio a destinazione residenziale.
In data 16.11.2020 è stata presentata dal loro architetto, attraverso la creazione di una domanda elettronica (n. 7113/2020) sulla piattaforma “OnlyOne- Pratiche Edilizie”, una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 380/2001.
Il Responsabile del Procedimento con pec del 9.2.2021 ha comunicato al professionista incaricato quanto segue: “l’intervento così come proposto non ha i presupposti per l’accettazione” poiché "l'immobile è disciplinato dall'art.19.2.d (fino alla nuova costruzione) e dall'art. 18.2.e (immobili che non ricadono nelle precedenti categorie), ma la scelta pianificatoria ne ha escluso la possibilità di superamento dell'indice (salvo ERS), in quanto la tavola R.03 non riporta la riga viola (la previsione dell'art. 19.3.a: mantenimento o ripristino della cortina). Senza riga viola non si può derogare l'indice massimo con diritti perequati; tuttavia è sempre possibile fare ERS sopra indice massimo di cui all'art. 9.3 PR".
In data 17.2.2022 il SUE, in risposta alle pec del 9.2.2022 e del 15.02.2022 con cui il signor -OMISSIS- ha inoltrato una comunicazione di inizio dei lavori sulla base della SCIA ha suo tempo presentata, ha ribadito che non è possibile procedere alla protocollazione della comunicazione in quanto i documenti, seppur caricati correttamente sulla piattaforma, “non sono stati formalmente caricati in quanto la pratica non è stata accettata… quindi la protocollazione al postacert del Comune di Milano è limitata alla sola dichiarazione di un caricamento di documenti cui non corrisponde alcuna protocollazione di titolo abilitativo. La domanda di protocollazione n. 7133/2020 non è stata accolta e pertanto non possono considerarsi decorsi i 30 giorni per poter iniziare i lavori e/o considerare che vi sia un titolo abilitativo efficace in quanto mai registrato da parte dell’A.C.”.
In seguito ad una nuova istanza di comunicazione di inizio lavori del 24.2.2022 inviati dal signor -OMISSIS-, il Comune di Milano con nota del 2/03/2022 prot. 123124 ha informato l’interessato che “in mancanza di regolare titolo abilitativo efficace, non è possibile procedere alla protocollazione della Pec. Depositata in data 9.2.2022”.
In data 14.6.2022 i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la comunicazione del SUE del 17.2.2022 e la nota del 2/03/2022 prot. 123124, affidando il ricorso a quattro motivi.
Con primo motivo deducono l’illegittimità degli atti impugnati per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e degli atti del procedimento in quanto il portale “Only One – Pratiche Edilizie” con prot. n. -OMISSIS- del 1.2.2021 ha attestato l’avvenuto caricamento della pratica che costituisce “condizione necessaria e sufficiente perché si perfezioni la presentazione ufficiale della pratica medesima al SUE”.
Con il secondo motivo contestano l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui si attesta che il SUE non ha accettato e, pertanto, non ha caricato la pratica nel sistema informatico di protocollo, in via del tutto discrezionale e in mancanza di una norma attributiva di tale potere.
Con il terzo motivo lamentano la violazione degli artt. 19, comma 4 e 21-nonies della l. n. 241/1990 poiché quando è stato adottato il provvedimento del 2.3.2022 di inibizione dei lavori la SCIA si era già consolidata, essendo decorso il termine perentorio di trenta giorni senza che l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere inibitorio-repressivo, ai sensi dell’art. 19 della l. 241/1990.
Con il quarto motivo deducono, in via subordinata, l’erroneità delle valutazioni di non conformità urbanistica dell’intervento.
A seguito della trasposizione del ricorso straordinario innanzi al Tar Lombardia, il Comune di Milano si è costituito in giudizio.
L’amministrazione comunale ha eccepito la tardività del ricorso straordinario e l’inammissibilità del presente gravame in quanto dalla comunicazione del 9.2.2021 decorrono i termini decadenziali per la contestazione giudiziaria. Nel merito ha puntualmente replicato alle censure avversarie.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto la domanda incidentale di sospensione ritenendola carente sotto il profilo del periculum in mora.
All’udienza del 23.10.2025, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla difesa del Comune in data 2.10.2025. Il Collegio ha precisato e dato atto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla difesa del Comune in data 2.10.2025 poiché il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 380/2001 “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale”, ove nel termine di trenta giorni riscontri “l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.
L’art. 21.bis della l. 241/1990 stabilisce che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”.
Parte ricorrente ha impugnato la nota del 2.3.2022 con cui il Comune non ha dato seguito all’istanza di comunicazione di avvio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà attesa l’“assenza di idoneo titolo abilitativo” che potesse giustificare la predetta comunicazione risultava.
I motivi di ricorso sono tutti rivolti a contestare il presupposto su cui si fonda la nota del 2.3.2022 impugnata ossia il rigetto della pratica edilizia presentata nel 2020 (pratica n. 7113/2020).
Con la pec del 9.2.2021, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, ha comunicato la non accettazione della pratica n. 7113/2020, ritenendo che “l'intervento così come proposto non ha i presupposti per l'accettazione”.
Il diniego frapposto dal Comune alla presentazione della SCIA deve ritenersi ritualmente e tempestivamente comunicato a parte ricorrente in data 9.2.2021 in quanto la comunicazione del diniego è avvenuta, mediante pec, per il tramite del loro procurare speciale ossia il professionista incarico di presentare la pratica edilizia e di ricevere la corrispondenza attinente al procedimento da parte dell’amministrazione comunale.
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno infatti allegato alla domanda di SCIA, nel “modulo unico titolare”, una procura speciale conferita al professionista per la presentazione della pratica, per la sottoscrizione digitale, nonché per tutti gli adempimenti amministrativi previsti per la presentazione della S.C.I.A. ex art. 23 del d.p.r. 380/2001. Nella medesima procura hanno altresì eletto il proprio domicilio speciale per la ricezione di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al suindicato procedimento presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’architetto incaricato, ivi compresa la ricezione di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo.
Sulla base di questo presupposto, il provvedimento inibitorio è stato regolarmente notificato, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 380/2001, all’indirizzo di posta elettronica certificata del “soggetto interessato” che, nel caso di specie, è il professionista incarico che ha operato altresì quale procuratore speciale dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Poiché la non accettazione del titolo edilizio (SCIA) produce effetti limitativi nella sfera giuridica dei soggetti interessati, il provvedimento ha acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 21-bis della l. 241/1990, con la comunicazione al soggetto destinatario che, come già chiarito, in ragione della procura speciale, è il professionista.
Il diniego di perfezionamento o di consolidamento del titolo edilizio, comunicato con pec del 9.2.2021, non è stato impugnato dai soggetti interessati nei termini di legge, pur avendone avuto questi tempestiva conoscenza tramite il loro procuratore speciale.
La mancata impugnazione del provvedimento del 9.2.2021 ha impedito il perfezionamento o consolidamento degli effetti della S.C.I.A..
La nota del 2.3.2022, impugnata con l’odierno ricorso, si fonda sul provvedimento del 9.2.2021 che, in quanto non impugnato, deve ritenersi legittimo.
Poiché a lesione della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti risale, sotto il profilo sostanziale, al provvedimento di diniego della SCIA rimasto non impugnato, il gravame è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’amministrazione, in sede di ri-esercizio del potere, potrebbe sempre determinarsi nel senso del diniego dell’avvio dei lavori sulla base della mancanza di un titolo abilitativo idoneo a sorreggere la comunicazione di inizio dei lavori.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In considerazione della natura della controversia e della definizione in rito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la composizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL NI, Presidente
UC RA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | LL NI |
IL SEGRETARIO